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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12828 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25564 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza in data 12.09.2025 pronunciata all'esito dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (rito cd Cartabia), vertente
T R A
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Agostino Di Falco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo Antonio Sarti, 4, giusta procura in atti
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n.12
CONVENUTO
OGGETTO: appalto di lavori pubblici
CONCLUSIONI: come da memorie di precisazione delle conclusioni depositate da parte attrice il
10.06.2025 e da parte convenuta il 10.07.2025 per l'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione del 10.09.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (rito cd Cartabia)
pagina 1 di 9 IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione notificato in data 09.05.2023, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_2
Tribunale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della ritardata chiusura contabile e collaudazione delle opere in termini di spese generali infruttifere e conseguentemente condannare il Controparte_1
- Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona
[...] del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'importo di €. 146.521,08, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo eventualmente ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2041 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche anatocistici, legali e moratori sino al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della ritardata chiusura contabile e collaudazione delle opere in termini di maggiori oneri per protrazione del vincolo delle polizze fideiussorie e assicurazioni accese dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e con-seguentemente condannare il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 548,00, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo eventualmente ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2041 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche anatocistici, legali e moratori sino al soddisfo;
3) In accoglimento della riserva al certificato di collaudo sottoscritto in data 20.7.2021 e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle opere extracontrattuali eseguite su richiesta del Committente e del Collaudatore e conseguentemente condannare il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del suo legale rappresen-tante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo Parte_1 di €. 1.235,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale ovvero in via subordinata a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici e alla rivalutazione monetaria e IVA se dovuta come per legge. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
pagina 2 di 9 A tal fine deduceva che: - con contratto rep. n. 216 del 24 marzo 2010, il Ministero convenuto aveva affidato all' l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori Parte_3 di rifacimento degli impianti tecnologici presso l'Edificio di Via Arenula, 70- Sede del Ministero della
Giustizia in Roma, per l'importo di € 1.545.585,91, da completarsi in 360 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
- nel corso dell'appalto la aveva iscritto quattro riserve per un importo Pt_1 complessivo di € 1.602.328,47, in relazione alle quali era stato azionato un autonomo giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma definito con sentenza n. 6358 del 27.04.2022 (oggetto di gravame dinanzi alla Corte
d'Appello di Roma); -con l'odierna domanda l'appaltatrice intendeva ottenere il risarcimento del danno provocato dal ritardo con cui il committente aveva proceduto alla redazione della contabilità finale e al completamento delle operazioni di collaudo, nonché gli importi ritenuti dovuti per l'omessa contabilizzazione/liquidazione di lavori extracontrattuali eseguiti dall'Impresa dietro richiesta del committente e del collaudatore;
- nonostante la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, il CP_1 non provvedeva alle operazioni di collaudo che avrebbero dovuto concludersi non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero entro il 15 luglio 2018; - il mancato collaudo delle opere comportava l'omessa corresponsione della rata di saldo e indebiti maggiori oneri dovuti al ritardo nello svincolo delle polizze assicurative e alla protrazione dell'impegno dell'impresa esecutrice;
- il committente pretendeva persino ordinare all'impresa l'esecuzione di lavori aggiuntivi extra-contratto, tentando di farli passare per presunti interventi di “perfezionamento delle opere” necessari per l'emissione del certificato di collaudo;
- si trattava in realtà di interventi addizionali extra contratto, non propedeutici alla collaudazione delle opere, che era disposta a realizzare, dietro riconoscimento dei relativi Pt_1 maggiori oneri, al solo fine di accelerare le procedure di completamento della collaudazione delle opere e senza che ciò potesse comportare accettazione alcuna delle contestazioni mosse dal collaudatore;
- infatti,
l'impresa, per puro spirito collaborativo, in data 23.4.2021 ultimava anche le ulteriori lavorazioni integrative;
- soltanto in data 20 luglio 2021, a più di tre anni dall'ultimazione dei lavori, era finalmente sottoposto alla firma dell'impresa il certificato di collaudo delle opere che quest'ultima sottoscriveva con riserva;
- i danni derivanti dai ritardi nel collaudo erano quantificabili in €. 146.521,08; - l'impresa chiedeva anche il pagamento dei lavori aggiuntivi per l'importo di €. 1.235,00, nonché il maggior costo pagina 3 di 9 sostenuto per il ritardato svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, pari ad €. 548,00, - anche l'attivazione delle procedure di definizione bonaria delle riserve di cui all'art. 240 D.Lgs. 163/2006 era rimasta priva di effetti.
Si costituiva il convenuto, deducendo che: - parte del ritardo lamentato dall'impresa era da CP_1 addebitarsi allo stesso appaltatore che non aveva eseguito tutte le opere a perfetta regola d'arte, tanto è vero che, con più note, era stato sollecitato al fine di permettere al collaudatore di emettere il certificato di collaudo tecnico amministrativo;
- in particolare, le opere erano state ultimate il giorno 15/01/2018 e il collaudo si sarebbe dovuto redigere entro il 15/06/2018, ma era stato emesso il 14/07/2021 anche perché, in fase di visita di collaudo, erano state riscontrate numerose mancanze nelle opere che l'impresa aveva dovuto perfezionare;
- l'importo di €. 1235 richiesto dall'impresa non era dovuto, trattandosi di interventi previsti originariamente nel progetto e, come tali, non riconosciuti in sede di collaudo;
- l'unico importo ancora da saldare era quello definito dallo Stato Finale pari ad € 10.101,49, da liquidare all'esito del collaudo e non la inverosimile somma di €. 146.521,08, richiesta da parte attrice;
- il ritardo addebitabile all'impresa era pari a 384 giorni, per cui l'importo degli interessi (da calcolarsi sulla somma del saldo di €
10.101,49) era pari € 3.024,91.
Parte attrice nelle memorie integrative ex art. 171 ter n. 1 cpc, a fronte delle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione in ordine all'importo ritenuto dovuto dal per il ritardato Controparte_2 pagamento della rata di saldo (importo non richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione), precisava e modificava la domanda, chiedendo, in aggiunta alle conclusioni di cui all'atto di citazione di: “4)
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il riconoscimento degli interessi da ritardato pagamento della rata di saldo e conseguentemente condannare il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore dell'importo di €. 4.656,23, ovvero al Parte_1 pagamento del maggiore o minore importo eventualmente ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale ovvero, in via subordinata, a
pagina 4 di 9 titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori sino al soddisfo;
4.b) Pronunciare ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. ordinanza di ingiunzione di pagamento della predetta somma di €. 4.656,23 di cui al precedente punto e dichiararla provvisoriamente esecutiva;
4.c) In via subordinata, nella denegata ipotesi che codesto Ecc.mo G.I. ritenga di non pronta soluzione la questione - nelle more dell'accertamento della maggior somma dovuta di €. 4.656,23 come richiesto supra
– pronunciare ex art. 186 ter c.p.c. ingiunzione di pagamento con dichiarazione di provvisoria esecutività con riferimento al minor importo riconosciuto da Controparte di €. 3.024,91; ovvero in via ulteriormente gradata pronunciare condanna ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della medesima somma non contestata di €. 3.024,91”.
La Difesa erariale nelle memorie integrative ex art. 171 ter n. 2 cpc confermava che, avendo l'Amministrazione provveduto “con il pagamento del saldi[o] di € 10.101,49 in data 14/11/2023 è ora possibile conteggiare in maniera definitiva gli interessi dovuti all'impresa, pari ad € 3.334,88. (Allegato n.
16)”. In particolare, con riguardo all' istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. o in subordine di condanna ex art. 186 bis c.p.c. precisava che “l'importo degli interessi dovuti all'impresa per il ritardo del pagamento della rata di saldo ammontano ad € 3.334,88. (Allegato n. 16).” Chiedeva quindi che “il
Tribunale adito voglia respingere la domanda perché infondata, se non limitatamente alla somma relativa agli interessi, quantificata in € 3.334,88. Con il favore delle spese”.
Con ordinanza del 12.02.2024 era ordinato, ai sensi l'art. 186 bis c.p.c., al Controparte_1 il pagamento, in favore di della somma richiesta da parte attrice e non contestata
[...] Parte_1 di euro 3.024,91 ed era disposta Ctu.
La causa, istruita mediate produzione documentale e ctu, era rimessa in decisione previa concessione dei termini ex art. 189 cpc., richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c..
Deve precisarsi che, nelle memorie integrative ex art. 171 ter n.1 cpc, parte attrice ha precisato la domanda, in considerazione delle difese del convenuto che ha riconosciuto dovuto, a titolo di danno derivante dalla ritardata contabilizzazione dei lavori, l'importo di euro 3.334,88. La domanda è
pagina 5 di 9 ammissibile, avendo lo stesso convenuto riconosciuto la debenza di tale somma nelle proprie CP_1 conclusioni.
Nel merito, si tratta di accertare nell'ordine se:
1. sussista il ritardo, denunciato da parte attrice, nella chiusura contabile dell'appalto e nella collaudazione;
2. se tale ritardo sia stato provocato dalla condotta inadempiente dell'impresa o sia addebitabile alla committenza.
Al riguardo, devono condividersi le conclusioni del ctu coerenti, logiche e conformi alla normativa di riferimento. L'ausiliario ha rilevato che “Lo Stato Finale dell'appalto d'interesse è stato emesso con 110 giorni di ritardo ed il successivo Certificato di Collaudo è stato emesso, in data 14.07.2021, con 1.095 giorni di ritardo rispetto alla tempistica normativamente prevista.
Le cause di tale ritardo sono imputabili a lungaggini amministrative dell'Amministrazione appaltante ed, in parte, anche alla richiesta di esecuzione di lavorazioni extracontrattuali che il Collaudatore ha voluto ricomprendere all'interno del collaudo”.
Il ctu, dopo avere ripercorso l'andamento dell'appalto, richiamando dettagliatamente i documenti prodotti in atti (cfr. pp. da 6 a 12 della ctu), ha evidenziato che “la tempistica della conclusione tecnico- amministrativa dell'appalto abbia avuto un forte dilatamento dei tempi rispetto alle previsioni normative”.
In particolare, tenuto conto che il contratto è stato stipulato il 24.03.2010, è pacifico che debba trovare applicazione il codice degli appalti di cui al d.Lgs. 163/2006, il regolamento di cui al DPR 554/1999 e il
Capitolato Generale di cui al d.m.145/2000. Correttamente il ctu ha rilevato che lo Stato Finale (emesso il
4 giugno 2018), a fronte della ultimazione dei lavori in data 15.01.2018, è stato emesso senza particolari giustificazioni, con 110 giorni di ritardo (in quanto l'art. 173 del Regolamento e l'art. 27 del CSA prevedevano un termine di 30 giorni).
Ancora il certificato di collaudo risulta emesso il 14.07.2021 (dopo 1.275 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori), con 1.095 giorni di ritardo. Al riguardo deve precisarsi che correttamente il ctu ha considerato, per valutare le tempistiche del collaudo, i termini previsti dalla normativa di riferimento prevalenti rispetto al CSA in virtù di quanto espressamente indicato dello stesso
CSA (art. 14 , 3° co., cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
pagina 6 di 9 Le argomentazioni di parte convenuta - secondo cui parte del ritardo sarebbe imputabile alla chiusura delle attività lavorative disposta dalla normativa allora vigente per contrastare la diffusione del Covid-19 (per 48 giorni) e dal ritardo con cui l'appaltatrice ha dato esecuzione alle lavorazioni ritenute dal collaudatore propedeutiche alla emissione del certificato di collaudo (per 384 giorni dal 25.06.2020 al 14.07.2021) - non possono essere condivise. Invero, come correttamente rilevato dal ctu, le restrizioni previste a causa della nota pandemia risultano successive di 18 mesi rispetto alla tempistica prevista dal contratto e dalla normativa di riferimento (e, comunque, “non avrebbero impedito, con le dovute precauzioni, lo svolgimento delle visite di collaudo”, cfr. p. 13 della ctu), mentre le lavorazioni richieste per il rilascio del certificato di collaudo non risultano, alla luce della documentazione in atti, come anche rilevato dal ctu
(cfr. pp.16 e ss. della relazione), ricomprese tra le opere previste contrattualmente.
Alla luce dell'istruttoria svolta deve pertanto ritenersi che il ritardo accertato nella collaudazione non sia imputabile all'impresa, ma al committente.
Del resto, è appena il caso di osservare che per giurisprudenza consolidata sussiste una presunzione “iuris tantum" di responsabilità della committenza nel ritardo nell'espletamento del collaudo, dettato dal "favor" per le ragioni dell'impresa (Cass. 13.03.2019, n. 7194). Ne consegue che è configurabile la responsabilità della pubblica amministrazione, ex art. 1218 cod. civ., per non aver proceduto alla verifica dell'opera ed al collaudo nel termine previsto, restando a carico dell'amministrazione committente, al fine di escludere la propria responsabilità per tale inosservanza, di dedurre e provare eventuali ragioni giustificative. Nel caso in cui la stazione appaltante non fornica la prova contraria a tale predetta presunzione semplice (come avvenuto nel caso di specie), il ritardo deve essere addebitato all'amministrazione, con tutte le relative conseguenze.
Quanto all'entità dei maggiori oneri subiti a causa del ritardo nella collaudazione, devono essere liquidate le somme di seguito indicate.
In virtù di quanto previsto dal Capitolato Generale di cui al DM 145/2000, art. 5 co. 1 lett h) devono ritenersi a carico dell'appaltatore “le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione”, correttamente quantificate dal ctu in € 74.646,15 all'attualità. Invero, non risulta documentata, come evidenziato dal CTU nella risposta pagina 7 di 9 alle note critiche del ct di parte convenuta, la presa in consegna dei lavori da parte della stazione appaltante prima della emissione del certificato di collaudo.
Pertanto, il criterio utilizzato (in conformità alla giurisprudenza in materia e ai pareri Anac, tra cui anche il parere Anac AG 13/13 del 11 aprile 2013) è quello che quantifica il danno in via equitativa, con un compenso pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto delle spese generali (13%), dell'utile
(10%) e rapportato al tempo di ritardo (non potendo considerarsi come base di calcolo l'importo dei lavori risultante dal conto finale, non valutato in sede di gara).
Trattandosi di un debito di valore, devono essere riconosciuti gli interessi, a titolo di lucro cessante, secondo i noti principi espressi da Cass. SS.UU. 17.02.1995 n. 1712 (ovvero calcolando gli interessi legali sul valore della somma devalutata in base agli indici Istat sulla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari ad euro 63.854,70 e via via rivalutata dalla data dell'evento dannoso, da farsi risalire al 20.07.2021, data in cui è stato trasmesso il certificato di collaudo). L'importo complessivamente dovuto per sorte capitale, già rivalutata, e interessi è pari quindi ad euro 82.036,89.
Non è al contrario liquidabile alcun importo per le spese asseritamente sostenute per la protrazione delle polizze (cfr. p. 16 della ctu), mentre è dovuto l'importo di € 1.235,00 per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive extra contratto, oltre interessi legali dall'atto di prima costituzione in mora (26.04.2021, cfr. docc. 23 e 28 del fascicolo di parte attrice) sino al soddisfo.
A causa del ritardo nell'emissione del collaudo sono anche dovuti gli interessi sulla rata di saldo finale pagata in data 14.11.2023, per un importo pari ad € 4.260,48 di cui € 3.024,91 oggetto dell'ordinanza emessa ex art. 186 bis cpc in data 12.02.2024 (da intendersi confermata dalla presente sentenza), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
Le spese (comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm 55/2014, e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 - condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 seguenti somme:
- € 82.036,89 a titolo di risarcimento del danno derivante dal ritardo nel collaudo, importo già quantificato all'attualità e comprensivo di interessi, a titolo di lucro cessante come indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- € 1.235,00 quale corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive extra contratto, oltre interessi legali dal 26.04.2021 sino al soddisfo;
- € 4.260,48, a titolo di interessi sulla rata di saldo finale pagata in data 14.11.2023, di cui € 3.024,91 già oggetto dell'ordinanza emessa ex art. 186 bis cpc in data 12.02.2024, confermata con la presente sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 11.977,00, oltre euro 759,00 per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu (ove anticipate), poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma 19.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25564 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza in data 12.09.2025 pronunciata all'esito dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (rito cd Cartabia), vertente
T R A
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Agostino Di Falco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo Antonio Sarti, 4, giusta procura in atti
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n.12
CONVENUTO
OGGETTO: appalto di lavori pubblici
CONCLUSIONI: come da memorie di precisazione delle conclusioni depositate da parte attrice il
10.06.2025 e da parte convenuta il 10.07.2025 per l'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione del 10.09.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (rito cd Cartabia)
pagina 1 di 9 IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione notificato in data 09.05.2023, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_2
Tribunale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della ritardata chiusura contabile e collaudazione delle opere in termini di spese generali infruttifere e conseguentemente condannare il Controparte_1
- Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona
[...] del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'importo di €. 146.521,08, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo eventualmente ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2041 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche anatocistici, legali e moratori sino al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della ritardata chiusura contabile e collaudazione delle opere in termini di maggiori oneri per protrazione del vincolo delle polizze fideiussorie e assicurazioni accese dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e con-seguentemente condannare il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 548,00, ovvero al pagamento del maggiore o minore importo eventualmente ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2041 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche anatocistici, legali e moratori sino al soddisfo;
3) In accoglimento della riserva al certificato di collaudo sottoscritto in data 20.7.2021 e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle opere extracontrattuali eseguite su richiesta del Committente e del Collaudatore e conseguentemente condannare il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del suo legale rappresen-tante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo Parte_1 di €. 1.235,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale ovvero in via subordinata a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici e alla rivalutazione monetaria e IVA se dovuta come per legge. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
pagina 2 di 9 A tal fine deduceva che: - con contratto rep. n. 216 del 24 marzo 2010, il Ministero convenuto aveva affidato all' l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori Parte_3 di rifacimento degli impianti tecnologici presso l'Edificio di Via Arenula, 70- Sede del Ministero della
Giustizia in Roma, per l'importo di € 1.545.585,91, da completarsi in 360 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
- nel corso dell'appalto la aveva iscritto quattro riserve per un importo Pt_1 complessivo di € 1.602.328,47, in relazione alle quali era stato azionato un autonomo giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma definito con sentenza n. 6358 del 27.04.2022 (oggetto di gravame dinanzi alla Corte
d'Appello di Roma); -con l'odierna domanda l'appaltatrice intendeva ottenere il risarcimento del danno provocato dal ritardo con cui il committente aveva proceduto alla redazione della contabilità finale e al completamento delle operazioni di collaudo, nonché gli importi ritenuti dovuti per l'omessa contabilizzazione/liquidazione di lavori extracontrattuali eseguiti dall'Impresa dietro richiesta del committente e del collaudatore;
- nonostante la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, il CP_1 non provvedeva alle operazioni di collaudo che avrebbero dovuto concludersi non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero entro il 15 luglio 2018; - il mancato collaudo delle opere comportava l'omessa corresponsione della rata di saldo e indebiti maggiori oneri dovuti al ritardo nello svincolo delle polizze assicurative e alla protrazione dell'impegno dell'impresa esecutrice;
- il committente pretendeva persino ordinare all'impresa l'esecuzione di lavori aggiuntivi extra-contratto, tentando di farli passare per presunti interventi di “perfezionamento delle opere” necessari per l'emissione del certificato di collaudo;
- si trattava in realtà di interventi addizionali extra contratto, non propedeutici alla collaudazione delle opere, che era disposta a realizzare, dietro riconoscimento dei relativi Pt_1 maggiori oneri, al solo fine di accelerare le procedure di completamento della collaudazione delle opere e senza che ciò potesse comportare accettazione alcuna delle contestazioni mosse dal collaudatore;
- infatti,
l'impresa, per puro spirito collaborativo, in data 23.4.2021 ultimava anche le ulteriori lavorazioni integrative;
- soltanto in data 20 luglio 2021, a più di tre anni dall'ultimazione dei lavori, era finalmente sottoposto alla firma dell'impresa il certificato di collaudo delle opere che quest'ultima sottoscriveva con riserva;
- i danni derivanti dai ritardi nel collaudo erano quantificabili in €. 146.521,08; - l'impresa chiedeva anche il pagamento dei lavori aggiuntivi per l'importo di €. 1.235,00, nonché il maggior costo pagina 3 di 9 sostenuto per il ritardato svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, pari ad €. 548,00, - anche l'attivazione delle procedure di definizione bonaria delle riserve di cui all'art. 240 D.Lgs. 163/2006 era rimasta priva di effetti.
Si costituiva il convenuto, deducendo che: - parte del ritardo lamentato dall'impresa era da CP_1 addebitarsi allo stesso appaltatore che non aveva eseguito tutte le opere a perfetta regola d'arte, tanto è vero che, con più note, era stato sollecitato al fine di permettere al collaudatore di emettere il certificato di collaudo tecnico amministrativo;
- in particolare, le opere erano state ultimate il giorno 15/01/2018 e il collaudo si sarebbe dovuto redigere entro il 15/06/2018, ma era stato emesso il 14/07/2021 anche perché, in fase di visita di collaudo, erano state riscontrate numerose mancanze nelle opere che l'impresa aveva dovuto perfezionare;
- l'importo di €. 1235 richiesto dall'impresa non era dovuto, trattandosi di interventi previsti originariamente nel progetto e, come tali, non riconosciuti in sede di collaudo;
- l'unico importo ancora da saldare era quello definito dallo Stato Finale pari ad € 10.101,49, da liquidare all'esito del collaudo e non la inverosimile somma di €. 146.521,08, richiesta da parte attrice;
- il ritardo addebitabile all'impresa era pari a 384 giorni, per cui l'importo degli interessi (da calcolarsi sulla somma del saldo di €
10.101,49) era pari € 3.024,91.
Parte attrice nelle memorie integrative ex art. 171 ter n. 1 cpc, a fronte delle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione in ordine all'importo ritenuto dovuto dal per il ritardato Controparte_2 pagamento della rata di saldo (importo non richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione), precisava e modificava la domanda, chiedendo, in aggiunta alle conclusioni di cui all'atto di citazione di: “4)
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto dell'attrice ad ottenere il riconoscimento degli interessi da ritardato pagamento della rata di saldo e conseguentemente condannare il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore dell'importo di €. 4.656,23, ovvero al Parte_1 pagamento del maggiore o minore importo eventualmente ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale ovvero, in via subordinata, a
pagina 4 di 9 titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori sino al soddisfo;
4.b) Pronunciare ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. ordinanza di ingiunzione di pagamento della predetta somma di €. 4.656,23 di cui al precedente punto e dichiararla provvisoriamente esecutiva;
4.c) In via subordinata, nella denegata ipotesi che codesto Ecc.mo G.I. ritenga di non pronta soluzione la questione - nelle more dell'accertamento della maggior somma dovuta di €. 4.656,23 come richiesto supra
– pronunciare ex art. 186 ter c.p.c. ingiunzione di pagamento con dichiarazione di provvisoria esecutività con riferimento al minor importo riconosciuto da Controparte di €. 3.024,91; ovvero in via ulteriormente gradata pronunciare condanna ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della medesima somma non contestata di €. 3.024,91”.
La Difesa erariale nelle memorie integrative ex art. 171 ter n. 2 cpc confermava che, avendo l'Amministrazione provveduto “con il pagamento del saldi[o] di € 10.101,49 in data 14/11/2023 è ora possibile conteggiare in maniera definitiva gli interessi dovuti all'impresa, pari ad € 3.334,88. (Allegato n.
16)”. In particolare, con riguardo all' istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. o in subordine di condanna ex art. 186 bis c.p.c. precisava che “l'importo degli interessi dovuti all'impresa per il ritardo del pagamento della rata di saldo ammontano ad € 3.334,88. (Allegato n. 16).” Chiedeva quindi che “il
Tribunale adito voglia respingere la domanda perché infondata, se non limitatamente alla somma relativa agli interessi, quantificata in € 3.334,88. Con il favore delle spese”.
Con ordinanza del 12.02.2024 era ordinato, ai sensi l'art. 186 bis c.p.c., al Controparte_1 il pagamento, in favore di della somma richiesta da parte attrice e non contestata
[...] Parte_1 di euro 3.024,91 ed era disposta Ctu.
La causa, istruita mediate produzione documentale e ctu, era rimessa in decisione previa concessione dei termini ex art. 189 cpc., richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c..
Deve precisarsi che, nelle memorie integrative ex art. 171 ter n.1 cpc, parte attrice ha precisato la domanda, in considerazione delle difese del convenuto che ha riconosciuto dovuto, a titolo di danno derivante dalla ritardata contabilizzazione dei lavori, l'importo di euro 3.334,88. La domanda è
pagina 5 di 9 ammissibile, avendo lo stesso convenuto riconosciuto la debenza di tale somma nelle proprie CP_1 conclusioni.
Nel merito, si tratta di accertare nell'ordine se:
1. sussista il ritardo, denunciato da parte attrice, nella chiusura contabile dell'appalto e nella collaudazione;
2. se tale ritardo sia stato provocato dalla condotta inadempiente dell'impresa o sia addebitabile alla committenza.
Al riguardo, devono condividersi le conclusioni del ctu coerenti, logiche e conformi alla normativa di riferimento. L'ausiliario ha rilevato che “Lo Stato Finale dell'appalto d'interesse è stato emesso con 110 giorni di ritardo ed il successivo Certificato di Collaudo è stato emesso, in data 14.07.2021, con 1.095 giorni di ritardo rispetto alla tempistica normativamente prevista.
Le cause di tale ritardo sono imputabili a lungaggini amministrative dell'Amministrazione appaltante ed, in parte, anche alla richiesta di esecuzione di lavorazioni extracontrattuali che il Collaudatore ha voluto ricomprendere all'interno del collaudo”.
Il ctu, dopo avere ripercorso l'andamento dell'appalto, richiamando dettagliatamente i documenti prodotti in atti (cfr. pp. da 6 a 12 della ctu), ha evidenziato che “la tempistica della conclusione tecnico- amministrativa dell'appalto abbia avuto un forte dilatamento dei tempi rispetto alle previsioni normative”.
In particolare, tenuto conto che il contratto è stato stipulato il 24.03.2010, è pacifico che debba trovare applicazione il codice degli appalti di cui al d.Lgs. 163/2006, il regolamento di cui al DPR 554/1999 e il
Capitolato Generale di cui al d.m.145/2000. Correttamente il ctu ha rilevato che lo Stato Finale (emesso il
4 giugno 2018), a fronte della ultimazione dei lavori in data 15.01.2018, è stato emesso senza particolari giustificazioni, con 110 giorni di ritardo (in quanto l'art. 173 del Regolamento e l'art. 27 del CSA prevedevano un termine di 30 giorni).
Ancora il certificato di collaudo risulta emesso il 14.07.2021 (dopo 1.275 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori), con 1.095 giorni di ritardo. Al riguardo deve precisarsi che correttamente il ctu ha considerato, per valutare le tempistiche del collaudo, i termini previsti dalla normativa di riferimento prevalenti rispetto al CSA in virtù di quanto espressamente indicato dello stesso
CSA (art. 14 , 3° co., cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
pagina 6 di 9 Le argomentazioni di parte convenuta - secondo cui parte del ritardo sarebbe imputabile alla chiusura delle attività lavorative disposta dalla normativa allora vigente per contrastare la diffusione del Covid-19 (per 48 giorni) e dal ritardo con cui l'appaltatrice ha dato esecuzione alle lavorazioni ritenute dal collaudatore propedeutiche alla emissione del certificato di collaudo (per 384 giorni dal 25.06.2020 al 14.07.2021) - non possono essere condivise. Invero, come correttamente rilevato dal ctu, le restrizioni previste a causa della nota pandemia risultano successive di 18 mesi rispetto alla tempistica prevista dal contratto e dalla normativa di riferimento (e, comunque, “non avrebbero impedito, con le dovute precauzioni, lo svolgimento delle visite di collaudo”, cfr. p. 13 della ctu), mentre le lavorazioni richieste per il rilascio del certificato di collaudo non risultano, alla luce della documentazione in atti, come anche rilevato dal ctu
(cfr. pp.16 e ss. della relazione), ricomprese tra le opere previste contrattualmente.
Alla luce dell'istruttoria svolta deve pertanto ritenersi che il ritardo accertato nella collaudazione non sia imputabile all'impresa, ma al committente.
Del resto, è appena il caso di osservare che per giurisprudenza consolidata sussiste una presunzione “iuris tantum" di responsabilità della committenza nel ritardo nell'espletamento del collaudo, dettato dal "favor" per le ragioni dell'impresa (Cass. 13.03.2019, n. 7194). Ne consegue che è configurabile la responsabilità della pubblica amministrazione, ex art. 1218 cod. civ., per non aver proceduto alla verifica dell'opera ed al collaudo nel termine previsto, restando a carico dell'amministrazione committente, al fine di escludere la propria responsabilità per tale inosservanza, di dedurre e provare eventuali ragioni giustificative. Nel caso in cui la stazione appaltante non fornica la prova contraria a tale predetta presunzione semplice (come avvenuto nel caso di specie), il ritardo deve essere addebitato all'amministrazione, con tutte le relative conseguenze.
Quanto all'entità dei maggiori oneri subiti a causa del ritardo nella collaudazione, devono essere liquidate le somme di seguito indicate.
In virtù di quanto previsto dal Capitolato Generale di cui al DM 145/2000, art. 5 co. 1 lett h) devono ritenersi a carico dell'appaltatore “le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione”, correttamente quantificate dal ctu in € 74.646,15 all'attualità. Invero, non risulta documentata, come evidenziato dal CTU nella risposta pagina 7 di 9 alle note critiche del ct di parte convenuta, la presa in consegna dei lavori da parte della stazione appaltante prima della emissione del certificato di collaudo.
Pertanto, il criterio utilizzato (in conformità alla giurisprudenza in materia e ai pareri Anac, tra cui anche il parere Anac AG 13/13 del 11 aprile 2013) è quello che quantifica il danno in via equitativa, con un compenso pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto delle spese generali (13%), dell'utile
(10%) e rapportato al tempo di ritardo (non potendo considerarsi come base di calcolo l'importo dei lavori risultante dal conto finale, non valutato in sede di gara).
Trattandosi di un debito di valore, devono essere riconosciuti gli interessi, a titolo di lucro cessante, secondo i noti principi espressi da Cass. SS.UU. 17.02.1995 n. 1712 (ovvero calcolando gli interessi legali sul valore della somma devalutata in base agli indici Istat sulla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari ad euro 63.854,70 e via via rivalutata dalla data dell'evento dannoso, da farsi risalire al 20.07.2021, data in cui è stato trasmesso il certificato di collaudo). L'importo complessivamente dovuto per sorte capitale, già rivalutata, e interessi è pari quindi ad euro 82.036,89.
Non è al contrario liquidabile alcun importo per le spese asseritamente sostenute per la protrazione delle polizze (cfr. p. 16 della ctu), mentre è dovuto l'importo di € 1.235,00 per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive extra contratto, oltre interessi legali dall'atto di prima costituzione in mora (26.04.2021, cfr. docc. 23 e 28 del fascicolo di parte attrice) sino al soddisfo.
A causa del ritardo nell'emissione del collaudo sono anche dovuti gli interessi sulla rata di saldo finale pagata in data 14.11.2023, per un importo pari ad € 4.260,48 di cui € 3.024,91 oggetto dell'ordinanza emessa ex art. 186 bis cpc in data 12.02.2024 (da intendersi confermata dalla presente sentenza), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
Le spese (comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm 55/2014, e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 - condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 seguenti somme:
- € 82.036,89 a titolo di risarcimento del danno derivante dal ritardo nel collaudo, importo già quantificato all'attualità e comprensivo di interessi, a titolo di lucro cessante come indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- € 1.235,00 quale corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive extra contratto, oltre interessi legali dal 26.04.2021 sino al soddisfo;
- € 4.260,48, a titolo di interessi sulla rata di saldo finale pagata in data 14.11.2023, di cui € 3.024,91 già oggetto dell'ordinanza emessa ex art. 186 bis cpc in data 12.02.2024, confermata con la presente sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 11.977,00, oltre euro 759,00 per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu (ove anticipate), poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma 19.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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