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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. AN AL ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.r.g. 876/2022
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Castrovillari (CS) Parte_1 alla Via dei Maniscalchi, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
MO CA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, (P.I./ C.F. in persona del sindaco pro tempore., Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Mormanno (CS), alla via Alighieri n° 41, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Maria Maradei, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.02.2022 parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
esponendo che era dipendente del contrattualizzato a CP_1 Controparte_1 partire dal 31.12.2014 con contratto di lavoro subordinato e mansioni di Istruttore di
Vigilanza, Cat. C del CCNL di settore e che, nonostante l'inquadramento nell'area vigilanza dell'ente ed il rilascio dell'apposito decreto prefettizio, non gli era riconosciuta l'indennità di vigilanza prevista dal CCNL del 6/7/1995 art. 37, comma 1°, lett.b), come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005, per il periodo che va dal 01.01.2015 al 31.12.2021.
In particolare, sottolineava che in data 28.06.2018 il con deliberazione Controparte_1 della Giunta Comunale n. 83 avanzava formale richiesta di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale assegnato al servizio di polizia municipale, tra cui il ricorrente ed a seguito di tale formale richiesta, in data 02.04.2019 il prefetto di Cosenza attribuiva la qualifica di agente P. S. poiché appartenente al corpo di polizia municipale.
Contestava, pertanto, il mancato riconoscimento dell'indennità di vigilanza, direttamente connessa all'appartenenza all'area vigilanza ed al rilascio del decreto prefettizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di vigilanza per come prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del CCNL del 6/7/1995, come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005, per gli anni 2019, 2020 e 2021 per un totale di euro 2.340,90 come da CTP allegata o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. se dovuta, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando con varie argomentazioni la CP_1 domanda del ricorrente.
In particolare, contestava che l'indennità potesse essere riconosciuta, non svolgendo il ricorrente funzioni di vigilanza. Contestava, inoltre, la quantificazione dell'indennità stessa.
In corso di giudizio il riconosceva l'indennità richiesta a far data dal Controparte_1 mese di agosto 2024 e pertanto parte ricorrente rinunciava ai testi ammessi (rinuncia espressamente accettata dal resistente). CP_1
La controversia viene pertanto decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va rilevato che risulta non contestato tra le parti che con decreto del prefetto di attribuzione della qualifica di Agente di P.S. avvenuta per il ricorrente in data 2.4.2019 è stata riconosciuta allo stesso la qualifica di Agente di P.S. ai sensi dell'art. 5 della legge 65 del 1986.
Parte ricorrente, tuttavia, agisce in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che ha disimpegnato mansioni riconducibili all'“Area di Vigilanza”. In particolare, il ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità stipendiale di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, norma che, rubricata
“indennità”, sancisce che “1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: …b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi”.
Tale disposizione è stata confermata dalla successiva contrattazione collettiva, in particolare dall'art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004, ove la stessa è stata rideterminata nel quantum con decorrenza dal gennaio 2003: “1. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall'1.1.2003. 2. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in
€ 780,30 annui lordi a decorrere dall'1.1.2003”.
Occorre quindi richiamare l'art. 5 della L. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale - Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)
a norma del quale “1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo
137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità
e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del
Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso”.
Si richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione secondo cui “Ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni -
Autonomie locali e norme a garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995,
l'appartenenza all'area di vigilanza costituisce dunque un presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di vigilanza. La nozione di area di vigilanza si ricava dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.3.1999 secondo cui: "Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 16.7.1996". (Cass. 2025 n. 7411)
Si richiama inoltre la giurisprudenza di merito secondo cui “L'indennità di cui al primo periodo viene riconosciuta infatti al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986. L'indennità di cui al secondo periodo può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza (cat. C), per il solo fatto del profilo posseduto, non essendone possibile l'estensione anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di “area della vigilanza”, come contrattualmente definita.”. (Trib. Messina n. 874 del 2024).
Inoltre “Il decreto prefettizio costituisce requisito indispensabile, poiché l'indennità di vigilanza è un emolumento volto a compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale della categoria C, necessariamente richiedenti, oltre un atto formale del responsabile del servizio competente, in cui devono essere specificate le funzioni per cui è assegnata la responsabilità, anche l'abilitazione. In assenza di abilitazione prefettizia, l'atto formale di nomina, pertanto, non può essere preso in considerazione, per la valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità.”. (Tribunale di
Teramo n. 14 del 2021.)
Va quindi rilevato che il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di attribuzione prefettizia costituisce condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennità richiesta dai ricorrenti.
Inoltre, va rilevato che oltre alla qualifica di agente di pubblica sicurezza è necessario lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
In particolare, deve essere richiamato il parere dell'ARAN n. 1301, nel quale si è precisato quanto segue. “L'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del
6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n.698 del 2 febbraio 2001,
“….l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge n. 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986. L'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86). In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D.
Nell'ambito della suddetta regolamentazione, quindi, il profilo di inquadramento iniziale del personale dell'area della vigilanza si colloca esclusivamente nella categoria C.
Conseguentemente, proprio tale disciplina porta necessariamente ad escludere che possa ipotizzarsi l'istituzione e la collocazione di un profilo professionale, riconducibile all'area della vigilanza, all'interno di una categoria inferiore a quella minima prevista dalla citata declaratoria dell'allegato A del CCNL del 31.3.1999…”
Ciò premesso va rilevato che risulta dalla documentazione in atti che sin dal 31.12.2014 il ricorrente veniva assunto dal come istruttore di vigilanza categoria C. CP_1
A partire dalla data del 2.4.2019, pertanto, il ricorrente risulta essere in possesso sia della qualifica di agente di P.S. sia della qualifica di appartenente al servizio di vigilanza cat C.
E' da tale data, dunque, che il ricorrente acquisisce il diritto a percepire l'indennità richiesta in ricorso.
Peraltro, è solo il caso di segnalare che il resistente, con la delibera n. 83 del CP_1
18.6.2018 espressamente riconosceva lo svolgimento di funzioni di polizia municipale (e quindi di vigilanza) al ricorrente, prevedendo anche la corresponsione dell'indennità oggi reclamata in questa sede.
Proprio tale riconoscimento, unitamente al fatto che in corso di causa il ha CP_1 riconosciuto la debenza dell'indennità richiesta a far data dal mese di agosto 2024 - senza specificare se il ricorrente abbia mutato mansioni o inquadramento - portano all'accoglimento del ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di vigilanza per come prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del CCNL del 6/7/1995, come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005 a decorrere dal riconoscimento del titolo di agente di P.S., e quindi dal
2.04.2019, detratto quanto già corrisposto a tale titolo, essendo dimostrato lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, l'inquadramento nella categoria C e il titolo di agente di P.S.
Relativamente alla quantificazione della predetta indennità, deve rilevarsi che sul punto si è espressa ultimamente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15540/2023, a tenore del quale: “…Ciò premesso, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000, il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. La regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa prevista da tale disposizione ha dunque carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Ritiene pertanto il Collegio che la medesima disposizione debba applicarsi anche all'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del
6 luglio 1995, come integrato dall'art. 16, comma 1, del CCNL 2002-2005, che non rientra fra i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, né tra gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, previsti dal successivo comma 10 dell'art. 6 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000. A fronte del carattere generale della regola del riproporzionamento prevista dall'art. 6, comma 9, del CCNL del 14 settembre 2000 e del suo univoco tenore, non può rilevare in contrario la mancata inclusione dell'indennità di vigilanza, prevista in misura fissa per anno, nell'ambito della retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL 2000. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, quindi, il CCNL del 2000 prevede che tutte le competenze fisse e periodiche che compongono il trattamento economico del dipendente debbano essere riproporzionate in base al ridotto orario di lavoro nel part-time. Fanno eccezione a tale regola soltanto le competenze di cui ai successivi commi 10 e 11. In particolare al comma 10 è previsto che «i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati» mentre il comma 11 prevede che sono corrisposte senz'altro per l'intero «le aggiunte di famiglia». Trattandosi, quindi, di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal
CCNL, esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche le indennità di vigilanza, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004. Non giova alla tesi dei ricorrenti la Tabella 1 del
CCNL Comparto regioni Autonomie Locali del 6 luglio 1995 e per due concorrenti ragioni:
- tale Tabella prevedeva la corresponsione dell'indennità di vigilanza anche ai rapporti a tempo parziale ma nulla diceva circa la misura di tale indennità ed anzi, l'art. 15, comma 9, del medesimo CCNL del 1995 prevedeva testualmente che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale fosse proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di pari anzianità; - ai rapporti in questione si applica l'art. 6, comma 9, del CCNL comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000 che ha stabilito in via generale la regola del riproporzionamento del trattamento economico anche con riferimento alle competenze fisse e continuative. Una diversa interpretazione, e cioè, come preteso, l'erogazione piena del compenso, risulterebbe del tutto ingiustificata e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l'erogazione del compenso. In sostanza, sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell'emolumento ad essa connesso”.
Pertanto, con riferimento alla quantificazione dell'indennità, deve rilevarsi che la stessa deve essere parametrata alla quantità del lavoro svolto, e quindi deve tener conto della circostanza dell'impiego part-time del ricorrente.
Alla luce di quanto affermato, il ricorso va accolto riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di vigilanza per come prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del CCNL del 6/7/1995, come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005 a decorrere dal formale inquadramento nella categoria C, e quindi dal 02.04.2019, detratto quanto già corrisposto a tale titolo, tenendo conto, nella determinazione dell'indennità da riconoscersi, della quantità di lavoro prestato dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. Accoglie il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di vigilanza per come prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del CCNL del 6/7/1995, come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005 a decorrere 02.04.2019;
2. Condanna il al pagamento della predetta indennità con la decorrenza Controparte_1 di cui al punto che precede, detratto quanto già corrisposto a tale titolo, tenendo conto, nella determinazione dell'indennità da riconoscersi, della quantità di lavoro prestato dal ricorrente;
3. Condanna parte resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. AN AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. AN AL ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.r.g. 876/2022
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Castrovillari (CS) Parte_1 alla Via dei Maniscalchi, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
MO CA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, (P.I./ C.F. in persona del sindaco pro tempore., Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Mormanno (CS), alla via Alighieri n° 41, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Maria Maradei, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.02.2022 parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
esponendo che era dipendente del contrattualizzato a CP_1 Controparte_1 partire dal 31.12.2014 con contratto di lavoro subordinato e mansioni di Istruttore di
Vigilanza, Cat. C del CCNL di settore e che, nonostante l'inquadramento nell'area vigilanza dell'ente ed il rilascio dell'apposito decreto prefettizio, non gli era riconosciuta l'indennità di vigilanza prevista dal CCNL del 6/7/1995 art. 37, comma 1°, lett.b), come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005, per il periodo che va dal 01.01.2015 al 31.12.2021.
In particolare, sottolineava che in data 28.06.2018 il con deliberazione Controparte_1 della Giunta Comunale n. 83 avanzava formale richiesta di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale assegnato al servizio di polizia municipale, tra cui il ricorrente ed a seguito di tale formale richiesta, in data 02.04.2019 il prefetto di Cosenza attribuiva la qualifica di agente P. S. poiché appartenente al corpo di polizia municipale.
Contestava, pertanto, il mancato riconoscimento dell'indennità di vigilanza, direttamente connessa all'appartenenza all'area vigilanza ed al rilascio del decreto prefettizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di vigilanza per come prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del CCNL del 6/7/1995, come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005, per gli anni 2019, 2020 e 2021 per un totale di euro 2.340,90 come da CTP allegata o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. se dovuta, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando con varie argomentazioni la CP_1 domanda del ricorrente.
In particolare, contestava che l'indennità potesse essere riconosciuta, non svolgendo il ricorrente funzioni di vigilanza. Contestava, inoltre, la quantificazione dell'indennità stessa.
