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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 1965 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Ermanno Restucci (c.f. C.F._2
) e Pietro D'Alessandro (c.f. ), do- C.F._3 C.F._4
miciliati in Napoli, alla Via dei Greci n. 36
OPPONENTI
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
NONCHE'
(c.f. ) e per essa quale procuratrice e servicer la Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), che a sua volta agisce per Controparte_3 P.IVA_3
il tramite della mandataria con rappresentanza e (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino (c.f. P.IVA_4 [...]
), domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pezone, in C.F._5
Trentola Ducenta alla Via Caracas n. 1
INTERVENTRICE MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 09/02/2023, e propo- Parte_1 Parte_2
nevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5046/2022 del 06/12/2022 notificatogli in data 04/01/2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di 8.678,96 euro, in virtù del contratto di prestito personale n. 3943803 del
09/02/2011 originariamente intrattenuto con Consum.it.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto Controparte_1 Controparte_5
aveva acquistato dalla solo crediti che Controparte_6
presentavano, con gli altri requisiti, la caratteristica di essere classificabili come “a sofferenza” in conformità alla normativa emanata dalla Banca di Italia a decorrere dal 24.06.2002 al 30.04.2012 e il credito oggetto di esame non poteva essere qua- lificato come credito “a sofferenza”;
b) il decreto ingiuntivo era nullo per mancanza dei presupposti ex art. 50 del d.lgs.
385/1993 e per mancanza di prova scritta in quanto l'opposta non aveva prodotto un estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. ma solo un certificato di salda – conto;
c) la domanda era infondata in quanto, nel ricorso ex art. 638 c.p.c. prodotto dall'opposta, risultavano applicati tassi non pattuiti per iscritto e spese non dovute e non giustificate;
d) l'opposta aveva violato i doveri di buona fede e correttezza imposti dagli artt.
1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. in quanto aveva imposto delle condizioni diverse da quelle originariamente pattuite.
2. benché regolarmente citata non si è costituita. Controparte_1
3. Con comparsa di costituzione del 27/10/2023, si costituiva in giudizio la
[...]
esponendo di essere divenuta titolare del credito in virtù CP_7
dell'operazione di cessione del 30/06/2023, realizzata nell'ambito di una opera-
2
R.g.a.c.c. 1965/2023 zione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 15/07/2023.
Quest'ultima impugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti moti- vi:
a) il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti era esatto in quanto con contratto di finanziamento n. 3943803 del 09/02/2011, gli opponenti chie- devano ed ottenevano, presso la Consum.it un prestito personale per un importo di 7.000,00 euro volto ad acquistare “arredamenti” e saldavano solo 12 rate del suddetto prestito (da marzo 2011 a febbraio 2012) tralasciando 9 rate (da marzo
2012 a novembre 2012). L'importo di 8.678,96 euro, cristallizzato alla data del
19/06/2015, è costituito, da 6.167,93 euro a titolo di capitale (rate scadute e non pagate + capitale a scadere + penale) e 2.511,03 euro a titolo di interessi moratori maturati sino al 19/06/2015, come da estratti conto della
[...]
e della entrambi certificati ex art. 50 T.U.B.; Controparte_8 Controparte_5
b) l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. era infondata in quanto l'estratto conto fornito dalla banca
[...]
possedeva valenza ricognitiva e probatoria nella misura in Controparte_6
cui, provenendo dall'originario cedente ed essendo certificato pagina per pagina ex art. 50 T.U.B., consentiva di conoscere l'evoluzione dei rapporti tra le origina- rie parti;
a fortiori il credito oggetto di esame, era stato certificato anche dalla
[...]
quale diretta cedente della ex art. 50 T.U.B., come CP_9 Controparte_1
conforme alle scritture contabili, esatto, vero e liquido;
c) l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito era infondata in quanto erano stati depositati l'originale del contratto di finanzia- mento, l'estratto conto dell'originaria cedente e la certificazione, ex art. 50
T.U.B., della CP_5
3
R.g.a.c.c. 1965/2023 d) il credito oggetto di esame discendeva dal contratto di finanziamento n.
3943803 stipulato dagli opponenti, in data 09/02/2011, con Controparte_10
per incorporazione nella in data Controparte_6
19/03/2015. In data 22/06/2015 quest'ultima cedeva il credito in esame alla in virtù di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Controparte_5
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla G.U. n. 75 del 02/07/2015 e con lettere raccomandate a/r congiunte (rispettivamente n. 20010510150183350 del 21/08/2015 notificata a in data 15/09/2015 e n. Parte_2
20010510150124162 del 22/06/2015 notificata a in data Parte_1
04/08/2015) e comunicavano agli oppo- CP_5 Controparte_6
nenti la detta cessione. Successivamente, in data 13/12/2016, il credito in esame veniva ceduto dalla alla nell'ambito di una operazione CP_5 Controparte_1
di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla G.U. e comunicata mediante lettera raccomandata a/r congiunta (rispetti- vamente n. BRGLFR21926585R02120 del 27/10/2021 notificata a Parte_1
in data 11/11/202 e n. 61694749488-0 del 07/04/2021 notificata a Parte_2
in data 19/04/2021);
[...]
e) il credito vantato nei confronti degli opponenti era stato oggetto di una cessio- ne, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obbli- ghi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla G.U.
n. 83 del 15/07/2023; a fortiori la cessione del credito era stata notificata all'opponente con lettera raccomandata a/r;
f) l'eccezione di difformità tra gli interessi e costi indicati nel contratto e quelli ef- fettivamente applicati era infondata e del tutto generica in quanto il contratto in esame era stato redatto in forma scritta ed indicava tutti gli elementi identificativi del finanziamento, le condizioni praticate e l'esatta indicazione del tasso
4
R.g.a.c.c. 1965/2023 d'interesse conformemente al modello ex art. 117 T.U.B.; a fortiori i debitori ave- vano dato effettiva esecuzione al contratto in esame trattenendo l'importo erogato dalla Consum.it;
g) l'eccezione di difformità tra condizioni applicate e condizioni originariamente pattuite era infondata in quanto gli opponenti, all'atto della stipula, avevano avu- to modo di comprendere quali fossero le clausole idonee ad arrecare una situa- zione di potenziale squilibrio con la controparte ed avevano, volutamente, accetta- to le stesse sottoscrivendo, di proprio pugno, la relativa sezione contrattuale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
3. L'opposizione è inammissibile.
Gli opponenti non hanno documentato la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della creditrice opposta essendosi Controparte_1
limitati a produrre il solo messaggio di posta elettronica certificata contenente la relata di notifica dell'opposizione, ma non le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del medesimo messaggio. Non essendo quindi documentata la tempesti- vità dell'opposizione, questa è inammissibile.
4. Ove fosse stata ammissibile, l'opposizione avrebbe comunque meritato il riget- to.
Ed infatti, il credito ingiunto per l'ammontare di 8.678,96 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova riproducendo: - l'originale del Controparte_2
contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con Consum.it; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50
T.U.B. dell'originaria cedente e della Peraltro, non risultano contestati CP_5
dall'opponente la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n.
3943803 del 09/02/2011 che costituisce fonte dalla quale si origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
5
R.g.a.c.c. 1965/2023 Il credito oggetto di esame discende dal contratto di finanziamento n. 3943803 stipulato dagli opponenti, in data 09/02/2011, con per incor- Controparte_10
porazione nella in data 19/03/2015. Succes- Controparte_6
sivamente, in data 22/06/2015, la ha ceduto Controparte_6
il detto credito alla in virtù di una operazione di cartolarizzazio- Controparte_5
ne ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla G.U. n. 75 del 02/07/2015 e tale cessione è stata comunicata agli opponenti, da parte della e della con lettere raccomandate CP_5 Controparte_6
a/r congiunte, rispettivamente la n. 20010510150183350 del 21/08/2015 notifi- cata a in data 15/09/2015 e la n. 20010510150124162 del Parte_2
22/06/2015 notificata a in data 04/08/2015. In seguito, in data Parte_1
13/12/2016, il credito in esame è stato ceduto dalla alla Controparte_5 [...]
nell'ambito di una ulteriore operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 CP_1
della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla G.U. e comunicata agli op- ponenti, da parte della e della mediante lettera Controparte_5 Controparte_1
raccomandata a/r congiunta, rispettivamente la n. BRGLFR21926585R02120 del
27/10/2021 notificata a in data 11/11/202 e la n. 61694749488-0 Parte_1
del 07/04/2021 notificata a in data 19/04/2021. Parte_2
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è divenuta titola- Controparte_2
re del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo favore da mediante contratto del 30/06/2023. Tale contratto di Controparte_1
cessione del credito è stato concluso in occasione di un'operazione di cartolarizza- zione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale
è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è sufficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la ces-
6
R.g.a.c.c. 1965/2023 sione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessionario senza necessità che il ceduto fornisca il consenso ma con l'obbligo di renderlo edotto della relativa cessione in qualsiasi forma, anche con la mera notificazione del decreto ingiuntivo. La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orien- tamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a se- guito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve intendersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretende- re l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi pre- sumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamento si consente la produzione dell'effetto liberatorio.
Quanto alle restanti eccezioni sollevate dagli opponenti, queste, oltre a risultare del tutto generiche e prive di riscontri probatori, sono smentite dai documenti depositati dalla controparte.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di e con l'intervento di Parte_1 Parte_2 CP_1
Controparte_2
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
b) condanna e a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Parte_2
liquidandole in 3.000 euro per compensi e 450,00 euro a titolo Controparte_2
di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 24/06/2025.
7
R.g.a.c.c. 1965/2023 Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
8
R.g.a.c.c. 1965/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 1965 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Ermanno Restucci (c.f. C.F._2
) e Pietro D'Alessandro (c.f. ), do- C.F._3 C.F._4
miciliati in Napoli, alla Via dei Greci n. 36
OPPONENTI
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
NONCHE'
(c.f. ) e per essa quale procuratrice e servicer la Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), che a sua volta agisce per Controparte_3 P.IVA_3
il tramite della mandataria con rappresentanza e (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino (c.f. P.IVA_4 [...]
), domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pezone, in C.F._5
Trentola Ducenta alla Via Caracas n. 1
INTERVENTRICE MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 09/02/2023, e propo- Parte_1 Parte_2
nevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5046/2022 del 06/12/2022 notificatogli in data 04/01/2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di 8.678,96 euro, in virtù del contratto di prestito personale n. 3943803 del
09/02/2011 originariamente intrattenuto con Consum.it.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto Controparte_1 Controparte_5
aveva acquistato dalla solo crediti che Controparte_6
presentavano, con gli altri requisiti, la caratteristica di essere classificabili come “a sofferenza” in conformità alla normativa emanata dalla Banca di Italia a decorrere dal 24.06.2002 al 30.04.2012 e il credito oggetto di esame non poteva essere qua- lificato come credito “a sofferenza”;
b) il decreto ingiuntivo era nullo per mancanza dei presupposti ex art. 50 del d.lgs.
385/1993 e per mancanza di prova scritta in quanto l'opposta non aveva prodotto un estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. ma solo un certificato di salda – conto;
c) la domanda era infondata in quanto, nel ricorso ex art. 638 c.p.c. prodotto dall'opposta, risultavano applicati tassi non pattuiti per iscritto e spese non dovute e non giustificate;
d) l'opposta aveva violato i doveri di buona fede e correttezza imposti dagli artt.
1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. in quanto aveva imposto delle condizioni diverse da quelle originariamente pattuite.
2. benché regolarmente citata non si è costituita. Controparte_1
3. Con comparsa di costituzione del 27/10/2023, si costituiva in giudizio la
[...]
esponendo di essere divenuta titolare del credito in virtù CP_7
dell'operazione di cessione del 30/06/2023, realizzata nell'ambito di una opera-
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R.g.a.c.c. 1965/2023 zione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 15/07/2023.
Quest'ultima impugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti moti- vi:
a) il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti era esatto in quanto con contratto di finanziamento n. 3943803 del 09/02/2011, gli opponenti chie- devano ed ottenevano, presso la Consum.it un prestito personale per un importo di 7.000,00 euro volto ad acquistare “arredamenti” e saldavano solo 12 rate del suddetto prestito (da marzo 2011 a febbraio 2012) tralasciando 9 rate (da marzo
2012 a novembre 2012). L'importo di 8.678,96 euro, cristallizzato alla data del
19/06/2015, è costituito, da 6.167,93 euro a titolo di capitale (rate scadute e non pagate + capitale a scadere + penale) e 2.511,03 euro a titolo di interessi moratori maturati sino al 19/06/2015, come da estratti conto della
[...]
e della entrambi certificati ex art. 50 T.U.B.; Controparte_8 Controparte_5
b) l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. era infondata in quanto l'estratto conto fornito dalla banca
[...]
possedeva valenza ricognitiva e probatoria nella misura in Controparte_6
cui, provenendo dall'originario cedente ed essendo certificato pagina per pagina ex art. 50 T.U.B., consentiva di conoscere l'evoluzione dei rapporti tra le origina- rie parti;
a fortiori il credito oggetto di esame, era stato certificato anche dalla
[...]
quale diretta cedente della ex art. 50 T.U.B., come CP_9 Controparte_1
conforme alle scritture contabili, esatto, vero e liquido;
c) l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito era infondata in quanto erano stati depositati l'originale del contratto di finanzia- mento, l'estratto conto dell'originaria cedente e la certificazione, ex art. 50
T.U.B., della CP_5
3
R.g.a.c.c. 1965/2023 d) il credito oggetto di esame discendeva dal contratto di finanziamento n.
3943803 stipulato dagli opponenti, in data 09/02/2011, con Controparte_10
per incorporazione nella in data Controparte_6
19/03/2015. In data 22/06/2015 quest'ultima cedeva il credito in esame alla in virtù di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Controparte_5
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla G.U. n. 75 del 02/07/2015 e con lettere raccomandate a/r congiunte (rispettivamente n. 20010510150183350 del 21/08/2015 notificata a in data 15/09/2015 e n. Parte_2
20010510150124162 del 22/06/2015 notificata a in data Parte_1
04/08/2015) e comunicavano agli oppo- CP_5 Controparte_6
nenti la detta cessione. Successivamente, in data 13/12/2016, il credito in esame veniva ceduto dalla alla nell'ambito di una operazione CP_5 Controparte_1
di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla G.U. e comunicata mediante lettera raccomandata a/r congiunta (rispetti- vamente n. BRGLFR21926585R02120 del 27/10/2021 notificata a Parte_1
in data 11/11/202 e n. 61694749488-0 del 07/04/2021 notificata a Parte_2
in data 19/04/2021);
[...]
e) il credito vantato nei confronti degli opponenti era stato oggetto di una cessio- ne, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obbli- ghi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla G.U.
n. 83 del 15/07/2023; a fortiori la cessione del credito era stata notificata all'opponente con lettera raccomandata a/r;
f) l'eccezione di difformità tra gli interessi e costi indicati nel contratto e quelli ef- fettivamente applicati era infondata e del tutto generica in quanto il contratto in esame era stato redatto in forma scritta ed indicava tutti gli elementi identificativi del finanziamento, le condizioni praticate e l'esatta indicazione del tasso
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R.g.a.c.c. 1965/2023 d'interesse conformemente al modello ex art. 117 T.U.B.; a fortiori i debitori ave- vano dato effettiva esecuzione al contratto in esame trattenendo l'importo erogato dalla Consum.it;
g) l'eccezione di difformità tra condizioni applicate e condizioni originariamente pattuite era infondata in quanto gli opponenti, all'atto della stipula, avevano avu- to modo di comprendere quali fossero le clausole idonee ad arrecare una situa- zione di potenziale squilibrio con la controparte ed avevano, volutamente, accetta- to le stesse sottoscrivendo, di proprio pugno, la relativa sezione contrattuale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
3. L'opposizione è inammissibile.
Gli opponenti non hanno documentato la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della creditrice opposta essendosi Controparte_1
limitati a produrre il solo messaggio di posta elettronica certificata contenente la relata di notifica dell'opposizione, ma non le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del medesimo messaggio. Non essendo quindi documentata la tempesti- vità dell'opposizione, questa è inammissibile.
4. Ove fosse stata ammissibile, l'opposizione avrebbe comunque meritato il riget- to.
Ed infatti, il credito ingiunto per l'ammontare di 8.678,96 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova riproducendo: - l'originale del Controparte_2
contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con Consum.it; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50
T.U.B. dell'originaria cedente e della Peraltro, non risultano contestati CP_5
dall'opponente la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n.
3943803 del 09/02/2011 che costituisce fonte dalla quale si origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
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R.g.a.c.c. 1965/2023 Il credito oggetto di esame discende dal contratto di finanziamento n. 3943803 stipulato dagli opponenti, in data 09/02/2011, con per incor- Controparte_10
porazione nella in data 19/03/2015. Succes- Controparte_6
sivamente, in data 22/06/2015, la ha ceduto Controparte_6
il detto credito alla in virtù di una operazione di cartolarizzazio- Controparte_5
ne ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla G.U. n. 75 del 02/07/2015 e tale cessione è stata comunicata agli opponenti, da parte della e della con lettere raccomandate CP_5 Controparte_6
a/r congiunte, rispettivamente la n. 20010510150183350 del 21/08/2015 notifi- cata a in data 15/09/2015 e la n. 20010510150124162 del Parte_2
22/06/2015 notificata a in data 04/08/2015. In seguito, in data Parte_1
13/12/2016, il credito in esame è stato ceduto dalla alla Controparte_5 [...]
nell'ambito di una ulteriore operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 CP_1
della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla G.U. e comunicata agli op- ponenti, da parte della e della mediante lettera Controparte_5 Controparte_1
raccomandata a/r congiunta, rispettivamente la n. BRGLFR21926585R02120 del
27/10/2021 notificata a in data 11/11/202 e la n. 61694749488-0 Parte_1
del 07/04/2021 notificata a in data 19/04/2021. Parte_2
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è divenuta titola- Controparte_2
re del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo favore da mediante contratto del 30/06/2023. Tale contratto di Controparte_1
cessione del credito è stato concluso in occasione di un'operazione di cartolarizza- zione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale
è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è sufficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la ces-
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R.g.a.c.c. 1965/2023 sione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessionario senza necessità che il ceduto fornisca il consenso ma con l'obbligo di renderlo edotto della relativa cessione in qualsiasi forma, anche con la mera notificazione del decreto ingiuntivo. La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orien- tamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a se- guito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve intendersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretende- re l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi pre- sumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamento si consente la produzione dell'effetto liberatorio.
Quanto alle restanti eccezioni sollevate dagli opponenti, queste, oltre a risultare del tutto generiche e prive di riscontri probatori, sono smentite dai documenti depositati dalla controparte.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di e con l'intervento di Parte_1 Parte_2 CP_1
Controparte_2
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
b) condanna e a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Parte_2
liquidandole in 3.000 euro per compensi e 450,00 euro a titolo Controparte_2
di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 24/06/2025.
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R.g.a.c.c. 1965/2023 Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 1965/2023