Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23849 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10805/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10805 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Cominotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi 28;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura – U.T.G. di Bergamo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno il 16 febbraio 2022, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa LO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM del 16.2.2022 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, in considerazione di ripetute condanne riportate dal marito per gravi reati.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed in data 29/09/25 ha depositato il DPR con cui è stata conferita la cittadinanza italiana alla ricorrente in data 2/07/2025.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, vanno poste a carico della resistente, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del fatto che la ricorrente, vittima del comportamento violento del marito, aveva già divorziato dallo stesso, prima della presentazione della domanda di cittadinanza, risposandosi subito dopo, e che tali circostanze erano state invano rappresentate dall’interessata sia nelle osservazioni prodotte a riscontro del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990 sia nella istanza di riesame proposta nel 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di €. 2.000,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ZZ, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.