Art. 1.
E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.