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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 2164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 2164/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 2.4.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. GIACOMIN RAFFAELLA
ATTORE
E
, CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dall'avv. MANGIA GIUSEPPE
CONVENUTO
OGGETTO: Cessione dei crediti
Conclusioni: all'udienza del 2.4.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 707/2023 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 14.08.2023 (proc. n. 1670/2023 R.G.) con il quale è stato ingiunto a di pagare la somma di €11.900,71 oltre Parte_1 interessi e spese di procedura.
3. L'opponente contesta:
1) infondatezza della domanda avente ad oggetto gli interessi di mora convenzionali al tasso annuo del 22%; detto tasso deriverebbe dall'applicazione dell'art. 8 (rectius: art. 6) delle condizioni generali di contratto, le quali non sarebbero tuttavia mai state consegnate;
inoltre, detta clausola è rubricata “continuità nei pagamenti mensili”, non palesando così il suo reale contenuto. Detta clausola sarebbe nulla ai sensi dell'art. l'art. 33, comma 2 lett. f) nonché l'art. 36 d.lgs. 206/2005, nonché ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., per assenza di sottoscrizione specifica. Inoltre, la domanda di ingiunzione per
€8.753,24 sarebbe sproporzionata rispetto alla somma capitale richiesta di € 3.147,47.
2) non debenza della somma di €3.147,47 quale sorte capitale, per essere il fido concesso di €2.000,00.
In sede di prima memoria, parte opponente ha chiesto anche la riduzione del tasso di interesse alla stregua di una clausola penale, sulla base dell'art. 1384 c.c. Ha “ribadito” inoltre, ma in realtà formulato per la prima volta, un'eccezione di nullità parziale della clausola di interessi per usura.
4. Parte opposta si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda.
5. La domanda è procedibile, essendo stato ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
2 6. L'opposizione è infondata. Dall'esame del contratto e dell'estratto conto prodotto in monitorio, non contestato, emerge che si tratta di un contratto di credito revolving;
che vi è stato un primo prelievo di contante alla stipula per €2.000,00 (il 1.8.2003), e quindi successivi riutilizzi per €1.000,00 (il 16.2.2006) e per €662,00 (il 20.9.2004). I pagamenti e gli addebiti per commissioni interessi maturali sono progressivamente annotati;
i pagamenti sono stati regolari sino al
01.04.2009 e, a seguito dell'ultimo pagamento effettuato, la posizione debitoria si è stabilizzata a €3.462,96, senza addebito di ulteriori interessi corrispettivi sino alla chiusura dell'estratto conto del
21.12.2010. Si tratta di fatti non contestati specificamente.
7. La clausola di cui all'art. 6 è stata specificamente sottoscritta e risulta che l'importo degli interessi moratori è addirittura inferiore a quello degli interessi corrispettivi (22% vs T.A.N. 24%); tale circostanza è stata evidenziata in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c. e su di essa non sono state svolte specifiche considerazioni.
8. Il contratto è anteriore all'entrata in vigore del codice del consumo, essendo stato stipulato il 01.08.2003, motivo per cui non potranno trovare applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs 206/2005; trovano, comunque, applicazione le norme precedentemente vigenti, ovverosia quelle all'epoca risultanti dall'art. 1469-bis c.c., vigente sino al
22.10.2005 e recante al terzo comma, numero 6) una disposizione di tenore sostanzialmente analoga a quella invocata sub odierno art. 33, comma 2 lett. f) (“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante eccessivo”). Ad ogni buon conto, l'eccezione è infondata, per le medesime ragioni evidenziate al punto che precede: non appare manifestamente eccessivo un importo che è inferiore all'importo indicato come T.A.N.
9. Per le medesime ragioni va rigettata la prospettata richiesta di riduzione ad equità in applicazione dell'art. 1384 c.c., ciò che consente
3 di soprassedere all'esame della stessa condivisibilità di tale percorso ermeneutico.
10. Con riguardo, infine, alla eccezione nuova di nullità della clausola di tasso per asserita usura, ritenuta innanzitutto la stessa ammissibile, trattandosi di eccezione di nullità, questa va nondimeno rigettata per genericità. L'opponente, in specie, non fornisce una allegazione puntuale di quale sia il DM applicabile, quale il tasso soglia applicabile alla specifica operazione economica e, dunque, quale sia il raffronto fra il parametro normativo e il tasso concreto da cui deriverebbe l'invalidità negoziale eccepita, attività assertiva a cui il
Giudice non può sostituirsi. L'eccezione va pertanto rigettata.
11. Al rigetto di tutte le doglianze segue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €5.200,00 a € 26.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, in ragione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
4 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 30.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 2164/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 2.4.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. GIACOMIN RAFFAELLA
ATTORE
E
, CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dall'avv. MANGIA GIUSEPPE
CONVENUTO
OGGETTO: Cessione dei crediti
Conclusioni: all'udienza del 2.4.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 707/2023 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 14.08.2023 (proc. n. 1670/2023 R.G.) con il quale è stato ingiunto a di pagare la somma di €11.900,71 oltre Parte_1 interessi e spese di procedura.
3. L'opponente contesta:
1) infondatezza della domanda avente ad oggetto gli interessi di mora convenzionali al tasso annuo del 22%; detto tasso deriverebbe dall'applicazione dell'art. 8 (rectius: art. 6) delle condizioni generali di contratto, le quali non sarebbero tuttavia mai state consegnate;
inoltre, detta clausola è rubricata “continuità nei pagamenti mensili”, non palesando così il suo reale contenuto. Detta clausola sarebbe nulla ai sensi dell'art. l'art. 33, comma 2 lett. f) nonché l'art. 36 d.lgs. 206/2005, nonché ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., per assenza di sottoscrizione specifica. Inoltre, la domanda di ingiunzione per
€8.753,24 sarebbe sproporzionata rispetto alla somma capitale richiesta di € 3.147,47.
2) non debenza della somma di €3.147,47 quale sorte capitale, per essere il fido concesso di €2.000,00.
In sede di prima memoria, parte opponente ha chiesto anche la riduzione del tasso di interesse alla stregua di una clausola penale, sulla base dell'art. 1384 c.c. Ha “ribadito” inoltre, ma in realtà formulato per la prima volta, un'eccezione di nullità parziale della clausola di interessi per usura.
4. Parte opposta si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda.
5. La domanda è procedibile, essendo stato ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
2 6. L'opposizione è infondata. Dall'esame del contratto e dell'estratto conto prodotto in monitorio, non contestato, emerge che si tratta di un contratto di credito revolving;
che vi è stato un primo prelievo di contante alla stipula per €2.000,00 (il 1.8.2003), e quindi successivi riutilizzi per €1.000,00 (il 16.2.2006) e per €662,00 (il 20.9.2004). I pagamenti e gli addebiti per commissioni interessi maturali sono progressivamente annotati;
i pagamenti sono stati regolari sino al
01.04.2009 e, a seguito dell'ultimo pagamento effettuato, la posizione debitoria si è stabilizzata a €3.462,96, senza addebito di ulteriori interessi corrispettivi sino alla chiusura dell'estratto conto del
21.12.2010. Si tratta di fatti non contestati specificamente.
7. La clausola di cui all'art. 6 è stata specificamente sottoscritta e risulta che l'importo degli interessi moratori è addirittura inferiore a quello degli interessi corrispettivi (22% vs T.A.N. 24%); tale circostanza è stata evidenziata in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c. e su di essa non sono state svolte specifiche considerazioni.
8. Il contratto è anteriore all'entrata in vigore del codice del consumo, essendo stato stipulato il 01.08.2003, motivo per cui non potranno trovare applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs 206/2005; trovano, comunque, applicazione le norme precedentemente vigenti, ovverosia quelle all'epoca risultanti dall'art. 1469-bis c.c., vigente sino al
22.10.2005 e recante al terzo comma, numero 6) una disposizione di tenore sostanzialmente analoga a quella invocata sub odierno art. 33, comma 2 lett. f) (“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante eccessivo”). Ad ogni buon conto, l'eccezione è infondata, per le medesime ragioni evidenziate al punto che precede: non appare manifestamente eccessivo un importo che è inferiore all'importo indicato come T.A.N.
9. Per le medesime ragioni va rigettata la prospettata richiesta di riduzione ad equità in applicazione dell'art. 1384 c.c., ciò che consente
3 di soprassedere all'esame della stessa condivisibilità di tale percorso ermeneutico.
10. Con riguardo, infine, alla eccezione nuova di nullità della clausola di tasso per asserita usura, ritenuta innanzitutto la stessa ammissibile, trattandosi di eccezione di nullità, questa va nondimeno rigettata per genericità. L'opponente, in specie, non fornisce una allegazione puntuale di quale sia il DM applicabile, quale il tasso soglia applicabile alla specifica operazione economica e, dunque, quale sia il raffronto fra il parametro normativo e il tasso concreto da cui deriverebbe l'invalidità negoziale eccepita, attività assertiva a cui il
Giudice non può sostituirsi. L'eccezione va pertanto rigettata.
11. Al rigetto di tutte le doglianze segue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €5.200,00 a € 26.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, in ragione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
4 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 30.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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