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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 789/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. CERRI WALTER (cf C.F._2
ATTRICE
Controparte_1
(cf ) P.IVA_1
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. cita in giudizio la ditta Parte_1 CP_1 Controparte_1 in relazione a contratto d'opera inter partes per lavori di
[...] rifacimento e manutenzione straordinaria presso l'abitazione dell'attrice, al fine di sentir:
“1) accertare e dichiarare la risoluzione unilaterale del contratto d'opera materiale stipulato tra la Sig.ra e la Parte_1 [...] per lavori di rifacimento e manutenzione Controparte_1 straordinaria di due bagni presso l'abitazione posta in GG (PT) Via Vivaldi
21 a causa dell'inadempimento del prestatore ex art. 1453 c.c.;
2) accertare e dichiarare l'equità della somma di € 2.049,30 versata dalla Sig.ra alla per la Parte_1 CP_1 Controparte_1 parziale esecuzione dei lavori di rifacimento e straordinaria manutenzione di due bagni presso l'abitazione posta in GG (PT) Via Vivaldi 21;
3) accertare e dichiarare la decadenza della Sig.ra Parte_1 dall'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 4.781,70 a titolo di saldo a causa dell'inadempimento
[...] contrattuale posto in essere dalla medesima ditta;
4) contestualmente condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale ex art. 1453
[...]
c.c. quantificati nella somma di € 6.042,30 od in quella che il Tribunale riterrà di giustizia;
5) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della
[...] per le difformità ed i vizi dell'opera sorti a Controparte_1 seguito dell'installazione, montaggio e collegamento all'impianto elettrico di n. 3 condizionatori d'aria presso l'abitazione della Sig.ra posta Parte_1 in GG (PT) Via Vivaldi 21;
6) contestualmente condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno patito dalla Sig.ra a
[...] Parte_1 seguito dei vizi e delle difformità sorte con l'installazione, montaggio e collegamento all'impianto elettrico di n. 3 condizionatori d'aria presso
l'abitazione della parte attrice posta in GG (PT) Via Vivaldi 21 che si quantifica in € 427,00 o nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia;
7) accertare e dichiarare la violazione del DPR 74/2013 da parte della
[...] per omesso rilascio del contrassegno di Controparte_1 avvenuta manutenzione ordinaria (Bollino) della caldaia posta nell'abitazione della Sig.ra Parte_1
8) contestualmente condannare la Controparte_1 al pagamento della somma di € 120,00 a titolo di rimborso della spesa
[...] sostenuta dalla Sig.ra a causa dell'omesso rilascio da parte Parte_1 della ditta manutentrice del contrassegno di avvenuta manutenzione ordinaria della caldaia in violazione de del DPE 74/2013;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per Legge”.
I.2. Nella contumacia di parte convenuta, curato il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. dalla parte attrice, la causa viene istruita a mezzo prova per testi e per interpello del convenuto (non presentatosi a rendere la prova), con successiva fissazione di udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
****** II. Dall'istruttoria, documentale e orale, espletata è emersa la fondatezza della pretesa attorea nei termini che seguono.
Parte attrice ha agito in giudizio per la risoluzione contrattuale a causa dell'altrui inadempimento e conseguente richiesta risarcitoria, operando quindi i granitici principi sanciti dall'elaborazione giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/2001) circa il regime probatorio operante per le domande basate su denunce di inadempimento contrattuale come la presente.
In sintesi, parte attrice è onerata di dimostrare il titolo negoziale fondante la propria pretesa, potendo per il resto limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento/inesatto adempimento, fatta salva poi per la domanda risarcitoria la necessità di prova dei danni subiti e del nesso causale tra inadempimento e danno: è invece a carico della controparte, denunciata come inadempiente, dar prova del proprio esatto adempimento ovvero dell'impossibilità di adempiere derivante da causa a sé non imputabile.
In un simile contesto di riferimento, è da dire raggiunta la prova del titolo negoziale da parte dell'attrice, a ciò onerata, in forza di elementi documentali corroborati dall'esito della prova orale, ivi compresa la mancata presentazione del convenuto senza giustificato motivo a rendere l'interrogatorio formale, rilevante ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Difatti, posto che i contratti d'opera azionati nel presente giudizio risultano essere stati stipulati in forma orale, in assenza di necessità di forma scritta ad substantiam o ad probationem:
- per quanto attiene all'installazione e montaggio dei condizionatori, l'attrice ha depositato due assegni bancari intestati a con dicitura “aria CP_1 condizionata” a comprova dell'esistenza di un accordo fra le parti inerente la stessa (cfr. doc. 5 fasc. attoreo);
- per quanto attiene alla manutenzione ordinaria della caldaia, l'attrice ha depositato ricevuta di pagamento rilasciata dalla con annesso Controparte_1 il modulo, da questa compilato, contenente il Rapporto di controllo di efficienza energetica, anch'esso dimostrativo del sottostante contratto tra le parti di incarico alla per l'esecuzione di detto controllo (cfr. Controparte_1 doc. 7 fasc. attoreo);
- per quanto attiene ad altri lavori di manutenzione dell'abitazione dell'attrice, costei ha depositato CILA presentata dal geom. , sentito anche CP_2
a teste (cfr. verbale udienza 14.3.2025), nella quale è indicata come ditta esecutrice la (cfr. doc. 9 fasc. attoreo). Controparte_1 In un simile contesto deduttivo e probatorio, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.
(documentazione appena richiamata, mancata presentazione del convenuto a rendere la prova per interpello), parte attrice ha allegato l'altrui inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte, fornendo altresì al riguardo elementi di prova oltre quanto bastevole per ottenere ragione della propria pretesa, posto che per converso parte convenuta (neppure costituitasi in giudizio) non ha in alcun modo provato il proprio esatto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere derivante da causa a sé non imputabile.
Segnatamente:
- circa l'installazione e montaggio dei condizionatori, parte attrice ha dedotto l'emergenza di vizi tali da mettere in pericolo anche la salute e incolumità degli abitanti dell'immobile e ha documentato di aver corrisposto l'importo di euro
427,00 per riportare a norma l'impianto (cfr. doc. 6 fasc. attoreo), depositando inoltre documentazione fotografica (docc. 18, 19, 20 fasc. attoreo) e relazione a firma del l.r. dell'impresa individuale in ordine ai vizi riscontrati CP_3 nell'impianto di condizionamento realizzato dall'impresa convenuta (cfr. doc.
21 fasc. attoreo);
- circa la manutenzione della caldaia, pur avendo ricevuto dall'attrice l'importo di euro 120,00, la convenuta non avrebbe rilasciato l'adesivo da apporre sul certificato di controllo, costringendo la committente a rivolgersi ad altra ditta con conseguente spesa, documentalmente comprovata (cfr. doc. 8 fasc. attoreo);
- circa i lavori di manutenzione all'immobile, l'attrice ha dedotto l'improvviso abbandono del cantiere a opera della convenuta, come comprovato dalla documentazione fotografica prodotta (cfr. doc. 10 fasc. attoreo) e dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste geom. il quale ha Testimone_1 confermato i seguenti capitoli di prova (cfr. mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea e verbale udienza 14.3.2025):
“1) DVC nel mese di marzo 2023 lei è stato incaricato dalla Sig.ra Parte_1 di presentare al comune di GG (PT) la Comunicazione Inizio Lavori
[...]
(CILA) per il rifacimento e straordinaria manutenzione di due bagni dell'abitazione posta in GG (PT) Via Vivaldi 21;
2) DVC lei ha indicato nella CILA come esecutrice dei lavori di rifacimento e straordinaria manutenzione dei bagni la Controparte_1
[...] 5) DVC tra i mesi di luglio ed agosto 2023 veniva incaricato dalla Sig.ra Pt_1 di mettersi in contatto con il Sig. legale rappresentante della CP_1
, al fine di avere spiegazioni in merito Controparte_1 all'interruzione dell'esecuzione dei lavori presso l'abitazione posta in GG
(PT) Via Vivaldi 21;
7) DVC nelle sue conversazioni telefoniche con il Sig. lei sollecitava CP_1 quest'ultimo a presentarsi presso l'abitazione della committente per ultimare i lavori lasciati incompleti”;
e ha altresì negato di aver ricevuto comunicazione scritta dalla ditta in CP_1 merito alla prevista interruzione dei lavori di rifacimento e straordinaria manutenzione dei bagni e di smantellamento e nuova pavimentazione delle scale interne1.
Questo il quadro, sufficientemente dimostrativo dell'inadempimento della convenuta con carattere di “non scarsa importanza”, essendo venuta meno al contenuto proprio dell'obbligazione assunta (svolgimento delle opere commissionate dall'attrice), resta da valutare e quantificare il danno subito dalla committente a causa dell'altrui inadempienza.
Risultano, in tale prospettiva, documentati:
- l'esborso di euro 427,00 in favore di per l'eliminazione dei vizi CP_3 riscontrati nell'installazione e montaggio dell'impianto di condizionamento (cfr. doc. 6 fasc. attoreo), risultando sufficiente a tal fine il deposito della fattura della ditta esecutrice dei lavori, corroborata da relazione a firma del relativo titolare a conferma dell'avvenuta esecuzione di tali opere Controparte_4 riparative (cfr. doc. 21 fasc. attoreo);
- l'esborso di euro 120,00 per dotarsi del contrassegno di avvenuta manutenzione ordinaria della caldaia, come da ricevuta di pagamento rilasciata da Clima Point s.r.l. (cfr. doc. 8 fasc. attoreo);
- l'esborso di totali euro 6.042,30, aggiuntivi rispetto a quanto preventivato dalla ditta convenuta, per il completamento dei lavori rimasti incompiuti dalla ditta convenuta come documentato da fattura di Termoidraulica I.L.MAR s.n.c. 1 Verbale udienza 14.3.2025, teste : “sui capp. 8 e 14 non ho ricevuto alcuna CP_2 comunicazione scritta”, cap. 8 “DVC lei ha ricevuto dalla , a titolo di conoscenza, una Controparte_1 comunicazione scritta con la quale veniva informato dell'interruzione dei lavori di rifacimento e straordinaria manutenzione dei bagni presso l'abitazione di GG (PT) Via Vivaldi 21”, cap. 14 “DVC lei ha ricevuto dalla , a titolo di conoscenza, una Controparte_1 comunicazione scritta con la quale veniva informato dell'interruzione dei lavori di smantellamento e nuova pavimentazione delle scale interne presso l'abitazione di GG (PT) Via Vivaldi 21”. per lavori di idraulica al bagno del primo piano per euro 2.684,00 (cfr. doc. 13 fasc. attoreo), fattura della ditta ANTALE di NT AL per lavori di muratura e rifacimento bagno per euro 4.620,00 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo), fatture della ditta CU YL per ripristino scala per totali euro 3.520,00
(cfr. doc. 15 fasc. attoreo), considerando che il costo totale dei lavori commissionati alla convenuta era pari a euro 6.831,00 (cfr. doc. 11 fasc. attoreo), di cui euro 2.049,30 già versati dall'attrice (cfr. doc. 12 fasc. attoreo)
e dei quali costei non ha chiesto la restituzione, imputandoli alle incomplete lavorazioni svolte dalla convenuta, perciò: euro 6.831,00-2.049,30 = euro 4.781,70 rimanenti da pagare alla convenuta qualora avesse terminato i lavori;
euro 2.684,00 + 4.620,00 + 3.520,00 = euro 10.824,00 corrisposti dall'attrice per il completamento dei lavori/riparazione dei vizi;
euro 10.824,00 – 4.781,70 = euro 6.042,30 danno subito dall'attrice sub specie di danno emergente, cui aggiungere gli interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di credito di valuta.
Ovviamente, con la precisazione per cui l'attrice non dovrà corrispondere alla convenuta il saldo dei lavori commissionati, pari a euro 4.781,70, in ragione del grave inadempimento della convenuta come accertato in corso di giudizio che giustifica sia la risoluzione del contratto d'opera concluso inter partes, sia conseguentemente il venir meno della prestazione di pagamento gravante sull'attrice stante lo scioglimento del sinallagma contrattuale a causa dell'inadempimento della convenuta.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, tenuto conto - in parziale riduzione rispetto ai medi tabellari - della natura contumaciale del giudizio e della semplificazione della fase decisionale, celebrata nelle forme di cui agli artt. 281sexies e 127ter c.p.c., potendosi accogliere la quantificazione operata dal procuratore attore nella notula dep.
5.7.2025 allegata alla nota conclusiva.
A carico della convenuta soccombente sono poste altresì le spese della procedura di mediazione, regolarmente attivata ante causam da parte attrice
(cfr. docc. 2, 3, 4 fasc. attoreo) e anch'esse quantificate nella ridetta notula
5.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra parte attrice e parte convenuta per lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria di due bagni presso l'abitazione attorea sita in GG (PT) Via
Vivaldi 21 a causa dell'inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453
c.c. e, per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento dei danni cagionati a parte attrice in ragione dell'inadempimento contrattuale accertato, con liquidazione del danno nell'importo complessivo di euro 6.042,30 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo come spiegato in parte motiva;
2) accerta e dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta per le difformità e i vizi nell'installazione, montaggio e collegamento all'impianto elettrico di 3 condizionatori d'aria presso l'abitazione attorea e, per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento del danno cagionato a parte attrice e liquidato nell'importo di euro 427,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) accerta e dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta per omesso rilascio del contrassegno di avvenuta manutenzione ordinaria (Bollino) della caldaia posta nell'abitazione attorea e, per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento del danno cagionato a parte attrice e liquidato nell'importo di euro 120,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
4) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio liquidate nell'importo di euro 3.344,48 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge nonché delle spese del procedimento di mediazione liquidate nell'importo di euro 418,06 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 202,58 per esborsi.
Pistoia, 15.9.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini