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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2312/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SELMI VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2763/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13020/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, ha presentato opposizione avverso l'avviso di accertamento notificatogli in data 07/11/2024 con il quale gli era stato richiesto il pagamento del complessivo importo, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, di € 3.595 a titolo di Ta.Ri. e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione ad una utenza sita in Roma in Indirizzo_1.
Affermava la nullità dell'atto impugnato per avvenuta regolare dichiarazione di iscrizione dell'immobile ai fini
Ta.Ri. e TEFA e tempestivo pagamento di tutto quanto dovuto a tale titolo
Allegava di avere provveduto in data 24/06/2009 alla regolare iscrizione ai fini Ta.Ri. e TEFA dell'unico immobile di sua proprietà, sito in Roma al Indirizzo_1, e di avere provveduto regolarmente al pagamento a partire da tale data, di quanto richiesto dall'ente impositore con la notifica dei bollettini di emissione periodica semestrale.
Allegava inoltre di avere appreso solamente a seguito della ricezione dell'avviso di accertamento impugnato, ed in occasione di un accesso eseguito presso l'ente impositore, che nei bollettini in questione risultava menzionato un appartamento diverso da quello di sua proprietà (sito in Indirizzo_2) nonché di un diverso numero di codice utente e codice contratto.
Nel corso del giudizio il ricorrente produceva provvedimento di annullamento totale dell'atto impugnato che evidenziava essergli stato notificato in data 03/06/2025.
Roma Capitale si costituiva in giudizio confermando di avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito della pubblica udienza del 15/12/2025 la causa è stata decisa con alle modalità di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto dato atto dalle parti deve dichiararsi ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 546/1992 la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza da attribuirsi, sotto il profilo virtuale, all'ente impositore il quale solo nel corso del presente giudizio ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'ente impositore al pagamento delle spese di lite che liquida in € 923, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato versato. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice
dott. Vincenzo Selmi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SELMI VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2763/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464778 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13020/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, ha presentato opposizione avverso l'avviso di accertamento notificatogli in data 07/11/2024 con il quale gli era stato richiesto il pagamento del complessivo importo, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, di € 3.595 a titolo di Ta.Ri. e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 in relazione ad una utenza sita in Roma in Indirizzo_1.
Affermava la nullità dell'atto impugnato per avvenuta regolare dichiarazione di iscrizione dell'immobile ai fini
Ta.Ri. e TEFA e tempestivo pagamento di tutto quanto dovuto a tale titolo
Allegava di avere provveduto in data 24/06/2009 alla regolare iscrizione ai fini Ta.Ri. e TEFA dell'unico immobile di sua proprietà, sito in Roma al Indirizzo_1, e di avere provveduto regolarmente al pagamento a partire da tale data, di quanto richiesto dall'ente impositore con la notifica dei bollettini di emissione periodica semestrale.
Allegava inoltre di avere appreso solamente a seguito della ricezione dell'avviso di accertamento impugnato, ed in occasione di un accesso eseguito presso l'ente impositore, che nei bollettini in questione risultava menzionato un appartamento diverso da quello di sua proprietà (sito in Indirizzo_2) nonché di un diverso numero di codice utente e codice contratto.
Nel corso del giudizio il ricorrente produceva provvedimento di annullamento totale dell'atto impugnato che evidenziava essergli stato notificato in data 03/06/2025.
Roma Capitale si costituiva in giudizio confermando di avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito della pubblica udienza del 15/12/2025 la causa è stata decisa con alle modalità di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto dato atto dalle parti deve dichiararsi ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 546/1992 la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza da attribuirsi, sotto il profilo virtuale, all'ente impositore il quale solo nel corso del presente giudizio ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'ente impositore al pagamento delle spese di lite che liquida in € 923, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato versato. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice
dott. Vincenzo Selmi