In corso di giudizio il riconosceva l'indennità richiesta a far data dal Controparte_1 mese di agosto 2024 e pertanto parte ricorrente rinunciava ai testi ammessi (rinuncia espressamente accettata dal resistente). CP_1
La controversia viene pertanto decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va rilevato che risulta non contestato tra le parti che con decreto del prefetto di attribuzione della qualifica di Agente di P.S. avvenuta per il ricorrente in data 2.4.2019 è stata riconosciuta allo stesso la qualifica di Agente di P.S. ai sensi dell'art. 5 della legge 65 del 1986.
Parte ricorrente, tuttavia, agisce in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che ha disimpegnato mansioni riconducibili all'“Area di Vigilanza”. In particolare, il ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità stipendiale di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, norma che, rubricata
“indennità”, sancisce che “1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: …b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi”.
Tale disposizione è stata confermata dalla successiva contrattazione collettiva, in particolare dall'art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004, ove la stessa è stata rideterminata nel quantum con decorrenza dal gennaio 2003: “1. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall'1.1.2003. 2. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in
€ 780,30 annui lordi a decorrere dall'1.1.2003”.
Occorre quindi richiamare l'art. 5 della L. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale - Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)
a norma del quale “1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo
137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità
e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del
Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso”.
Si richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione secondo cui “Ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni -
Autonomie locali e norme a garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995,
l'appartenenza all'area di vigilanza costituisce dunque un presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di vigilanza. La nozione di area di vigilanza si ricava dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 31.3.1999 secondo cui: "Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 16.7.1996". (Cass. 2025 n. 7411)
Si richiama inoltre la giurisprudenza di merito secondo cui “L'indennità di cui al primo periodo viene riconosciuta infatti al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986. L'indennità di cui al secondo periodo può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza (cat. C), per il solo fatto del profilo posseduto, non essendone possibile l'estensione anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di “area della vigilanza”, come contrattualmente definita.”. (Trib. Messina n. 874 del 2024).
Inoltre “Il decreto prefettizio costituisce requisito indispensabile, poiché l'indennità di vigilanza è un emolumento volto a compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale della categoria C, necessariamente richiedenti, oltre un atto formale del responsabile del servizio competente, in cui devono essere specificate le funzioni per cui è assegnata la responsabilità, anche l'abilitazione. In assenza di abilitazione prefettizia, l'atto formale di nomina, pertanto, non può essere preso in considerazione, per la valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità.”. (Tribunale di
Teramo n. 14 del 2021.)
Va quindi rilevato che il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di attribuzione prefettizia costituisce condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennità richiesta dai ricorrenti.
Inoltre, va rilevato che oltre alla qualifica di agente di pubblica sicurezza è necessario lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
In particolare, deve essere richiamato il parere dell'ARAN n. 1301, nel quale si è precisato quanto segue. “L'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del
6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n.698 del 2 febbraio 2001,
“….l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge n. 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986. L'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86). In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D.
Nell'ambito della suddetta regolamentazione, quindi, il profilo di inquadramento iniziale del personale dell'area della vigilanza si colloca esclusivamente nella categoria C.
Conseguentemente, proprio tale disciplina porta necessariamente ad escludere che possa ipotizzarsi l'istituzione e la collocazione di un profilo professionale, riconducibile all'area della vigilanza, all'interno di una categoria inferiore a quella minima prevista dalla citata declaratoria dell'allegato A del CCNL del 31.3.1999…”
Ciò premesso va rilevato che risulta dalla documentazione in atti che sin dal 31.12.2014 il ricorrente veniva assunto dal come istruttore di vigilanza categoria C. CP_1
A partire dalla data del 2.4.2019, pertanto, il ricorrente risulta essere in possesso sia della qualifica di agente di P.S. sia della qualifica di appartenente al servizio di vigilanza cat C.
E' da tale data, dunque, che il ricorrente acquisisce il diritto a percepire l'indennità richiesta in ricorso.
Peraltro, è solo il caso di segnalare che il resistente, con la delibera n. 83 del CP_1
18.6.2018 espressamente riconosceva lo svolgimento di funzioni di polizia municipale (e quindi di vigilanza) al ricorrente, prevedendo anche la corresponsione dell'indennità oggi reclamata in questa sede.
