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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025064252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240025064252000, notificata dall'agente della riscossione il 14.10.2024 e avente ad oggetto tassa automobilistica l'anno 2021, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare, la nullità della cartella di pagamento per: 1) omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) indeterminatezza del credito/difetto di prova della pretesa.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 28.2.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 2.4.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate il 8.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
La cartella qui impugnata – che ha ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2021 - è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (cfr. dettaglio, pag. 5) a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”; detta cartella quindi costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Ebbene, posto che ai sensi della normativa appena indicata non vi è un previo avviso di accertamento la doglianza che fa leva sulla omessa notifica dell'atto presupposto non coglie nel segno.
Neppure coglie nel segno la doglianza relativa alla indeterminatezza del credito/difetto di prova della pretesa.
Premesso che parte ricorrente non contesta di essere intestatario del dell'autoveicolo indicato nel dettaglio della cartella (cfr. pag. 5) si osserva che costituendosi in giudizio la Regione Calabria ha comunque provato,
a mezzo della depositata visura PRA, che per l'annualità qui di interesse il ricorrente era intestatario dell'autoveicolo in questione sicchè è tenuto al pagamento della tassa mentre la contestazione inerente la indeterminatezza del credito è da respingere siccome genericamente formulata. Ciò detto le doglianze articolate da parte ricorrente nelle memorie illustrative che sono incentrate sulla irretroattività della L.R. n. 56/2023 e dunque sulla ritenuta applicabilità di detta legge per l'annualità in discorso
(il 2021) sono inammissibili poiché non proposte con l'atto introduttivo del giudizio (ma soltanto con le memorie illustrative) risolvendosi, dunque, nella proposizione di motivi aggiunti di ricorso in difetto dei presupposti legittimanti di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992 (non trattandosi, invero, di motivi resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025064252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240025064252000, notificata dall'agente della riscossione il 14.10.2024 e avente ad oggetto tassa automobilistica l'anno 2021, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare, la nullità della cartella di pagamento per: 1) omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) indeterminatezza del credito/difetto di prova della pretesa.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 28.2.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 2.4.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate il 8.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
La cartella qui impugnata – che ha ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2021 - è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (cfr. dettaglio, pag. 5) a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”; detta cartella quindi costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Ebbene, posto che ai sensi della normativa appena indicata non vi è un previo avviso di accertamento la doglianza che fa leva sulla omessa notifica dell'atto presupposto non coglie nel segno.
Neppure coglie nel segno la doglianza relativa alla indeterminatezza del credito/difetto di prova della pretesa.
Premesso che parte ricorrente non contesta di essere intestatario del dell'autoveicolo indicato nel dettaglio della cartella (cfr. pag. 5) si osserva che costituendosi in giudizio la Regione Calabria ha comunque provato,
a mezzo della depositata visura PRA, che per l'annualità qui di interesse il ricorrente era intestatario dell'autoveicolo in questione sicchè è tenuto al pagamento della tassa mentre la contestazione inerente la indeterminatezza del credito è da respingere siccome genericamente formulata. Ciò detto le doglianze articolate da parte ricorrente nelle memorie illustrative che sono incentrate sulla irretroattività della L.R. n. 56/2023 e dunque sulla ritenuta applicabilità di detta legge per l'annualità in discorso
(il 2021) sono inammissibili poiché non proposte con l'atto introduttivo del giudizio (ma soltanto con le memorie illustrative) risolvendosi, dunque, nella proposizione di motivi aggiunti di ricorso in difetto dei presupposti legittimanti di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992 (non trattandosi, invero, di motivi resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.