TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 182
TAR
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela del provvedimento di reiezione

    L'accoglimento dell'istanza di riesame comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione art. 29 d.lgs. 148/2015 e art. 2 bis DM 94033/2016

    La società rientrava nel campo di applicazione della CIGS, pertanto il FIS poteva riconoscere l'assegno solo per causali ordinarie. L'INPS ha correttamente interpretato la normativa.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    L'accettazione telematica della domanda non invalida il successivo rigetto conforme alla normativa. L'INPS aveva pubblicato una circolare esplicativa prima della presentazione dell'istanza, rendendo infondato l'affidamento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    L'INPS non aveva la possibilità di riqualificare l'istanza o riconoscere un ammortizzatore sociale diverso da quello richiesto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dei provvedimenti amministrativi

    I provvedimenti impugnati esplicitano chiaramente le motivazioni del rigetto e rinviano a una circolare esplicativa.

  • Rigettato
    Violazione art. 38 Cost.

    Il rigetto non è dovuto all'assenza di ammortizzatori sociali per le causali richieste, ma alla necessità per la ricorrente di accedere a un ammortizzatore diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 182
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 182
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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