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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5979 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IL IG IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4753 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 17/10/25 e vertente
TRA
(C.F. , e per essa, Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria, (partita IVA , con l'avvocato Parte_2 P.IVA_2 Elio Ludini elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 l'avvocato IG Ladiana nel cui studio Roma, al Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3379 pubblicata il 17/2/2020 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 6 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 27.3.2015, la creditrice nei confronti di Controparte_2 (nella sua qualità di fidejussore di diverse società cui Parte_3 venivano revocati gli affidamenti concessi con comunicazione del 6.11.2014), esponeva che quest'ultimo, con atto di attribuzione patrimoniale in esecuzione di provvedimento di separazione a rogito del notaio del 17.4.2013, trasferiva alla Persona_1 CP_1 la proprietà degli immobili siti in Roma, alla via Nicandro, n. 5/7, alla via Dorinda n. 8 ed alla via Titiro, n. 9/B nonché l'area edificabile sita in Roma, alla via della Rustica, n. 144 e chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'atto suddetto ai sensi dell'art. 2901 c.c.; si costituivano in giudizio e che, nel contestare la domanda Controparte_1 Parte_3 avversa, ne chiedevano l'integrale rigetto. In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso del riassunto da parte attrice, dopo plurimi rinvii al fine Parte_3 del perfezionamento delle notifiche agli eredi del venivano Parte_3 precisate le conclusioni all'udienza del 3.2.2020, allorquando la causa, assegnata a sentenza, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. e condannato parte attrice al pagamento di metà delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 2.942,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, compensado tra le parti le restanti spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva l'intervenuta estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., in conseguenza dell'inerzia di parte attrice, che, per un verso, non provvedeva alla notifica del ricorso in riassunzione, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., agli eredi del Parte_3 collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio dello stesso entro il termine di un anno dalla sua morte, e, per altro verso, non provvedeva alla integrazione del contraddittorio nemmeno entro il termine assegnato dal giudice all'udienza del 19.6.2018, con conseguente estinzione di diritto, immediatamente operativa ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. In particolare, sotto il primo aspetto, si rileva che, a fronte dell'intervenuto decesso del alla data del 11.10.2016 (come da Parte_3 certificazione anagrafica del 12.10.2016 versata in atti da parte convenuta),
pag. 2 di 6 parte attrice non ha effettuato (e non ha dato prova di aver effettuato) le notifiche agli eredi del né ha fornito prova della dichiarata Parte_3 rinuncia dei predetti all'eredità; nei confronti degli eredi del convenuto, pertanto, il contraddittorio non risulta essersi mai integrato. Non avendo, quindi, parte attrice, provveduto alla notifica ex art. 303 c.p.c entro i termini di legge e non avendo provveduto ad integrare il contraddittorio nei termini assegnati dal giudice, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di giudizio, si osserva che sebbene il comma 4 dell'art. 310 c.p.c. preveda espressamente che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le abbiano anticipate, è pur vero che, secondo l'insegnamento della S.C.
“…allorquando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza, riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, il criterio della soccombenza. A tal fine, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che pone le spese a carico della parte che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo stesso e al suo protrarsi…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 513 del 26.1.2006). E' evidente che, nel caso di specie, sia stato proprio e soltanto il comportamento di parte attrice a provocare la prosecuzione di un procedimento chiaramente estintosi ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.. E tuttavia, pur non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 310, comma 4, c.p.c., la regolamentazione delle spese di giudizio non può non tener conto della sopravvenuta estinzione del procedimento, che preclude ogni disamina del merito della domanda;
pare quindi ragionevole disporre la compensazione, in ragione di metà, delle spese di giudizio tra le parti, ponendo le spese residue a carico di parte attrice, in ossequio al generale principio della soccombenza.”.
§ 3. – Ha proposto appello e per Parte_1 essa, quale mandataria, , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa, accogliere il presente appello per le motivazioni di cui in premessa riformando la sentenza n. 3379/2020 emessa in data 14/02/2020 dal Tribunale Civile di ROMA, Sezione X, G.I. Dott.ssa Andreina Gagliardi, pubblicata in data 17/02/2020 all'esito del giudizio di REVOCATORIA ORDINARIA ex art. 2901 c.c. iscritto al N. 21698/2015 R.G. e non notificata e, conseguentemente, rimettere il (predetto) giudizio di revocatoria ordinaria sul ruolo in attesa del perfezionamento del procedimento iscritto di cui agli artt. 481 c.c. 749 c.p.c. nei confronti dei (figli) del Sig. ossia i Sigg.ri , Parte_3 Controparte_3
pag. 3 di 6 e , procedimento iscritto al NRG 6750/2020 Controparte_4 Controparte_5 del Tribunale di Roma Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1 3379/2020 emessa dal Tribunale di Roma, X sezione civile. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
All'udienza del 17/10/2025 la causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d. lgs. n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da e per Parte_1 essa, quale mandataria, , contiene un unico motivo. Parte_2
§ 4.1 – Con l'unico motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente e contraddittoriamente dichiarato estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con gli eredi di Parte_3 senza assegnare termine per avviare, nei confronti dei chiamati all'eredità, il procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, risultando oltretutto pendente procedimento ex artt. 481 c.c. 749 c.p.c. nei confronti dei figli di Parte_3
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha fatto esatta applicazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c., dichiarando l'estinzione del giudizio, in conseguenza dell'inerzia dell'attore. Dopo la dichiarata interruzione per morte del convenuto Parte_3
l'attore ha chiesto, con ricorso del 16/11/2017 di poter riassumere il
[...] giudizio. Nonostante il Giudice abbia fissato la data dell'udienza per la prosecuzione e assegnato termine per la notifica del ricorso a tutti gli eredi, l'attore si è limitato a riassumere il giudizio nei confronti dell'erede
. Controparte_1 All'udienza del 19/6/2018 lo stesso attore ha chiesto di integrare la riassunzione del giudizio anche nei confronti degli ulteriori eredi, ma nonostante il Tribunale avesse concesso termine per la notificazione, non ha pag. 4 di 6 curato più alcuna notificazione, né dato prova dell'inesistenza di ulteriori eredi per rinuncia dei chiamati all'eredità. La mancata integrazione del contraddittorio con tutti gli eredi di entro il termine perentorio assegnato dal giudice all'udienza Parte_3 del 19.6.2018 ha determinato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c. Non vale obiettare che il Tribunale non avrebbe assegnato termine per avviare, nei confronti dei chiamati all'eredità, il procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, non spettando al Tribunale farlo nel corso del proprio giudizio, in mancanza di espressa richiesta della parte interessata, che non risulta averla mai avanzata a mente del primo comma dell'art. 749 c.p.c.. Non vale neppure obiettare che sarebbe pendente procedimento ex artt. 481 c.c. 749 c.p.c. nei confronti dei figli di trattandosi Parte_3 di procedimento iscritto in data 4.06.2020, e cioè successivamente all'estinzione dichiarata dal Tribunale il 17/2/2020, e comunque prodottasi di diritto già alla scadenza del termine perentorio per la riassunzione.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione dichiarato dallo stesso appellante superiore ad € 520.001,00, secondo parametri minimi attesa la definizione in rito.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] e per essa, quale mandataria, , nei Parte_1 Parte_2 confronti di contro la sentenza n. 3379 Controparte_1 pubblicata il 17/2/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e per essa, quale Parte_1 mandataria, al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore di , liquidate in Controparte_1 complessivi € 13.078,00, di cui € 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 4.744,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 5 di 6 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 17/10/2025.
L'estensore Il presidente
RC IL IG IL NT ZO
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IL IG IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4753 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 17/10/25 e vertente
TRA
(C.F. , e per essa, Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria, (partita IVA , con l'avvocato Parte_2 P.IVA_2 Elio Ludini elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 l'avvocato IG Ladiana nel cui studio Roma, al Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3379 pubblicata il 17/2/2020 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 6 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 27.3.2015, la creditrice nei confronti di Controparte_2 (nella sua qualità di fidejussore di diverse società cui Parte_3 venivano revocati gli affidamenti concessi con comunicazione del 6.11.2014), esponeva che quest'ultimo, con atto di attribuzione patrimoniale in esecuzione di provvedimento di separazione a rogito del notaio del 17.4.2013, trasferiva alla Persona_1 CP_1 la proprietà degli immobili siti in Roma, alla via Nicandro, n. 5/7, alla via Dorinda n. 8 ed alla via Titiro, n. 9/B nonché l'area edificabile sita in Roma, alla via della Rustica, n. 144 e chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'atto suddetto ai sensi dell'art. 2901 c.c.; si costituivano in giudizio e che, nel contestare la domanda Controparte_1 Parte_3 avversa, ne chiedevano l'integrale rigetto. In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso del riassunto da parte attrice, dopo plurimi rinvii al fine Parte_3 del perfezionamento delle notifiche agli eredi del venivano Parte_3 precisate le conclusioni all'udienza del 3.2.2020, allorquando la causa, assegnata a sentenza, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. e condannato parte attrice al pagamento di metà delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 2.942,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, compensado tra le parti le restanti spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva l'intervenuta estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., in conseguenza dell'inerzia di parte attrice, che, per un verso, non provvedeva alla notifica del ricorso in riassunzione, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., agli eredi del Parte_3 collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio dello stesso entro il termine di un anno dalla sua morte, e, per altro verso, non provvedeva alla integrazione del contraddittorio nemmeno entro il termine assegnato dal giudice all'udienza del 19.6.2018, con conseguente estinzione di diritto, immediatamente operativa ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. In particolare, sotto il primo aspetto, si rileva che, a fronte dell'intervenuto decesso del alla data del 11.10.2016 (come da Parte_3 certificazione anagrafica del 12.10.2016 versata in atti da parte convenuta),
pag. 2 di 6 parte attrice non ha effettuato (e non ha dato prova di aver effettuato) le notifiche agli eredi del né ha fornito prova della dichiarata Parte_3 rinuncia dei predetti all'eredità; nei confronti degli eredi del convenuto, pertanto, il contraddittorio non risulta essersi mai integrato. Non avendo, quindi, parte attrice, provveduto alla notifica ex art. 303 c.p.c entro i termini di legge e non avendo provveduto ad integrare il contraddittorio nei termini assegnati dal giudice, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di giudizio, si osserva che sebbene il comma 4 dell'art. 310 c.p.c. preveda espressamente che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le abbiano anticipate, è pur vero che, secondo l'insegnamento della S.C.
