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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 357/2024, pubblicata il 07/03/2024,
DA
LE DE DI LL BE & C.S.N.C. (C.F. 01225530532), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in PODERE VICOLO 260
58024 SCANSANO, con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI FABIO (C.F.
[...]) , elettivamente domiciliato/a in VIA MONTELLA I TRAV, 14 81024
MADDALONI presso lo Studio dell'Avv. NOVELLI FABIO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
BR SR (C.F. 09166660960), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA SAN MICHELE DEL CARSO 23 20125 LEGNANO, con il patrocinio dell'Avv. ARDITO MAURO (C.F. [...]) e dell'Avv. DI LECCE
PIERANDREA SERGIO ([...]) VIA PROCACCINI 29 20154 MILANO;
, elettivamente domiciliata in VIA PROCACCINI N. 29 20154 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ARDITO MAURO e dell'Avv. DI LECCE PIERANDREA SERGIO
([...]) VIA PROCACCINI 29 20154 MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 5 Per l'appellante: come da foglio depositato in via telematica in data 30.12.2024.
Per l'appellato: come da foglio depositato in via telematica in data 11.12.2024.
FATTO E DIRITTO
AN EN di LU RO & C. NC ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 357/24 del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto l'opposizione proposta da AC RL avverso il decreto ingiuntivo n. 2215/24 ottenuto nei confronti di questa per la somma di Euro 22.057,60 (quale saldo del corrispettivo pattuito per i lavori di installazione di un impianto di irrigazione e di realizzazione di un tappeto erboso). Ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente: - ritenuto che la AC RL avesse dimostrato l'esistenza di vizi delle opere, senza ammettere le prove orali che quale opposta aveva dedotto circa la loro esecuzione secondo le regole dell'arte; - fondato la decisione sulle conclusioni di un ATP introdotto dalla AC RL avanti il Tribunale di Grosseto,
i cui atti erano stati acquisiti dopo la scadenza dei termini di cui all'art.183, VI co. cpc e che comunque sarebbe stato inidoneo a sopperire agli oneri probatori gravanti su controparte;
- liquidato le spese processuali a suo carico.
AC RL ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando come la prova dell'esatto adempimento gravasse sull'appaltatore, come nessuna preclusione fosse ravvisabile rispetto all'acquisizione al processo degli atti dell'ATP e come la
EA EN NC fosse decaduta dall'ammissione delle prove orali dedotte, non avendo ribadito la relativa istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
La sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Costituisce applicazione dell'ordinario criterio di cui all'art.2696 c.c. il principio secondo cui “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. ord. n.25410/24). In conformità a ciò, sarebbe stata dunque l'odierna appellante (che col ricorso monitorio ha agito per pagina 2 di 5 ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito) a dover dimostrare di aver adempiuto esattamente alla sua prestazione, contestata da controparte quanto alla sua realizzazione a regola d'arte. Ne discende che l'eventuale difetto di prova sulla bontà della prestazione resa ricadrebbe a carico della EA EN NC: tanto sarebbe dunque sufficiente ad escludere il suo diritto al saldo del corrispettivo, considerato che in proposito l'appellante non ha offerto alcuna prova al riguardo, non avendo riproposto in sede di precisazione delle conclusioni
(all. 12 AC) le istanze istruttorie sulle circostanze (seppur genericamente e ampiamente valutative) dedotte alle pagg.2 e 3 della comparsa di costituzione (tra l'altro senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.244 cpc). Al riguardo si rammenta infatti che “le istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti dovendosi, in difetto ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (Cass.
n.27205/23).
Alla luce di quanto detto, pertanto, si palesa l'infondatezza in radice del motivo d'appello relativo all'inidoneità dell'espletato ATP avanti il Tribunale di Grosseto
a colmare le lacune probatorie di parte, che – eventualmente – sarebbero quelle della stessa EA EN NC.
Ad ogni modo, l'ATP espletato nel contraddittorio delle parti ha consentito di dimostrare in positivo la presenza di gravi vizi nell'opera eseguita dalla EA
Garden NC, in particolare avendo riscontrato che “il manto erboso risulta inequivocabilmente compromesso e ciò è da imputare in primo luogo alla mancanza di una preparazione idonea del letto di semina e di posa dei rotoli, il tutto accentuato da una alcalinità del terreno poco idoneo ad ospitare prati similari, caratterizzato tanto più da terreno a riporto con una forte componente di ciottolato affiorante. Stesse conclusioni valgono per la zona 'scarpata' non rispondente ai criteri di buona pratica di realizzazione di tali opere”, mentre ha confermato che
“la portata d'acqua del pozzo, come risulta dalle prove, consente pagina 3 di 5 l'approvvigionamento idrico della superficie interessata e la qualità dell'acqua stessa non si ritiene provochi problematiche di sorta al manto erboso”. I difetti del prato, pertanto, sono stati la conseguenza di errate scelte realizzative a carico dell'appaltatore e non già dalla carente portata del pozzo che avrebbe rifornito l'impianto idrico (in sé bene eseguito): va osservato, peraltro, che anche ove si fosse trattato di insufficiente portata del pozzo, l'autonomia dell'appaltatore avrebbe imposto allo stesso di segnalare la circostanze al committente, stante la professionalità e l'autonomia della sua figura contrattuale. In ordine alla corretta acquisizione dell'ATP alla causa di merito, è sufficiente osservare come la consulenza tecnica non costituisca un mezzo istruttorio in senso proprio (da ultimo cfr. Cass. ord. n. 253/22; Cass. ord. n.15521/19), avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze: la sua ammissione è dunque sottratta alle preclusioni di cui all'art.183, VI co. cpc, ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, anche in punto di spese processuali (comprensive anche del giudizio di ATP), poste integralmente a carico della EA EN RL riconosciuta soccombente per le domande azionate in via monitoria. Il fatto che la domanda riconvenzionale di AC RL (di restituzione delle somme versate in via anticipata in esecuzione del medesimo contratto inter partes) sia stata dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta
(statuizione su cui non è stato proposto appello incidentale) integra certamente una soccombenza reciproca, in presenza della quale – tuttavia – è rimessa pur sempre alla discrezionalità del giudice quella di compensare le spese di lite: nella specie il Tribunale ha fatto corretto uso di tale facoltà, escludendo qualsiasi compensazione, considerato che la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile è stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, e dunque non ha occupato la difesa della controparte nello svolgimento del giudizio.
pagina 4 di 5 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.888,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro
921,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed
Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 357/2024, pubblicata il 07/03/2024,
DA
LE DE DI LL BE & C.S.N.C. (C.F. 01225530532), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in PODERE VICOLO 260
58024 SCANSANO, con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI FABIO (C.F.
[...]) , elettivamente domiciliato/a in VIA MONTELLA I TRAV, 14 81024
MADDALONI presso lo Studio dell'Avv. NOVELLI FABIO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
BR SR (C.F. 09166660960), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA SAN MICHELE DEL CARSO 23 20125 LEGNANO, con il patrocinio dell'Avv. ARDITO MAURO (C.F. [...]) e dell'Avv. DI LECCE
PIERANDREA SERGIO ([...]) VIA PROCACCINI 29 20154 MILANO;
, elettivamente domiciliata in VIA PROCACCINI N. 29 20154 MILANO presso lo Studio dell'Avv. ARDITO MAURO e dell'Avv. DI LECCE PIERANDREA SERGIO
([...]) VIA PROCACCINI 29 20154 MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 5 Per l'appellante: come da foglio depositato in via telematica in data 30.12.2024.
Per l'appellato: come da foglio depositato in via telematica in data 11.12.2024.
FATTO E DIRITTO
AN EN di LU RO & C. NC ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 357/24 del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto l'opposizione proposta da AC RL avverso il decreto ingiuntivo n. 2215/24 ottenuto nei confronti di questa per la somma di Euro 22.057,60 (quale saldo del corrispettivo pattuito per i lavori di installazione di un impianto di irrigazione e di realizzazione di un tappeto erboso). Ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente: - ritenuto che la AC RL avesse dimostrato l'esistenza di vizi delle opere, senza ammettere le prove orali che quale opposta aveva dedotto circa la loro esecuzione secondo le regole dell'arte; - fondato la decisione sulle conclusioni di un ATP introdotto dalla AC RL avanti il Tribunale di Grosseto,
i cui atti erano stati acquisiti dopo la scadenza dei termini di cui all'art.183, VI co. cpc e che comunque sarebbe stato inidoneo a sopperire agli oneri probatori gravanti su controparte;
- liquidato le spese processuali a suo carico.
AC RL ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando come la prova dell'esatto adempimento gravasse sull'appaltatore, come nessuna preclusione fosse ravvisabile rispetto all'acquisizione al processo degli atti dell'ATP e come la
EA EN NC fosse decaduta dall'ammissione delle prove orali dedotte, non avendo ribadito la relativa istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
La sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Costituisce applicazione dell'ordinario criterio di cui all'art.2696 c.c. il principio secondo cui “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. ord. n.25410/24). In conformità a ciò, sarebbe stata dunque l'odierna appellante (che col ricorso monitorio ha agito per pagina 2 di 5 ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito) a dover dimostrare di aver adempiuto esattamente alla sua prestazione, contestata da controparte quanto alla sua realizzazione a regola d'arte. Ne discende che l'eventuale difetto di prova sulla bontà della prestazione resa ricadrebbe a carico della EA EN NC: tanto sarebbe dunque sufficiente ad escludere il suo diritto al saldo del corrispettivo, considerato che in proposito l'appellante non ha offerto alcuna prova al riguardo, non avendo riproposto in sede di precisazione delle conclusioni
(all. 12 AC) le istanze istruttorie sulle circostanze (seppur genericamente e ampiamente valutative) dedotte alle pagg.2 e 3 della comparsa di costituzione (tra l'altro senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.244 cpc). Al riguardo si rammenta infatti che “le istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti dovendosi, in difetto ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (Cass.
n.27205/23).
Alla luce di quanto detto, pertanto, si palesa l'infondatezza in radice del motivo d'appello relativo all'inidoneità dell'espletato ATP avanti il Tribunale di Grosseto
a colmare le lacune probatorie di parte, che – eventualmente – sarebbero quelle della stessa EA EN NC.
Ad ogni modo, l'ATP espletato nel contraddittorio delle parti ha consentito di dimostrare in positivo la presenza di gravi vizi nell'opera eseguita dalla EA
Garden NC, in particolare avendo riscontrato che “il manto erboso risulta inequivocabilmente compromesso e ciò è da imputare in primo luogo alla mancanza di una preparazione idonea del letto di semina e di posa dei rotoli, il tutto accentuato da una alcalinità del terreno poco idoneo ad ospitare prati similari, caratterizzato tanto più da terreno a riporto con una forte componente di ciottolato affiorante. Stesse conclusioni valgono per la zona 'scarpata' non rispondente ai criteri di buona pratica di realizzazione di tali opere”, mentre ha confermato che
“la portata d'acqua del pozzo, come risulta dalle prove, consente pagina 3 di 5 l'approvvigionamento idrico della superficie interessata e la qualità dell'acqua stessa non si ritiene provochi problematiche di sorta al manto erboso”. I difetti del prato, pertanto, sono stati la conseguenza di errate scelte realizzative a carico dell'appaltatore e non già dalla carente portata del pozzo che avrebbe rifornito l'impianto idrico (in sé bene eseguito): va osservato, peraltro, che anche ove si fosse trattato di insufficiente portata del pozzo, l'autonomia dell'appaltatore avrebbe imposto allo stesso di segnalare la circostanze al committente, stante la professionalità e l'autonomia della sua figura contrattuale. In ordine alla corretta acquisizione dell'ATP alla causa di merito, è sufficiente osservare come la consulenza tecnica non costituisca un mezzo istruttorio in senso proprio (da ultimo cfr. Cass. ord. n. 253/22; Cass. ord. n.15521/19), avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze: la sua ammissione è dunque sottratta alle preclusioni di cui all'art.183, VI co. cpc, ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, anche in punto di spese processuali (comprensive anche del giudizio di ATP), poste integralmente a carico della EA EN RL riconosciuta soccombente per le domande azionate in via monitoria. Il fatto che la domanda riconvenzionale di AC RL (di restituzione delle somme versate in via anticipata in esecuzione del medesimo contratto inter partes) sia stata dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta
(statuizione su cui non è stato proposto appello incidentale) integra certamente una soccombenza reciproca, in presenza della quale – tuttavia – è rimessa pur sempre alla discrezionalità del giudice quella di compensare le spese di lite: nella specie il Tribunale ha fatto corretto uso di tale facoltà, escludendo qualsiasi compensazione, considerato che la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile è stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, e dunque non ha occupato la difesa della controparte nello svolgimento del giudizio.
pagina 4 di 5 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.888,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro
921,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed
Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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