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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3724 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRIGUGLIO GIANFRANCO, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CALARCO GREGORIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/11/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/10/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 447, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento figli minori I figli e , minorenni, sono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sui medesimi come da piano genitoriale di seguito indicato: Comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis .12 c.p.c., ultimo comma: Madre: , nata a [...] il [...], Istruzione: laurea in CP_1
scienze dell'educazione e della formazione Professione: non occupata Padre: Pt_1
nato a [...] il [...], Istruzione: Laurea Magistrale in Economia e
[...]
Commercio; Professione: Agente di commercio Mezzi di trasporto di proprietà dei genitori:
Fiat 500 di proprietà di Nonni e/o parenti che collaborano per la gestione Parte_1
dei figli, chi e per quali incombenti: nonni materni, in caso di necessità, per accompagnare i bambini a scuola Sport praticati: Chi si occupa di accompagnare i figli a scuola: prevalentemente la madre e compatibilmente con il lavoro, il padre Chi si occupa di accompagnare i figli alle attività extrascolastiche: la madre di base: in corso Parte_2
di scelta a seguito del trasferimento a Messina Con quale frequenza si è fatto ricorso al pediatra privato? Una, due volte per anno Eventuali patologie dei figli che meritano attenzione
(diabete infantile, celiachia, allergie respiratorie o alimentari, altro): Nessuna Eventuali medici specialisti a cui ci si è rivolti nel corso degli ultimi tre anni: Nessuno PIANO
GENITORIALE per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: Frequenza scolastica: preminentemente, si occuperanno di portare/andare a prendere i figli la madre, sig.ra ; nonché il padre IG. CP_1 Pt_1
compatibilmente con i propri impegni professionali. Impegni ludico/sportivi:
[...]
qualora i figli in futuro svolgessero attività ludico/sportiva, entrambi i genitori sin d'ora si impegnano – compatibilmente agli impegni di ciascuno – a portare/andare a prendere i figli;
In caso di assenza/impedimento dell'altro genitore i signori e convengono sin CP_1 Pt_1
d'ora di delegare in loro vece per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: i nonni materni, sig. e sig.ra . Tempi di permanenza CP_2 Persona_3
presso il genitore non collocatario I figli e si intratterranno con il padre: Per_1 Per_2 - due pomeriggi la settimana da concordare di volta in volta con la madre secondo le esigenze dei bambini e gli impegni di entrambi, considerata anche la professione del padre, spesso fuori città per impegni lavorativi;
- un fine settimana ogni 15 giorni in alternanza con la madre, dalle ore 20 del Venerdì o del Sabato e fino alle ore 20 della Domenica: in tali casi il padre va a prendere i bambini e li riaccompagna presso la madre. Sino al completo svezzamento del piccolo , in relazione a quest'ultimo i tempi di permanenza saranno concordati in Per_2
modo da assecondare le esigenze e le necessità del minore. Festività - in occasione dei compleanni dei bambini, i genitori si impegnano, compatibilmente alle loro esigenze anche lavorative, ad assicurare la presenza contemporanea di entrambi e concorderanno il luogo dove trascorrere la giornata;
- i genitori, in occasione delle festività natalizie e pasquali, concorderanno, di volta in volta, anche in relazione alle esigenze dei bambini, il collocamento presso la madre e presso il padre. Resta inteso che i figli trascorreranno ad anni alterni, rispettivamente con la mamma ed il papà, i giorni 25 e 26 dicembre, i giorni 31 dicembre e
1gennaio, e la Pasqua e la Pasquetta. Vacanze estive: - dovranno essere concordate e/o comunicate entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno e saranno così ripartite: - i figli si intratterranno con il padre almeno 15 giorni, sempre che i genitori non dovessero decidere un tempo diverso anche maggiore;
i genitori, annualmente valuteranno se suddividere il peirodo in più soluzioni suddividendo il periodo in più soluzioni anche per non allontanare i bambini ancora piccoli troppo tempo dall'uno e dall'altro genitore;
