Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 490
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Revoca ammissione patrocinio a spese dello Stato

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa non richieda la valutazione di incolpevolezza o involontarietà della condizione di non abbienza e che non fosse provato che i redditi del trust fossero stati percepiti o superassero la soglia di legge.

  • Accolto
    Annullamento revoca ammissione patrocinio a spese dello Stato

    Il Tribunale ha annullato la revoca, ritenendo insussistente la necessità di valutare l'incolpevolezza o involontarietà della condizione di non abbienza e non provata la percezione di redditi dal trust.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 490
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo