Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/12/2025, n. 21783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21783 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21783/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09564/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9564 del 2025, proposto da
HA ZL UE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere alla definizione dei procedimenti di revoca avviati in data 27.05.20224 relativamente alle domande di nulla osta identificate con prot.nn. RM5609383550, RM5609375272, RM5609381620, RM5609377097, RM5609379031 - domande per le quali erano stati emessi i relativi nulla osta - e della conseguente illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione resistente sulla medesima istanza,
per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere sui predetti procedimenti di revoca avviati in data 27.05.2024, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione in caso di perdurante inadempimento, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. SC VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso in fatto:
-il ricorso odierno è proposto dal datore di lavoro ricorrente per l'accertamento dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere alla definizione di n. 5 procedimenti di revoca avviati in data 27.05.20224 relativamente ad altrettante domande di nulla osta identificate con prot.nn. RM5609383550, RM5609375272, RM5609381620, RM5609377097, RM560937903, domande per le quali erano stati emessi i relativi nulla osta e della conseguente illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione resistente;
-i ricorrenti chiedono la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere sui citati procedimenti avviati in data 27.05.2024;
-in data 22.05.2024 la Prefettura di Roma rilasciava i nulla osta all’ingresso di alcuni lavoratori stranieri, tutti richiesti dal ricorrente Sig. UE, titolare della società “Rome Point Inn S.r.l.” con sede a Roma;
-gli atti della Prefettura di Roma del 19.11.2025 recano preavvisi di revoca relativi ai nulla osta già concessi ai lavoratori stranieri e richiesti dal sig. UE quale datore di lavoro, istanze prodotte per l’anno 2024;
-la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 25.11.2025 ed è quindi passata in decisione, previo avviso alle parti presenti circa la sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso;
ritenuto che parte ricorrente, con il ricorso in esame, deduce le posizioni soggettive di cinque lavoratori, riguardanti distinti procedimenti amministrativi che non risultano accomunati da una omogeneità delle posizioni individuali e che non escludono un possibile contrasto di interessi tra le parti ricorrenti;
considerato che secondo la giurisprudenza consolidata:
- nel processo amministrativo, il ricorso avente ad oggetto posizioni e procedimenti distinti (e, quindi, nel caso di specie, da definire con distinti provvedimenti) riguardanti una pluralità di soggetti è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali in quanto deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell’oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti;
ritenuto che la giurisprudenza ha inoltre affermato che, nel caso in cui il ricorso riguardante la posizione di più soggetti nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso (Cons. St., Sez. IV, 21/02/2023 n. 1775; TAR Lazio –Roma, sez. I bis, sentenza 14 luglio 2025 n. 13767);
considerato, altresì, che l’art. 31, comma 4, cpa, consentendo al giudice di pronunciarsi sulla stessa fondatezza della domanda, laddove non residuino però margini di discrezionalità per l’amministrazione, rende, pertanto, necessario la verifica caso per caso circa la sussistenza dei requisiti per la conferma o meno del nulla osta rilasciato a suo tempo, con possibile differenziazione tra le varie posizioni (perché, ad esempio, la capacità economica del datore di lavoro consente l’assunzione di un numero minore di lavoratori rispetto a quelli richiesti oppure perché solo alcuni sono in possesso del necessario requisito alloggiativo);
considerato, quindi, che nel caso di specie il Collegio non è in grado di identificare le specifiche condizioni di ciascuno degli interessati e che, pertanto, il ricorso in esame, proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione, va dichiarato inammissibile;
stabilito che le spese di giudizio seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, che liquida in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC VE | AN OV |
IL SEGRETARIO