Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2022, proposto da
ACENTRO TURISMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adalberto Perulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del provvedimento di reiezione FIS1185612-2022/2022 dell'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale ex art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 con n. protocollo INPS.4900.21/02/2022.0144509 emanato dall'INPS – Filiale Metropolitana di Milano in data 20.4.2022 e notificato in data 4.5.2022;
b) del provvedimento di reiezione FIS1206739-2022/2022 dell'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale ex art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 con n. protocollo INPS.4900.14/04/2022.0279070 emanato dall'INPS – Filiale Metropolitana di Milano in data 27.4.2022 e notificato in data 26.5.2022;
c) di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale
nonché per la declaratoria
della concessione dell'Assegno di Integrazione Salariale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 per i periodi 3.1.2022 – 2.4.2022 e 4.4.2022 – 2.7.2022, con conseguente recupero a conguaglio tramite sistema UNIEMENS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società Acentro Turismo S.p.A., operante nel settore del turismo (svolgendo essa, come dichiarato in ricorso, attività di “ organizzazione dei viaggi di lavoro delle dipendenti delle aziende clienti ”) ha impugnato dinanzi a questo T.A.R. i provvedimenti di reiezione FIS1185612- 2022/2002 e FIS1206739-2022/2022 delle istanze di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale, emanati dall’INPS – Filiale Metropolitana di Milano rispettivamente in data 20 e 27 aprile 2022.
2. In fatto, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 21 febbraio 2022 la ricorrente, dopo aver raggiunto accordo sindacale in data 15 dicembre 2021, presentava all’INPS domanda di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale per il periodo di 12 settimane a decorrere dal 03 gennaio 2022 a cui veniva assegnato numero di protocollo INPS 4900/21/02/2022.0144509
Successivamente, in data 14 aprile 2022, in attesa dell’accoglimento della precedente istanza, richiedeva nuovamente l’intervento del Fondo Integrazione Salariale per il successivo periodo decorrente dal 04 aprile 2022 al 02 luglio 2022 a cui veniva assegnata numero di protocollo INPS 4900.14/04/2022.0279070.
Con provvedimenti di data 20 e 27 aprile 2022, l’INPS emanava i provvedimenti reiettivi con motivazione così enunciata dall’Amministrazione emanante: “- Integrabilità della causale: Dimensione azienda è maggiore di 15, non compatibile con la causale straordinaria richiesta (ex: DDL Bilancio 2022) ”.
3. Il ricorso è affidato a cinque motivi di doglianza, i quali attengono:
a) alla violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 e dell’art. 2 bis del DM n. 94033/2016, per l’errata applicazione dei requisiti di intervento dell’Assegno di Integrazione Salariale, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021;
b) alla violazione del principio del legittimo affidamento, peraltro sancito dall’art. 1, comma 2 bis della legge n. 241/1990, per avere l’INPS completamente disatteso che le istanze di accesso al FIS fossero state presentate dall’odierna deducente nel pieno rispetto della legge e delle istruzioni predisposte dallo stesso Ente previdenziale;
c) alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
d) alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione dei provvedimenti amministrativi per cui è causa;
e) alla violazione dell’art. 38 Cost., in quanto l’INPS, rigettando le richieste di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale, era venuto meno all’obbligo costituzionalmente imposto di garantire ad ogni cittadino i mezzi necessari al mantenimento ed all’assistenza sociale.
3. Si è costituito in causa l’INPS, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, nonché il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
4. Nelle more del giudizio, a seguito di istanza di riesame presentata dalla ricorrente, con provvedimento di data 7 luglio 2022 l’INPS autorizzava l’accesso al FIS per il periodo 3 gennaio 2022-2 aprile 2022 con causale “crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto”, con conseguente accoglimento della domanda n. protocollo INPS.4900.21/02/2022.0144509. Il provvedimento di reiezione FIS1185612-2022/2022 di data 20 aprile 2022, pertanto, veniva annullato in regime di autotutela dall’Istituto convenuto.
5. All’udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.
7. Con riferimento al provvedimento di reiezione FIS1185612-2022/2022 di data 20 aprile 2022, l’accoglimento dell’istanza di riesame comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Il provvedimento di reiezione relativo all’istanza INPS 4900.14/04/2022.0279070, invece, resiste alle prospettate censure.
8.1. Con il primo motivo, la ricorrente società censura la violazione dell’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015 e dell’art. 2 bis, D.M. n. 94033/2016, introdotto dal D.M. n. 33/2022.
La ricorrente ritiene, in particolare, che il rigetto della sua istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale ex art. 29, D.lgs. n. 148/2015 contrasti con il disposto dell’art. 29, comma 3bis, D.lgs. n. 148/2015, perché è motivato unicamente dal fatto che tale assegno non possa essere corrisposto per le causali c.d. “straordinarie”, come quella di “crisi aziendale” richiesta.
L’art. 23, comma 1, lett. i) del D.L. 7 gennaio 2022, n. 4, infatti, avrebbe modificato il comma 3 bis dell’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015 eliminando il termine “ordinarie”, così prevedendo che “l’assegno di integrazione salariale potesse essere riconosciuto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, con riferimento, quindi, anche alle causali straordinarie oltre che alle causali ordinarie” (cfr. ricorso pag. 6).
Alla luce di tale modifica normativa quindi, secondo la ricorrente, “l’INPS avrebbe dovuto accogliere la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale, non rientrando l’odierna ricorrente tra le imprese beneficiarie della CIGS e, sussistendo, invece, tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente” (cfr. ricorso pag. 9).
Il motivo non è fondato.
L’intero impianto argomentativo della ricorrente si fonda su un presupposto non corretto, ossia il fatto che la Acentro Turismo S.p.a. non rientrasse nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinari e, di conseguenza, potesse presentare istanza di accesso al FIS anche per le causali straordinarie, così come previsto (implicitamente) dal comma 3 bis dell’art. 29, D.lgs. n. 148/2015 e (testualmente) dall’art. 2 bis del DM n. 94033/2016.
La Acentro Turismo S.p.a., tuttavia, rientra(va) nel campo di applicazione della CIGS.
Deve rilevarsi, in proposito, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”) ha apportato rilevanti novità in materia di ammortizzatori sociali, tra le quali anche quella di ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli stessi ammortizzatori.
Con specifico riguardo ai destinatari della CIGS, l’articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022 ha introdotto il comma 3bis all’articolo 20, D.lgs. n. 148/2015, il quale prevede che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione con riferimento ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.
Il citato comma 3bis dell’art. 20, D.lgs. n. 148/2015, richiamando gli artt. 26, 27 e 40, ma non l’art. 29, ha così determinato l’estensione della cassa integrazione salariale straordinaria a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.
Alla luce del combinato disposto di tali norme, appare quindi condivisibile l’interpretazione fornita dall’INPS, secondo cui, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS riconosce l’assegno di integrazione salariale in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, in quanto, per le causali straordinarie viene garantito l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il primo motivo di ricorso non può essere ritenuto meritevole di favorevole accoglimento.
8.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto l’istanza di accesso al FIS per una causale straordinaria sarebbe stata accettata dal sistema informatico dell’INPS, attribuendogli un numero di protocollo, senza creare alcun “alert” di errore.
L’INPS avrebbe, quindi, predisposto una procedura telematica non aggiornata alle novità normative introdotte in materia di ammortizzatori sociali dalla legge n. 234/2021, così ledendo il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente nell’aver, in tesi, rispettato la normativa dettata in materia di concessione degli ammortizzatori sociali, nonché le modalità operative stabilite dall’INPS stessa.
Il motivo è infondato, in quanto è evidente che l’accettazione, da parte del sistema informatico, della presentazione delle domande, anche per causali non corrette, fosse funzionale all’esame delle stesse da parte dell’INPS.
In ogni caso, l’eventuale mancata predisposizione di un “alert preventivo” in sede di presentazione telematica della domanda non può certamente invalidare il successivo provvedimento di rigetto che sia conforme alla normativa vigente.
Si evidenzia, comunque, che l’INPS aveva redatto una circolare esplicativa della nuova normativa già in data 1 febbraio 2022 (Circolare n. 18/2022), ossia prima che la ricorrente presentasse l’istanza di accesso al FIS.
La ricorrente non può, quindi, aver maturato alcun affidamento legittimo sul presunto rispetto delle procedure per la presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie.
8.3. Non è fondato nemmeno il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per aver l’INPS adottato un provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso al FIS, senza individuare possibili alternative di sostegno economico per la ricorrente.
L’INPS non aveva, infatti, alcuna possibilità di riqualificare l’istanza formulata dalla ricorrente e riconoscere alla stessa un ammortizzatore sociale differente rispetto a quello richiesto.
8.4. Non fondata è anche la censura di carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto lo stesso esplicita chiaramente le motivazioni del rigetto e rinvia ad una circolare esplicativa dell’intera novella legislativa.
8.5. Né può ritersi fondata, infine, la dedotta violazione dell’art. 38 della Costituzione e dei principi fondamentali del nostro ordinamento assistenziale nel caso di specie, posto che il rigetto dell’ammissione ai benefici del FIS non è stato dovuto al fatto che, per le causali straordinarie richieste, non fossero previsti dall’ordinamento degli ammortizzatori sociali, bensì solamente alla circostanza per cui la ricorrente dovesse accedere ad un ammortizzatore differente rispetto a quello richiesto.
9. In conclusione, il ricorso, in parte qua, non è fondato e deve essere rigettato.
10. La peculiarità della vicenda per cui è causa, nonché la natura degli interessi coinvolti nella controversia intercorsa, giustificano la compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo rigetta come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON ST, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
AN LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | ON ST |
IL SEGRETARIO