Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 7404/2024 R.G. promossa da:
e Controparte_1 C.F._1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
LICCARDI DOMENICO e dell'avv. LICCARDI ALFONSO, con elezione di domicilio in VIA CHIESA 30, MUGNANO DI NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_3 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: 3 mensilità fondo garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 25-3-2024 e 24-4-2024, successivamente riuniti, ciascun istante di cui in epigrafe, premesso di esser stato dipendente della società fino alla data, Parte_1 rispettivamente, del 3-3-2020 e del 29-2-2020, esponeva che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nulla aveva percepito a titolo di tfr ed ultime tre mensilità; che, con sentenza n.34 del 4-2-2020, era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società datrice di lavoro, con sottoposizione in amministrazione straordinaria;
che avevano presentato istanza di insinuazione al passivo per i crediti, rappresentati, oltre che dal tfr, dalle retribuzioni non percepite nei mesi di dicembre 2019 e gennaio
2020, nonché per la 13ma mensilità per l'anno 2019 e per i ratei di 13ma e
Fondo di Garanzia, aveva avuto esito parzialmente positivo limitatamente alle sole ultime due mensilità; che l'importo ancora dovuto era comunque contenuto nel massimale CIG.
Pertanto, adivano il Giudice del Lavoro per sentir condannare l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore di CP_4
di € 1000,81 e in favore di di € 902,12, oltre interessi e CP_1 CP_2 rivalutazione monetaria secondo legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che CP_3 eccepiva l'improponibilità e improcedibilità delle domande, la decadenza e la prescrizione dei crediti;
nel merito contestava la fondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto.
*******
Infondate sono le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda ex art. 46 della l. 88/89.
La domanda di pagamento della prestazione richiesta risulta presentata dagli istanti in via telematica e ritualmente ricevuta dall' . CP_4
E' in atti anche la presentazione di ricorso al Comitato Provinciale. Non fondata è l'eccezione di decadenza. Non risulta, invero, essere decorso il termine annuale previsto dall'art. 47 del d.p.r. 30/4/70 n. 639 e successive modifiche, applicabile, per effetto del richiamo ivi contenuto alle controversie in materia di prestazioni a carattere temporaneo diverse dalle pensioni, alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art.24 della l. n. 88 del 1989, nella quale è confluito il Fondo di Garanzia (Cass. n. 15531 CP_3 del 08/07/2014; Cass. n.24730 del 04/12/2015). L'art. 47 citato è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 6 del d.l. 29/3/91 n. 103 (convertito nella legge 1/6/91 n. 166), che così recita: "I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del
d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per
l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso
2 di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei."
Successivamente l'art. 4 del d.l. 19/9/92 n. 384, convertito nella legge n. 438/92, ha ridotto il termine di decadenza, rispettivamente, da 10 a 3 anni per i trattamenti pensionistici e da 5 ad 1 anno per le prestazioni della
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che eroga ogni forma di previdenza di carattere temporaneo diversa dalle pensioni (art. 24
l. n. 88/89). Il termine di decadenza, così ridotto, non si applica ai procedimenti instaurati prima della data di entrata in vigore del decreto stesso (19/9/1992).
Il termine di decadenza - che per sua natura non è suscettibile di interruzione nè di sospensione - decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto
o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo " (art. 4 cit.).
Sul punto, peraltro, si evidenzia che l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza. Pertanto, la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma completa la gamma delle possibili decorrenze del termine in presenza del presupposto dell'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo. Detta scadenza, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente. Essa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente, non determina il "dies a quo" del termine di decadenza dell'azione giudiziaria. (cfr. in termini Cass. civ., sez. lavoro,
21/03/2005, n.6018).
E la "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" va individuata nella soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11
3 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6).
Nella fattispecie in esame, rileva, poi, l'art. 38 comma 1 sub lett . D) punto n. 1 del D.L.
6.6.2011 conv. in L. 15.7.2011 n. 111 che dispone che
“ all'art. 47 è aggiunto ..il seguente comma : Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.” Vertendosi, pertanto, in controversia generata da adempimento solo parziale, la domanda giudiziale è stata, quindi, presentata entro un anno a decorrere dal provvedimento di liquidazione dell' del 31-8-2023. CP_3
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione annuale. Va, in proposito ricordato come la Suprema Corte, ha da tempo affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_3 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può CP_3 decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (v., ex multis, Cass. n. 17643 del 25/08/2020).
Esclusa, poi, la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (Cass. n.
16852 del 07/08/2020); ne deriva, altresì, che l'eventuale provvedimento passato in giudicato ottenuto nei confronti del datore di lavoro non vale a trasformare in decennale, ai sensi degli artt. 1310 e 2953 c.c., la prescrizione del predetto credito previdenziale nei confronti dell' CP_3
(Cass. n. 29519 del 11/10/2022).
4 Per altro verso la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, cosicché il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (da ultimo Cass. . 17592 del 05/09/2016, nonché Cass. n. 21595 del 2004, il cui dictum è stato confermato, sia pure con riferimento ad altra fattispecie, da Cass. S.U. n. 5572 del 2012).
Trova, infatti, applicazione, in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, il principio per il quale la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n.
1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato (Cass. SS.UU. n.5572 del 06/04/2012 cit.; Cass. Sez. Lav.
n. 13364 del 21/08/2013).
Nella specie dalla data del provvedimento di ammissione al passivo
(30-6-2022) la prescrizione annuale risulta essere stata tempestivamente interrotta attraverso la presentazione della domanda all' e del CP_3 successivo ricorso amministrativo e, in ultimo, considerando la sospensione dei termini per la formazione del silenzio rifiuto in ordine al ricorso amministrativo, con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio che deve presumersi avvenuta tempestivamente rispetto alla data di fissazione dell'udienza ex at. 420 cpc e, quindi, in data anteriore alla maturazione del termine di prescrizione.
La domanda nel merito non è fondata.
Il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 ha istituito presso l' un apposito "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore CP_3 di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
5 I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
Successivamente, il decreto legislativo 27.1.92 n. 80, attuativo della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, pone a carico del Fondo di Garanzia istituito dalla legge n. 297/82 taluni crediti di lavoro non corrisposti dall'imprenditore assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.
In base all'art. 2 del decreto si tratta dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono” la data di inizio dell'esecuzione forzata.
In base al 2° comma dell'art. 2 del Decreto citato, "il pagamento effettuato dal ... non può essere superiore ad una somma pari a tre CP_5 volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali…”. Secondo la Suprema Corte il Fondo di garanzia, istituito presso l' CP_3
e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non già la data d'apertura della procedura concorsuale ovvero la data di inizio della esecuzione forzata, eventi non "in dominio" del lavoratore, ma la data di proposizione di qualsiasi atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore (v., tra le altre Cass. Sez. Lav. n. 1885 del 01/02/2005; Cass.
Sez. Lav. n. 12634 del 19/05/2008).
Nel caso di specie la res controversa concerne l'omessa indicazione, nel decreto di ammissione al passivo, nella somma imputata ai crediti per le ultime tre mensilità, delle ulteriori somme, quali quelle maturate e non corrisposte per le mensilità aggiuntive e oggetto di domanda di insinuazione, che, pur essendo state ammesse, sono state, tuttavia, imputate ad altro titolo.
Orbene, il provvedimento di ammissione al passivo dei crediti dei lavoratori, ancorché concernente il complessivo importo fatto valere in
6 sede d'insinuazione a titolo di spettanze maturate negli ultimi mesi del rapporto di lavoro, non reca alcuna espressa imputazione delle somme a titolo di 13ma e 14ma mensilità per gli anni 2019 e 2020.
In particolare il decreto di ammissione al passivo risulta motivato per relationem al parere del e l'imputazione del Parte_2 credito in tal modo operata, ove reputata erronea, ben avrebbe potuto formare oggetto di opposizione allo stato passivo, essendo consolidato il principio secondo cui la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione (così da ult. Cass. n. 19937 del 2017). Secondo l'insegnamento di legittimità (v. Cass. n. 3165 del 2/2/2022), in mancanza di opposizione in sede fallimentare -o procedura analoga- all'imputazione operata nel provvedimento di ammissione allo stato passivo, deve logicamente escludersi che il giudice adito per la corresponsione dei crediti relativi alle ultime tre mensilità da parte del
Fondo di garanzia possa autonomamente procedere ad un'imputazione differente rispetto a quella operata in sede fallimentare, atteso che l'art. 2, comma 2°, I. n. 297/1982, vincola l'intervento del Fondo di garanzia alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso ex art. 99 l. fall..
La diversa opinione (v., per tutte, Cass. n. 11060 del 2004), secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo, non rileverebbe l'eventuale errore dell'imputazione del credito in sede fallimentare, non risulta senz'altro, condivisibile, poggiando ancora sulla costruzione (poi ricusata dalla giurisprudenza successiva a Cass. n. 27917 del 2005, seguita, tra le tante, da Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014, 17643 del 2020) secondo cui il Fondo di garanzia assumerebbe in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta per insolvenza (così espressamente la motivazione di Cass. n. 11060 del 2004, cit.).
Al contrario, la Suprema Corte ha ormai chiarito -come già detto infra- che il trattamento di fine rapporto e a titolo di ultime tre mensilità ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura, che il Fondo di garanzia è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di
7 quest'ultimo, pur costituendo oggetto un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, per come definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale.
Secondo la Suprema Corte, diversamente argomentando, l' , quale CP_3 gestore del Fondo di garanzia, si troverebbe a dover pagare la prestazione previdenziale di importo corrispondente al TFR o ai crediti relativi alle ultime tre mensilità senza poi potersi surrogare nel privilegio spettante al lavoratore sul patrimonio del datore di lavoro, ai sensi artt. 2751-bis e
2776 c.c., mancando nello stato passivo alcuna somma imputabile a quel titolo.
Alla luce dei principi espressi consegue il rigetto della domanda, anche come riformulata e limitata in sede di note difensive. E', poi, appena il caso di rilevare che, prospettandosi nelle predette note difensive, una inammissibile modificazione della domanda, perché si
è introdotta una nuova causa petendi, anche la domanda relativa alla differenza -peraltro minima- tra la somma liquidata dall' rispetto a CP_3 quella ammessa nello stato passivo a titolo di ultime tre mensilità, non può trovare accoglimento.
La novità della questione giuridica trattata suggerisce la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta le domande;
3) spese compensate.
Così deciso in data 07/05/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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