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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1322 dell'anno 2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. tra
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Cefalù (PA), nella Via Generale Prestisimone n.17, presso
[...] lo studio dell'Avv. Rosanne Marie Di Vita, che la rappresenta e difende con l'avv. Giuseppe Muffoletto per mandato in atti
– attrice in riassunzione – contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), AR CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Chiavari (GE), nella via Tripoli n.20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Firriolo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuta in riassunzione –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 24 Gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Distaccata di Cefalù, con sentenza n. 294/2011 ha dichiarato inefficace la rinuncia all'eredità di di cui all'atto in Notar AR [...]
di Chiavari del 19/05/2008, rep. 35666; ha accolto le domande di Per_1 Parte_1
e per l'effetto condannato al pagamento della somma di € 142.900,00 oltre AR interessi legali dal 03/04/2008 e sino al soddisfo;
ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite liquidate in € 14.987,97, di cui € 9.670,00 per onorari ed € 4.600,00 per diritti ed € 717,97 per spese, oltre accessori di legge. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. 1126/2017 ha confermato la sentenza di primo grado, condannando al pagamento, in favore dell'appellante AR [...]
delle spese di secondo grado liquidate in € 6.500,00, oltre accessori di legge. Parte_1
ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito la controparte. AR
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11389/2024, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha evocato in Parte_1 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle domande AR formulate.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle domande AR proposte dall'attrice in riassunzione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 24/01/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Alla stregua del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11389/2024 occorre accertare se abbia posto in essere atti AR inequivocabilmente diretti ad accettare l'eredità del padre (deceduto in data 24.03.2007) e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede in data antecedente alla dichiarazione di rinuncia all'eredità effettuata con atto in Notar di Chiavari del 19.05.2008, rep. Persona_1
35666. A tal fine occorre, pertanto, avere riguardo a due bonifici, uno effettuato il 29.04.2007 da in favore della madre per la somma di € 7.500,00 con AR Parte_2 causale: “sdo vendita immob las erdità fav ” e uno del 31.05.2007 di € 2.100,00 disposto Parte_2 da (coniuge di ) in favore di con causale: Persona_2 AR Parte_1
“acconto su euro 130.000 p c ”. Occorre a tal proposito precisare che tali pagamenti AR costituiscono adempimento di due legati testamentari di cui era stata AR onerata. Riportando le argomentazioni della Corte di Cassazione, il legato di somme a favore della madre doveva essere onorato mediante l'impiego del ricavato della vendita Parte_2 di un bene immobile dell'asse, dovendo qualificarsi come legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro come espressione della monetizzazione del proprio patrimonio immobiliare (per un caso analogo: Cass. 14358/2013, nonché, per l'applicazione del principio, riguardo alle somme depositate sui conti, Cass. 15661/2020). Quanto invece al lascito in favore della , Pt_1 il fatto che trattavasi di legato di genere, come ritenuto dalla Corte di merito, richiedeva anzitutto di verificare la presenza di somme sufficienti nel patrimonio del de cuius e, in caso negativo, di stabilire se il testatore avesse inteso riferirsi a quelle esistenti nell'asse al momento della morte, conseguendone in tal caso l'invalidità della disposizione (Cass. 1483/1969; Cass. 27708/1992; Cass. 7082/1995). Tuttavia, una volta accertata, come nella specie, la validità del legato anche in assenza di liquidità (cfr. sentenza, pag. 7), un eventuale adempimento da parte del chiamato alla successione non poteva comportare automaticamente l'accettazione tacita dell'eredità. Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all'eredità abbia agito con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni. E' inoltre pacifico nella giurisprudenza della Corte – e nelle opinioni dottrinali assolutamente prevalenti – che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori (art. 1180 c.c.; cfr. Cass. 497/1965; Cass. 14666/2012; Cass. 20878/2020).). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche riguardo all'esecuzione di un legato, nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiuta da un terzo, al pari dei debiti ereditari. Concludendo, la Suprema Corte ha pertanto precisato che “l'errore in cui è incorsa la Corte di merito è, perciò, consistito nell'aver qualificato il pagamento di entrambi i bonifici come atti di accettazione tacita, nel primo caso, riguardo al versamento eseguito in favore della madre del de cuius, per il fatto che il marito della ricorrente aveva agito su incarico di quest'ultima e in virtù della causale del bonifico quale acconto sul maggior importo dovuto, nel secondo caso, sul rilievo che a tale adempimento era tenuta la anche in assenza di somme nel patrimonio del testatore, omettendo di verificare con CP_1 quali liquidità fossero stati effettuati entrambi i pagamenti (in particolare, riguardo al primo bonifico di € 7.500,00, se le somme provenissero effettivamente dalla liquidazione del patrimonio ereditario), e ciò benché la avesse esplicitamente eccepito che il bonifico alla CP_1 Pt_1 era partito dai suoi conti personali e che nel patrimonio ereditario non vi erano liquidità al momento dell'apertura della successione, neppure per adempiere il legato in favore della madre”.
Ebbene, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve escludersi che nel caso di specie abbia accettato tacitamente l'eredità del padre prima della formale AR dichiarazione di rinuncia alla stessa.
Nello specifico, quanto al bonifico di € 7.500,00, di cui alla causale “sdo vendita immob las erdità fav
”, proveniente dal conto di in favore della madre, l'attrice non Parte_2 AR ha provato se la vendita dell'immobile, sito in Collesano via Tommaso Villa n. 13 (come da disposizione testamentaria) sia stata effettuata dalla convenuta dopo la morte del padre ovvero, ove effettuata dal testatore, se l'importo sia stato prelevato dal patrimonio del “de cuius”, integrando, in entrambi i casi, atto che solo l'erede avrebbe avuto diritto di compiere stante la capacità di incidere sulla consistenza dell'asse ereditario.
Dal canto suo, la convenuta in riassunzione, sin dal primo grado di giudizio, ha eccepito l'assenza di beni e liquidità riferibili al de cuius al momento dell'apertura della successione, ed ha provato che la movimentazione dei conti intestati al padre era terminata in data, addirittura, antecedente la redazione del testamento.
Medesimo discorso vale per il bonifico di € 2.100,00 effettuato in favore dell'attrice in riassunzione, con causale “acconto su euro 130000 p c ”, per il quale è ancora più AR evidente l'assenza di collegamento con il patrimonio ereditario, essendo stato disposto da Per_2
(marito) per conto di e proveniendo direttamente dal conto di quest'ultimo.
[...] CP_1
Tale difetto probatorio fa sì che i pagamenti oggetto di accertamento non siano di per sé indice di accettazione tacita dell'eredità di , ma siano al più idonei a configurare la Persona_3 fattispecie dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. (v. in tal senso, Cass. ord. 20878/2020). Manca, in definitiva, il secondo requisito richiesto in via cumulativa e non disgiuntiva dall'art. 476 c.c. affinché possa configurarsi accettazione tacita dell'eredità (Cass. ord. 20878/2020).
Com'è noto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 codice civile, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (cfr. Cass. civ. n. 21436/2018 e, in termini, Cass. civ. n. 13491/2014). Nel caso che ci occupa, l'attrice in riassunzione non ha fornito adeguati elementi probatori dai quali desumere l'acquisizione della qualità di erede da parte di . AR
, ulteriore indice di segno contrario è il carattere particolarmente oneroso del testamento CP_2
a fronte dell'incapienza dell'asse ereditario, sicché è ragionevole ritenere che , AR istituita erede universale, non aveva alcun interesse ad accettare l'eredità del padre neppure tacitamente e che i pagamenti dalla stessa posti in essere fossero, anche in ragione della loro modesta entità, un adempimento spontaneo delle volontà paterne.
Ne discende la legittimità della rinuncia all'eredità operata dalla convenuta in data 19/05/2008 con atto a rogito Notaio di Chiavari, rep. 35666, da ritenersi valida ed efficace. Persona_1
In conclusione, l'appello di è fondato e merita accoglimento, con AR conseguente rigetto delle domande formulate da nei suoi confronti. Parte_1
❖ Spese di lite
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannata alla Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano come in AR dispositivo, per il primo grado di giudizio, per il grado di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte quale giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù - n. 294/2011 emessa nel giudizio tra le parti n.r.g. 556/2008;
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 AR
b) condanna al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Parte_1 AR del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.500,00 oltre accessori di legge;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 AR del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre accessori di legge;
d) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 AR del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge;
e) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 AR del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 27.06.2025.
Palermo, 2 Luglio 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1322 dell'anno 2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. tra
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Cefalù (PA), nella Via Generale Prestisimone n.17, presso
[...] lo studio dell'Avv. Rosanne Marie Di Vita, che la rappresenta e difende con l'avv. Giuseppe Muffoletto per mandato in atti
– attrice in riassunzione – contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), AR CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Chiavari (GE), nella via Tripoli n.20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Firriolo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuta in riassunzione –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 24 Gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Distaccata di Cefalù, con sentenza n. 294/2011 ha dichiarato inefficace la rinuncia all'eredità di di cui all'atto in Notar AR [...]
di Chiavari del 19/05/2008, rep. 35666; ha accolto le domande di Per_1 Parte_1
e per l'effetto condannato al pagamento della somma di € 142.900,00 oltre AR interessi legali dal 03/04/2008 e sino al soddisfo;
ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite liquidate in € 14.987,97, di cui € 9.670,00 per onorari ed € 4.600,00 per diritti ed € 717,97 per spese, oltre accessori di legge. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. 1126/2017 ha confermato la sentenza di primo grado, condannando al pagamento, in favore dell'appellante AR [...]
delle spese di secondo grado liquidate in € 6.500,00, oltre accessori di legge. Parte_1
ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito la controparte. AR
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11389/2024, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha evocato in Parte_1 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle domande AR formulate.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto delle domande AR proposte dall'attrice in riassunzione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 24/01/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Alla stregua del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11389/2024 occorre accertare se abbia posto in essere atti AR inequivocabilmente diretti ad accettare l'eredità del padre (deceduto in data 24.03.2007) e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede in data antecedente alla dichiarazione di rinuncia all'eredità effettuata con atto in Notar di Chiavari del 19.05.2008, rep. Persona_1
35666. A tal fine occorre, pertanto, avere riguardo a due bonifici, uno effettuato il 29.04.2007 da in favore della madre per la somma di € 7.500,00 con AR Parte_2 causale: “sdo vendita immob las erdità fav ” e uno del 31.05.2007 di € 2.100,00 disposto Parte_2 da (coniuge di ) in favore di con causale: Persona_2 AR Parte_1
“acconto su euro 130.000 p c ”. Occorre a tal proposito precisare che tali pagamenti AR costituiscono adempimento di due legati testamentari di cui era stata AR onerata. Riportando le argomentazioni della Corte di Cassazione, il legato di somme a favore della madre doveva essere onorato mediante l'impiego del ricavato della vendita Parte_2 di un bene immobile dell'asse, dovendo qualificarsi come legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro come espressione della monetizzazione del proprio patrimonio immobiliare (per un caso analogo: Cass. 14358/2013, nonché, per l'applicazione del principio, riguardo alle somme depositate sui conti, Cass. 15661/2020). Quanto invece al lascito in favore della , Pt_1 il fatto che trattavasi di legato di genere, come ritenuto dalla Corte di merito, richiedeva anzitutto di verificare la presenza di somme sufficienti nel patrimonio del de cuius e, in caso negativo, di stabilire se il testatore avesse inteso riferirsi a quelle esistenti nell'asse al momento della morte, conseguendone in tal caso l'invalidità della disposizione (Cass. 1483/1969; Cass. 27708/1992; Cass. 7082/1995). Tuttavia, una volta accertata, come nella specie, la validità del legato anche in assenza di liquidità (cfr. sentenza, pag. 7), un eventuale adempimento da parte del chiamato alla successione non poteva comportare automaticamente l'accettazione tacita dell'eredità. Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all'eredità abbia agito con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni. E' inoltre pacifico nella giurisprudenza della Corte – e nelle opinioni dottrinali assolutamente prevalenti – che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori (art. 1180 c.c.; cfr. Cass. 497/1965; Cass. 14666/2012; Cass. 20878/2020).). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche riguardo all'esecuzione di un legato, nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiuta da un terzo, al pari dei debiti ereditari. Concludendo, la Suprema Corte ha pertanto precisato che “l'errore in cui è incorsa la Corte di merito è, perciò, consistito nell'aver qualificato il pagamento di entrambi i bonifici come atti di accettazione tacita, nel primo caso, riguardo al versamento eseguito in favore della madre del de cuius, per il fatto che il marito della ricorrente aveva agito su incarico di quest'ultima e in virtù della causale del bonifico quale acconto sul maggior importo dovuto, nel secondo caso, sul rilievo che a tale adempimento era tenuta la anche in assenza di somme nel patrimonio del testatore, omettendo di verificare con CP_1 quali liquidità fossero stati effettuati entrambi i pagamenti (in particolare, riguardo al primo bonifico di € 7.500,00, se le somme provenissero effettivamente dalla liquidazione del patrimonio ereditario), e ciò benché la avesse esplicitamente eccepito che il bonifico alla CP_1 Pt_1 era partito dai suoi conti personali e che nel patrimonio ereditario non vi erano liquidità al momento dell'apertura della successione, neppure per adempiere il legato in favore della madre”.
Ebbene, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve escludersi che nel caso di specie abbia accettato tacitamente l'eredità del padre prima della formale AR dichiarazione di rinuncia alla stessa.
Nello specifico, quanto al bonifico di € 7.500,00, di cui alla causale “sdo vendita immob las erdità fav
”, proveniente dal conto di in favore della madre, l'attrice non Parte_2 AR ha provato se la vendita dell'immobile, sito in Collesano via Tommaso Villa n. 13 (come da disposizione testamentaria) sia stata effettuata dalla convenuta dopo la morte del padre ovvero, ove effettuata dal testatore, se l'importo sia stato prelevato dal patrimonio del “de cuius”, integrando, in entrambi i casi, atto che solo l'erede avrebbe avuto diritto di compiere stante la capacità di incidere sulla consistenza dell'asse ereditario.
Dal canto suo, la convenuta in riassunzione, sin dal primo grado di giudizio, ha eccepito l'assenza di beni e liquidità riferibili al de cuius al momento dell'apertura della successione, ed ha provato che la movimentazione dei conti intestati al padre era terminata in data, addirittura, antecedente la redazione del testamento.
Medesimo discorso vale per il bonifico di € 2.100,00 effettuato in favore dell'attrice in riassunzione, con causale “acconto su euro 130000 p c ”, per il quale è ancora più AR evidente l'assenza di collegamento con il patrimonio ereditario, essendo stato disposto da Per_2
(marito) per conto di e proveniendo direttamente dal conto di quest'ultimo.
[...] CP_1
Tale difetto probatorio fa sì che i pagamenti oggetto di accertamento non siano di per sé indice di accettazione tacita dell'eredità di , ma siano al più idonei a configurare la Persona_3 fattispecie dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. (v. in tal senso, Cass. ord. 20878/2020). Manca, in definitiva, il secondo requisito richiesto in via cumulativa e non disgiuntiva dall'art. 476 c.c. affinché possa configurarsi accettazione tacita dell'eredità (Cass. ord. 20878/2020).
Com'è noto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 codice civile, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (cfr. Cass. civ. n. 21436/2018 e, in termini, Cass. civ. n. 13491/2014). Nel caso che ci occupa, l'attrice in riassunzione non ha fornito adeguati elementi probatori dai quali desumere l'acquisizione della qualità di erede da parte di . AR
, ulteriore indice di segno contrario è il carattere particolarmente oneroso del testamento CP_2
a fronte dell'incapienza dell'asse ereditario, sicché è ragionevole ritenere che , AR istituita erede universale, non aveva alcun interesse ad accettare l'eredità del padre neppure tacitamente e che i pagamenti dalla stessa posti in essere fossero, anche in ragione della loro modesta entità, un adempimento spontaneo delle volontà paterne.
Ne discende la legittimità della rinuncia all'eredità operata dalla convenuta in data 19/05/2008 con atto a rogito Notaio di Chiavari, rep. 35666, da ritenersi valida ed efficace. Persona_1
In conclusione, l'appello di è fondato e merita accoglimento, con AR conseguente rigetto delle domande formulate da nei suoi confronti. Parte_1
❖ Spese di lite
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannata alla Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano come in AR dispositivo, per il primo grado di giudizio, per il grado di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte quale giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù - n. 294/2011 emessa nel giudizio tra le parti n.r.g. 556/2008;
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 AR
b) condanna al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Parte_1 AR del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.500,00 oltre accessori di legge;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 AR del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre accessori di legge;
d) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 AR del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge;
e) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 AR del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 27.06.2025.
Palermo, 2 Luglio 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo