CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29949/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, -ricorrente- contro OL LO, -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 1669/2019 depositata il 19.3.2020. Civile Sent. Sez. 2 Num. 490 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 09/01/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con decreto del 4.4.2019, il Tribunale di Ancona sezione specializzata imprese, a seguito della presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi del suo difensore, avv. Luca Scoponi, revocava l’ammissione di GE CO al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona nel 2017 in suo favore, per il procedimento recante n. 7282/2013 RG relativo all'azione di responsabilità esercitata nei suoi confronti, quale amministratore della Pasta CO s.p.a., fallita nel 2005, per essersi l'CO spogliato volontariamente del proprio patrimonio personale, segregandolo in un trust, oggetto di ulteriori e separate iniziative giudiziarie da parte del fallimento e del suo creditore personale, avvocato Villa. GE CO proponeva opposizione ed il Ministero della Giustizia rimaneva contumace. Con l'ordinanza n. 3406/2020 del 16/19.3.2020, il Tribunale di Ancona annullava il provvedimento impugnato rilevando l’insussistenza, nel T.U.S.G., di qualsivoglia riferimento alla valutazione di incolpevolezza o involontarietà della condizione di non abbienza dell’istante. Inoltre, il Giudice adito rilevava che, a fronte della mancata indicazione da parte dell’istante dei redditi da lui percepiti dal trust, non era stato provato che essi fossero stati effettivamente percepiti, né che avessero, al tempo della richiesta di ammissione al beneficio (2012), consistenza tale da determinare, unitamente al reddito da pensione dichiarato di € 11.277,63, il superamento della soglia di legge (€ 11.528,41). Infine, il Tribunale non disponeva nulla in punto di spese, attesa la coincidenza tra la parte soccombente e l’ER in favore del quale si sarebbe dovuto effettuare il pagamento. 3 Avverso tale pronuncia il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a tre motivi ed GE CO è rimasto intimato. Con l'ordinanza interlocutoria n. 13363/2025 la causa é stata rinviata a nuovo ruolo per fare interloquire le parti sulla questione nuova e di rilievo nomofilattico relativa alla rilevanza, o meno, per contrarietà a buona fede, del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esercitato, della volontarietà, o colpevolezza della condotta del soggetto richiedente il beneficio, che risulti sotto il limite dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 ratione temporis applicabile in base ai redditi dichiarati, ma abbia in precedenza segregato i propri beni in un trust. La Procura Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale, LE Di Mauro, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti ed il Ministero, nell'imminenza della pubblica udienza, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 74, 76, 136 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, 15 del D. Lgs. n. 150/2011 e 2729 cod. civ.. Il Tribunale di Ancona nell'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente annullato la revoca precedentemente disposta dell'ammissione di GE CO al patrocinio a spese dello Stato e ritenuto sussistenti i presupposti per fruire del beneficio, fondando il proprio convincimento sulla mera dichiarazione reddituale dal predetto resa, adagiandosi sul principio dell'onere della prova e sulla mera apparenza reddituale, nonché sulla mancata dimostrazione da parte del Ministero delle caratteristiche del trust (beni conferiti, condizioni poste alla gestione e beneficiari) e dei redditi da esso eventualmente derivanti, senza tuttavia verificare le reali ed effettive condizioni economiche dell'CO attraverso l'esercizio doveroso dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 15 comma 5° del D. 4 Lgs. n. 150/2011 in ordine al trust ed ai redditi relativi. Inoltre, dalla circostanze note della prossimità del reddito dichiarato dall’istante alla soglia legale di cui all’art. 76 del T.U.S.G. e della costituzione di un trust, il Tribunale di Ancona sarebbe dovuto risalire al fatto ignoto del superamento da parte dell'CO della soglia reddituale prevista dalla legge per l’ammissione al beneficio. L'ordinanza impugnata, inoltre, contraddittoriamente, avrebbe prima indicato alle pagine 2 e 3 che gravava sul soggetto richiedente il beneficio l'onere di dichiarare i redditi percepiti dagli immobili conferiti nel trust, mentre poi, a fronte della mancata dichiarazione fiscale di tali redditi, avrebbe fatto ricadere l'onere di provarli sul Ministero, ammettendo l'CO al beneficio. Il primo motivo é in parte fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. a) L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, come evidenziato dalla sentenza n.110 del 25.6.2024 della Corte Costituzionale, serve a garantire l'esercizio del diritto di difesa a tutti i cittadini ed anche agli stranieri che si trovino in condizioni economiche disagiate, ma poiché le risorse dello Stato non sono illimitate, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, che in questo campo é particolarmente ampia, ha ritenuto di agganciare la spettanza del beneficio al reddito dichiarato che non superi delle soglie massime, stabilite ogni due anni, e che vale fino a che non venga superato da altre prove, anche indiziarie, che dimostrino, o facciano presumere con certezza, il superamento di quelle soglie legali da parte dei redditi effettivi del richiedente il beneficio, o che provino condizioni personali, o un tenore di vita del richiedente chiaramente incompatibili col reddito dichiarato, e di dotare il giudice chiamato a valutare la condizione reddituale del richiedente, anche di poteri istruttori officiosi. La fondatezza dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sotto il profilo del mancato superamento dei limiti reddituali, si desume 5 quindi in base all'art. 76 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera o) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e se i redditi da essa emergenti sono inferiori alla soglia legale, l'onere probatorio non può considerarsi non assolto, non essendo richiesto dalla legge alcun requisito di involontarietà, o di non colpevolezza della condizione di mancato superamento della soglia legale, fermo restando che attraverso le prove fornite dal Ministero della Giustizia, o acquisite d'ufficio dal giudice, la veridicità ed effettività dei redditi dichiarati può essere sindacata e può essere superata ove emerga la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate, anche attraverso il ricorso alla prova indiziaria (vedi sull’ammissibilità della prova indiziaria del superamento del limite reddituale Cass. ord. 19.7.2023 n. 21096; Cass. 31.7.2018 n.36787; Cass. 17.6.2014 n. 30499; Cass. 20.11.2012 n. 9703), qualora si riscontrino i requisiti di gravità, precisione e concordanza indicati dall’art. 2729 cod. civ. in materia civile, e dall’art. 192 c.p.p. in materia penale, ma tali indizi per assurgere a prova dei fatti ignoti (il superamento del limite reddituale in contrasto con la ultima dichiarazione dei redditi che doveva essere presentata prima dell’istanza), devono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato dev’essere apprezzato senza ricorso ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e cumulative (Cass. 11.4.2007 n. 25044). Nel nostro caso l'ordinanza impugnata si é basata sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi da parte dell'interessato per l'anno 2017, in cui é avvenuta l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di GE CO, nella quale non era riportato alcun reddito derivante dal trust che lo stesso aveva costituito nel 2012, segregandovi i beni immobili di sua proprietà allo scopo di sottrarli ad eventuali azioni di recupero dei suoi creditori, ed i redditi ivi riportati erano pacificamente 6 inferiori al limite reddituale all'epoca vigente di € 11.528,41, per cui non vi é stata alcuna violazione dell'onere probatorio, in quanto era semmai il Ministero della Giustizia che avrebbe dovuto fornire la prova documentale, o anche indiziaria, ma purché si trattasse di indizi gravi, precisi e concordanti, della falsità, o inattendibilità di quella dichiarazione e del fatto che il reddito effettivo di GE CO, eventualmente comprensivo anche di redditi esenti dalle imposte, di redditi derivanti da attività illecita, o di redditi per i quali era stata elusa l'imposizione fiscale (vedi in tal senso Cass.
3.7.1998 n. 244), fosse superiore al limite legale. L'unico elemento indiziario acquisito nel giudizio culminato nella revoca del beneficio, poi travolta dall'ordinanza impugnata, era stato, infatti, quello della costituzione nel 2012 da parte di CO GE di un trust al quale il predetto aveva conferito beni immobili di sua proprietà per sottrarli ai propri creditori personali, costituzione poi impugnata con successo in primo grado con azione revocatoria da parte dell'avvocato Villa e del Fallimento della Pasta CO s.p.a., la cui sentenza era stata però appellata con giudizio ancora in corso al momento dell'ammissione al beneficio. Tale indizio però, all'evidenza, e come ritenuto dall'impugnata ordinanza, non era sufficiente a far presumere, attraverso il cumulo col reddito da pensione dichiarato, il superamento della soglia reddituale, in carenza di prove di redditi non dichiarati derivanti all'CO dalla gestione del trust, come invece sbrigativamente ed apoditticamente era stato affermato in sede di revoca del beneficio. L'azione revocatoria rivolta contro l'atto di costituzione del trust in caso di definitivo accoglimento avrebbe determinato l'inefficacia relativa di quell'atto nei confronti dei creditori personali vittoriosi dell'CO, tra i quali non figurava lo Stato, e nel contempo la frode ai creditori che l'CO avrebbe commesso conferendo i suoi beni immobili al trust per sottrarli alle loro eventuali azioni giudiziali di recupero, peraltro molti anni prima di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non poteva essere confusa 7 con la frode alla legge che sfocia nell'illiceità della causa ex art. 1344 cod. civ., né risulta in alcun modo allegato e provato che il suddetto atto di costituzione del trust sia stato simulato. Neppure si può ritenere che l'atto costitutivo del trust da parte dell'CO fosse nullo per immeritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 ultimo comma cod. civ., per il solo fatto che fosse volto a sottrarre i beni immobili ad esso conferiti dall'CO alle iniziative di recupero dei suoi creditori. In base all'art. 2 della Convenzione dell'Aja, ratificata dall'Italia con la L.n.364/1989 entrata in vigore nel 1992, infatti, almeno in astratto lo scopo caratterìstico del trust, é quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato, ed è conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo (Cass. ord. 25.2.2015 n. 3886; Cass.
9.5.2014 n. 10105). Si è addirittura riconosciuto che "presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio" (Cass. pen. 27.2.2014 n. 21621; Cass. pen. 30.3.2011 n. 13276). Difatti, l'art. 2, comma 2, lett. b), della Convenzione dell'Aja espressamente dispone che "i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee"; e che il trust postuli l'alienazione dei beni del disponente emerge chiaramente dall'art. 2, comma 3, a norma del quale "il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è 8 necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust": il diritto convenzionale, dunque, ammette, in astratto, che possano residuare in capo al settlor "alcuni diritti e facoltà". Una nullità dell'atto di costituzione del trust con conseguente ritorno dei beni immobili conferiti nel patrimonio del settlor, GE CO, non poteva quindi farsi discendere da una qualificazione astratta di illiceità di quel negozio, ormai contemplato dal nostro ordinamento giuridico, e semmai sarebbe potuta derivare dall'accertamento in concreto che i beni conferiti erano sempre rimasti nella disponibilità del settlor. b) Passando ora all'esame del secondo profilo censurato col primo motivo, inerente al mancato esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall'art. 15 comma 5° del D.Lgs. n. 150/2011 da parte del Tribunale di Ancona con richiamo alla doverosità di tale accertamento (in tal senso Cass. 30.1.2020 n.2206), se ne deve riconoscere la fondatezza. Premesso che al giudizio di opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, regolato dagli articoli 99 e 170 del D.P.R. n.115/2002 (vedi in tal senso Cass. ord. 20.1.2025 n. 1398; Cass. ord. 23.7.2020 n. 15699; Cass. ord. 11.9.2018 n. 21997), é applicabile il procedimento sommario semplificato di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, il quinto comma di tale ultimo articolo stabiliva che il Presidente, (o il giudice da lui delegato) “può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”, ed in precedenza l'art. 170 comma 3° del D.P.R. n. 115/2002, poi abrogato con la semplificazione dei riti nel 2011, conteneva un'identica disposizione. La locuzione "può" contenuta in tali norme, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (tra le varie Cass. 19.8.2021 9 n.23133; Cass. 30.1.2020 n. 2206; Cass. ord. 16.2.2017 n. 4194; Cass. ord. 10.1.2017 n. 365; Cass. ord.
2.10.2015 n. 19690). Nel caso di specie, invece, il giudice dell'opposizione, data la contumacia del Ministero della Giustizia, e l'avvenuta produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi da parte dell'interessato per l'anno 2017, pur avendo espressamente rilevato, a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, che non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza e consistenza dei redditi effettivamente percepiti dal trust costituito nel 2012 da parte dell'CO al momento dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel 2017, delle caratteristiche del suddetto trust, di quali beni immobili fossero stati ad esso conferiti e quali fossero le condizioni della loro gestione stabilite nell'atto costitutivo del trust e quali i beneficiari della stessa, non ha ritenuto di esercitare il potere- dovere istruttorio, e neppure ha motivato il mancato esercizio dello stesso, adagiandosi sulla dichiarazione reddituale presentata dall'CO, ancorché la stessa fosse già stata considerata inveritiera, sia pure con motivazione carente, dal Tribunale di Ancona sezione imprese, nel disporre la revoca del beneficio. Tale condotta inerte é stata poi serbata benché l'avvenuta costituzione del trust con conferimento di immobili da parte di GE CO a scopo fraudolento, sia pure cinque anni prima della sua provvisoria ammissione al beneficio fosse un dato pacifico, e benché fosse rimasto oscuro il contenuto dell'atto costitutivo del trust, con la regolamentazione della gestione, dei compiti e poteri del conferente e dei beneficiari eventuali della gestione, con conseguente impossibilità di valutare l'esistenza e consistenza dei redditi eventualmente percepiti dal trust da parte dell'CO nel 2017. Risulta quindi pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, formatasi nelle controversie di lavoro, caratterizzate da un ampio potere istruttorio officioso, derivante da un'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della "verità materiale", 10 in base al quale, quando le risultanze di causa offrano significativi, dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova ma ha il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. sez. un. 17.6.2004 n. 11353; Cass. sez. lav. 23.1.2002 n.761; Cass. sez. lav.
6.3.2001 n. 3228; Cass. sez. lav. 20.5.2000 n. 6592; Cass. sez. lav.
3.10.1998 n. 9817; Cass. sez. lav. 12.2.1997 n. 1304; Cass. sez. un. 13.1.1997 n. 262). Si riscontra, tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte una dicotomia di orientamenti sulle conseguenze che derivano dal mancato esercizio del potere-dovere istruttorio officioso. Nelle controversie di lavoro, si afferma costantemente che "il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio" (Cass. sez. lav. ord.
6.12.2024 n. 31256; Cass. sez. lav. ord. 10.9.2019 n.22628; Cass. sez. lav. 25.10.2017 n.25374). Nelle controversie in materia di fallimento, il mancato esercizio del potere istruttorio officioso, in ordine alla sussistenza dei presupposti di fallibilità, é considerato discrezionale e quindi non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 24.10.2017 n. 25188; Cass.
4.12.2015 n. 24721). 11 Nelle controversie relative all'opposizione alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio di imputato latitante, o ammesso al patrocinio a spese dello Stato, o al rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso del difensore, in relazione alla riconosciuta sussistenza di un potere-dovere istruttorio officioso, si é riconosciuta nella giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte la necessità di cassare con rinvio nei casi in cui tale potere-dovere non sia stato esercitato senza addurre una motivazione giustificativa di tale mancato esercizio (Cass. pen. 10.10.2007 n. 41263; Cass. pen. 13.3.2008 n. 9510; Cass. pen. 13.3.2004 n. 12205). Nell'ordinanza n. 12746 del 13.5.2025 di questa Corte, relativa ad un giudizio di opposizione alla revoca della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un soggetto richiedente protezione internazionale, la censura relativa al mancato esercizio del potere-dovere istruttorio officioso é stata respinta, in quanto quell'esercizio era stato motivatamente ritenuto superfluo dal giudice dell'opposizione e non erano stati indicati specificamente i temi probatori che avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio officioso da parte del giudice dell'opposizione. Ritiene la Corte, al fine di ricondurre a coerenza i diversi orientamenti, che le conseguenze del mancato esercizio del potere-dovere istruttorio officioso debbano essere diversamente sindacate in sede di legittimità a seconda che venga in considerazione una controversia articolata su due gradi di merito ed uno di legittimità (controversie di lavoro ed in materia fallimentare), o su un unico grado di merito ed uno di legittimità (controversie relative all'ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato soggette al rito sommario speciale). Nel primo caso é necessario che la parte indichi gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere 12 espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio. Nel secondo caso, invece, non sussistendo ancora un giudicato interno, e non operando la regola della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi d'impugnazione, é sufficiente che il giudice di merito pronunciatosi in unico grado non abbia esercitato il potere-dovere istruttorio officioso, anche se non sollecitato dalle parti, e non abbia motivato tale mancato esercizio, sempre che ci fossero in causa atti e documenti che facevano ritenere probabile la possibilità di accertare, tramite l'istruttoria officiosa, la verità, in quanto in questi casi i poteri istruttori officiosi contemperano il principio dispositivo con quello della ricerca della verità. Orbene, il giudizio di opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al pari del giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa a tale beneficio, ed al giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del CTU, non è un giudizio di impugnazione, ma un procedimento camerale semplificato contenzioso con un unico grado di merito, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (Cass. 19.8.2021 n. 23133; Cass. ord. 22.1.2018 n. 1470) e la correttezza dell'ammissione, o della revoca del beneficio sulla base dei requisiti stabiliti dalla specifica normativa, e non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. Proprio in ragione del fatto che i compensi dei professionisti di parti ammesse al beneficio sono liquidati a carico dello Stato l'art. 15 comma 5° del D. Lgs. n. 150/2011, e già prima l'art. 170 comma 3° del D.P.R. n. 115/2002, hanno attribuito nell'interesse pubblico al giudice il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'adozione di una decisione basata su una situazione il più possibile conforme al vero, con evidenti limitazioni anche al principio dispositivo. 13 2) Con la seconda censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., 74, 76 e 136 del D.P.R. n. 115/2002, 1175 e 1375 cod. civ.. Il Tribunale di Ancona avrebbe erroneamente accolto l’opposizione, sulla scorta del silenzio del D.P.R. n. 115/2002 in ordine alla volontarietà della non abbienza, omettendo di considerare che la stessa era stata, con buona probabilità, procurata intenzionalmente dall’CO al fine di perseguire un interesse non meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ovverosia la frapposizione di ostacoli alla realizzazione coattiva del credito da parte dei creditori della società, ed omettendo di considerare che il diritto all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stato esercitato andando contro il principio della buona fede e che dei redditi da considerare ai fini dell'ammissione facevano parte anche quelli da attività illecita. Il secondo motivo deve ritenersi infondato. E' noto che nel nostro codice civile, benché fosse stata discussa nei lavori preparatori, non ha trovato una disciplina di carattere generale l'abuso del diritto, del quale prevalentemente si discute nell'ambito dell'esecuzione del contratto in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi correttamente sancito dall'art. 1175 cod. civ., o nella fase precontrattuale in relazione alla specifica previsione dell'art. 1337 cod. civ., ma anche in materia di deliberazioni assembleari societarie, o condominiali, o relativamente alle modalità di esercizio dei diritti potestativi, mentre non si rinvengono precedenti giurisprudenziali in tema di diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In assenza di agganci normativi codicistici, un fondamento di carattere generale dell'abuso del diritto é stato individuato nel dovere di solidarietà sociale dell'art. 2 della Costituzione, secondo il quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 14 ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale”. La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, in un'ipotesi di abuso del recesso da un contratto di concessione in vendita tra la casa madre automobilistica ed i concessionari, ha ritenuto di poter delineare, pur in assenza di un supporto normativo specifico, gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto (Cass. 18.9.2009 n. 20106), individuandoli in: I) la titolarità di un diritto in capo a un soggetto (diritto come sinonimo di situazione di vantaggio giuridicamente protetta); II) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
III) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto, in sede sostanziale o anche processuale (abuso del processo) secondo modalità censurabili rispetto a un criterio di valutazione, giuridico o extra-giuridico; IV) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte. Pur tenendo presente che il diritto del quale si discute é estraneo all'ambito della responsabilità contrattuale e precontrattuale, come alle deliberazioni societarie e dell'assemblea condominiale, e semmai si avvicina maggiormente alla figura dei diritti potestativi, in quanto consente a colui che si trovi nelle condizioni reddituali previste dalla legge, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per garantirsi la difesa giudiziale, quando la sua pretesa non sia manifestamente infondata, ponendo lo Stato in una posizione di soggezione, che gli permette solo di contestare l'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la fruizione del beneficio da parte del richiedente e non certo di eccepire inadempimenti del medesimo, il riferimento agli elementi 15 costitutivi dell'abuso del diritto sopra richiamati appare utile per valutare se nella specie la circostanza che GE CO abbia costituito un trust nel 2012, segregandovi gli immobili di sua proprietà per sottrarli alle iniziative recuperatorie dei suoi creditori, possa ritenersi indicativa del fatto che l'CO, nel 2017, abbia abusato del diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, facendo figurare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi prodotta, solo i suoi redditi pensionistici, inferiori, sia pur di poco, al limite reddituale all'epoca stabilito dalla legge per fruire del beneficio (€ 11.528,41). Ritiene la Corte che mentre nella fattispecie concreta in esame sono ravvisabili gli altri elementi costitutivi dell'abuso del diritto, difetti l'elemento sub II), ossia quello della possibilità che il concreto esercizio del diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate. Ed invero gli articoli 74 e ss. del D.P.R. n. 115/2002 stabiliscono compiutamente le modalità formali dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le condizioni personali e di reddito effettivo del richiedente al momento dell'istanza, senza lasciare spazio a valutazioni opinabili ed incerte in ordine alle cause, alla volontarietà, o colpevolezza della determinazione di quelle condizioni reddituali, anche al fine di consentirne una rapida verifica in sede di ammissione, e nel contempo attribuiscono al giudice investito dell'istanza, poteri di verifica preventiva e successiva sull'attendibilità dei redditi dichiarati, ma le modalità di esercizio del diritto sono rigidamente predeterminate dalla legge, ed il soggetto che aspiri al conseguimento del beneficio, può solo decidere di presentare la relativa istanza corredata dei documenti richiesti dalla legge per fruirne, o non presentarla, senza che gli siano offerte modalità variabili di esercizio del diritto che possano fare ipotizzare un abuso del diritto stesso. 16 Nella prospettazione del ricorrente l'abuso non é realmente riferito all'esercizio del diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato del richiedente, ma alla rappresentazione della sua condizione reddituale, che sta a monte, che si assume inveritiera, senza però che venga fornita una prova contraria certa, o almeno presuntiva altamente probabile, dell'esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, che determinino il superamento della soglia reddituale stabilita dalla legge ai fini dell'ammissione al beneficio. La stessa parte ricorrente, del resto, riconosce che la costituzione del trust da parte dell'CO, avvenuta nel 2012, non é stata certo compiuta allo scopo di ottenere cinque anni dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma pretende poi, contraddittoriamente, di trasferire il giudizio sull'immeritevolezza dell'interesse perseguito con la costituzione del trust (sottrarre i beni immobili alle pretese recuperatorie dei creditori dell'CO), al distinto esercizio del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avvenuto nel 2017, che con la tutela dell'interesse dei creditori dell'CO non ha alcun rapporto. 3) Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli articoli 132 e 134 c.p.c. e 133 del D.P.R. n. 115/2002, nonché della motivazione contraddittoria. Il Tribunale di Ancona sarebbe incorso nel vizio di contraddittorietà della motivazione in punto di liquidazione delle spese processuali, ponendole, per un verso, a carico del Ministero della Giustizia in base al principio della soccombenza, ma per altro verso, neutralizzando la condanna di quest’ultimo alla loro rifusione, in ragione della coincidenza della parte soccombente non ammessa al beneficio con l’ER in favore del quale si sarebbe dovuto effettuare il pagamento. Il terzo motivo, inerente alle spese del giudizio di opposizione, che dovranno essere regolate in base all'esito finale della lite conseguente alla cassazione con rinvio, deve ritenersi assorbito. 17 Anche per le spese del presente giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, respinge il secondo ed assorbito il terzo, cassa l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.12.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO PI LI AN
3.7.1998 n. 244), fosse superiore al limite legale. L'unico elemento indiziario acquisito nel giudizio culminato nella revoca del beneficio, poi travolta dall'ordinanza impugnata, era stato, infatti, quello della costituzione nel 2012 da parte di CO GE di un trust al quale il predetto aveva conferito beni immobili di sua proprietà per sottrarli ai propri creditori personali, costituzione poi impugnata con successo in primo grado con azione revocatoria da parte dell'avvocato Villa e del Fallimento della Pasta CO s.p.a., la cui sentenza era stata però appellata con giudizio ancora in corso al momento dell'ammissione al beneficio. Tale indizio però, all'evidenza, e come ritenuto dall'impugnata ordinanza, non era sufficiente a far presumere, attraverso il cumulo col reddito da pensione dichiarato, il superamento della soglia reddituale, in carenza di prove di redditi non dichiarati derivanti all'CO dalla gestione del trust, come invece sbrigativamente ed apoditticamente era stato affermato in sede di revoca del beneficio. L'azione revocatoria rivolta contro l'atto di costituzione del trust in caso di definitivo accoglimento avrebbe determinato l'inefficacia relativa di quell'atto nei confronti dei creditori personali vittoriosi dell'CO, tra i quali non figurava lo Stato, e nel contempo la frode ai creditori che l'CO avrebbe commesso conferendo i suoi beni immobili al trust per sottrarli alle loro eventuali azioni giudiziali di recupero, peraltro molti anni prima di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non poteva essere confusa 7 con la frode alla legge che sfocia nell'illiceità della causa ex art. 1344 cod. civ., né risulta in alcun modo allegato e provato che il suddetto atto di costituzione del trust sia stato simulato. Neppure si può ritenere che l'atto costitutivo del trust da parte dell'CO fosse nullo per immeritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 ultimo comma cod. civ., per il solo fatto che fosse volto a sottrarre i beni immobili ad esso conferiti dall'CO alle iniziative di recupero dei suoi creditori. In base all'art. 2 della Convenzione dell'Aja, ratificata dall'Italia con la L.n.364/1989 entrata in vigore nel 1992, infatti, almeno in astratto lo scopo caratterìstico del trust, é quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato, ed è conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo (Cass. ord. 25.2.2015 n. 3886; Cass.
9.5.2014 n. 10105). Si è addirittura riconosciuto che "presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio" (Cass. pen. 27.2.2014 n. 21621; Cass. pen. 30.3.2011 n. 13276). Difatti, l'art. 2, comma 2, lett. b), della Convenzione dell'Aja espressamente dispone che "i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee"; e che il trust postuli l'alienazione dei beni del disponente emerge chiaramente dall'art. 2, comma 3, a norma del quale "il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è 8 necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust": il diritto convenzionale, dunque, ammette, in astratto, che possano residuare in capo al settlor "alcuni diritti e facoltà". Una nullità dell'atto di costituzione del trust con conseguente ritorno dei beni immobili conferiti nel patrimonio del settlor, GE CO, non poteva quindi farsi discendere da una qualificazione astratta di illiceità di quel negozio, ormai contemplato dal nostro ordinamento giuridico, e semmai sarebbe potuta derivare dall'accertamento in concreto che i beni conferiti erano sempre rimasti nella disponibilità del settlor. b) Passando ora all'esame del secondo profilo censurato col primo motivo, inerente al mancato esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall'art. 15 comma 5° del D.Lgs. n. 150/2011 da parte del Tribunale di Ancona con richiamo alla doverosità di tale accertamento (in tal senso Cass. 30.1.2020 n.2206), se ne deve riconoscere la fondatezza. Premesso che al giudizio di opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, regolato dagli articoli 99 e 170 del D.P.R. n.115/2002 (vedi in tal senso Cass. ord. 20.1.2025 n. 1398; Cass. ord. 23.7.2020 n. 15699; Cass. ord. 11.9.2018 n. 21997), é applicabile il procedimento sommario semplificato di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, il quinto comma di tale ultimo articolo stabiliva che il Presidente, (o il giudice da lui delegato) “può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”, ed in precedenza l'art. 170 comma 3° del D.P.R. n. 115/2002, poi abrogato con la semplificazione dei riti nel 2011, conteneva un'identica disposizione. La locuzione "può" contenuta in tali norme, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (tra le varie Cass. 19.8.2021 9 n.23133; Cass. 30.1.2020 n. 2206; Cass. ord. 16.2.2017 n. 4194; Cass. ord. 10.1.2017 n. 365; Cass. ord.
2.10.2015 n. 19690). Nel caso di specie, invece, il giudice dell'opposizione, data la contumacia del Ministero della Giustizia, e l'avvenuta produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi da parte dell'interessato per l'anno 2017, pur avendo espressamente rilevato, a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, che non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza e consistenza dei redditi effettivamente percepiti dal trust costituito nel 2012 da parte dell'CO al momento dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel 2017, delle caratteristiche del suddetto trust, di quali beni immobili fossero stati ad esso conferiti e quali fossero le condizioni della loro gestione stabilite nell'atto costitutivo del trust e quali i beneficiari della stessa, non ha ritenuto di esercitare il potere- dovere istruttorio, e neppure ha motivato il mancato esercizio dello stesso, adagiandosi sulla dichiarazione reddituale presentata dall'CO, ancorché la stessa fosse già stata considerata inveritiera, sia pure con motivazione carente, dal Tribunale di Ancona sezione imprese, nel disporre la revoca del beneficio. Tale condotta inerte é stata poi serbata benché l'avvenuta costituzione del trust con conferimento di immobili da parte di GE CO a scopo fraudolento, sia pure cinque anni prima della sua provvisoria ammissione al beneficio fosse un dato pacifico, e benché fosse rimasto oscuro il contenuto dell'atto costitutivo del trust, con la regolamentazione della gestione, dei compiti e poteri del conferente e dei beneficiari eventuali della gestione, con conseguente impossibilità di valutare l'esistenza e consistenza dei redditi eventualmente percepiti dal trust da parte dell'CO nel 2017. Risulta quindi pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, formatasi nelle controversie di lavoro, caratterizzate da un ampio potere istruttorio officioso, derivante da un'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della "verità materiale", 10 in base al quale, quando le risultanze di causa offrano significativi, dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova ma ha il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. sez. un. 17.6.2004 n. 11353; Cass. sez. lav. 23.1.2002 n.761; Cass. sez. lav.
6.3.2001 n. 3228; Cass. sez. lav. 20.5.2000 n. 6592; Cass. sez. lav.
3.10.1998 n. 9817; Cass. sez. lav. 12.2.1997 n. 1304; Cass. sez. un. 13.1.1997 n. 262). Si riscontra, tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte una dicotomia di orientamenti sulle conseguenze che derivano dal mancato esercizio del potere-dovere istruttorio officioso. Nelle controversie di lavoro, si afferma costantemente che "il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio" (Cass. sez. lav. ord.
6.12.2024 n. 31256; Cass. sez. lav. ord. 10.9.2019 n.22628; Cass. sez. lav. 25.10.2017 n.25374). Nelle controversie in materia di fallimento, il mancato esercizio del potere istruttorio officioso, in ordine alla sussistenza dei presupposti di fallibilità, é considerato discrezionale e quindi non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 24.10.2017 n. 25188; Cass.
4.12.2015 n. 24721). 11 Nelle controversie relative all'opposizione alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio di imputato latitante, o ammesso al patrocinio a spese dello Stato, o al rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso del difensore, in relazione alla riconosciuta sussistenza di un potere-dovere istruttorio officioso, si é riconosciuta nella giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte la necessità di cassare con rinvio nei casi in cui tale potere-dovere non sia stato esercitato senza addurre una motivazione giustificativa di tale mancato esercizio (Cass. pen. 10.10.2007 n. 41263; Cass. pen. 13.3.2008 n. 9510; Cass. pen. 13.3.2004 n. 12205). Nell'ordinanza n. 12746 del 13.5.2025 di questa Corte, relativa ad un giudizio di opposizione alla revoca della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un soggetto richiedente protezione internazionale, la censura relativa al mancato esercizio del potere-dovere istruttorio officioso é stata respinta, in quanto quell'esercizio era stato motivatamente ritenuto superfluo dal giudice dell'opposizione e non erano stati indicati specificamente i temi probatori che avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio officioso da parte del giudice dell'opposizione. Ritiene la Corte, al fine di ricondurre a coerenza i diversi orientamenti, che le conseguenze del mancato esercizio del potere-dovere istruttorio officioso debbano essere diversamente sindacate in sede di legittimità a seconda che venga in considerazione una controversia articolata su due gradi di merito ed uno di legittimità (controversie di lavoro ed in materia fallimentare), o su un unico grado di merito ed uno di legittimità (controversie relative all'ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato soggette al rito sommario speciale). Nel primo caso é necessario che la parte indichi gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere 12 espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio. Nel secondo caso, invece, non sussistendo ancora un giudicato interno, e non operando la regola della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi d'impugnazione, é sufficiente che il giudice di merito pronunciatosi in unico grado non abbia esercitato il potere-dovere istruttorio officioso, anche se non sollecitato dalle parti, e non abbia motivato tale mancato esercizio, sempre che ci fossero in causa atti e documenti che facevano ritenere probabile la possibilità di accertare, tramite l'istruttoria officiosa, la verità, in quanto in questi casi i poteri istruttori officiosi contemperano il principio dispositivo con quello della ricerca della verità. Orbene, il giudizio di opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al pari del giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa a tale beneficio, ed al giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del CTU, non è un giudizio di impugnazione, ma un procedimento camerale semplificato contenzioso con un unico grado di merito, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (Cass. 19.8.2021 n. 23133; Cass. ord. 22.1.2018 n. 1470) e la correttezza dell'ammissione, o della revoca del beneficio sulla base dei requisiti stabiliti dalla specifica normativa, e non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. Proprio in ragione del fatto che i compensi dei professionisti di parti ammesse al beneficio sono liquidati a carico dello Stato l'art. 15 comma 5° del D. Lgs. n. 150/2011, e già prima l'art. 170 comma 3° del D.P.R. n. 115/2002, hanno attribuito nell'interesse pubblico al giudice il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'adozione di una decisione basata su una situazione il più possibile conforme al vero, con evidenti limitazioni anche al principio dispositivo. 13 2) Con la seconda censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., 74, 76 e 136 del D.P.R. n. 115/2002, 1175 e 1375 cod. civ.. Il Tribunale di Ancona avrebbe erroneamente accolto l’opposizione, sulla scorta del silenzio del D.P.R. n. 115/2002 in ordine alla volontarietà della non abbienza, omettendo di considerare che la stessa era stata, con buona probabilità, procurata intenzionalmente dall’CO al fine di perseguire un interesse non meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ovverosia la frapposizione di ostacoli alla realizzazione coattiva del credito da parte dei creditori della società, ed omettendo di considerare che il diritto all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stato esercitato andando contro il principio della buona fede e che dei redditi da considerare ai fini dell'ammissione facevano parte anche quelli da attività illecita. Il secondo motivo deve ritenersi infondato. E' noto che nel nostro codice civile, benché fosse stata discussa nei lavori preparatori, non ha trovato una disciplina di carattere generale l'abuso del diritto, del quale prevalentemente si discute nell'ambito dell'esecuzione del contratto in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi correttamente sancito dall'art. 1175 cod. civ., o nella fase precontrattuale in relazione alla specifica previsione dell'art. 1337 cod. civ., ma anche in materia di deliberazioni assembleari societarie, o condominiali, o relativamente alle modalità di esercizio dei diritti potestativi, mentre non si rinvengono precedenti giurisprudenziali in tema di diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In assenza di agganci normativi codicistici, un fondamento di carattere generale dell'abuso del diritto é stato individuato nel dovere di solidarietà sociale dell'art. 2 della Costituzione, secondo il quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 14 ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale”. La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, in un'ipotesi di abuso del recesso da un contratto di concessione in vendita tra la casa madre automobilistica ed i concessionari, ha ritenuto di poter delineare, pur in assenza di un supporto normativo specifico, gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto (Cass. 18.9.2009 n. 20106), individuandoli in: I) la titolarità di un diritto in capo a un soggetto (diritto come sinonimo di situazione di vantaggio giuridicamente protetta); II) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
III) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto, in sede sostanziale o anche processuale (abuso del processo) secondo modalità censurabili rispetto a un criterio di valutazione, giuridico o extra-giuridico; IV) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte. Pur tenendo presente che il diritto del quale si discute é estraneo all'ambito della responsabilità contrattuale e precontrattuale, come alle deliberazioni societarie e dell'assemblea condominiale, e semmai si avvicina maggiormente alla figura dei diritti potestativi, in quanto consente a colui che si trovi nelle condizioni reddituali previste dalla legge, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per garantirsi la difesa giudiziale, quando la sua pretesa non sia manifestamente infondata, ponendo lo Stato in una posizione di soggezione, che gli permette solo di contestare l'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la fruizione del beneficio da parte del richiedente e non certo di eccepire inadempimenti del medesimo, il riferimento agli elementi 15 costitutivi dell'abuso del diritto sopra richiamati appare utile per valutare se nella specie la circostanza che GE CO abbia costituito un trust nel 2012, segregandovi gli immobili di sua proprietà per sottrarli alle iniziative recuperatorie dei suoi creditori, possa ritenersi indicativa del fatto che l'CO, nel 2017, abbia abusato del diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, facendo figurare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi prodotta, solo i suoi redditi pensionistici, inferiori, sia pur di poco, al limite reddituale all'epoca stabilito dalla legge per fruire del beneficio (€ 11.528,41). Ritiene la Corte che mentre nella fattispecie concreta in esame sono ravvisabili gli altri elementi costitutivi dell'abuso del diritto, difetti l'elemento sub II), ossia quello della possibilità che il concreto esercizio del diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate. Ed invero gli articoli 74 e ss. del D.P.R. n. 115/2002 stabiliscono compiutamente le modalità formali dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le condizioni personali e di reddito effettivo del richiedente al momento dell'istanza, senza lasciare spazio a valutazioni opinabili ed incerte in ordine alle cause, alla volontarietà, o colpevolezza della determinazione di quelle condizioni reddituali, anche al fine di consentirne una rapida verifica in sede di ammissione, e nel contempo attribuiscono al giudice investito dell'istanza, poteri di verifica preventiva e successiva sull'attendibilità dei redditi dichiarati, ma le modalità di esercizio del diritto sono rigidamente predeterminate dalla legge, ed il soggetto che aspiri al conseguimento del beneficio, può solo decidere di presentare la relativa istanza corredata dei documenti richiesti dalla legge per fruirne, o non presentarla, senza che gli siano offerte modalità variabili di esercizio del diritto che possano fare ipotizzare un abuso del diritto stesso. 16 Nella prospettazione del ricorrente l'abuso non é realmente riferito all'esercizio del diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato del richiedente, ma alla rappresentazione della sua condizione reddituale, che sta a monte, che si assume inveritiera, senza però che venga fornita una prova contraria certa, o almeno presuntiva altamente probabile, dell'esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, che determinino il superamento della soglia reddituale stabilita dalla legge ai fini dell'ammissione al beneficio. La stessa parte ricorrente, del resto, riconosce che la costituzione del trust da parte dell'CO, avvenuta nel 2012, non é stata certo compiuta allo scopo di ottenere cinque anni dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma pretende poi, contraddittoriamente, di trasferire il giudizio sull'immeritevolezza dell'interesse perseguito con la costituzione del trust (sottrarre i beni immobili alle pretese recuperatorie dei creditori dell'CO), al distinto esercizio del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avvenuto nel 2017, che con la tutela dell'interesse dei creditori dell'CO non ha alcun rapporto. 3) Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli articoli 132 e 134 c.p.c. e 133 del D.P.R. n. 115/2002, nonché della motivazione contraddittoria. Il Tribunale di Ancona sarebbe incorso nel vizio di contraddittorietà della motivazione in punto di liquidazione delle spese processuali, ponendole, per un verso, a carico del Ministero della Giustizia in base al principio della soccombenza, ma per altro verso, neutralizzando la condanna di quest’ultimo alla loro rifusione, in ragione della coincidenza della parte soccombente non ammessa al beneficio con l’ER in favore del quale si sarebbe dovuto effettuare il pagamento. Il terzo motivo, inerente alle spese del giudizio di opposizione, che dovranno essere regolate in base all'esito finale della lite conseguente alla cassazione con rinvio, deve ritenersi assorbito. 17 Anche per le spese del presente giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, respinge il secondo ed assorbito il terzo, cassa l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.12.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO PI LI AN