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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 5456/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473 bis 49, promosso con ricorso depositato in data 19/11/2024 da
, con l'avv. TELESI ALESSIA Parte_1
contro
, con l'avv. ARMELLIN PAOLA CP_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio)
Decisa come da conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del
09/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, la sig.ra Parte_1
proponeva domanda di separazione personale dal coniuge, il sig. RT
Alberto, chiedendo altresì, in via cumulativa, lo scioglimento del matrimonio.
La causa veniva introdotta in forma contenziosa, con la costituzione del resistente, il quale si opponeva alle domande avversarie.
All'udienza presidenziale, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di voler definire il procedimento in via consensuale.
Con la sentenza n. 310/2025 (pubbl. il 28/02/2025), questo Tribunale
dichiarava la separazione personale dei coniugi in conformità alle conclusioni congiuntamente formulate.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 09/10/2025, le parti, comparse personalmente,
manifestavano la volontà di divorziare alle condizioni congiuntamente indicate.
Nel merito, il Collegio rileva che la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può all'evidenza essere ricostituita.
Infine, le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5456/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14/02/2015
da (C.F. ), n. a MOTTA DI LIVENZA (TV) Parte_1 C.F._1
il 15/01/1989, e (C.F. ), n. a MOTTA CP_1 C.F._2
DI LIVENZA (TV) il 04/03/1985, e trascritto al n. 1, Parte I, Anno
2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ORMELLE,
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I figli sono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa;
con residenza prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare;
2) Turni di responsabilità: il padre prenderà i figli a casa della madre due volte al mese ogni martedì mattina per portarli a scuola e la madre li andrà a prendere la sera dopo cena;
due volte al mese
– nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con la madre – li prenderà il lunedì sera alle ore 18.30 e la madre li andrà a prendere la sera dopo cena il giorno successivo. Inoltre li terrà con sé a settimana alterne o dal venerdì mattina, quando li andrà a prendere dalla mamma per portarli a scuola, fino alla domenica sera dopo cena, o dal giovedì mattina al venerdì sera dopo cena. Durante i turni di responsabilità del padre la madre preleverà
i figli dalla casa paterna al rientro dal lavoro alle 20.30, qualora in base all'orario lavorativo alla stessa assegnato dal proprio datore di lavoro ciò non sia possibile, la stessa all'inizio di ogni mese comunicherà via messaggio whatsapp i giorni in cui sarà il padre a portare i figli presso la madre alle 20.30 il martedì, venerdì e la domenica.
Durante le vacanze natalizie i figli staranno la Vigilia con il papà,
il giorno di Natale con la mamma;
inoltre i figli staranno dal 26
dicembre al 31 dicembre con un genitore e dalla sera del 31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro ad anni alterni. Si precisa che il giorno di Natale 2025 i figli staranno con il padre e il giorno della vigilia con la madre.
Durante il periodo pasquale i figli staranno tre giorni con un genitore e gli altri tre con l'altro genitore, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
Le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, così come lo saranno eventuali altre vacanze e/o ponti festivi. Le vacanze estive saranno trascorse con ciascun genitore per due settimane -o tre previo accordo tra i genitori - anche non consecutive, le cui date verranno concordate dai genitori entro il
30 giugno di ogni anno, compatibilmente anche con le esigenze ed impegni dei figli.
Il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà regolato di comune accordo tra i genitori, anche con la possibilità che il figlio possa eventualmente trascorrere parte della giornata con il padre e parte con la madre. Il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o le altre festività familiari (anniversari, cerimonie,
ecc.) verranno trascorsi con il genitore in questione, con diritto dell'altro di recuperare eventualmente la giornata. I genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti e gli indirizzi delle località in cui condurranno i figli ed a consentire contatti telefonici con l'altro genitore.
Le videochiamate saranno consentite nella fascia oraria tra le 20.00
e le 21.00.
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli versando la somma mensile di euro 400 complessivamente, assegno da corrispondersi entro il 20 di ogni mese e soggetto a rivalutazione
Istat annuale a far data da novembre 2024;
4) L'assegno unico per i figli spetterà alla madre al 100 %;
5) Le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale
di Treviso saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno;
6) I sig.ri e sin da ora prestano Parte_1 CP_1
consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori , e e si impegnano a ribadire detto Per_1 Per_2 Per_3
consenso con le modalità richieste dagli uffici competenti al rilascio;
7) Spese compensate;
”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ORMELLE (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi