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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1359/2024 R.G.A.C.
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lipari, Vico Sotto Le Mura n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.
AR KA AR, come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Sant'Antonio n. 361, presso lo studio dell'Avv. ROSA FAZIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 conveniva in giudizio Parte_1
per chiedere la modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'art. 473 Controparte_1 bis.29. c.p.c., deducendo il sopravvenire di circostanze nuove che incidevano sull'assetto stabilito in sede di separazione. RS Premetteva che dal matrimonio, contratto il 30 aprile 2005, nascevano due figlie: oggi ER maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed , minore di anni tredici. Con la sentenza di separazione n. 174/2024 era stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie con domiciliazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e l'obbligo per il ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 380,00 mensili per ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie. RS Rappresentava che, a decorrere da ottobre 2023, la figlia aveva scelto di vivere stabilmente con il padre, trasferendo la propria residenza presso di lui dopo il compimento della ER maggiore età, e che dal 6 agosto 2024 anche la minore viveva di fatto presso il ricorrente, manifestando la volontà di formalizzare il cambio di domiciliazione per ragioni di serenità familiare. Rappresentava, inoltre, che egli provvedeva integralmente al mantenimento di entrambe le figlie senza alcun contributo materno, continuando nondimeno a versare alla resistente gli assegni stabiliti in sentenza.
Deduceva, altresì, che la permanenza delle figlie presso di lui era motivata da gravi contrasti con la madre, sfociati in episodi di aggressione fisica e verbale, già oggetto di denunce, e che siffatta situazione rendeva necessario un intervento correttivo nell'interesse delle minori.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) prendere atto che nata il [...], appena maggiorenne ma non economicamente RSona_3 sufficiente in quanto studentessa liceale, ha proceduto nel mese di agosto 2024 al cambio di domiciliazione presso la dimora del padre in Via Reale - isola di Vulcano, per Parte_1 le ragioni esposte in narrativa. 2) conseguentemente, revocare l'obbligo del padre di RS corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento stabilito per di € Controparte_1
380,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla presente domanda, con conseguente onere a carico della madre di versare a un assegno di Parte_1
RS mantenimento per la figlia pari ad € 250,00 mensili o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed al 50% dell'assegno unico, percepito finora per intero dalla sig.ra . 3) fermo restando CP_1
l'affido condiviso ad entrambi i genitori, disporre la domiciliazione della minore
[...]
, nata il [...] (di anni 13), presso il padre con inversione del diritto di visita da ER4 parte della madre, che potrà vedere la figlia nei medesimi orari disposti in sede di separazione ed indicati nel piano genitoriale (cfr. all.6), per le causali di cui in narrativa;
4) all'uopo, disporre ai sensi dell'art 473bis 4, primo comma, cpc, l'ascolto diretto della minore tredicenne
[...]
, in quanto ampiamente capace di discernimento, per consentirle di manifestare la ER4 propria volontà di vivere con il padre, e sentirla sulle modalità di cura, educazione ed istruzione tenute nei suoi confronti in casa dalla madre nonché dal padre, in Controparte_1 considerazione del prevalente interesse della minore;
5) conseguentemente, disporre la revoca ER dell'assegno di mantenimento statuito per la figlia nella misura di € 380,00 mensili a carico del padre, con onere della madre di corrispondere detto assegno nella misura Controparte_1 di € 250,00 mensili o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed al 50% dell'assegno unico, percepito finora per intero dalla sig.ra . 6) ancora conseguentemente, disporre, stante il CP_1 venir meno dei presupposti sussistenti al momento della separazione, l'assegnazione della casa coniugale di via Provinciale Piano snc - isola di Vulcano (ME) a , di sua Parte_1 proprietà esclusiva e per cui provvede tuttora al pagamento dei ratei del mutuo, al fine di mantenere e garantire l'abituale habitat domestico delle figlie. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale contestava Controparte_1 integralmente le allegazioni avversarie, deducendo l'infondatezza e l'illegittimità delle richieste formulate da parte ricorrente.
Premetteva che la crisi coniugale non era dipesa da condotte aggressive della resistente, bensì dall'infedeltà del , il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale già Parte_1 durante il matrimonio, circostanza che aveva determinato l'abbandono della casa coniugale e la successiva convivenza con la nuova compagna. Evidenziava che le denunce sporte dal ricorrente nei confronti della ex moglie sono state ritenute prive di fondamento, come accertato nel procedimento penale n. 1663/2023 RGNR, definito con sentenza di non luogo a procedere n.
63/2024 del 23 maggio 2024.
La resistente contestava, inoltre, che le figlie avessero manifestato la volontà di vivere con il padre, sostenendo che il loro trasferimento presso di lui avveniva in violazione delle condizioni stabilite con la sentenza di separazione n. 174/2024, la quale prevedeva periodi di permanenza ER limitati e concordati. Rilevava che il ricorrente non restituiva la minore al termine delle RS vacanze estive e che la maggiore si era trasferita arbitrariamente senza alcuna comunicazione alla madre. Sottolineava che tali condotte erano finalizzate a sottrarsi agli obblighi di mantenimento e a ottenere la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
La resistente deduceva, altresì, la sussistenza di una marcata disparità economica tra le parti, atteso che il percepiva un reddito annuo di circa euro 24.922,00 ed era proprietario Parte_1 di più immobili, mentre la svolgeva attività lavorativa saltuaria e non disponeva di beni CP_1 propri.
Contestava, infine, la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, ritenendola illegittima e strumentale, in quanto non sussistevano i presupposti di legge per la cessazione del diritto di godimento, non essendo venuta meno la stabile abitazione dell'immobile, né avendo ella contratto nuove convivenze o matrimonio.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale intestato di voler accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “rigettare in toto le richieste di modifica delle condizioni della separazione giudiziale richiesta da per i motivi esposti in narrativa. In via Riconvenzionale Parte_1 modificare le condizioni della separazione statuite dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei seguenti termini: Ritenere e Dichiarare il diritto di al riconoscimento Controparte_1 dell'assegno di mantenimento e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad euro 700.00 e/o in quella maggiore o minore somma che si riterrà d giustizia. 4) Ritenere e Dichiarare che ha diritto ad Controparte_1 ottenere una quota 50% dell'immobile di via Provinciale piano n 5 acquistata durante il matrimonio e/ o e per l'effetto Condannare il a versare in denaro il valore della quota Parte_1 corrispondente. 5) Condannare il alla restituzione delle somme esistenti sul conto Parte_1 cointestato ai due coniugi presso Banca Monte Paschi di Lipari e indebitamente sottratte. Con
Vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Depositate le memorie 473 bis. 17. C.p.c., nonché la relazione dei Servizi Sociali incaricati, ER le parti e la minore venivano sentiti all'udienza tenutasi in data 4 aprile 2025.
Sciogliendo la riserva assunta a tale udienza, il Giudice modificava le condizioni di RS separazione limitatamente al mantenimento della figlia e dava incarico al CTU, dott.ssa ER5 affinché: “Letti tutti gli atti ed i documenti di causa (ivi compreso il verbale dell'udienza del 4 aprile 2025) esaminati i genitori e la minore, nonché altri familiari di riferimento (ivi compresa la sorella maggiore) e gli insegnanti della minore, dica il CTU: 1) quali siano le condizioni psicofisiche della minore;
2) se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale;
3) se sussistano e quali siano le valide ragioni che abbiano indotto la minore a trasferirsi presso il padre;
4) se l'attuale regime di affidamento e collocamento sia idoneo a consentire un proficuo e sereno sviluppo psicofisico della minore, indicando anche eventuali modifiche da apportare alle modalità di affido e/o di frequentazione con il genitore non affidatario o non collocatario. Si soffermi, altresì, motivatamente il CTU sul raffronto comparativo tra l'eventuale disagio psicologico della minore conseguente al mantenimento dell'attuale collocazione e quello conseguente al mutamento della stessa, qualora tale mutamento sia ritenuto opportuno. Dica, infine, quali siano le soluzioni per porre rimedio a situazioni di eventuale disagio psicologico della minore. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”. Inoltre, la
Guardia di Finanza territorialmente competente veniva delegata ad eseguire accertamenti finanziari sulla persona del ricorrente.
Depositati i supplementi istruttori richiesti, la causa veniva assunta in decisione.
In punto di affidamento e collocamento delle figlie della coppia, si deve premettere che la RS figlia è ormai maggiorenne e si è trasferita da tempo presso il padre, per cui nulla deve essere disposto circa il suo affidamento. ER Per la figlia minore , si ritiene che, anche alla luce della consulenza tecnica depositata dalla dott.ssa vi siano elementi utili per modificare le condizioni di separazione relative al ER5 suo collocamento. Ed infatti, fermo restando l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i ER genitori, si ritiene di poter autorizzare il collocamento di presso il padre con il quale, fra l'altro, vive ininterrottamente dal 6 agosto 2024 (cfr. ricorso del 10.12.2024).
Entrambi i genitori risultano dotati di capacità genitoriale, sebbene differentemente.
Il ricorrente invero ha un'adeguata capacità genitoriale ed è consapevole dei bisogni morali e materiali della figlia a cui riesce a far fronte. Comprende bene le esigenze di base della figlia e le fornisce adeguato supporto allo sviluppo cognitivo, di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno. La madre, di contro, pur avendo sufficiente capacità genitoriale – motivo per cui si ritiene di mantenere l'affidamento condiviso in capo ad entrambi i genitori – risulta avere una deficitaria funzione riflessiva con difficoltà nel comunicare alla figlia che comprende ciò che sente. ER Dagli accertamenti effettuati dal C.T.U. è emerso che la scelta di di trasferirsi dal padre è stata frutto di una autentica e libera volontà e che, di fatto, la relazione con la madre è per la minore fonte di sofferenza (cfr. consulenza tecnica del 28.07.2025). La stessa minore, già in sede di audizione del 4 aprile 2025 aveva espresso la volontà di mantenere la situazione di fatto che viveva (ovvero collocazione presso il papà) e ha confermato tale volontà anche davanti alla dott.ssa precisando che tornare dalla madre avrebbe significato “litigare e non stare bene”. ER5
Pertanto, al fine di salvaguardarne il benessere psicofisico si ritiene più utile e confacente ER al suo interesse, disporre la collocazione di presso il padre.
Ne discende che deve essere disciplinato il diritto di visita della madre quale genitore non ER collocatario con la figlia minore .
La madre, salvo diversi accordi liberamente assunti con il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed exstrascolastici della minore, degli impegni lavorativi della madre e della volontà della minore, secondo il seguente calendario:
a) due giorni alla settimana dalle ore 19,00 alle ore 22,00 da concordare preventivamente con la madre (ed in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) nonché a settimane alterne dalle ore
19,00 del sabato e sino alle ore 19,00 della domenica;
b) durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze della minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita della madre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire alla madre di trascorrere con la minore un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
e) il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
f) il giorno del compleanno della madre dalle ore 19,00 alle ore 22,00. ER Al fine, poi, di recuperare il legame affettivo tra la madre e la figlia , si ravvisa opportuno proporre un supporto piscologico per entrambe, come suggerito dalla d.ssa nelle ER5 conclusioni rassegnate nella relazione di c.t.u.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la situazione di fatto che si è creata a far data dal 6 agosto 2024, impone di non dover imporre alcuna statuizione su detta abitazione, in relazione alla quale va applicato il regime della proprietà.
Sul punto, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, condivisa dal Collegio,
l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico (cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; Sez.
1, n. 18440 del 01/08/2013; Cass. Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), e non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1, (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1, (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che, facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (v. Cass. n. 21334 e n. 18440 del 2013; Cass. Sez. I n. 18076 del
20.08.2014).
Nel caso di specie è pacifico che entrambe le figlie della coppia non vivano più da tempo nell'abitazione che è stata casa coniugale e abbiano perso il legame con l'habitat familiare. In RS ER particolare, sia che hanno liberamente deciso di lasciare la casa familiare a causa del conflitto con la madre e sono andate a vivere con il padre;
di conseguenza, è venuto meno quel collegamento stabile delle predette con la casa familiare, che ne avrebbe giustificato l'assegnazione, non sussistendo pertanto ostacoli affinché venga ripristinato e tutelato il regime della proprietà.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento in favore delle figlie non economicamente indipendenti, come richiesto da parte ricorrente, si osserva che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Ciò posto, tenuto conto della modesta attività lavorativa svolta dalla , deve ritenersi CP_1 equo determinare nella misura di € 200,00 ciascuno mensili il contributo da porsi a carico della resistente a titolo di mantenimento delle figlie, tenuto altresì conto delle esigenze della prole in rapporto alla loro età e dei tempi di permanenza presso la casa paterna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Secondo l'orientamento assunto dal Tribunale, tale somma costituisce il parametro minimo al quale ciascun genitore – ancorché disoccupato – si deve uniformare per garantire mensilmente l'apporto necessario alla crescita di ciascun figlio.
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da avente ad Controparte_1 oggetto il riconoscimento di un contributo al mantenimento per sé da porsi a carico del marito, per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il Giudice può riconoscere a uno di essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità.
I presupposti del diritto in questione sono - come noto - da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi quali redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017) -, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 cc, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. Civ.
15356/2025; Cass. Civ. n. 11611/2025)
Il ragionamento trae origine da una differenza sostanziale tra la separazione ed il divorzio che consiste nella permanenza del vincolo coniugale. Se con lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio tale legame viene reciso - residuando solo una solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio - con la separazione il vincolo coniugale resta in essere, con tutte le conseguenze sul piano degli obblighi. Dalla separazione deriva, infatti, la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre resta in vita il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. Civ., n. 4327/2022).
Tale dettato è in linea con l'orientamento prevalente sul tema e conferma i principi già enunciati in passato per cui la persistenza del vincolo coniugale, nella separazione, comporta il permanere del dovere di assistenza, con la conseguenza che il coniuge economicamente più debole ha diritto a conservare il precedente tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n.
12196/2017).
Dunque, nella separazione il coniuge economicamente più forte sarà tenuto a versare un contributo mensile di mantenimento, in favore del coniuge più debole, sulla base di due presupposti: la mancanza di responsabilità nella rottura del sodalizio coniugale (mancato addebito al richiedente) e la mancanza di “adeguati redditi propri”, da intendersi come le risorse necessarie a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Più specificamente, per l'insorgenza del diritto al mantenimento, oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente, è necessario che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che sussista una disparità economica tra i due coniugi e, infine, che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr.
Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. Civ. n. 24049/2021).
Nel caso di specie, seppur sussistente tra le parti un certo divario tra le condizioni reddituali e patrimoniali la mancanza di allegazioni precise e di prove, ritualmente dedotte, circa il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza di matrimonio impediscono al Collegio la valutazione anche presuntiva di tale indefettibile presupposto per la previsione di assegno di mantenimento della moglie e implicano il rigetto della relativa domanda, perché infondata, come peraltro già motivatamente dedotto nella sentenza di separazione pubblicata il 16 febbraio 2024.
A ciò si aggiunge che, a differenza di quanto cristallizzato nella sentenza di separazione in cui risultava disoccupata, la stessa ad oggi svolge attività saltuaria part-time con Controparte_1 qualifica di commessa (cfr. note depositate in data 30.09.2025). Vanno dichiarate inammissibili le domande di divisione e restituzione articolate rispettivamente ai nn. 4 e 5 della comparsa di costituzione di Controparte_1
Le richiamate domande non possono - già in rito - trovare ingresso nel presente giudizio in difetto di connessione c.d. forte con la domanda di separazione personale dei coniugi, in quanto esse investono profili autonomi di natura petitoria, che vanno eventualmente fatti valere in separato giudizio di cognizione ordinaria.
Stante l'integrale soccombenza di sia rispetto alle domande formulate Controparte_1 dal ricorrente, sia rispetto alle domande svolte in riconvenzionale, le spese processuali vanno poste a carico di parte resistente in favore del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto della natura e valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi (metà dei valori medi) in considerazione della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Stante la funzionalità del mandato peritale alla definizione e decisione della controversia, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di metà ciascuno e, pertanto, metà a carico dell'ER (in ragione dell'ammissione di al Controparte_1 gratuito patrocinio) e l'altra metà a carico di . Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione RSona_4 prevalente presso il padre;
regolamenta il diritto di visita come meglio indicato in parte motiva;
obbliga a corrispondere il giorno 5 del mese a , un Controparte_1 Parte_1
RS ER assegno di mantenimento per le figlie ed , pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie;
rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente Controparte_1 giudizio da , che liquida in € 98,00 per spese vive e in € 3.808,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. metà a carico dell'ER e l'altra metà a carico di
. Parte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.