TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4209 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. MINOLITI) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione all'A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., la sig.ra Parte_1
chiede accertarsi la sussistenza, sin dalla data di presentazione della
[...] domanda amministrativa all' dei requisiti sanitari necessari per beneficiare CP_1 dell'indennità di accompagnamento (art. 1, L. 18/1980). riconosciuti dal C.T.U. della prima fase con decorrenza dal mese di Agosto 2024 (e dunque in data successiva alla visita medica da parte della Commissione I.N.P.S., avvenuta il 27/02/2024).
Resiste in giudizio il convenuto chiedendo respingersi l'avversaria CP_1 domanda volta alla retrodatazione della decorrenza del beneficio.
Parte ricorrente, muovendo una serie di rilievi critici in ordine alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. della precedente fase, chiede nel presente giudizio di opposizione che sia disposta una nuova consulenza tecnica. Tale istanza non può, tuttavia, trovare accoglimento.
In sede di accertamento tecnico preventivo, il consulente di parte ricorrente non aveva avanzato alcuna osservazione sulla correttezza delle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico d'Ufficio nella sua relazione anche in ordine alla decorrenza del beneficio (v. pag. 12): pertanto, l'odierna richiesta di rinnovare le operazioni peritali appare inammissibilmente esplorativa, in quanto fondata esclusivamente su considerazioni di natura medico-legale che la parte ben avrebbe potuto, nella fase precedente, sottoporre al vaglio dell'esperto nominato dal giudice. Alla luce di ciò, non vi è ragione di discostarsi da quanto indicato dal C.T.U. nella relazione conclusiva delle operazioni peritali (pag. 9- 11).
In definitiva, respinta ogni altra domanda di parte ricorrente, si accerta e dichiara la sussistenza, in capo alla sig.ra , dei requisiti sanitari indispensabili Pt_1 per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/1980, con decorrenza dall' 01/08/2024.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono suscettibili di integrale compensazione, avendo la parte ricorrente attestato il possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; analogamente, le spese di C.T.U. della prima fase «non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria» (Cass., Ordinanza n. 16515 del
05/08/2016).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari indispensabili per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L.
18/1980, con decorrenza dall' 01/08/2024;
compensa le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase. CP_1
Così deciso in Torino, il 17 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4209 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. MINOLITI) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione all'A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., la sig.ra Parte_1
chiede accertarsi la sussistenza, sin dalla data di presentazione della
[...] domanda amministrativa all' dei requisiti sanitari necessari per beneficiare CP_1 dell'indennità di accompagnamento (art. 1, L. 18/1980). riconosciuti dal C.T.U. della prima fase con decorrenza dal mese di Agosto 2024 (e dunque in data successiva alla visita medica da parte della Commissione I.N.P.S., avvenuta il 27/02/2024).
Resiste in giudizio il convenuto chiedendo respingersi l'avversaria CP_1 domanda volta alla retrodatazione della decorrenza del beneficio.
Parte ricorrente, muovendo una serie di rilievi critici in ordine alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. della precedente fase, chiede nel presente giudizio di opposizione che sia disposta una nuova consulenza tecnica. Tale istanza non può, tuttavia, trovare accoglimento.
In sede di accertamento tecnico preventivo, il consulente di parte ricorrente non aveva avanzato alcuna osservazione sulla correttezza delle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico d'Ufficio nella sua relazione anche in ordine alla decorrenza del beneficio (v. pag. 12): pertanto, l'odierna richiesta di rinnovare le operazioni peritali appare inammissibilmente esplorativa, in quanto fondata esclusivamente su considerazioni di natura medico-legale che la parte ben avrebbe potuto, nella fase precedente, sottoporre al vaglio dell'esperto nominato dal giudice. Alla luce di ciò, non vi è ragione di discostarsi da quanto indicato dal C.T.U. nella relazione conclusiva delle operazioni peritali (pag. 9- 11).
In definitiva, respinta ogni altra domanda di parte ricorrente, si accerta e dichiara la sussistenza, in capo alla sig.ra , dei requisiti sanitari indispensabili Pt_1 per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/1980, con decorrenza dall' 01/08/2024.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono suscettibili di integrale compensazione, avendo la parte ricorrente attestato il possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; analogamente, le spese di C.T.U. della prima fase «non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria» (Cass., Ordinanza n. 16515 del
05/08/2016).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari indispensabili per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L.
18/1980, con decorrenza dall' 01/08/2024;
compensa le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase. CP_1
Così deciso in Torino, il 17 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo