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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA CO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2316/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lentini
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027048618 CONTRIBUTI CONS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027048618 TRIBUTI CATASTA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027048618 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239027048618 con la quale il Concessionario della Riscossione gli ha chiesto il pagamento della somma di Euro 4.213,73, comprensiva di oneri, sanzioni ed interessi, per tre cartelle di pagamento di seguito indicate:
1) n. 29320180002945238 relativa a tributi catastali anni 2012 per Euro 330,00;
2) n. 29320190001836703 relativa ad ICI del Comune di Lentini per anni 2010 e 2011, per Euro 786,00.
3) n. 29320190019246404 relativa a contributi consortili per anni 2014, 2015 e 2017, per Euro 2.007,00.
A fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha dedotto per le prime due cartelle di pagamento l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale delle somme ingiunte, stante il notevole lasso di tempo decorso dalla verificazione del presupposto impositivo risalente agli anni 2010-2012, mentre per la cartella di pagamento n. 29320190019246404 relativa a contributi consortili per anni 2014, 2015 e 2017, per Euro 2.007,00, ha rilevato il fatto che tale cartella era già stata annullata in seno ad un precedente contenzioso tra le parti culminato con l'adozione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa n. 3252 del 2022, depositata il 29.09.2022.
Si sono costituiti in giudizio sia Agenzia delle Entrate, sia Agenzia delle Entrate Riscossione, sia infine il
Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di dovere in parte accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320190019246404 relativa a contributi consortili per anni 2014, 2015 e 2017, per Euro 2.007,00, Ricorrente_1 ha dato prova del fatto che tale cartella sia già stata annullata in seno ad un precedente contenzioso tra le parti culminato con l'adozione della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa n. 3252 del 2022, depositata il 29.09.2022: l'intimazione gravata pertanto deve essere annullata in parte qua, senza sottacere come il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, il quale ha presentato una memoria difensiva frutto della nota prassi del “copia ed incolla” il cui contenuto è del tutto avulso dalle difese del ricorrente Ricorrente_1, nulla abbia obiettato circa la palese non debenza della somma ingiunta con la predetta cartella già annullata, non avendo del pari trasmesso lo sgravio al Concessionario della Riscossione.
Quanto alle rimanenti cartelle di pagamento, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione hanno provato la rituale notifica di esse al Ricorrente_1: la cartella n. 29320190001836703000 è stata notificata mediante raccomandata postale diretta n. 61461108753-9 consegnata al destinatario in data 03.06.2019 presso il proprio indirizzo di residenza (il medesimo indicato nel ricorso introduttivo), mentre la cartella n.
29320180002945238 è stata notificata mediante raccomandata postale diretta n. 61457573362-5 consegnata a familiare convivente del destinatario in data 08/05/2018 presso l'indirizzo di residenza del destinatario (il medesimo indicato nel ricorso introduttivo); tali atti prodromici, che non sono mai stati impugnati sì da avere reso la pretesa tributaria dell'Ente impositore odierno convenuto irrimediabilmente cristallizzata, hanno altresì interrotto la prescrizione quinquennale dei tributi richiesti, prescrizione che è stata viepiù sospesa per effetto della normativa emergenziale emanata per la pandemia da Covid 19 tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021, facendo in tal modo salvi i tributi oggetto della presente lite.
Consegue pertanto la conferma dell'intimazione gravata in parte qua.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate ad Ricorrente_1 nei rapporti con Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, ed al Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa nei rapporti con parte ricorrente, il tutto nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in composizione monocratica, Sezione Ottava, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239027048618 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320190019246404;
2) rigetta nel resto il ricorso azionato da Ricorrente_1;
3) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 oltre accessori di legge;
5) condanna Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Dott. Giacomo Rota
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA CO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2316/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lentini
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027048618 CONTRIBUTI CONS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027048618 TRIBUTI CATASTA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027048618 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239027048618 con la quale il Concessionario della Riscossione gli ha chiesto il pagamento della somma di Euro 4.213,73, comprensiva di oneri, sanzioni ed interessi, per tre cartelle di pagamento di seguito indicate:
1) n. 29320180002945238 relativa a tributi catastali anni 2012 per Euro 330,00;
2) n. 29320190001836703 relativa ad ICI del Comune di Lentini per anni 2010 e 2011, per Euro 786,00.
3) n. 29320190019246404 relativa a contributi consortili per anni 2014, 2015 e 2017, per Euro 2.007,00.
A fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha dedotto per le prime due cartelle di pagamento l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale delle somme ingiunte, stante il notevole lasso di tempo decorso dalla verificazione del presupposto impositivo risalente agli anni 2010-2012, mentre per la cartella di pagamento n. 29320190019246404 relativa a contributi consortili per anni 2014, 2015 e 2017, per Euro 2.007,00, ha rilevato il fatto che tale cartella era già stata annullata in seno ad un precedente contenzioso tra le parti culminato con l'adozione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa n. 3252 del 2022, depositata il 29.09.2022.
Si sono costituiti in giudizio sia Agenzia delle Entrate, sia Agenzia delle Entrate Riscossione, sia infine il
Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di dovere in parte accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320190019246404 relativa a contributi consortili per anni 2014, 2015 e 2017, per Euro 2.007,00, Ricorrente_1 ha dato prova del fatto che tale cartella sia già stata annullata in seno ad un precedente contenzioso tra le parti culminato con l'adozione della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa n. 3252 del 2022, depositata il 29.09.2022: l'intimazione gravata pertanto deve essere annullata in parte qua, senza sottacere come il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, il quale ha presentato una memoria difensiva frutto della nota prassi del “copia ed incolla” il cui contenuto è del tutto avulso dalle difese del ricorrente Ricorrente_1, nulla abbia obiettato circa la palese non debenza della somma ingiunta con la predetta cartella già annullata, non avendo del pari trasmesso lo sgravio al Concessionario della Riscossione.
Quanto alle rimanenti cartelle di pagamento, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione hanno provato la rituale notifica di esse al Ricorrente_1: la cartella n. 29320190001836703000 è stata notificata mediante raccomandata postale diretta n. 61461108753-9 consegnata al destinatario in data 03.06.2019 presso il proprio indirizzo di residenza (il medesimo indicato nel ricorso introduttivo), mentre la cartella n.
29320180002945238 è stata notificata mediante raccomandata postale diretta n. 61457573362-5 consegnata a familiare convivente del destinatario in data 08/05/2018 presso l'indirizzo di residenza del destinatario (il medesimo indicato nel ricorso introduttivo); tali atti prodromici, che non sono mai stati impugnati sì da avere reso la pretesa tributaria dell'Ente impositore odierno convenuto irrimediabilmente cristallizzata, hanno altresì interrotto la prescrizione quinquennale dei tributi richiesti, prescrizione che è stata viepiù sospesa per effetto della normativa emergenziale emanata per la pandemia da Covid 19 tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021, facendo in tal modo salvi i tributi oggetto della presente lite.
Consegue pertanto la conferma dell'intimazione gravata in parte qua.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate ad Ricorrente_1 nei rapporti con Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, ed al Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa nei rapporti con parte ricorrente, il tutto nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in composizione monocratica, Sezione Ottava, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239027048618 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320190019246404;
2) rigetta nel resto il ricorso azionato da Ricorrente_1;
3) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 oltre accessori di legge;
5) condanna Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Dott. Giacomo Rota