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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
nella causa iscritta al n. 3679 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria MURARO e Lucia LAGO;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio FARRONATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
le parti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bassano Controparte_1
del Grappa di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio,
dell'emanando provvedimento di omologa e ad ogni altro incombente;
2) Autorizzare formalmente i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Bassano del Grappa, via Del Mercato n. 26 alla
sig.ra che vi continuerà ad abitare con i figli;
Pt_1
4) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la
madre presso la casa coniugale di Basano del Grappa;
5) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione,
all'istruzione ed al mantenimento del figlio minore;
6) Il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, accordandosi con la Persona_1
madre e conformemente agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, non
meno di un pomeriggio infrasettimanale e un fine settimana alternato dal sabato
mattina sino alle 21 della domenica, dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori,
tenendo anche conto dei turni lavorativi del sig. . Il padre potrà tenere con sé CP_1
i figli metà delle vacanze natalizie, un anno compreso il Natale ed un anno compreso
il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, un anno compresa la Pasqua e un anno
compreso il Lunedì dell'Angelo; due settimane anche non consecutive durante l'estate
con l'onere del padre di comunicare entro il giorno 30/5 di ogni anno il periodo
prescelto;
7) Il sig. verserà tramite bonifico bancario alla sig.ra (nel suo conto CP_1 Pt_1
corrente personale IBAN [...]) entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al
mantenimento ordinario del figlio minore che abita con la stessa nonché dalla figlia
siano alla sua autosufficienza economica, rivalutabile annualmente secondo Per_2
gli indici Istat;
8) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli,
individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura del
50% ciascuno, dando atto che divideranno al 50% anche tutte le spese relative al
percorso universitario di , Persona_3
9) Gli assegni familiari, ora assegno unico, nonché eventuali contributi statali sono e
verranno percepiti in toto dalla signora;
Pt_1
10) I coniugi si impegnano, come già stanno facendo, a dividere al 50% la rate del
mutuo fondiario nonché le utenze domestiche relative ad acqua, gas e rifiuti urbani.
Per quanto riguarda la corrente elettrica invece la sig.ra attiverà specifica Pt_1
utenza domestica a proprio uso personale;
11) Entrambi i coniugi si impegnano ad onerare il finanziamento relativo all'acquisto
dell'auto intestata alla sig.ra per la somma di 130,00 euro ciascuno fino alla Pt_1
data del 28 febbraio 2027;
12) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non sono
previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi;
13) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato
definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non
avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in AC NA (CT) in data 21/08/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Persona_1
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che Persona_1
si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Persona_1
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_2
mensile di euro 350,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Bassano del Grappa (VI), Via del mercato n. 26 in favore di quale Parte_1
genitore convivente con il figlio minore e con la figlia maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autosufficiente;
Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 , uniti in matrimonio in AC NA (CT) in data 21/08/2004 con atto trascritto al
[...]
n. 64, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato Civile perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio,
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
nella causa iscritta al n. 3679 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria MURARO e Lucia LAGO;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio FARRONATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
le parti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bassano Controparte_1
del Grappa di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio,
dell'emanando provvedimento di omologa e ad ogni altro incombente;
2) Autorizzare formalmente i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Bassano del Grappa, via Del Mercato n. 26 alla
sig.ra che vi continuerà ad abitare con i figli;
Pt_1
4) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la
madre presso la casa coniugale di Basano del Grappa;
5) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione,
all'istruzione ed al mantenimento del figlio minore;
6) Il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, accordandosi con la Persona_1
madre e conformemente agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, non
meno di un pomeriggio infrasettimanale e un fine settimana alternato dal sabato
mattina sino alle 21 della domenica, dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori,
tenendo anche conto dei turni lavorativi del sig. . Il padre potrà tenere con sé CP_1
i figli metà delle vacanze natalizie, un anno compreso il Natale ed un anno compreso
il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, un anno compresa la Pasqua e un anno
compreso il Lunedì dell'Angelo; due settimane anche non consecutive durante l'estate
con l'onere del padre di comunicare entro il giorno 30/5 di ogni anno il periodo
prescelto;
7) Il sig. verserà tramite bonifico bancario alla sig.ra (nel suo conto CP_1 Pt_1
corrente personale IBAN [...]) entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al
mantenimento ordinario del figlio minore che abita con la stessa nonché dalla figlia
siano alla sua autosufficienza economica, rivalutabile annualmente secondo Per_2
gli indici Istat;
8) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli,
individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura del
50% ciascuno, dando atto che divideranno al 50% anche tutte le spese relative al
percorso universitario di , Persona_3
9) Gli assegni familiari, ora assegno unico, nonché eventuali contributi statali sono e
verranno percepiti in toto dalla signora;
Pt_1
10) I coniugi si impegnano, come già stanno facendo, a dividere al 50% la rate del
mutuo fondiario nonché le utenze domestiche relative ad acqua, gas e rifiuti urbani.
Per quanto riguarda la corrente elettrica invece la sig.ra attiverà specifica Pt_1
utenza domestica a proprio uso personale;
11) Entrambi i coniugi si impegnano ad onerare il finanziamento relativo all'acquisto
dell'auto intestata alla sig.ra per la somma di 130,00 euro ciascuno fino alla Pt_1
data del 28 febbraio 2027;
12) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non sono
previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi;
13) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato
definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non
avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in AC NA (CT) in data 21/08/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Persona_1
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che Persona_1
si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Persona_1
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_2
mensile di euro 350,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Bassano del Grappa (VI), Via del mercato n. 26 in favore di quale Parte_1
genitore convivente con il figlio minore e con la figlia maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autosufficiente;
Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 , uniti in matrimonio in AC NA (CT) in data 21/08/2004 con atto trascritto al
[...]
n. 64, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato Civile perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio,
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo