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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1270/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1270 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente a [...], Corso Quattro Novembre n. 106, C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso, dall'avv. Chiara de Vescovi
(C.F. ), del Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale in Mezzocorona (TN), Via Cavalleggeri 30 (indirizzo pec:
, Email_1
Parte ricorrente
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) RO C.F._3
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara Graziadei del
Foro di Trento (C.F. indirizzo Pec: C.F._4 Email_2 con studio in Denno (TN), via C. Battisti n. 2, che la difende e rappresenta giusta procura allegata alla memoria di costituzione
Parte resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 08.01.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022, parte ricorrente concludeva come da foglio di note scritte di precisazione delle conclusioni di data
15.10.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n.
2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la NO , ordinando all'Ufficiale Parte_1 RO
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- stabilire
Per_ che le figlie minori e vengano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori e per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse;
- Stabilire che la residenza anagrafica
Per_ delle minori e sia presso la residenza della madre;
- stabilire un Per_1
protocollo di visite così come previsto nel piano genitoriale allegato, prevedendo che le figlie vengano accompagnate presso la residenza del padre dalla madre durante i week- end, mentre il padre si recherà a prenderle presso la loro residenza nei giorni infrasettimanali;
- confermare, a carico del sig. un assegno di Parte_1
Per_ mantenimento in favore delle figlie e pari ad € 500,00 mensili (250,00 € a Per_1
figlia), da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c alla stessa CP_1
intestato; Somma rivalutabile ISTAT ad un anno dalla sentenza;
- confermare che le spese straordinarie verranno sostenute al 50% tra i genitori secondo le indicazioni del
Protocollo CNF dd. 29.11.2017. Spese da concordarsi se superiori all'importo di €
100,00= (cento/00); - disporre che, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una normale richiesta avanzata dall'altro a mezzo sms, email, fax, pec, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni
Pag. 2 di 19 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarò inteso come consenso alla spesa;
- stabilire che il rimborso di quanto dovuto per le spese straordinarie avverrà, dietro esibizione delle relative pezze giustificative, entro 30 giorni dalla comunicazione delle stesse;
- stabilire che l'assegno unico erogato dall'INPS e ogni altro sussidio pubblico verrà percepito in misura pari da ciascuno dei due genitori e che altri eventuali sussidi pubblici saranno riscossi dalla NO;
CP_1
- stabilire che le parti hanno definito con la separazione ogni rapporto nato in [...] matrimonio e da esso derivante e conseguente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente”.
Parte resistente concludeva come da note conclusive del 15.11.2024, con le quali si riportava alle conclusioni di cui al ricorso di seguito indicate: “In via principale: 1.
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la NO e il RO OR , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1
alla annotazione;
2. Previa consulenza tecnica atta a verificare la situazione clinica del
Per_ OR disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla Pt_1 Per_1
NO , con collocamento presso la stessa;
3. Incaricare il Servizio RO
Sociale territorialmente competente di monitorare la situazione clinica del OR
nonché il suo percorso psicoterapico;
4. Incaricare il Servizio Sociale Pt_1
territorialmente competente di effettuare attività di coordinamento e mediazione genitoriale;
5. Disporre a carico del OR un assegno di mantenimento in Pt_1 favore di ciascuna figlia minore pari ad € 300 mensili, da versare sul conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico CP_1 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
6. Confermare che le spese straordinarie, di cui al protocollo del CNF che qui si allega sub doc. 23, verranno sostenute al 50% tra i genitori e prevedere che per le spese superiori ad € 200,00 il versamento del 50% debba essere effettuato direttamente al creditore;
7. Disporre che tutte le erogazioni pubbliche siano percepite dalla NO . In via subordinata: CP_1
1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la NO e il RO
Pag. 3 di 19 OR , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1
alla annotazione;
2. Previa consulenza tecnica atta a verificare la situazione clinica del Per_ OR disporre l'affidamento condiviso delle minori e fra il Pt_1 Per_1
OR e la NO , con collocamento presso la stessa;
Parte_1 RO
3. Incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare gli
Per_ incontri, tra le minori e e il OR;
4. Incaricare il Servizio Per_1 Parte_1
Sociale territorialmente competente di monitorare la situazione clinica del OR
nonché il suo percorso psicoterapico;
5. Incaricare il Servizio Sociale Pt_1
territorialmente competente di effettuare attività di coordinamento e mediazione genitoriale;
6. Disporre a carico del OR un assegno di mantenimento in Pt_1 favore di ciascuna figlia minore pari ad € 300 mensili, da versare sul conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico CP_1 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
7. Confermare che le spese straordinarie, di cui al protocollo del CNF che qui si allega sub doc. 23, verranno sostenute al 50% tra i genitori e prevedere che per le spese superiori ad € 200,00 il versamento del 50% debba essere effettuato dal OR direttamente al Pt_1
creditore;
8. Stabilire che alla NO spetta la gestione disgiunta delle spese CP_1
sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, sulle quali ha autonomia gestionale, per cui ella informerà il padre delle minori con una mail;
9. Disporre che tutte le erogazioni pubbliche siano percepite dalla NO .”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 12 maggio 2023, il ricorrente, sig. Parte_1
chiedeva che fosse pronunciata la cessazione egli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Croviana (TN), in data 14.11.2009, tra il medesimo e la NO che fosse stabilito l'affidamento congiunto ad entrambi i RO
genitori delle figlie minori e;
che la residenza anagrafica delle stesse fosse Per_1 PE
stabilita presso la residenza della madre;
che fosse adottato un protocollo di visite modellato sulla base del piano genitoriale allegato all'atto di citazione, prevedendo che le figlie fossero accompagnate presso la residenza del padre dalla madre durante i weekend, mentre il padre si sarebbe recato a prenderle presso la loro residenza nei
Pag. 4 di 19 giorni infrasettimanali;
che fosse confermato, a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento, per le figlie minori, pari ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlia), da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
che fosse confermato il CP_1 pagamento delle spese straordinarie al 50%, da concordarsi se superiori all'importo di euro 100,00; che venisse stabilito che l'assegno unico erogato dall'INPS e ogni altro sussidio pubblico fosse percepito in misura pari da ciascuno dei due genitori, mentre eventuali altri sussidi fossero percepiti interamente dalla sig.ra CP_1
Il predetto ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, rappresentava, in particolare, che, dall'unione matrimoniale con la resistente, erano nate due figlie, , nata a Per_1
Trento il 20.08.2011, e , nata a [...] il [...]; che, con omologa del PE
19.08.2022, il Tribunale di Trento aveva formalizzato la separazione personale fra i coniugi, intervenuta tramite accordo in data 27.07.2022, e che, quindi, era decorso il termine previsto dalla legge per poter avanzare la richiesta di scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
Il ricorrente evidenziava, ancora, più nello specifico, che lo stesso, in forza degli accordi di separazione, aveva acquistato, dalla sig.ra la quota del 50% dell'immobile sito CP_1
in Mezzocorona, ed aveva ivi stabilito la propria residenza;
che la Sig.ra invece, CP_1
viveva a Croviana, dove la figlia frequentava la scuola elementare, mentre PE Per_1
frequentava la scuola media in che egli, a seguito di denuncia da parte della sig.ra PE
era stato condannato in primo grado, in data 02.05.2023, per il reato previsto CP_1 dall'art. 572 c.p., ma che il Tribunale aveva revocato la misura cautelare disposta con ordinanza del 24.06.2021; che era decorso il termine di otto mesi, stabilito in sede di separazione, di affido delle minori al servizio sociale;
che il ricorrente stesso, nel momento in cui vigeva la misura cautelare, incontrava le figlie nello Spazio Neutro attivato dal Servizio Sociale della Comunità di Valle della Val di Sole.
In merito, infine, alle questioni economiche, parte ricorrente precisava che il proprio reddito non era variato rispetto al momento della separazione.
Si costituiva la resistente, con comparsa di costituzione e risposta del 20.07.2023, la quale rappresentava:
- che, in data 08.06.2021, la stessa sporgeva denuncia-querela nei confronti del marito per maltrattamenti, e che, nei confronti dello stesso, veniva applicata la Parte_1
Pag. 5 di 19 misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, benché in data 21.09.2021 egli venisse autorizzato ad incontrare le figlie in Spazio
Neutro; il procedimento penale, in primo grado, si concludeva con la condanna del sig.
Pt_1
- che, a causa dell'ostilità del sig. al trasferimento della moglie e delle figlie a Pt_1
Croviana, era stato necessario fare ricorso al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione all'iscrizione delle minori alla scuola primaria di Croviana, e, successivamente, anche per l'iscrizione alla scuola superiore di primo grado di Malè della figlia;
Per_1
- che, anche durante gli anni di matrimonio, il ricorrente aveva manifestato comportamenti ossessivi per l'igiene, la pulizia e l'organizzazione familiare, e che, soprattutto nell'ultimo periodo del matrimonio, lo stesso esplodeva in scatti d'ira, durante i quali insultava pesantemente la moglie, anche alla presenza delle bambine;
- che, dopo la nascita della seconda figlia , la sig.ra scopriva delle PE CP_1
confezioni di ansiolitici e antidepressivi e che, a spiegazione di ciò, il sig. Pt_1
affermava di essere in cura presso uno psichiatra di Bolzano;
- che, anche nel rapporto con le figlie, il sig. si dimostrava controllante e Pt_1
incalzava le bambine con numerose domande, tanto da spingere la figlia più grande a non raccontare al padre la circostanza dell'arrivo del primo ciclo;
- che, per quanto riguarda il pagamento delle spese straordinarie delle figlie, il ricorrente analizzava minuziosamente le richieste di rimborso della sig.ra escludendo CP_1
quelle che egli stesso reputava superflue;
- che vi erano difficoltà nell'organizzazione delle attività delle figlie, poiché il sig.
per non comunicare con la moglie, mandava direttamente alla segreteria della Pt_1
scuola le autorizzazioni richieste per le figlie, o non rispondeva alle richieste della NO, o rispondeva troppo tardi, causando la perdita di agevolazioni o scontistiche.
La resistente contestava, poi, la fattibilità di un affidamento condiviso di e Per_1
, a causa dell'ostruzionismo del sig. per le attività extrascolastiche delle PE Pt_1
figlie, e della non conoscenza dello stato di salute psichica dello stesso.
Pag. 6 di 19 Nelle memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., i procuratori delle parti contestavano e smentivano le ricostruzioni fattuali avversarie, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza del 04.10.2023, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare. Più nello specifico, il ricorrente deduceva di avere un ottimo rapporto con le figlie minori e che, dal 02.06.2023, gli incontri con le stesse avvenivano in forma libera;
per quanto attiene ai rapporti economici, il sig. riportava di essere un dipendente pubblico e di Pt_1
percepire circa euro 1.950,00 mensili, ma di essere gravato di un mutuo, la cui rata trimestrale era di circa euro 2.000:
per questi motivi
, dichiarava di essere sotto i livelli di povertà dell'EBA. La sig.ra invece, riportava di essere stata costretta a far CP_1
vedere le ragazzine al padre tramite incontri liberi, in quanto la chiusura del procedimento penale aveva precluso la possibilità di usufruire dello Spazio Neutro;
inoltre, affermava che le figlie vedevano volentieri il padre, ma che ella aveva paura che il sig. le monopolizzasse;
per quanto attiene ai rapporti economici, la NO Pt_1
dichiarava di percepire circa euro 1.800,00 mensili. Nella stessa udienza, il Giudice relatore disponeva l'audizione delle figlie minori e . Per_1 PE
All'udienza del 15.11.2023, quindi, venivano sentite le minori e, all'esito della stessa, con ordinanza del 9 dicembre 2023, venivano disposti i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.. Nella predetta sede, il Giudice relatore richiedeva, pur mantenendo gli incontri liberi tra il padre e le figlie, il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, con l'obbligo di relazionare al Tribunale;
disponeva, inoltre, l'affidamento condiviso delle bambine, ma con l'attribuzione alla sig.ra della possibilità di agire disgiuntamente per il compimento degli atti di CP_1
ordinaria amministrazione;
si provvedeva, inoltre, in ordine al protocollo di visite del padre, stabilendo che lo stesso potesse incontrare le figlie tutte le settimane, alternando il sabato e la domenica per tutto il giorno e, in particolare, nella giornata del sabato dalle ore 9.00 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00; relativamente ai profili economici, si poneva l'obbligo, in capo al ricorrente, di provvedere al mantenimento delle figlie minori con una somma pari ad euro 550,00 mensili (275,00 a figlia); si riteneva, infine, necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di espletare i seguenti accertamenti: “Dica il CTU - esaminati gli atti ed i documenti di causa,
Pag. 7 di 19 ascoltati i genitori, le minori, i consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, ed in particolare l'eventuale documentazione sanitaria e la documentazione attestante la frequenza del “percorso Cambiamenti”, con immediata autorizzazione ad effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti - quali siano le condizioni psicologiche delle minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti. In particolare il CTU: 1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: profilo di personalità delle parti;
capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alle minori;
capacità dei genitori di tutelare il rapporto delle figlie con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; capacità di gestire il conflitto emotivo con
l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi delle figlie;
capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi delle figlie;
capacità dei genitori, con particolare riguardo alla figura paterna, anche tenuto conto di eventuali disturbi della personalità
e patologie psichiatriche;
2) quale sia la qualità psicologica della relazione delle Pt_2
figlie minori con le figure genitoriali. 3) Valuti lo stato di benessere psicologico delle figlie minori e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico;
4) Proponga, all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse delle figlie al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga queste ultime dalla conflittualità genitoriale ovvero da eventuali disturbi della personalità riscontrati nella figura paterna;
6) Proponga le modalità di incontro da parte del genitore non affidatario o collocatario idonee a meglio garantire la salvaguardia del benessere della prole, esponendola a minori fattori di rischio;
7) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento”.
All'udienza del 09.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con
Pag. 8 di 19 assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
*
Orbene, va, anzitutto, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale la resistente non si è opposta.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, nonché, documentalmente provato che la separazione dei coniugi sia stata omologata con decreto n. 2455/2022 del 22 agosto 2022.
Da tale data, peraltro, non vi è prova che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento.
Riguardo, poi, al regime di affidamento delle figlie minori , nata a Persona_4
Trento il 20.08.2011, e , nata a [...] il [...], si ritiene che, nel Persona_5
caso di specie, ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo di queste ultime alla madre.
Infatti, in punto di diritto, si evidenzia, anzitutto, che l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. In particolare, in mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Tra queste circostanze, si annoverano una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno
Pag. 9 di 19 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass.
24526/2010).
Come, inoltre, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di affidamento dei figli minori, […] il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Sentenza Corte di Cassazione civile n.13217 del 2021).
In particolare, è stato ribadito che la mera conflittualità tra i coniugi, contenuta nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non può essere di fondamento ad una pronuncia di affidamento esclusivo, salvo che tale conflittualità si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, in modo da pregiudicarne l'interesse (Cass. 5604 del 2020).
Orbene, ciò posto, si rappresenta che, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, il perito nominato dal giudice relatore, dott.ssa ha evidenziato come “dal Persona_6
punto di vista personologico il OR ha mostrato una modalità di pensiero Pt_1
rigida, sensibile alla critica, sentimenti di sospetto e inadeguata autocritica. Tali caratteristiche si configurano come tratti di personalità, rigidi nel tempo […]. Manca nel OR la capacità ad immedesimarsi nell'altro e, soprattutto nei confronti Pt_1
della NO , ha mostrato di non aver compreso e accolto lo stato emotivo della CP_1
stessa durante le prime fasi delicate della maternità, criticandola sulla cura personale, estetica e sulla sua capacità di proteggere e crescere adeguatamente le figlie […]. La profonda sfiducia che il OR ha verso la NO rappresenta un Pt_1 CP_1 limite importante alla possibilità di collaborare con lei per la gestione delle figlie”.
Pag. 10 di 19 Inoltre, continua la CTU, “il padre manifesta assenza di empatia e un'immagine distorta e negativa dell'ex moglie e la considera incapace nel suo ruolo, seppure Per_
e sono cresciute nel migliore dei modi anche per l'impegno e la dedizione Per_1
materna. Sarebbe importante una rivisitazione da parte del OR della sua Pt_1 rappresentazione della NO , con l'aiuto di uno psicologo o di una psicologa CP_1 esperta in genitorialità”.
La stessa dott.ssa ha posto in evidenza, peraltro, che le funzioni protettive, Per_6
affettive, riflessive, normative e predittive, necessarie al corretto sviluppo psicologico dei minori, siano individualmente adeguate in entrambi i genitori;
più nello specifico, la NO “presenta un funzionamento mentale integro, un buon esame di realtà e CP_1 un'ideazione nella norma per forma e contenuto;
risulta inoltre priva di patologie che potrebbero alterare la funzione genitoriale”. Anche il OR rispetto alla Pt_1 funzione genitoriale, “ha mostrato di possedere capacità di riconoscere le figlie nelle loro esigenze psicoevolutive, di essere capace di offrire attività idonee, di saperle ascoltare, seguire i loro desideri, di essere disponibile ad aiutarle nei compiti”.
Tuttavia, a dispetto di una capacità genitoriale individualmente adeguata in entrambi, la dott.ssa ha rilevato che la funzione triadica, necessaria per la gestione di Per_6 relazioni e conflitti con l'altro, appare un elemento critico in questa coppia genitoriale: in particolare, la CTU evidenzia come “non sarà possibile un miglioramento di tale aspetto fin tanto che permane la sfiducia paterna nei confronti delle capacità genitoriale materne”. Difatti, i genitori non riescono a comunicare, collaborare, decidere sulle figlie;
per agevolare la comunicazione tra gli stessi, attualmente carente e inefficace, è stata suggerita la presenza dell'assistente sociale, che possa assicurare che le informazioni sulle figlie siano tempestive e funzionali, “anche per sollevare le minori del peso di riferire informazioni da un genitore all'altro”.
Pertanto, coerentemente con le osservazioni sopra riportate, il consulente tecnico d'ufficio, in risposta al quesito del Giudice su quale fosse la formula di affidamento più idonea alla tutela dell'interesse delle figlie al mantenimento di un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, ha concluso affermando che l'affidamento più idoneo, al momento, è quello esclusivo alla madre, poiché il padre “pur possedendo buone capacità genitoriali e sincero affetto verso le figlie, possiede un'ingiustificata sfiducia
Pag. 11 di 19 nelle capacità materne e ciò rappresenta un ostacolo alla possibilità di coordinarsi con la madre nelle decisioni sulle figlie”. La difficoltà di coordinamento, nell'interesse delle minori, e la condizione di sfiducia del ricorrente nei riguardi della resistente, traspare anche dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta della sig.ra
(doc. 16 e 21), dalla quale, in particolare, risulta: già nel periodo afferente alla CP_1 separazione, una comunicazione, da parte dell'istituto di Mezzocorona del 20.07.2021, dove si dava atto del diniego, opposto dal Sig. alla possibilità di un eventuale Pt_1
trasferimento delle figlie presso un altro istituto scolastico sito a Croviana;
situazione quest'ultima che comportava la necessità, per la Sig.ra di esperire ricorso al CP_1
Giudice Tutelare, al fine di ottenere il nulla osta necessario al trasferimento delle predette minori presso la scuola di Croviana, località nella quale la madre si era trasferita, assieme alla prole, a causa delle condotte di rilievo penale poste in essere nei suoi riguardi. A ciò ha fatto seguito l'emissione, da parte del Giudice Tutelare, di decreto, inaudita altera parte, con il quale veniva autorizzato il rilascio del nulla osta.
Segue, altresì, una mail di data 24.01.2022, indirizzata dal procuratore della resistente al procuratore del ricorrente, con la quale veniva rappresentata la necessità di iscrivere la minore presso la scuola secondaria di primo grado, nonché la risposta, di data Per_1
25.01.2022, del procuratore di quest'ultimo, nella quale veniva dato atto della diversa volontà del Sig. di iscrivere la minore presso un altro istituto scolastico, Pt_1
possibilmente vicino alla di lui residenza. In quella sede, inoltre, veniva ribadita la di lui contrarietà al rilascio del nulla osta di cui sopra, con conseguente propria opposizione al ricorso proposto al Giudice Tutelare, e ciò nonostante la già intervenuta concessione della chiesta autorizzazione, inaudita altera parte, da parte dell'autorità giudiziaria. A ciò, poi, faceva seguito la proposizione di nuovo ricorso al Giudice Tutelare, da parte della resistente, di data 04.02.2022, al fine di essere autorizzata alla suddetta iscrizione scolastica (ricorso, poi, dalla medesima rinunciato per adesione del ricorrente). Segue la mail di data 17.05.2023, con la quale la madre chiedeva l'adesione del padre all'iscrizione delle figlie minori ad alcune attività estive, con relativa riposta del padre- con mail di data 19.05.2023- nella quale quest'ultimo comunicava che avrebbe chiesto direttamente alle figlie se era reale loro intenzione partecipare alle predette attività, essendo anche possibile che una volesse parteciparvi e l'altra no;
ed ancora, si evidenzia
Pag. 12 di 19 l'ulteriore mail di data 30.05.2023, con la quale la Sig.ra chiedeva al Sig. CP_1
la posticipazione, per quel giorno, dell'orario di chiamata telefonica alle figlie, Pt_1
essendo le stesse impegnate nelle prove di canto;
a tale mail ha fatto seguito quella del padre di data 30.05.2023, con la quale quest'ultimo chiedeva che fossero le figlie a rispondere. Da ultimo, si evidenzia ulteriore mail del 03.06.2023, tramite la quale la madre (in ossequio alla volontà delle minori) chiedeva di potere iscrivere le figlie alla scuola di canto come l'anno precedente (con sconto applicato per iscrizione entro il 30 giugno) ed il padre, con mail del 07.06.2023, chiedeva di attendere almeno un paio di mesi per eventuale mutamento del volere delle figlie.
Inoltre, dalle risultanze probatorie, emerge che l'atteggiamento delle bambine nei confronti del padre appare essere prudente e timoroso, conseguente all'aver assistito ai maltrattamenti perpetrati dal sig. alla sig.ra infatti, in sede di audizione Pt_1 CP_1 di data 15.11.2023, la minore ha dichiarato: “Quando sono con lui mi sento un po' PE
strana, forse ho un po' paura;
ho paura che lui mi possa fare del male, che si possa arrabbiare. Questa paura mi deriva dal rapporto che mio papà aveva con la mamma in quanto litigavano ed io ad alcuni litigi assistevo e comunque sentivo dall'altra stanza.
Con noi non si arrabbiava prima né si arrabbia adesso. Quando vedevo mio padre con gli operatori mi sentivo più a mio agio”. Anche nell'ultima relazione dei Servizi Sociali disponibile, di data 19 aprile 2023, allegata alla comparsa di costituzione e risposta
(doc. 18), viene riportata “la difficoltà delle minori ad esprimersi liberamente con il padre, soprattutto quando il loro pensiero è diverso e risultano in tale situazione molto trattenute e timorose. Tale atteggiamento scaturisce dal timore di ferirlo o di farlo arrabbiare. Le minori hanno riscontrato difficoltà anche di fronte alle numerose domande che il padre, soprattutto all'inizio, poneva loro, non riuscendo ad esprimere direttamente il loro disagio”. Infine, parimenti, il consulente tecnico d'ufficio, in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte ricorrente, rileva come nelle minori non sia emerso alcun indicatore di conflitto di lealtà o di collusione con la sig.ra CP_1 ma “se hanno manifestato prudenza nell'esprimersi questa è data dal timore di reazioni negative […]. Esempio emblematico è quando hanno rivelato ingenuamente il fatto che Per_ a casa hanno un cellulare, era spaventata dalla reazione che il padre avrebbe avuto nei confronti della madre, che si è sentita infatti di dover dare delle spiegazioni
Pag. 13 di 19 per timore di ripercussioni su di lei. Non si tratta quindi di un'emotività materna eccessiva e non contenuta, ma di timore per le forti reazioni che il sig. può Pt_1 avere verso di lei”.
In quest'ottica, alla luce di quanto sopra esposto, l'affidamento esclusivo alla madre appare essere la soluzione temporaneamente migliore per “sollevare le minori da possibili reattività paterne rispetto alle decisioni che la madre prende nel loro interesse
e da rallentamenti che il padre attuerebbe per la grande sfiducia che riserba nei confronti della NO , sfiducia che lui stesso ha riconosciuto di avere”. Al CP_1
riguardo, si evidenzia come tale soluzione sia temporanea, e volta, principalmente, come ribadito dal CTU, a sollecitare nel sig. “l'impegno nel riconoscere quelle Pt_1
qualità materne che i risultati - in termini di buona educazione, serenità ed equilibrio - le minori hanno dimostrato di possedere, anche e per buona parte per gli apporti affettivi ed educativi della madre”, rispetto al quale, inoltre, al fine di agevolare quest'ultimo in tale percorso di condivisione, si ritiene anche di dovere prevedere la presa in carico dello stesso da parte dell' Controparte_2
.
[...]
Si ritiene, peraltro, di non doversi condividere la soluzione alternativa prospettata dal consulente di parte ricorrente, dott.ssa la quale, nelle osservazioni alla Per_7
bozza di CTU, ha proposto di affidare temporaneamente le minori al Servizio Sociale, per una durata non inferiore all'anno, giustificando tale misura sulla base “della gravità dei ripetuti tentativi di sabotaggio e di ostacolo della alla frequentazione del CP_1 padre alle figlie (tre occasioni)”. Al contrario, deve ritenersi che la sig.ra abbia CP_1 dimostrato la propria capacità di prendere decisioni nell'interesse delle figlie e, soprattutto, di rispettare il ruolo paterno;
infatti, nonostante il vissuto di violenza subito dalla resistente, risulta che ella non abbia coinvolto e nella conflittualità Per_1 PE con il padre, e ciò è dimostrato dal fatto che nessuna delle minori possiede “un'idea deformata del padre, che riconoscono nel suo ruolo e nelle sue caratteristiche specifiche” (pag. 2 della risposta alle osservazioni di parte, dott.ssa . Non Per_6
paiono potersi addurre come elementi prognostici negativi dell'atteggiamento della sig.ra nei confronti del sig. tre soli episodi di presunto “sabotaggio” dei CP_1 Pt_1
pernottamenti che le minori avrebbero dovuto effettuare in casa del padre: invero, il
Pag. 14 di 19 primo pernottamento è stato effettuato, ed entrambi i genitori hanno confermato la serenità (propria e, soprattutto) delle minori. A tale proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “rispetto alla figura paterna si rileva nella NO una certa prudenza nell'incoraggiare le figlie alla ripresa dei contatti liberi con il padre, prudenza che non si esprime in critiche o svalutazioni sul suo ruolo, ma è giustificata dal suo vissuto con il OR e dalla fatica nel confronto con lo stesso”. Pt_1
Conseguentemente, così stabilito in ordine all'affidamento delle minori, per quanto attiene al regime di visita del padre, si ritiene che risponda all'interesse e alla volontà delle minori, quanto suggerito dal consulente tecnico d'ufficio; pertanto, il sig. Pt_1
potrà incontrare le figlie dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle 20:00 per un fine settimana al mese, individuato nel terzo fine settimana del mese;
il fine settimana precedente sarà la sig.ra ad avere con sé le figlie per il fine settimana CP_1
intero; i fine settimana restanti, le figlie staranno con il padre, alternativamente, il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, oppure la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00.
Si ritiene, inoltre, al fine di agevolare la comunicazione e collaborazione dei genitori nella gestione delle figlie minori, di dovere prevedere il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (per la durata minima di un anno), con lo specifico incarico a questi ultimi di supporto alla genitorialità al fine di consentire alle parti, nel rispetto del ruolo di genitore da ciascuna di esse rivestito,
l'adozione di scelte e decisioni condivise afferenti ad e . Si prevede, Per_1 PE
inoltre, che, dopo un monitoraggio di quattro mesi, i Servizi Sociali incaricati potranno, qualora rispondente all'interesse delle minori, aumentare il tempo che quest'ultime potranno trascorrere con il padre fino “a due settimane al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera”.
Ora, ciò posto in ordine all'affidamento delle minori e al regime di visita, rimangono da vagliare le questioni economiche tra le parti. In particolare, con riferimento al mantenimento relativo ai figli minori, si rileva, anzitutto, in punto di diritto, che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147
c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare,
Pag. 15 di 19 ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, ai sensi dell'art. 337 ter co. 4 c.c., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati e di quello per il quale “l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e delle esigenze e non ha bisogno di dimostrazione specifica” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n.
11724/2023), si ritiene congruo, stante che la situazione economica tra le parti non è mutata rispetto al tempo dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, stabilire un assegno di mantenimento pari alla somma mensile di euro 275,00 per ciascuna figlia (per complessivi euro 550,00), che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
In quella sede, si è, in particolare, dato atto che, dalla documentazione prodotta, i redditi del ricorrente risultano essere pari ad euro 23.313,66 netti per l'anno 2022
(certificazione dei redditi del 2023), ad euro 26.200,23 netti per l'anno 2021
(dichiarazione dei redditi 2022), ad euro 26.166,00 netti per l'anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2021); che il reddito del ricorrente risulta essere, inoltre, gravato da un mutuo la cui rata trimestrale è all'incirca pari ad euro 1.700,00 (come da piano di ammortamento in atti); che, infine, dalla documentazione fiscale della resistente, emergono redditi, per il periodo di imposta 2019, per un importo annuale netto pari ad euro 23.578,00, per il periodo di imposta 2020, per un importo annuale netto pari ad
Pag. 16 di 19 euro 23.871,00, per il periodo di imposta 2021, per un importo annuale netto pari ad euro 27.558,00. Ragione per cui si ritiene proporzionato l'assegno di mantenimento già previsto, anche in virtù del progressivo aumento delle necessità delle minori.
Le spese straordinarie saranno, inoltre, ripartite tra le parti nella misura del 50%, a carico di ciascuna di esse, da concordarsi se superiori ed euro 200,00, e saranno regolamentate come da Protocollo del CNF del 29 novembre 2017.
Sempre tenuto conto dell'applicazione del modello di affidamento esclusivo, si evidenzia che l'assegno universale ed ogni altra provvidenza in favore della prole sarà integralmente percepita da parte della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, ovvero, da un lato, dell'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle statuizioni in punto di mantenimento e, dall'altro lato, della previsione dell'affidamento esclusivo, si ritiene che sussistano gravi e giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti nella misura di 2/3, ponendole, invece, per l'ulteriore 1/3, a carico di parte ricorrente. Tali spese, inoltre, vengono liquidate, come anche da nota spese del procuratore di parte resistente, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra gli euro
26.001 e gli euro 52.000, nonché applicando i valori medi per tutte le fasi.
Si ritiene, invece, che le spese di CTU, liquidate come da decreto del 2 luglio 2024, vadano definitivamente poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà per ciascuna, essendo gli accertamenti peritali resisi necessari (anche d'ufficio) per l'accertamento della capacità genitoriale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
Croviana (TN), in data 14.11.2009, da nato a [...] il Parte_1
11.01.1970, e da nata a [...] il [...] (matrimonio trascritto RO
nel comune di Croviana, al nr. 2, parte II, Serie A, anno 2009);
Pag. 17 di 19 - DISPONE l'affidamento esclusivo delle minori nata a Persona_4
Trento il 20.08.2011, e nata a [...] il [...] alla madre, con Persona_5
collocazione prevalente presso la stessa;
- DISPONE che il regime di visita del padre sia regolamentato secondo le modalità indicate in parte motiva;
- DISPONE il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per la durata minima di un anno, con specifico incarico, a tali Servizi, di sostegno alla genitorialità delle parti e con obbligo di riferire al Giudice
Tutelare;
- DISPONE, nel rispetto della volontà del ricorrente, la presa in carico di quest'ultimo da parte dell' - Servizio di Controparte_2
psicologica;
- PONE, a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma di € 550,00 (euro 275,00 per ciascuna figlia), che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
- PONE, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017 e da concordarsi se superiori ed euro 200,00;
- DICHIARA le spese di lite compensate per 2/3, ponendo l'ulteriore 1/3 a carico del ricorrente e liquidandole nell'importo di euro 2.538,66, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- PONE le spese di ctu, liquidate come da decreto del 2 luglio 2024, a carico di ciascuna parte nella misura della metà per ciascuna.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali incaricati e all'
[...]
. Controparte_2
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 18 di 19 Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Miriam
Manfrin, Magistrato Ordinario in tirocinio
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1270/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1270 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente a [...], Corso Quattro Novembre n. 106, C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso, dall'avv. Chiara de Vescovi
(C.F. ), del Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale in Mezzocorona (TN), Via Cavalleggeri 30 (indirizzo pec:
, Email_1
Parte ricorrente
contro
nata a [...] il [...] (C.F. ) RO C.F._3
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara Graziadei del
Foro di Trento (C.F. indirizzo Pec: C.F._4 Email_2 con studio in Denno (TN), via C. Battisti n. 2, che la difende e rappresenta giusta procura allegata alla memoria di costituzione
Parte resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 08.01.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022, parte ricorrente concludeva come da foglio di note scritte di precisazione delle conclusioni di data
15.10.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n.
2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la NO , ordinando all'Ufficiale Parte_1 RO
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- stabilire
Per_ che le figlie minori e vengano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori e per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse;
- Stabilire che la residenza anagrafica
Per_ delle minori e sia presso la residenza della madre;
- stabilire un Per_1
protocollo di visite così come previsto nel piano genitoriale allegato, prevedendo che le figlie vengano accompagnate presso la residenza del padre dalla madre durante i week- end, mentre il padre si recherà a prenderle presso la loro residenza nei giorni infrasettimanali;
- confermare, a carico del sig. un assegno di Parte_1
Per_ mantenimento in favore delle figlie e pari ad € 500,00 mensili (250,00 € a Per_1
figlia), da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c alla stessa CP_1
intestato; Somma rivalutabile ISTAT ad un anno dalla sentenza;
- confermare che le spese straordinarie verranno sostenute al 50% tra i genitori secondo le indicazioni del
Protocollo CNF dd. 29.11.2017. Spese da concordarsi se superiori all'importo di €
100,00= (cento/00); - disporre che, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una normale richiesta avanzata dall'altro a mezzo sms, email, fax, pec, dovrà manifestare un motivato dissenso, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni
Pag. 2 di 19 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarò inteso come consenso alla spesa;
- stabilire che il rimborso di quanto dovuto per le spese straordinarie avverrà, dietro esibizione delle relative pezze giustificative, entro 30 giorni dalla comunicazione delle stesse;
- stabilire che l'assegno unico erogato dall'INPS e ogni altro sussidio pubblico verrà percepito in misura pari da ciascuno dei due genitori e che altri eventuali sussidi pubblici saranno riscossi dalla NO;
CP_1
- stabilire che le parti hanno definito con la separazione ogni rapporto nato in [...] matrimonio e da esso derivante e conseguente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente”.
Parte resistente concludeva come da note conclusive del 15.11.2024, con le quali si riportava alle conclusioni di cui al ricorso di seguito indicate: “In via principale: 1.
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la NO e il RO OR , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1
alla annotazione;
2. Previa consulenza tecnica atta a verificare la situazione clinica del
Per_ OR disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla Pt_1 Per_1
NO , con collocamento presso la stessa;
3. Incaricare il Servizio RO
Sociale territorialmente competente di monitorare la situazione clinica del OR
nonché il suo percorso psicoterapico;
4. Incaricare il Servizio Sociale Pt_1
territorialmente competente di effettuare attività di coordinamento e mediazione genitoriale;
5. Disporre a carico del OR un assegno di mantenimento in Pt_1 favore di ciascuna figlia minore pari ad € 300 mensili, da versare sul conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico CP_1 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
6. Confermare che le spese straordinarie, di cui al protocollo del CNF che qui si allega sub doc. 23, verranno sostenute al 50% tra i genitori e prevedere che per le spese superiori ad € 200,00 il versamento del 50% debba essere effettuato direttamente al creditore;
7. Disporre che tutte le erogazioni pubbliche siano percepite dalla NO . In via subordinata: CP_1
1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la NO e il RO
Pag. 3 di 19 OR , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1
alla annotazione;
2. Previa consulenza tecnica atta a verificare la situazione clinica del Per_ OR disporre l'affidamento condiviso delle minori e fra il Pt_1 Per_1
OR e la NO , con collocamento presso la stessa;
Parte_1 RO
3. Incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare gli
Per_ incontri, tra le minori e e il OR;
4. Incaricare il Servizio Per_1 Parte_1
Sociale territorialmente competente di monitorare la situazione clinica del OR
nonché il suo percorso psicoterapico;
5. Incaricare il Servizio Sociale Pt_1
territorialmente competente di effettuare attività di coordinamento e mediazione genitoriale;
6. Disporre a carico del OR un assegno di mantenimento in Pt_1 favore di ciascuna figlia minore pari ad € 300 mensili, da versare sul conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico CP_1 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
7. Confermare che le spese straordinarie, di cui al protocollo del CNF che qui si allega sub doc. 23, verranno sostenute al 50% tra i genitori e prevedere che per le spese superiori ad € 200,00 il versamento del 50% debba essere effettuato dal OR direttamente al Pt_1
creditore;
8. Stabilire che alla NO spetta la gestione disgiunta delle spese CP_1
sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, sulle quali ha autonomia gestionale, per cui ella informerà il padre delle minori con una mail;
9. Disporre che tutte le erogazioni pubbliche siano percepite dalla NO .”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 12 maggio 2023, il ricorrente, sig. Parte_1
chiedeva che fosse pronunciata la cessazione egli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Croviana (TN), in data 14.11.2009, tra il medesimo e la NO che fosse stabilito l'affidamento congiunto ad entrambi i RO
genitori delle figlie minori e;
che la residenza anagrafica delle stesse fosse Per_1 PE
stabilita presso la residenza della madre;
che fosse adottato un protocollo di visite modellato sulla base del piano genitoriale allegato all'atto di citazione, prevedendo che le figlie fossero accompagnate presso la residenza del padre dalla madre durante i weekend, mentre il padre si sarebbe recato a prenderle presso la loro residenza nei
Pag. 4 di 19 giorni infrasettimanali;
che fosse confermato, a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento, per le figlie minori, pari ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlia), da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
che fosse confermato il CP_1 pagamento delle spese straordinarie al 50%, da concordarsi se superiori all'importo di euro 100,00; che venisse stabilito che l'assegno unico erogato dall'INPS e ogni altro sussidio pubblico fosse percepito in misura pari da ciascuno dei due genitori, mentre eventuali altri sussidi fossero percepiti interamente dalla sig.ra CP_1
Il predetto ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, rappresentava, in particolare, che, dall'unione matrimoniale con la resistente, erano nate due figlie, , nata a Per_1
Trento il 20.08.2011, e , nata a [...] il [...]; che, con omologa del PE
19.08.2022, il Tribunale di Trento aveva formalizzato la separazione personale fra i coniugi, intervenuta tramite accordo in data 27.07.2022, e che, quindi, era decorso il termine previsto dalla legge per poter avanzare la richiesta di scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
Il ricorrente evidenziava, ancora, più nello specifico, che lo stesso, in forza degli accordi di separazione, aveva acquistato, dalla sig.ra la quota del 50% dell'immobile sito CP_1
in Mezzocorona, ed aveva ivi stabilito la propria residenza;
che la Sig.ra invece, CP_1
viveva a Croviana, dove la figlia frequentava la scuola elementare, mentre PE Per_1
frequentava la scuola media in che egli, a seguito di denuncia da parte della sig.ra PE
era stato condannato in primo grado, in data 02.05.2023, per il reato previsto CP_1 dall'art. 572 c.p., ma che il Tribunale aveva revocato la misura cautelare disposta con ordinanza del 24.06.2021; che era decorso il termine di otto mesi, stabilito in sede di separazione, di affido delle minori al servizio sociale;
che il ricorrente stesso, nel momento in cui vigeva la misura cautelare, incontrava le figlie nello Spazio Neutro attivato dal Servizio Sociale della Comunità di Valle della Val di Sole.
In merito, infine, alle questioni economiche, parte ricorrente precisava che il proprio reddito non era variato rispetto al momento della separazione.
Si costituiva la resistente, con comparsa di costituzione e risposta del 20.07.2023, la quale rappresentava:
- che, in data 08.06.2021, la stessa sporgeva denuncia-querela nei confronti del marito per maltrattamenti, e che, nei confronti dello stesso, veniva applicata la Parte_1
Pag. 5 di 19 misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, benché in data 21.09.2021 egli venisse autorizzato ad incontrare le figlie in Spazio
Neutro; il procedimento penale, in primo grado, si concludeva con la condanna del sig.
Pt_1
- che, a causa dell'ostilità del sig. al trasferimento della moglie e delle figlie a Pt_1
Croviana, era stato necessario fare ricorso al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione all'iscrizione delle minori alla scuola primaria di Croviana, e, successivamente, anche per l'iscrizione alla scuola superiore di primo grado di Malè della figlia;
Per_1
- che, anche durante gli anni di matrimonio, il ricorrente aveva manifestato comportamenti ossessivi per l'igiene, la pulizia e l'organizzazione familiare, e che, soprattutto nell'ultimo periodo del matrimonio, lo stesso esplodeva in scatti d'ira, durante i quali insultava pesantemente la moglie, anche alla presenza delle bambine;
- che, dopo la nascita della seconda figlia , la sig.ra scopriva delle PE CP_1
confezioni di ansiolitici e antidepressivi e che, a spiegazione di ciò, il sig. Pt_1
affermava di essere in cura presso uno psichiatra di Bolzano;
- che, anche nel rapporto con le figlie, il sig. si dimostrava controllante e Pt_1
incalzava le bambine con numerose domande, tanto da spingere la figlia più grande a non raccontare al padre la circostanza dell'arrivo del primo ciclo;
- che, per quanto riguarda il pagamento delle spese straordinarie delle figlie, il ricorrente analizzava minuziosamente le richieste di rimborso della sig.ra escludendo CP_1
quelle che egli stesso reputava superflue;
- che vi erano difficoltà nell'organizzazione delle attività delle figlie, poiché il sig.
per non comunicare con la moglie, mandava direttamente alla segreteria della Pt_1
scuola le autorizzazioni richieste per le figlie, o non rispondeva alle richieste della NO, o rispondeva troppo tardi, causando la perdita di agevolazioni o scontistiche.
La resistente contestava, poi, la fattibilità di un affidamento condiviso di e Per_1
, a causa dell'ostruzionismo del sig. per le attività extrascolastiche delle PE Pt_1
figlie, e della non conoscenza dello stato di salute psichica dello stesso.
Pag. 6 di 19 Nelle memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., i procuratori delle parti contestavano e smentivano le ricostruzioni fattuali avversarie, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza del 04.10.2023, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare. Più nello specifico, il ricorrente deduceva di avere un ottimo rapporto con le figlie minori e che, dal 02.06.2023, gli incontri con le stesse avvenivano in forma libera;
per quanto attiene ai rapporti economici, il sig. riportava di essere un dipendente pubblico e di Pt_1
percepire circa euro 1.950,00 mensili, ma di essere gravato di un mutuo, la cui rata trimestrale era di circa euro 2.000:
per questi motivi
, dichiarava di essere sotto i livelli di povertà dell'EBA. La sig.ra invece, riportava di essere stata costretta a far CP_1
vedere le ragazzine al padre tramite incontri liberi, in quanto la chiusura del procedimento penale aveva precluso la possibilità di usufruire dello Spazio Neutro;
inoltre, affermava che le figlie vedevano volentieri il padre, ma che ella aveva paura che il sig. le monopolizzasse;
per quanto attiene ai rapporti economici, la NO Pt_1
dichiarava di percepire circa euro 1.800,00 mensili. Nella stessa udienza, il Giudice relatore disponeva l'audizione delle figlie minori e . Per_1 PE
All'udienza del 15.11.2023, quindi, venivano sentite le minori e, all'esito della stessa, con ordinanza del 9 dicembre 2023, venivano disposti i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.. Nella predetta sede, il Giudice relatore richiedeva, pur mantenendo gli incontri liberi tra il padre e le figlie, il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, con l'obbligo di relazionare al Tribunale;
disponeva, inoltre, l'affidamento condiviso delle bambine, ma con l'attribuzione alla sig.ra della possibilità di agire disgiuntamente per il compimento degli atti di CP_1
ordinaria amministrazione;
si provvedeva, inoltre, in ordine al protocollo di visite del padre, stabilendo che lo stesso potesse incontrare le figlie tutte le settimane, alternando il sabato e la domenica per tutto il giorno e, in particolare, nella giornata del sabato dalle ore 9.00 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00; relativamente ai profili economici, si poneva l'obbligo, in capo al ricorrente, di provvedere al mantenimento delle figlie minori con una somma pari ad euro 550,00 mensili (275,00 a figlia); si riteneva, infine, necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di espletare i seguenti accertamenti: “Dica il CTU - esaminati gli atti ed i documenti di causa,
Pag. 7 di 19 ascoltati i genitori, le minori, i consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, ed in particolare l'eventuale documentazione sanitaria e la documentazione attestante la frequenza del “percorso Cambiamenti”, con immediata autorizzazione ad effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti - quali siano le condizioni psicologiche delle minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti. In particolare il CTU: 1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: profilo di personalità delle parti;
capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alle minori;
capacità dei genitori di tutelare il rapporto delle figlie con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; capacità di gestire il conflitto emotivo con
l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi delle figlie;
capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi delle figlie;
capacità dei genitori, con particolare riguardo alla figura paterna, anche tenuto conto di eventuali disturbi della personalità
e patologie psichiatriche;
2) quale sia la qualità psicologica della relazione delle Pt_2
figlie minori con le figure genitoriali. 3) Valuti lo stato di benessere psicologico delle figlie minori e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico;
4) Proponga, all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse delle figlie al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga queste ultime dalla conflittualità genitoriale ovvero da eventuali disturbi della personalità riscontrati nella figura paterna;
6) Proponga le modalità di incontro da parte del genitore non affidatario o collocatario idonee a meglio garantire la salvaguardia del benessere della prole, esponendola a minori fattori di rischio;
7) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento”.
All'udienza del 09.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con
Pag. 8 di 19 assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
*
Orbene, va, anzitutto, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale la resistente non si è opposta.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, nonché, documentalmente provato che la separazione dei coniugi sia stata omologata con decreto n. 2455/2022 del 22 agosto 2022.
Da tale data, peraltro, non vi è prova che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento.
Riguardo, poi, al regime di affidamento delle figlie minori , nata a Persona_4
Trento il 20.08.2011, e , nata a [...] il [...], si ritiene che, nel Persona_5
caso di specie, ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo di queste ultime alla madre.
Infatti, in punto di diritto, si evidenzia, anzitutto, che l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. In particolare, in mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Tra queste circostanze, si annoverano una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno
Pag. 9 di 19 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass.
24526/2010).
Come, inoltre, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di affidamento dei figli minori, […] il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Sentenza Corte di Cassazione civile n.13217 del 2021).
In particolare, è stato ribadito che la mera conflittualità tra i coniugi, contenuta nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non può essere di fondamento ad una pronuncia di affidamento esclusivo, salvo che tale conflittualità si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, in modo da pregiudicarne l'interesse (Cass. 5604 del 2020).
Orbene, ciò posto, si rappresenta che, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, il perito nominato dal giudice relatore, dott.ssa ha evidenziato come “dal Persona_6
punto di vista personologico il OR ha mostrato una modalità di pensiero Pt_1
rigida, sensibile alla critica, sentimenti di sospetto e inadeguata autocritica. Tali caratteristiche si configurano come tratti di personalità, rigidi nel tempo […]. Manca nel OR la capacità ad immedesimarsi nell'altro e, soprattutto nei confronti Pt_1
della NO , ha mostrato di non aver compreso e accolto lo stato emotivo della CP_1
stessa durante le prime fasi delicate della maternità, criticandola sulla cura personale, estetica e sulla sua capacità di proteggere e crescere adeguatamente le figlie […]. La profonda sfiducia che il OR ha verso la NO rappresenta un Pt_1 CP_1 limite importante alla possibilità di collaborare con lei per la gestione delle figlie”.
Pag. 10 di 19 Inoltre, continua la CTU, “il padre manifesta assenza di empatia e un'immagine distorta e negativa dell'ex moglie e la considera incapace nel suo ruolo, seppure Per_
e sono cresciute nel migliore dei modi anche per l'impegno e la dedizione Per_1
materna. Sarebbe importante una rivisitazione da parte del OR della sua Pt_1 rappresentazione della NO , con l'aiuto di uno psicologo o di una psicologa CP_1 esperta in genitorialità”.
La stessa dott.ssa ha posto in evidenza, peraltro, che le funzioni protettive, Per_6
affettive, riflessive, normative e predittive, necessarie al corretto sviluppo psicologico dei minori, siano individualmente adeguate in entrambi i genitori;
più nello specifico, la NO “presenta un funzionamento mentale integro, un buon esame di realtà e CP_1 un'ideazione nella norma per forma e contenuto;
risulta inoltre priva di patologie che potrebbero alterare la funzione genitoriale”. Anche il OR rispetto alla Pt_1 funzione genitoriale, “ha mostrato di possedere capacità di riconoscere le figlie nelle loro esigenze psicoevolutive, di essere capace di offrire attività idonee, di saperle ascoltare, seguire i loro desideri, di essere disponibile ad aiutarle nei compiti”.
Tuttavia, a dispetto di una capacità genitoriale individualmente adeguata in entrambi, la dott.ssa ha rilevato che la funzione triadica, necessaria per la gestione di Per_6 relazioni e conflitti con l'altro, appare un elemento critico in questa coppia genitoriale: in particolare, la CTU evidenzia come “non sarà possibile un miglioramento di tale aspetto fin tanto che permane la sfiducia paterna nei confronti delle capacità genitoriale materne”. Difatti, i genitori non riescono a comunicare, collaborare, decidere sulle figlie;
per agevolare la comunicazione tra gli stessi, attualmente carente e inefficace, è stata suggerita la presenza dell'assistente sociale, che possa assicurare che le informazioni sulle figlie siano tempestive e funzionali, “anche per sollevare le minori del peso di riferire informazioni da un genitore all'altro”.
Pertanto, coerentemente con le osservazioni sopra riportate, il consulente tecnico d'ufficio, in risposta al quesito del Giudice su quale fosse la formula di affidamento più idonea alla tutela dell'interesse delle figlie al mantenimento di un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, ha concluso affermando che l'affidamento più idoneo, al momento, è quello esclusivo alla madre, poiché il padre “pur possedendo buone capacità genitoriali e sincero affetto verso le figlie, possiede un'ingiustificata sfiducia
Pag. 11 di 19 nelle capacità materne e ciò rappresenta un ostacolo alla possibilità di coordinarsi con la madre nelle decisioni sulle figlie”. La difficoltà di coordinamento, nell'interesse delle minori, e la condizione di sfiducia del ricorrente nei riguardi della resistente, traspare anche dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta della sig.ra
(doc. 16 e 21), dalla quale, in particolare, risulta: già nel periodo afferente alla CP_1 separazione, una comunicazione, da parte dell'istituto di Mezzocorona del 20.07.2021, dove si dava atto del diniego, opposto dal Sig. alla possibilità di un eventuale Pt_1
trasferimento delle figlie presso un altro istituto scolastico sito a Croviana;
situazione quest'ultima che comportava la necessità, per la Sig.ra di esperire ricorso al CP_1
Giudice Tutelare, al fine di ottenere il nulla osta necessario al trasferimento delle predette minori presso la scuola di Croviana, località nella quale la madre si era trasferita, assieme alla prole, a causa delle condotte di rilievo penale poste in essere nei suoi riguardi. A ciò ha fatto seguito l'emissione, da parte del Giudice Tutelare, di decreto, inaudita altera parte, con il quale veniva autorizzato il rilascio del nulla osta.
Segue, altresì, una mail di data 24.01.2022, indirizzata dal procuratore della resistente al procuratore del ricorrente, con la quale veniva rappresentata la necessità di iscrivere la minore presso la scuola secondaria di primo grado, nonché la risposta, di data Per_1
25.01.2022, del procuratore di quest'ultimo, nella quale veniva dato atto della diversa volontà del Sig. di iscrivere la minore presso un altro istituto scolastico, Pt_1
possibilmente vicino alla di lui residenza. In quella sede, inoltre, veniva ribadita la di lui contrarietà al rilascio del nulla osta di cui sopra, con conseguente propria opposizione al ricorso proposto al Giudice Tutelare, e ciò nonostante la già intervenuta concessione della chiesta autorizzazione, inaudita altera parte, da parte dell'autorità giudiziaria. A ciò, poi, faceva seguito la proposizione di nuovo ricorso al Giudice Tutelare, da parte della resistente, di data 04.02.2022, al fine di essere autorizzata alla suddetta iscrizione scolastica (ricorso, poi, dalla medesima rinunciato per adesione del ricorrente). Segue la mail di data 17.05.2023, con la quale la madre chiedeva l'adesione del padre all'iscrizione delle figlie minori ad alcune attività estive, con relativa riposta del padre- con mail di data 19.05.2023- nella quale quest'ultimo comunicava che avrebbe chiesto direttamente alle figlie se era reale loro intenzione partecipare alle predette attività, essendo anche possibile che una volesse parteciparvi e l'altra no;
ed ancora, si evidenzia
Pag. 12 di 19 l'ulteriore mail di data 30.05.2023, con la quale la Sig.ra chiedeva al Sig. CP_1
la posticipazione, per quel giorno, dell'orario di chiamata telefonica alle figlie, Pt_1
essendo le stesse impegnate nelle prove di canto;
a tale mail ha fatto seguito quella del padre di data 30.05.2023, con la quale quest'ultimo chiedeva che fossero le figlie a rispondere. Da ultimo, si evidenzia ulteriore mail del 03.06.2023, tramite la quale la madre (in ossequio alla volontà delle minori) chiedeva di potere iscrivere le figlie alla scuola di canto come l'anno precedente (con sconto applicato per iscrizione entro il 30 giugno) ed il padre, con mail del 07.06.2023, chiedeva di attendere almeno un paio di mesi per eventuale mutamento del volere delle figlie.
Inoltre, dalle risultanze probatorie, emerge che l'atteggiamento delle bambine nei confronti del padre appare essere prudente e timoroso, conseguente all'aver assistito ai maltrattamenti perpetrati dal sig. alla sig.ra infatti, in sede di audizione Pt_1 CP_1 di data 15.11.2023, la minore ha dichiarato: “Quando sono con lui mi sento un po' PE
strana, forse ho un po' paura;
ho paura che lui mi possa fare del male, che si possa arrabbiare. Questa paura mi deriva dal rapporto che mio papà aveva con la mamma in quanto litigavano ed io ad alcuni litigi assistevo e comunque sentivo dall'altra stanza.
Con noi non si arrabbiava prima né si arrabbia adesso. Quando vedevo mio padre con gli operatori mi sentivo più a mio agio”. Anche nell'ultima relazione dei Servizi Sociali disponibile, di data 19 aprile 2023, allegata alla comparsa di costituzione e risposta
(doc. 18), viene riportata “la difficoltà delle minori ad esprimersi liberamente con il padre, soprattutto quando il loro pensiero è diverso e risultano in tale situazione molto trattenute e timorose. Tale atteggiamento scaturisce dal timore di ferirlo o di farlo arrabbiare. Le minori hanno riscontrato difficoltà anche di fronte alle numerose domande che il padre, soprattutto all'inizio, poneva loro, non riuscendo ad esprimere direttamente il loro disagio”. Infine, parimenti, il consulente tecnico d'ufficio, in sede di risposta alle osservazioni del consulente di parte ricorrente, rileva come nelle minori non sia emerso alcun indicatore di conflitto di lealtà o di collusione con la sig.ra CP_1 ma “se hanno manifestato prudenza nell'esprimersi questa è data dal timore di reazioni negative […]. Esempio emblematico è quando hanno rivelato ingenuamente il fatto che Per_ a casa hanno un cellulare, era spaventata dalla reazione che il padre avrebbe avuto nei confronti della madre, che si è sentita infatti di dover dare delle spiegazioni
Pag. 13 di 19 per timore di ripercussioni su di lei. Non si tratta quindi di un'emotività materna eccessiva e non contenuta, ma di timore per le forti reazioni che il sig. può Pt_1 avere verso di lei”.
In quest'ottica, alla luce di quanto sopra esposto, l'affidamento esclusivo alla madre appare essere la soluzione temporaneamente migliore per “sollevare le minori da possibili reattività paterne rispetto alle decisioni che la madre prende nel loro interesse
e da rallentamenti che il padre attuerebbe per la grande sfiducia che riserba nei confronti della NO , sfiducia che lui stesso ha riconosciuto di avere”. Al CP_1
riguardo, si evidenzia come tale soluzione sia temporanea, e volta, principalmente, come ribadito dal CTU, a sollecitare nel sig. “l'impegno nel riconoscere quelle Pt_1
qualità materne che i risultati - in termini di buona educazione, serenità ed equilibrio - le minori hanno dimostrato di possedere, anche e per buona parte per gli apporti affettivi ed educativi della madre”, rispetto al quale, inoltre, al fine di agevolare quest'ultimo in tale percorso di condivisione, si ritiene anche di dovere prevedere la presa in carico dello stesso da parte dell' Controparte_2
.
[...]
Si ritiene, peraltro, di non doversi condividere la soluzione alternativa prospettata dal consulente di parte ricorrente, dott.ssa la quale, nelle osservazioni alla Per_7
bozza di CTU, ha proposto di affidare temporaneamente le minori al Servizio Sociale, per una durata non inferiore all'anno, giustificando tale misura sulla base “della gravità dei ripetuti tentativi di sabotaggio e di ostacolo della alla frequentazione del CP_1 padre alle figlie (tre occasioni)”. Al contrario, deve ritenersi che la sig.ra abbia CP_1 dimostrato la propria capacità di prendere decisioni nell'interesse delle figlie e, soprattutto, di rispettare il ruolo paterno;
infatti, nonostante il vissuto di violenza subito dalla resistente, risulta che ella non abbia coinvolto e nella conflittualità Per_1 PE con il padre, e ciò è dimostrato dal fatto che nessuna delle minori possiede “un'idea deformata del padre, che riconoscono nel suo ruolo e nelle sue caratteristiche specifiche” (pag. 2 della risposta alle osservazioni di parte, dott.ssa . Non Per_6
paiono potersi addurre come elementi prognostici negativi dell'atteggiamento della sig.ra nei confronti del sig. tre soli episodi di presunto “sabotaggio” dei CP_1 Pt_1
pernottamenti che le minori avrebbero dovuto effettuare in casa del padre: invero, il
Pag. 14 di 19 primo pernottamento è stato effettuato, ed entrambi i genitori hanno confermato la serenità (propria e, soprattutto) delle minori. A tale proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “rispetto alla figura paterna si rileva nella NO una certa prudenza nell'incoraggiare le figlie alla ripresa dei contatti liberi con il padre, prudenza che non si esprime in critiche o svalutazioni sul suo ruolo, ma è giustificata dal suo vissuto con il OR e dalla fatica nel confronto con lo stesso”. Pt_1
Conseguentemente, così stabilito in ordine all'affidamento delle minori, per quanto attiene al regime di visita del padre, si ritiene che risponda all'interesse e alla volontà delle minori, quanto suggerito dal consulente tecnico d'ufficio; pertanto, il sig. Pt_1
potrà incontrare le figlie dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle 20:00 per un fine settimana al mese, individuato nel terzo fine settimana del mese;
il fine settimana precedente sarà la sig.ra ad avere con sé le figlie per il fine settimana CP_1
intero; i fine settimana restanti, le figlie staranno con il padre, alternativamente, il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, oppure la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00.
Si ritiene, inoltre, al fine di agevolare la comunicazione e collaborazione dei genitori nella gestione delle figlie minori, di dovere prevedere il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (per la durata minima di un anno), con lo specifico incarico a questi ultimi di supporto alla genitorialità al fine di consentire alle parti, nel rispetto del ruolo di genitore da ciascuna di esse rivestito,
l'adozione di scelte e decisioni condivise afferenti ad e . Si prevede, Per_1 PE
inoltre, che, dopo un monitoraggio di quattro mesi, i Servizi Sociali incaricati potranno, qualora rispondente all'interesse delle minori, aumentare il tempo che quest'ultime potranno trascorrere con il padre fino “a due settimane al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera”.
Ora, ciò posto in ordine all'affidamento delle minori e al regime di visita, rimangono da vagliare le questioni economiche tra le parti. In particolare, con riferimento al mantenimento relativo ai figli minori, si rileva, anzitutto, in punto di diritto, che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147
c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare,
Pag. 15 di 19 ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, ai sensi dell'art. 337 ter co. 4 c.c., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati e di quello per il quale “l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e delle esigenze e non ha bisogno di dimostrazione specifica” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n.
11724/2023), si ritiene congruo, stante che la situazione economica tra le parti non è mutata rispetto al tempo dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, stabilire un assegno di mantenimento pari alla somma mensile di euro 275,00 per ciascuna figlia (per complessivi euro 550,00), che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
In quella sede, si è, in particolare, dato atto che, dalla documentazione prodotta, i redditi del ricorrente risultano essere pari ad euro 23.313,66 netti per l'anno 2022
(certificazione dei redditi del 2023), ad euro 26.200,23 netti per l'anno 2021
(dichiarazione dei redditi 2022), ad euro 26.166,00 netti per l'anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2021); che il reddito del ricorrente risulta essere, inoltre, gravato da un mutuo la cui rata trimestrale è all'incirca pari ad euro 1.700,00 (come da piano di ammortamento in atti); che, infine, dalla documentazione fiscale della resistente, emergono redditi, per il periodo di imposta 2019, per un importo annuale netto pari ad euro 23.578,00, per il periodo di imposta 2020, per un importo annuale netto pari ad
Pag. 16 di 19 euro 23.871,00, per il periodo di imposta 2021, per un importo annuale netto pari ad euro 27.558,00. Ragione per cui si ritiene proporzionato l'assegno di mantenimento già previsto, anche in virtù del progressivo aumento delle necessità delle minori.
Le spese straordinarie saranno, inoltre, ripartite tra le parti nella misura del 50%, a carico di ciascuna di esse, da concordarsi se superiori ed euro 200,00, e saranno regolamentate come da Protocollo del CNF del 29 novembre 2017.
Sempre tenuto conto dell'applicazione del modello di affidamento esclusivo, si evidenzia che l'assegno universale ed ogni altra provvidenza in favore della prole sarà integralmente percepita da parte della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, ovvero, da un lato, dell'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle statuizioni in punto di mantenimento e, dall'altro lato, della previsione dell'affidamento esclusivo, si ritiene che sussistano gravi e giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti nella misura di 2/3, ponendole, invece, per l'ulteriore 1/3, a carico di parte ricorrente. Tali spese, inoltre, vengono liquidate, come anche da nota spese del procuratore di parte resistente, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra gli euro
26.001 e gli euro 52.000, nonché applicando i valori medi per tutte le fasi.
Si ritiene, invece, che le spese di CTU, liquidate come da decreto del 2 luglio 2024, vadano definitivamente poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà per ciascuna, essendo gli accertamenti peritali resisi necessari (anche d'ufficio) per l'accertamento della capacità genitoriale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
Croviana (TN), in data 14.11.2009, da nato a [...] il Parte_1
11.01.1970, e da nata a [...] il [...] (matrimonio trascritto RO
nel comune di Croviana, al nr. 2, parte II, Serie A, anno 2009);
Pag. 17 di 19 - DISPONE l'affidamento esclusivo delle minori nata a Persona_4
Trento il 20.08.2011, e nata a [...] il [...] alla madre, con Persona_5
collocazione prevalente presso la stessa;
- DISPONE che il regime di visita del padre sia regolamentato secondo le modalità indicate in parte motiva;
- DISPONE il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per la durata minima di un anno, con specifico incarico, a tali Servizi, di sostegno alla genitorialità delle parti e con obbligo di riferire al Giudice
Tutelare;
- DISPONE, nel rispetto della volontà del ricorrente, la presa in carico di quest'ultimo da parte dell' - Servizio di Controparte_2
psicologica;
- PONE, a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma di € 550,00 (euro 275,00 per ciascuna figlia), che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
- PONE, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017 e da concordarsi se superiori ed euro 200,00;
- DICHIARA le spese di lite compensate per 2/3, ponendo l'ulteriore 1/3 a carico del ricorrente e liquidandole nell'importo di euro 2.538,66, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- PONE le spese di ctu, liquidate come da decreto del 2 luglio 2024, a carico di ciascuna parte nella misura della metà per ciascuna.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali incaricati e all'
[...]
. Controparte_2
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 18 di 19 Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Miriam
Manfrin, Magistrato Ordinario in tirocinio
Pag. 19 di 19