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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2616/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2616/2024 tra
Parte_1 Pt_2
[...] Parte_3
[...] Parte_4
[...] Pt_5 Pt_6
Pt_7 Pt_8
Pt_9 Pt_10
[...] Pt_11
NOTTE Pt_12
RICORRENTI
e
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per i RICORRENTI l'avv. CONTE ANDREA Per NEL FUTURO DELLA l'avv. CP_1 Controparte_3
FILIPPO ANDREOLI in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO L'avv. Conte discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso;
chiede la distrazione delle spese. L'avv. Andreoli discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per il rigetto delle domande attoree;
insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 18,26, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2616/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._1 Parte_14
), (C.F. , C.F._2 Parte_15 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_16 C.F._4 Parte_17
), (C.F. , C.F._5 Parte_18 C.F._6 Parte_19
(C.F. ), (C.F. , con il patrocinio C.F._7 Parte_20 C.F._8 dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliati in PIAZZA DEI ROSSI 1 presso il difensore avv. CONTE CP_2
ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. ABATI MANLIO e dell'avv. MANNUCCI LUIGI, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. ABATI
MANLIO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti hanno convenuto in giudizio della Controparte_4 [...]
, domandando nel merito di Controparte_3
“1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di gennaio 2024 ad oggi, tenuto conto del loro inquadramento contrattuale al livello C2 del CCNL
Metalmeccanici.
2) Accertare e dichiarare:
- il diritto dei sig.ri e a percepire, a decorrere dal mese di Parte_18 Parte_14 gennaio 2024 per il sig. e a decorrere dal 6 febbraio 2024 per il sig. , Parte_3 Parte_18 ciascuno, un importo retributivo lordo mensile di € 2.060,56 o, in subordine, di € 1.860,97 ciascuno o altro importo che si accerti;
- il diritto del sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un Parte_13 importo retributivo lordo mensile di € 2.035,51 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti. - il diritto del sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo Parte_19 retributivo lordo mensile di € 1.955,26 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un Parte_15 importo retributivo lordo mensile di € 2.055,73 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. , a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo Parte_17 retributivo lordo mensile di € 2.035,51 o, in subordine di € 1.860,97, altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. , a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un Parte_16 importo retributivo lordo mensile di € 2.008,76 o, in subordine di € 1.860,97, altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo Parte_20 retributivo lordo mensile di € 1.993,66 o, in subordine di € 1.860,97, altro importo che si accerti. 3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere:
- ai sig.ri e un importo retributivo lordo mensile di € 2.060,56 Parte_18 Parte_14 ciascuno o, in subordine di € 1.860,97 ciascuno o altro importo che si accerti, e per l'effetto a corrispondere al Sig. per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi un importo Parte_3 lordo di € 10.302,80, e al sig. da febbraio 2024 a maggio 2024 compresi la somma di € Parte_18 8.242,24. In subordine, di € 9.304,85 per il sig. ed € 7.433,88 per il sig. o Parte_3 Parte_18 altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di giugno 2024 in poi;
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.035,51 o in subordine, di Parte_13
€ 1.860,97 o altro importo che si accerti, dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.177,55 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di giugno 2024 in poi;
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 1.955,26 o in subordine, di € Parte_19
1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 9.776,30 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti,
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.055,73 o in subordine, di € Parte_15
1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.278,65 o, in subordine, di € 9.304,85 o altro importo che si accerti,
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.035,51 o in subordine, di € Parte_17
1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.177,55 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti,
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.008,76 o in subordine, Parte_16 di € 1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.043,8 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti,
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 1.993,66 o in subordine, di € Parte_20
1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 9.968,30 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti,
Il tutto oltre rivalutazione e interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni”. I ricorrenti, premesso di essere o essere stati dipendenti della società resistente ( , Pt_13 Parte_3
, e sono dipendenti, mentre e hanno Pt_20 Parte_17 Parte_18 Pt_19 Parte_15 Pt_16
rassegnato le proprie dimissioni, con effetto rispettivamente dall'8.6.2024 e dal 5.7.2024; Pt_18
è stato in aspettativa non retribuita dal 6.2.2023 al 6.2.2024) con inquadramento come operai al
[...]
livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria, hanno riferito di non aver ricevuto la retribuzione per il periodo successivo al termine della Cassa integrazione straordinaria (terminata a dicembre 2023), che è tuttora in corso il rispettivo contratto subordinato a tempo indeterminato con la resistente e che non sussiste alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo il datore di lavoro il pieno controllo della fabbrica ed essendo quindi nella condizione di poter svolgere attività produttiva.
Costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_4
la fondatezza delle domande, rilevando che nel periodo oggetto di causa i ricorrenti non hanno svolto alcuna attività lavorativa, in ragione dello stato di perdurante e permanente occupazione dello stabilimento produttivo da parte della e di due organizzazioni dei lavoratori (“Insorgiamo CP_5 con i lavoratori GKN” e “Collettivo di favvrica lavoratori GKN Firenze”), con conseguente indisponibilità della fabbrica da parte del datore di lavoro ed impossibilità di esercizio dei propri poteri organizzativi, direttivi e di utilizzo proficuo della prestazione dei ricorrenti (e degli altri lavoratori), nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive in cui il diritto alla retribuzione viene impedito proprio dall'alterazione del relativo sinallagma (insussistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa per causa non imputabile al datore di lavoro).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che tra ciascun ricorrente e la resistente sia (o sia stato) in essere rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermianto ( , , e Pt_13 Parte_3 Pt_20 Parte_17 Parte_18
sono dipendenti, mentre e hanno rassegnato le proprie dimissioni, con Pt_19 Parte_15 Pt_16 effetto rispettivamente dall'8.6.2024 e dal 5.7.2024; è stato in aspettativa non retribuita Parte_18
dal 6.2.2023 al 6.2.2024) con inquadramento come operai al livello C2 del CCNL Metalmeccanici
Industria; è altresì incontestato che, nel periodo oggetto di causa, ciascun ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (neanche quella di “manutenzione e sorveglianza”, pacificamente cessata da gennaio 2024) e non abbia percepito alcuna retribuzione.
Anche a ritenere che sussista lo stato di occupazione dello stabilimento produttivo come dedotto dalla società resistente, quest'ultima non ha fornito elementi di prova, né ha chiesto di dimostrare, che i ricorrenti avrebbero comunque potuto essere proficuamente utilizzati se tale occupazione non vi fosse stata;
in altri termini, mancano l'allegazione e la prova di quali concrete e specifiche attività lavorative, in assenza di occupazione, avrebbero potuto essere ricoperte dai ricorrenti nell'ambito dell'attività produttiva aziendale;
in difetto di ciò, la circostanza rappresentata dalla resistente non può assurgere a ragione di insussistenza dell'obbligazione retributiva per causa non imputabile al datore di lavoro.
Ritiene invero il giudicante che, in forza dei principi generali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire allegazione e prova di quanto sopra, soprattutto se si considera che l'assemblea dei soci della resistente, con voto unanime, ha deliberato in data 9.2.2023 lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (doc. 19 fasc. ric.) ed ha avviato, dalla medesima data, uno stato di liquidazione che si protrae tuttora e rispetto al quale difettano indicazioni circa le attività lavorative che in concreto avrebbero potuto essere affidate al ricorrente.
Né può ritenersi provato che la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria sia dipesa esclusivamente dal rappresentato stato di occupazione, sia perché ciò è escluso dal testo del verbale1, sia perché solo un mese prima, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, la stessa società aveva indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 ed ancora in corso (attività di sorveglianza e di manutezione, oltre ad un servizio risorse umane da una lavoratice impiegata quotidianamente) e aveva rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione azienale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) all'interno dello stabilimento lo svolgimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – sono state organizzate dall'azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) ed hanno visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso (vd. doc. 4 fasc. ric.).
Ad ulteriore conferma, si possono richiamate le comunicazioni aziendali del 2022 e 2023 in atti (doc.
11 fasc. ric.), che danno conto di disposizioni aziendali presupponenti l'utilizzo dei locali aziendali, nonché la comunicazione del 31.5.2023 con cui il liquidatore della società ha disposto la turnazione dei lavoratori relativa alle attività di manutenzione e sorveglianza (doc. 16 fasc. ric.).
Sussiste quindi la fondatezza del diritto di credito azionato e tale accertamento, discendendo dall'applicazione dei principi generali in materia contrattuale, non viene a costituire violazione del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost. Pe ciascun ricorrente, la domanda è da accogliere come da dispositivo con riferimento alla quantificazione (non contestata) operata in ricorso sugli importi tabellari pari (€ 1860,97).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) accertato e dichiarato il diritto di ciascun ricorrente a percepire, dal mese di gennaio 2024 (per il ricorrente , dal 6 febbraio 2024), un importo retributivo lordo mensile di € 1.860,97, Parte_18
condanna a pagare: Controparte_4
a) a la somma di € 7.433,88 per il periodo da febbraio 2024 a maggio 2024; Parte_18
b) ad , a , a Parte_14 CP_6 Parte_13 Parte_19 Parte_15
a , a , a la somma di € 9.304,85 Parte_17 Pt_16 Parte_16 Parte_20
ciascuno per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024; il tutto oltre rivalutazione e interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge.
2) condanna al pagamento delle spese di Controparte_4 lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Silvia
Ventura, Andrea Cont e Anita Marafioti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Prende la parola il Presidente il quale, esposte le ragioni che hanno progressivamente determinato
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, non ultimo il perdurare dell'indisponibilità dello stabilimento produttivo a causa dell'occupazione da parte di alcuni dipendenti, propone di sciogliere anticipato la società mettendola in liquidazione a partire dalla data odierna”.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2616/2024 tra
Parte_1 Pt_2
[...] Parte_3
[...] Parte_4
[...] Pt_5 Pt_6
Pt_7 Pt_8
Pt_9 Pt_10
[...] Pt_11
NOTTE Pt_12
RICORRENTI
e
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per i RICORRENTI l'avv. CONTE ANDREA Per NEL FUTURO DELLA l'avv. CP_1 Controparte_3
FILIPPO ANDREOLI in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO L'avv. Conte discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso;
chiede la distrazione delle spese. L'avv. Andreoli discute la causa riportandosi agli atti e insistendo per il rigetto delle domande attoree;
insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 18,26, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2616/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._1 Parte_14
), (C.F. , C.F._2 Parte_15 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_16 C.F._4 Parte_17
), (C.F. , C.F._5 Parte_18 C.F._6 Parte_19
(C.F. ), (C.F. , con il patrocinio C.F._7 Parte_20 C.F._8 dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliati in PIAZZA DEI ROSSI 1 presso il difensore avv. CONTE CP_2
ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. ABATI MANLIO e dell'avv. MANNUCCI LUIGI, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. ABATI
MANLIO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti hanno convenuto in giudizio della Controparte_4 [...]
, domandando nel merito di Controparte_3
“1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di gennaio 2024 ad oggi, tenuto conto del loro inquadramento contrattuale al livello C2 del CCNL
Metalmeccanici.
2) Accertare e dichiarare:
- il diritto dei sig.ri e a percepire, a decorrere dal mese di Parte_18 Parte_14 gennaio 2024 per il sig. e a decorrere dal 6 febbraio 2024 per il sig. , Parte_3 Parte_18 ciascuno, un importo retributivo lordo mensile di € 2.060,56 o, in subordine, di € 1.860,97 ciascuno o altro importo che si accerti;
- il diritto del sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un Parte_13 importo retributivo lordo mensile di € 2.035,51 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti. - il diritto del sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo Parte_19 retributivo lordo mensile di € 1.955,26 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un Parte_15 importo retributivo lordo mensile di € 2.055,73 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. , a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo Parte_17 retributivo lordo mensile di € 2.035,51 o, in subordine di € 1.860,97, altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. , a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un Parte_16 importo retributivo lordo mensile di € 2.008,76 o, in subordine di € 1.860,97, altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo Parte_20 retributivo lordo mensile di € 1.993,66 o, in subordine di € 1.860,97, altro importo che si accerti. 3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere:
- ai sig.ri e un importo retributivo lordo mensile di € 2.060,56 Parte_18 Parte_14 ciascuno o, in subordine di € 1.860,97 ciascuno o altro importo che si accerti, e per l'effetto a corrispondere al Sig. per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi un importo Parte_3 lordo di € 10.302,80, e al sig. da febbraio 2024 a maggio 2024 compresi la somma di € Parte_18 8.242,24. In subordine, di € 9.304,85 per il sig. ed € 7.433,88 per il sig. o Parte_3 Parte_18 altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di giugno 2024 in poi;
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.035,51 o in subordine, di Parte_13
€ 1.860,97 o altro importo che si accerti, dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.177,55 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di giugno 2024 in poi;
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 1.955,26 o in subordine, di € Parte_19
1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 9.776,30 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti,
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.055,73 o in subordine, di € Parte_15
1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.278,65 o, in subordine, di € 9.304,85 o altro importo che si accerti,
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.035,51 o in subordine, di € Parte_17
1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.177,55 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti,
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.008,76 o in subordine, Parte_16 di € 1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.043,8 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti,
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 1.993,66 o in subordine, di € Parte_20
1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 9.968,30 o, in subordine, di €
9.304,85 o altro importo che si accerti,
Il tutto oltre rivalutazione e interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni”. I ricorrenti, premesso di essere o essere stati dipendenti della società resistente ( , Pt_13 Parte_3
, e sono dipendenti, mentre e hanno Pt_20 Parte_17 Parte_18 Pt_19 Parte_15 Pt_16
rassegnato le proprie dimissioni, con effetto rispettivamente dall'8.6.2024 e dal 5.7.2024; Pt_18
è stato in aspettativa non retribuita dal 6.2.2023 al 6.2.2024) con inquadramento come operai al
[...]
livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria, hanno riferito di non aver ricevuto la retribuzione per il periodo successivo al termine della Cassa integrazione straordinaria (terminata a dicembre 2023), che è tuttora in corso il rispettivo contratto subordinato a tempo indeterminato con la resistente e che non sussiste alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo il datore di lavoro il pieno controllo della fabbrica ed essendo quindi nella condizione di poter svolgere attività produttiva.
Costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_4
la fondatezza delle domande, rilevando che nel periodo oggetto di causa i ricorrenti non hanno svolto alcuna attività lavorativa, in ragione dello stato di perdurante e permanente occupazione dello stabilimento produttivo da parte della e di due organizzazioni dei lavoratori (“Insorgiamo CP_5 con i lavoratori GKN” e “Collettivo di favvrica lavoratori GKN Firenze”), con conseguente indisponibilità della fabbrica da parte del datore di lavoro ed impossibilità di esercizio dei propri poteri organizzativi, direttivi e di utilizzo proficuo della prestazione dei ricorrenti (e degli altri lavoratori), nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive in cui il diritto alla retribuzione viene impedito proprio dall'alterazione del relativo sinallagma (insussistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa per causa non imputabile al datore di lavoro).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che tra ciascun ricorrente e la resistente sia (o sia stato) in essere rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermianto ( , , e Pt_13 Parte_3 Pt_20 Parte_17 Parte_18
sono dipendenti, mentre e hanno rassegnato le proprie dimissioni, con Pt_19 Parte_15 Pt_16 effetto rispettivamente dall'8.6.2024 e dal 5.7.2024; è stato in aspettativa non retribuita Parte_18
dal 6.2.2023 al 6.2.2024) con inquadramento come operai al livello C2 del CCNL Metalmeccanici
Industria; è altresì incontestato che, nel periodo oggetto di causa, ciascun ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (neanche quella di “manutenzione e sorveglianza”, pacificamente cessata da gennaio 2024) e non abbia percepito alcuna retribuzione.
Anche a ritenere che sussista lo stato di occupazione dello stabilimento produttivo come dedotto dalla società resistente, quest'ultima non ha fornito elementi di prova, né ha chiesto di dimostrare, che i ricorrenti avrebbero comunque potuto essere proficuamente utilizzati se tale occupazione non vi fosse stata;
in altri termini, mancano l'allegazione e la prova di quali concrete e specifiche attività lavorative, in assenza di occupazione, avrebbero potuto essere ricoperte dai ricorrenti nell'ambito dell'attività produttiva aziendale;
in difetto di ciò, la circostanza rappresentata dalla resistente non può assurgere a ragione di insussistenza dell'obbligazione retributiva per causa non imputabile al datore di lavoro.
Ritiene invero il giudicante che, in forza dei principi generali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire allegazione e prova di quanto sopra, soprattutto se si considera che l'assemblea dei soci della resistente, con voto unanime, ha deliberato in data 9.2.2023 lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (doc. 19 fasc. ric.) ed ha avviato, dalla medesima data, uno stato di liquidazione che si protrae tuttora e rispetto al quale difettano indicazioni circa le attività lavorative che in concreto avrebbero potuto essere affidate al ricorrente.
Né può ritenersi provato che la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria sia dipesa esclusivamente dal rappresentato stato di occupazione, sia perché ciò è escluso dal testo del verbale1, sia perché solo un mese prima, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, la stessa società aveva indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 ed ancora in corso (attività di sorveglianza e di manutezione, oltre ad un servizio risorse umane da una lavoratice impiegata quotidianamente) e aveva rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione azienale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) all'interno dello stabilimento lo svolgimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – sono state organizzate dall'azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) ed hanno visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso (vd. doc. 4 fasc. ric.).
Ad ulteriore conferma, si possono richiamate le comunicazioni aziendali del 2022 e 2023 in atti (doc.
11 fasc. ric.), che danno conto di disposizioni aziendali presupponenti l'utilizzo dei locali aziendali, nonché la comunicazione del 31.5.2023 con cui il liquidatore della società ha disposto la turnazione dei lavoratori relativa alle attività di manutenzione e sorveglianza (doc. 16 fasc. ric.).
Sussiste quindi la fondatezza del diritto di credito azionato e tale accertamento, discendendo dall'applicazione dei principi generali in materia contrattuale, non viene a costituire violazione del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost. Pe ciascun ricorrente, la domanda è da accogliere come da dispositivo con riferimento alla quantificazione (non contestata) operata in ricorso sugli importi tabellari pari (€ 1860,97).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) accertato e dichiarato il diritto di ciascun ricorrente a percepire, dal mese di gennaio 2024 (per il ricorrente , dal 6 febbraio 2024), un importo retributivo lordo mensile di € 1.860,97, Parte_18
condanna a pagare: Controparte_4
a) a la somma di € 7.433,88 per il periodo da febbraio 2024 a maggio 2024; Parte_18
b) ad , a , a Parte_14 CP_6 Parte_13 Parte_19 Parte_15
a , a , a la somma di € 9.304,85 Parte_17 Pt_16 Parte_16 Parte_20
ciascuno per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024; il tutto oltre rivalutazione e interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge.
2) condanna al pagamento delle spese di Controparte_4 lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Silvia
Ventura, Andrea Cont e Anita Marafioti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Prende la parola il Presidente il quale, esposte le ragioni che hanno progressivamente determinato
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, non ultimo il perdurare dell'indisponibilità dello stabilimento produttivo a causa dell'occupazione da parte di alcuni dipendenti, propone di sciogliere anticipato la società mettendola in liquidazione a partire dalla data odierna”.