Decreto cautelare 26 novembre 2024
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2024, proposto da IO Cerretano, Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi, EF De EG, ER Di VI, IE PO, ER SS, NA BO, BR LE e FI AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Rionero Sannitico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Valletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise – Comando Carabinieri di Rionero Sannitico, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’Ordinanza sindacale n. 7 del 18.10.2024, pubblicata all’albo pretorio comunale fino al 2.11.2024, di chiusura del traffico veicolare sulla strada comunale “Le vigne”, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ER NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi e le persone fisiche, in epigrafe meglio indicate, titolari del tesserino di idoneità per la raccolta del tartufo, hanno impugnato, assumendone l’illegittimità, l’ordinanza n. 7 del 18.10.2024 del Sindaco del Comune di Rionero Sannitico, con la quale, sul presupposto che le condizioni di talune strade cittadine, segnatamente quelle che collegano le frazioni di Le Vigne, Tafarone e Montalto, ove sono ubicate le aree boschive e agricole con la maggiore “ vocazione tartufigena ” del territorio molisano, costituiscono un “ pericolo per la pubblica incolumità ” è stata ordinata “ la chiusura immediata della strada di collegamento dalla Frazione Le Vigne alla Frazione Montalto, con istituzione del divieto di transito sino a ripristino della situazione di contingenza e pericolo, al fine di evitare il pericolo per la pubblica incolumità, fatta eccezione fatta eccezione per i residenti e frontisti ”.
2. L’odierno gravame è affidato ad un unico ed articolato motivo, così rubricato:
I. DIRITTO VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752 E DEI SOTTESI PRINCIPI DI LIBERA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 16 DELLA COSTITUZIONE, NONCHE’ DELL’ART. 45 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA E DEI SOTTESI PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI DI LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 241/90 E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’; ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ MANIFESTA; SVIAMENTO.
In estrema sintesi, i ricorrenti hanno dedotto il vizio istruttorio e motivazionale da cui il gravato provvedimento risulta affetto, “ atteso che le ragioni di sicurezza stradale risultano meramente affermate in assenza della benché minima specificazione circa le effettive condizioni delle arterie considerate, non risultando richiamato nessun atto istruttorio di sopralluogo tecnico volto ad accertare le effettive condizioni infrastrutturali, né a rilevare i tratti concretamente interessati da eventuali insidie, né tampoco gli eventuali provvedimenti di finanziamento e/o programmazione di interventi di messa in sicurezza, né vagliati ipotetici percorsi alternativi di accesso alle suddette aree agricole e boschive notoriamente ad altissima vocazione tartufigena ” ( cfr. ricorso, pag. 4).
Gli interessati hanno altresì evidenziato che “ non è minimamente spiegata la ragione per la quale, a fronte di un presunto pericolo per la pubblica e privata incolumità, la stessa valga per i non residenti ma non per i residenti e frontisti, né in base a quali valutazioni tecniche le attuali condizioni stradali consentano una riapertura parziale limitata al traffico locale ”: da qui il lamentato carattere discriminatorio del provvedimento impugnato.
Sotto altro profilo, nel ricorso viene dedotto che la gravata ordinanza ha “ disposto la chiusura immediata tout court, senza nemmeno vagliare soluzioni più aderenti a canoni di ragionevolezza e proporzionalità che avrebbero consentito di limitare l’accesso, se del caso, solo a talune tipologie di veicoli, magari limitatamente a taluni punti dell’arteria e non nella sua interezza, ovvero modulare la velocità di percorrenza ” (cfr. ricorso, pag. 4).
I ricorrenti hanno infine contestato il provvedimento sindacale anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento, sottolineando che il detto provvedimento, pur adducendo a suo fondamento ragioni di sicurezza stradale dissimula, nella sostanza, “la volontà di impedire l’accesso ai fondi agricoli e boschivi ad alta vocazione tartufigena ai non residenti” (cfr. ricorso, pag. 5).
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Rionero Sannitico, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
4. Nell’interesse del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise e del Comando Carabinieri di Rionero Sannitico si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che, in via preliminare, ha chiesto l’estromissione dal presente giudizio delle su indicate Amministrazioni, di cui non risulta contestato alcun provvedimento o comportamento.
Sempre in via preliminare la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, “ che appaiono privi di collegamento diretto con il provvedimento impugnato e conseguentemente lesi in via immediata, in quanto non sono diretti destinatari dell’ordinanza contestata e non subiscono alcun impedimento a frequentare le zone di ricerca e raccolta del tartufo nell’agro del Comune interessato ” (cfr. memoria depositata in data13.12.2024, pag. 3).
Nel merito, la difesa pubblica ha contestato la fondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 18.12.2024 questo Tribunale, con l’ordinanza n. 351/2024 ha accolto la domanda cautelare articolata nel ricorso, ritenendo la stessa sorretta da adeguati elementi di fumus boni iuris , e, per l’effetto, ha disposto la sospensione l’efficacia del provvedimento impugnato (con le conseguenze indicate in motivazione), e fissato, per la trattazione del ricorso in sede di merito l'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, successivamente rinviata a quella del 28.1.2026.
6. In vista dell’udienza pubblica di trattazione della controversia, il Comune resistente ha depositato una memoria con la quale, in via preliminare, è stata eccepita:
a) l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a: l'ordinanza sindacale impugnata ha disposto la chiusura del traffico veicolare per la Strada “Le Vigne” ad eccezione dei residenti e dei frontisti: non sarebbe stata offerta, pertanto, la possibilità di difendersi in giudizio, mediante la notifica del ricorso, ad “ un numero esiguo di interessati (poche decine)”;
b) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ai sensi dell'art 35, comma 1, lett. b), c.p.a. in quanto i ricorrenti, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, non trarrebbero alcuna utilità da una sentenza favorevole, in quanto si ripristinerebbe un divieto di transito veicolare assoluto in virtù dell'ordinanza sindacale n. 4/2019.
Con la su indicata memoria il Comune resistente ha poi insistito per il rigetto, nel merito, del ricorso, anche evidenziando che “ i cavatori di tartufo non residenti possono comodamente utilizzare le strade evidenziate nella relazione della polizia municipale (All.1.1.) per raggiungere comodamente le tartufaie, mentre per i residenti ed i frontisti con le dovute attenzione e nei limiti di praticabilità della strada oggetto di interesse potranno raggiungere le proprie abitazioni o coltivare i fondi di interesse ”.
7. I ricorrenti hanno depositato uno scritto di replica, recante controdeduzioni alle eccezioni ed argomentazioni articolate dal Comune resistente nella su indicata memoria ex art. 73 c.p.a..
8. All’udienza pubblica del 28.1.2026, uditi i difensori delle parti costituite come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, in accoglimento della richiesta della difesa erariale, il Collegio deve estromettere dal presente giudizio il Ministero della Difesa, il Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise e il Comando Carabinieri di Rionero Sannitico.
Come si evince dagli atti di causa, non emerge difatti alcuna particolare censura avverso atti o comportamenti a questi ultimi ascrivibili.
10. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti formulata dalla difesa erariale.
Sul punto il Collegio reputa sufficiente rilevare che la gravata ordinanza sindacale ha precluso l’accesso alle strade ivi meglio indicate ad eccezione dei residenti e frontisti, ed ha pertanto inciso sulla possibilità (anche) dei ricorrenti di accedere, attraverso le strade interdette, alle aree boschive a “vocazione tartufigena ” per esercitarvi la raccolta dei tartufi: da qui la legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente e degli altri interessati.
10.1. È del pari infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, eccezione articolata dal Comune resistente nella memoria depositata in data 21.12.2025: al riguardo deve osservarsi che l’individuazione di detti controinteressati non appare ricavabile dal testo dei provvedimenti impugnati, sicché nel caso di specie difetterebbe l’elemento cd. formale necessario – unitamente a quello cd. sostanziale – ai fini del riconoscimento, in capo ad uno o più soggetti, della qualifica di controinteressato (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1701/2017).
10.2. Non è, infine, meritevole di accoglimento neppure l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione della presunta vigenza, anche in caso di accoglimento del ricorso, della precedente ordinanza sindacale 4/2019: quest’ultima infatti, come correttamente osservato dalla difesa ricorrente, è un’ ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L. correlata ad uno specifico pericolo meteorologico (“… anche in considerazione delle previsioni meteo che presuppongono ulteriori precipitazioni nei giorni successivi …”) avente durata ed efficacia dichiaratamente transitoria e contingente (“… sino a ripristino della situazione di contingenza e pericolo ”), sicché non può dirsi ragionevolmente sostenibile una sua “ reviviscenza ” in caso di accoglimento del presente ricorso.
11. Venendo al merito della controversia, il ricorso è fondato.
12. Il Collegio reputa in primis necessario porre in rilievo che, come già anticipato in sede cautelare, il proprium del provvedimento impugnato risiede nell’interdizione dell’accesso alla strada comunale conducente ai luoghi d’interesse ai fini della ricerca e raccolta dei tartufi a tutti i soggetti diversi dai “ residenti e frontisti ”.
13. Tanto premesso, deve poi evidenziarsi che il gravato provvedimento, ancorché recante nella propria intitolazione la dicitura “ revoca ordinanza sindacale 4/2019 e istituzione nuovo divieto ”, non presenta le caratteristiche di contenuto che tipicamente corredano gli atti di revoca; e d’altronde, appare poco verosimile che nel lungo lasso temporale trascorso dalla adozione della precedente ordinanza sindacale n. 4/2019 non fosse stata accordata anche solo de facto , quanto meno ai residenti, la possibilità di accedere alla strada comunale de qua .
14. Ciò posto , il Collegio ritiene che colgano nel segno le censure ricorsuali vertenti sul deficit istruttorio e motivazionale del gravato provvedimento sindacale, nonché quelle con cui è stato dedotto il suo contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza nonché il carattere discriminatorio, atteso che il detto provvedimento:
a) risulta motivato con ragioni di sicurezza pubblica che sono, tuttavia, solo affermate, non rinvenendosi, nella parte motiva dell’ordinanza, alcun riferimento alle ragioni tecniche e al percorso istruttorio che avrebbero appalesato la necessità della chiusura della strada comunale in questione: donde il deficit istruttorio e motivazionale rilevabile a carico del provvedimento (la relazione tecnica della Polizia Municipale datata 14.10.2024, allegata alla memoria comunale depositata in data 13.12.2024, ha infatti un contenuto del tutto esile, e non è, peraltro, neppure menzionata nel provvedimento impugnato);
b) non esplicita le ragioni per le quali non sarebbero state praticabili soluzioni diverse da quella della chiusura tout court della strada, come quelle di “ limitare l’accesso, se del caso, solo a talune tipologie di veicoli, magari limitatamente a taluni punti dell’arteria e non nella sua interezza, ovvero modulare la velocità di percorrenza ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 4): da qui la fondatezza anche della prospettazione ricorsuale per cui il provvedimento si porrebbe in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
15. Come già osservato nell’ordinanza cautelare n. 351/2024, inoltre, il Collegio deve sottolineare, quanto alla genesi del provvedimento impugnato, che esso - come evidenziato dai ricorrenti senza incontrare alcuna puntuale controdeduzione ex adverso - ha visto improvvisamente la luce, senza apparenti attività preparatorie, proprio a ridosso del periodo temporale in cui ha luogo la ricerca e la raccolta dei tartufi: da qui un ulteriore elemento a suggello della fondatezza delle censure ricorsuali vertenti sul deficit istruttorio della gravata ordinanza.
16. Infine, il Collegio rileva che sono privi di pregio i rilievi formulati dal Comune resistente nella memoria depositata in data 21.12.2025, nella quale si rappresenta che “ i cavatori di tartufo non residenti possono comodamente utilizzare le strade evidenziate nella relazione della polizia municipale (All.1.1.) per raggiungere comodamente le tartufaie, mentre per i residenti ed i frontisti con le dovute attenzione e nei limiti di praticabilità della strada oggetto di interesse potranno raggiungere le proprie abitazioni o coltivare i fondi di interesse ”.
La citata relazione della polizia municipale, versata in atti dal Comune resistente in data 16.12.2025, è datata 5.11.2025 ed è pertanto successiva all’adozione del provvedimento impugnato: una ipotetica valorizzazione degli elementi ivi rappresentati ai fini dello scrutinio di legittimità dell’atto impugnato contrasterebbe quindi con il notorio divieto di motivazione postuma in sede giudiziale dei provvedimenti amministrativi (per tutte, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3666/2021).
17. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata.
Il Collegio deve evidenziare, come già rappresentato in sede cautelare, che resta salva la facoltà da parte del Sindaco di disporre misure regolatorie dell’uso della viabilità di cui si tratta, a tutela della sicurezza pubblica, che siano circoscritte, però, alla/e sola/e e specifica/che porzione/i del tratto stradale in discorso che sia eventualmente caratterizzata da documentati fattori di rischio, e siano misure strettamente proporzionate ai rischi stessi.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal presente giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise e del Comando Carabinieri di Rionero Sannitico, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’ordinanza n. n. 7 del 18.10.2024 del Sindaco del Comune di Rionero Sannitico, oggetto d’impugnativa.
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI BE, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NE | ZI BE |
IL SEGRETARIO