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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente
OL CO, LA
MODENA MARCO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Empoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2923 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 731/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 18/04/2025, l'associazione Ricorrente_1, come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso di accertamento relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU), con il quale l'Ente contestava l'omesso versamento dell'imposta per l'annualità 2019, sull'immobile identificata in catasto della Provincia di Firenze al Atti_Catastali_1 categoria C/4, per omessa dichiarazione.
La ricorrente, contestava l'operato del Comune e eccepiva l'omessa instaurazione del contraddittorio in violazione dell'art. 6 bis legge 212/2000.
La decadenza dell'ente locale dal potere di accertamento, trattandosi di imposta dovuta per l'anno 2019,
l'Ufficio avrebbe dovuto notificare il relativo avviso di accertamento entro il 31/12/2024, mentre la notifica è avvenuta il 22/01/2025.
Inoltre ritiene la nullità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità, il Comune avrebbe fondato il recupero IMU sull'unica circostanza dell'omessa presentazione della dichiarazione, non è stata contestata la qualifica soggettiva dell'ente, così come le attività meritorie dallo stesso svolte.
Chiede quindi alla Corte di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 11/11/2025, il Comune di Empoli si è costituito in giudizio e insistendo nella pretesa a fatto conoscere che nel caso in esame, si sarebbe di fronte ad un atto automatizzato e di pronta liquidazione, perché relativo al possesso di una unità immobiliare, per cui non è obbligatoria l'istaurazione del contradditorio.
Riguardo poi alla decadenza del potere di accertamento, fa presente che durante il Covid l'art. 67, comma
1, D.L. n. 18/2020 prevedeva la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori per cui ritiene che si siano prorogati di 85 giorni i tempi per l'accertamento.
Riguardo infine la nullità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità, l'Ufficio per l'omesso versamento si sarebbe limitato ad applicare le sanzioni previste dalla legge.
Chiede per tanto alla Corte di Respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e quindi non meriti l'accoglimento.
La prima eccezione sollevata, riguarda il contraddittorio preventuivo, previsto dall'art. 6 bis legge 212/2000, esaminando la norma, questa al comma 2 prevede: “Non sussiste il dirito al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati , di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individua con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Il caso in esame rientra tra questi, in quanto l'accertamento si fonda sul possesso di un immobile che salvo casi di esenzione è soggetto automaticamente all'imposta IMU, da colcolare dalle tabelle Comunali, per cui l'eccezione è da respingere.
La seconda eccezione riguarda la decadenza del Comune dal potere di accertamento per decorrenza dei termini, anche questa da respingere, in quanto con l'art. 67, D.L. n. 18/2020, si è prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici e degli Enti Impositori, tale norma ha spostato di 85 giorni i termini di accertamento, come riconosciuto anche da diverse sentense della Cassazione.
Nell'Ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2025 viene statuito che "la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Quindi anche tale eccezione deve essere respinta.
Riguardo infine alle sanzioni, come affermato dall'Ufficio queste sono state irrogate come previsto dalle norme, per cui non possono essere dichiarate nulle come richiesto dall'associazione ricorrente.
In conclusione quindi, non possiamo che respingere il ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono irrogate, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Firenze, lì 25 novembre 2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente
OL CO, LA
MODENA MARCO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Empoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2923 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 731/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 18/04/2025, l'associazione Ricorrente_1, come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso di accertamento relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU), con il quale l'Ente contestava l'omesso versamento dell'imposta per l'annualità 2019, sull'immobile identificata in catasto della Provincia di Firenze al Atti_Catastali_1 categoria C/4, per omessa dichiarazione.
La ricorrente, contestava l'operato del Comune e eccepiva l'omessa instaurazione del contraddittorio in violazione dell'art. 6 bis legge 212/2000.
La decadenza dell'ente locale dal potere di accertamento, trattandosi di imposta dovuta per l'anno 2019,
l'Ufficio avrebbe dovuto notificare il relativo avviso di accertamento entro il 31/12/2024, mentre la notifica è avvenuta il 22/01/2025.
Inoltre ritiene la nullità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità, il Comune avrebbe fondato il recupero IMU sull'unica circostanza dell'omessa presentazione della dichiarazione, non è stata contestata la qualifica soggettiva dell'ente, così come le attività meritorie dallo stesso svolte.
Chiede quindi alla Corte di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 11/11/2025, il Comune di Empoli si è costituito in giudizio e insistendo nella pretesa a fatto conoscere che nel caso in esame, si sarebbe di fronte ad un atto automatizzato e di pronta liquidazione, perché relativo al possesso di una unità immobiliare, per cui non è obbligatoria l'istaurazione del contradditorio.
Riguardo poi alla decadenza del potere di accertamento, fa presente che durante il Covid l'art. 67, comma
1, D.L. n. 18/2020 prevedeva la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori per cui ritiene che si siano prorogati di 85 giorni i tempi per l'accertamento.
Riguardo infine la nullità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità, l'Ufficio per l'omesso versamento si sarebbe limitato ad applicare le sanzioni previste dalla legge.
Chiede per tanto alla Corte di Respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e quindi non meriti l'accoglimento.
La prima eccezione sollevata, riguarda il contraddittorio preventuivo, previsto dall'art. 6 bis legge 212/2000, esaminando la norma, questa al comma 2 prevede: “Non sussiste il dirito al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati , di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individua con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Il caso in esame rientra tra questi, in quanto l'accertamento si fonda sul possesso di un immobile che salvo casi di esenzione è soggetto automaticamente all'imposta IMU, da colcolare dalle tabelle Comunali, per cui l'eccezione è da respingere.
La seconda eccezione riguarda la decadenza del Comune dal potere di accertamento per decorrenza dei termini, anche questa da respingere, in quanto con l'art. 67, D.L. n. 18/2020, si è prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici e degli Enti Impositori, tale norma ha spostato di 85 giorni i termini di accertamento, come riconosciuto anche da diverse sentense della Cassazione.
Nell'Ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2025 viene statuito che "la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Quindi anche tale eccezione deve essere respinta.
Riguardo infine alle sanzioni, come affermato dall'Ufficio queste sono state irrogate come previsto dalle norme, per cui non possono essere dichiarate nulle come richiesto dall'associazione ricorrente.
In conclusione quindi, non possiamo che respingere il ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono irrogate, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Firenze, lì 25 novembre 2025