“…allorquando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza, riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, il criterio della soccombenza. A tal fine, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che pone le spese a carico della parte che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo stesso e al suo protrarsi…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 513 del 26.1.2006). E' evidente che, nel caso di specie, sia stato proprio e soltanto il comportamento di parte attrice a provocare la prosecuzione di un procedimento chiaramente estintosi ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.. E tuttavia, pur non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 310, comma 4, c.p.c., la regolamentazione delle spese di giudizio non può non tener conto della sopravvenuta estinzione del procedimento, che preclude ogni disamina del merito della domanda;
pare quindi ragionevole disporre la compensazione, in ragione di metà, delle spese di giudizio tra le parti, ponendo le spese residue a carico di parte attrice, in ossequio al generale principio della soccombenza.”.
§ 3. – Ha proposto appello e per Parte_1 essa, quale mandataria, , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa, accogliere il presente appello per le motivazioni di cui in premessa riformando la sentenza n. 3379/2020 emessa in data 14/02/2020 dal Tribunale Civile di ROMA, Sezione X, G.I. Dott.ssa Andreina Gagliardi, pubblicata in data 17/02/2020 all'esito del giudizio di REVOCATORIA ORDINARIA ex art. 2901 c.c. iscritto al N. 21698/2015 R.G. e non notificata e, conseguentemente, rimettere il (predetto) giudizio di revocatoria ordinaria sul ruolo in attesa del perfezionamento del procedimento iscritto di cui agli artt. 481 c.c. 749 c.p.c. nei confronti dei (figli) del Sig. ossia i Sigg.ri , Parte_3 Controparte_3
pag. 3 di 6 e , procedimento iscritto al NRG 6750/2020 Controparte_4 Controparte_5 del Tribunale di Roma Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1 3379/2020 emessa dal Tribunale di Roma, X sezione civile. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
All'udienza del 17/10/2025 la causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d. lgs. n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da e per Parte_1 essa, quale mandataria, , contiene un unico motivo. Parte_2
§ 4.1 – Con l'unico motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente e contraddittoriamente dichiarato estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con gli eredi di Parte_3 senza assegnare termine per avviare, nei confronti dei chiamati all'eredità, il procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, risultando oltretutto pendente procedimento ex artt. 481 c.c. 749 c.p.c. nei confronti dei figli di Parte_3
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha fatto esatta applicazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c., dichiarando l'estinzione del giudizio, in conseguenza dell'inerzia dell'attore. Dopo la dichiarata interruzione per morte del convenuto Parte_3
l'attore ha chiesto, con ricorso del 16/11/2017 di poter riassumere il
[...] giudizio. Nonostante il Giudice abbia fissato la data dell'udienza per la prosecuzione e assegnato termine per la notifica del ricorso a tutti gli eredi, l'attore si è limitato a riassumere il giudizio nei confronti dell'erede
. Controparte_1 All'udienza del 19/6/2018 lo stesso attore ha chiesto di integrare la riassunzione del giudizio anche nei confronti degli ulteriori eredi, ma nonostante il Tribunale avesse concesso termine per la notificazione, non ha pag. 4 di 6 curato più alcuna notificazione, né dato prova dell'inesistenza di ulteriori eredi per rinuncia dei chiamati all'eredità. La mancata integrazione del contraddittorio con tutti gli eredi di entro il termine perentorio assegnato dal giudice all'udienza Parte_3 del 19.6.2018 ha determinato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c. Non vale obiettare che il Tribunale non avrebbe assegnato termine per avviare, nei confronti dei chiamati all'eredità, il procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, non spettando al Tribunale farlo nel corso del proprio giudizio, in mancanza di espressa richiesta della parte interessata, che non risulta averla mai avanzata a mente del primo comma dell'art. 749 c.p.c.. Non vale neppure obiettare che sarebbe pendente procedimento ex artt. 481 c.c. 749 c.p.c. nei confronti dei figli di trattandosi Parte_3 di procedimento iscritto in data 4.06.2020, e cioè successivamente all'estinzione dichiarata dal Tribunale il 17/2/2020, e comunque prodottasi di diritto già alla scadenza del termine perentorio per la riassunzione.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione dichiarato dallo stesso appellante superiore ad € 520.001,00, secondo parametri minimi attesa la definizione in rito.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] e per essa, quale mandataria, , nei Parte_1 Parte_2 confronti di contro la sentenza n. 3379 Controparte_1 pubblicata il 17/2/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e per essa, quale Parte_1 mandataria, al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore di , liquidate in Controparte_1 complessivi € 13.078,00, di cui € 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 4.744,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 5 di 6 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 17/10/2025.
L'estensore Il presidente
RC IL IG IL NT ZO
pag. 6 di 6