Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2025, proposto da MA LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Boirivant e Stefano Canavassi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’ottemperanza:
alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1011 del 22/11/2023 all’esito del procedimento iscritto al n. 2010/2023 R.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 16 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa IA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La ricorrente ha domandato l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1011/2023.
2. L’intimato Ministero si è costituito in giudizio con memoria di stile.
3. Con memoria del 16.03.2026 parte ricorrente, sul presupposto di aver ricevuto l’importo dovuto a titolo di “Carta Docente” in data 8.01.2026, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori dichiaratisi antistatari.
4. All’udienza camerale del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 104/2010; risulta, invero, pacifico tra le parti l’avvenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
6. La regolamentazione delle spese di lite, indicata in dispositivo, segue il criterio della soccombenza virtuale, atteso che la corresponsione delle somme dovute è avvenuta dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistete al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT MA CC, Presidente
IA PO, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA PO | RT MA CC |
IL SEGRETARIO