Proprio tale riconoscimento, unitamente al fatto che in corso di causa il ha CP_1 riconosciuto la debenza dell'indennità richiesta a far data dal mese di agosto 2024 - senza specificare se il ricorrente abbia mutato mansioni o inquadramento - portano all'accoglimento del ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di vigilanza per come prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del CCNL del 6/7/1995, come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005 a decorrere dal riconoscimento del titolo di agente di P.S., e quindi dal
2.04.2019, detratto quanto già corrisposto a tale titolo, essendo dimostrato lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, l'inquadramento nella categoria C e il titolo di agente di P.S.
Relativamente alla quantificazione della predetta indennità, deve rilevarsi che sul punto si è espressa ultimamente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15540/2023, a tenore del quale: “…Ciò premesso, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000, il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. La regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa prevista da tale disposizione ha dunque carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Ritiene pertanto il Collegio che la medesima disposizione debba applicarsi anche all'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del
6 luglio 1995, come integrato dall'art. 16, comma 1, del CCNL 2002-2005, che non rientra fra i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, né tra gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, previsti dal successivo comma 10 dell'art. 6 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000. A fronte del carattere generale della regola del riproporzionamento prevista dall'art. 6, comma 9, del CCNL del 14 settembre 2000 e del suo univoco tenore, non può rilevare in contrario la mancata inclusione dell'indennità di vigilanza, prevista in misura fissa per anno, nell'ambito della retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL 2000. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, quindi, il CCNL del 2000 prevede che tutte le competenze fisse e periodiche che compongono il trattamento economico del dipendente debbano essere riproporzionate in base al ridotto orario di lavoro nel part-time. Fanno eccezione a tale regola soltanto le competenze di cui ai successivi commi 10 e 11. In particolare al comma 10 è previsto che «i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati» mentre il comma 11 prevede che sono corrisposte senz'altro per l'intero «le aggiunte di famiglia». Trattandosi, quindi, di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal
CCNL, esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche le indennità di vigilanza, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004. Non giova alla tesi dei ricorrenti la Tabella 1 del
CCNL Comparto regioni Autonomie Locali del 6 luglio 1995 e per due concorrenti ragioni:
- tale Tabella prevedeva la corresponsione dell'indennità di vigilanza anche ai rapporti a tempo parziale ma nulla diceva circa la misura di tale indennità ed anzi, l'art. 15, comma 9, del medesimo CCNL del 1995 prevedeva testualmente che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale fosse proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di pari anzianità; - ai rapporti in questione si applica l'art. 6, comma 9, del CCNL comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000 che ha stabilito in via generale la regola del riproporzionamento del trattamento economico anche con riferimento alle competenze fisse e continuative. Una diversa interpretazione, e cioè, come preteso, l'erogazione piena del compenso, risulterebbe del tutto ingiustificata e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l'erogazione del compenso. In sostanza, sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell'emolumento ad essa connesso”.
Pertanto, con riferimento alla quantificazione dell'indennità, deve rilevarsi che la stessa deve essere parametrata alla quantità del lavoro svolto, e quindi deve tener conto della circostanza dell'impiego part-time del ricorrente.
Alla luce di quanto affermato, il ricorso va accolto riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di vigilanza per come prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del CCNL del 6/7/1995, come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005 a decorrere dal formale inquadramento nella categoria C, e quindi dal 02.04.2019, detratto quanto già corrisposto a tale titolo, tenendo conto, nella determinazione dell'indennità da riconoscersi, della quantità di lavoro prestato dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. Accoglie il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di vigilanza per come prevista dall'art. 37 comma 1 lettera a) del CCNL del 6/7/1995, come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005 a decorrere 02.04.2019;
2. Condanna il al pagamento della predetta indennità con la decorrenza Controparte_1 di cui al punto che precede, detratto quanto già corrisposto a tale titolo, tenendo conto, nella determinazione dell'indennità da riconoscersi, della quantità di lavoro prestato dal ricorrente;
3. Condanna parte resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. AN AL