- entrambi i genitori si autorizzano sin d'ora reciprocamente a portare con sé i figli anche fuori Messina in caso di viaggio – vacanza, dando all'altro genitore comunicazione almeno 15 giorni prima della data di partenza e di rientro e del luogo di destinazione. Con l'obbligo altresì di comunicare il numero di telefono per poter contattare i figli o l'altro genitore. I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto. 2) Assegno di mantenimento Il IG. Parte_1
corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli e Per_1 Per_2
la somma mensile di € 400,00 ciascuno (per un totale pari a € 800,00) e in favore della moglie
IG.ra la somma mensile di € 150,00. Il IG. altresì CP_1 Parte_1
acconsente a che l'assegno unico universale per i figli a carico venga incassato esclusivamente dalla IG.ra . Le somme a titolo di mantenimento dovranno essere versate CP_1
mediante bonifico ordinario al seguente IBAN: [...] relativo a Conto Corrente intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. CP_1
3) Dimora familiare La casa coniugale, sita in Messina (ME), Via Nazionale, 133, di proprietà del IG. , nato a [...] il [...] e ivi residente in S.S. 114 Km 4.800 Parte_3
Pal. E, padre del IG. rimarrà in comodato d'uso a tempo indeterminato Parte_1
alla IG.ra – genitore collocatario. Quest'ultima si impegna ad abitarlo, a tutela CP_1
del benessere dei figli e nell'interesse di questi ultimi, almeno sino al mese di settembre 2026.
Qualora il proprietario dell'immobile, IG. , dovesse chiedere il rilascio Parte_3
dello stesso, il IG. verserà in favore della IG.ra l'ulteriore Parte_1 CP_1
somma mensile di € 350,00, fatte salve eventuali modifiche delle condizioni di separazione.
Qualora sia la IG.ra a lasciare spontaneamente la casa coniugale, a partire dal CP_1
mese di ottobre 2026 il IG. verserà in favore della medesima l'ulteriore Parte_1
somma mensile di € 160,00 a titolo di mantenimento dei figli, fatte salve eventuali modifiche delle condizioni di separazione. 4) Spese straordinarie Le spese straordinarie per i figli e per espresso accordo tra le parti sono disciplinate secondo i criteri Per_1 Per_2
indicati dalle Linee guida del CNF, sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% e dovranno essere concordate preventivamente tra i medesimi genitori secondo le dette
Linee Guida. 5) Qualora i ricorrenti intraprendessero nuove relazioni sentimentali, entrambi si impegnano ad introdurre i nuovi compagni ai figli e in maniera Per_1 Per_2
graduale e discreta così da non turbare la sensibilità dei minori”.
All'udienza del 02/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
MESSINA (ME) il 06/08/1991, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/10/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 447, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3724 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRIGUGLIO GIANFRANCO, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CALARCO GREGORIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/11/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/10/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 447, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento figli minori I figli e , minorenni, sono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sui medesimi come da piano genitoriale di seguito indicato: Comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis .12 c.p.c., ultimo comma: Madre: , nata a [...] il [...], Istruzione: laurea in CP_1
scienze dell'educazione e della formazione Professione: non occupata Padre: Pt_1
nato a [...] il [...], Istruzione: Laurea Magistrale in Economia e
[...]
Commercio; Professione: Agente di commercio Mezzi di trasporto di proprietà dei genitori:
Fiat 500 di proprietà di Nonni e/o parenti che collaborano per la gestione Parte_1
dei figli, chi e per quali incombenti: nonni materni, in caso di necessità, per accompagnare i bambini a scuola Sport praticati: Chi si occupa di accompagnare i figli a scuola: prevalentemente la madre e compatibilmente con il lavoro, il padre Chi si occupa di accompagnare i figli alle attività extrascolastiche: la madre di base: in corso Parte_2
di scelta a seguito del trasferimento a Messina Con quale frequenza si è fatto ricorso al pediatra privato? Una, due volte per anno Eventuali patologie dei figli che meritano attenzione
(diabete infantile, celiachia, allergie respiratorie o alimentari, altro): Nessuna Eventuali medici specialisti a cui ci si è rivolti nel corso degli ultimi tre anni: Nessuno PIANO
GENITORIALE per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: Frequenza scolastica: preminentemente, si occuperanno di portare/andare a prendere i figli la madre, sig.ra ; nonché il padre IG. CP_1 Pt_1
compatibilmente con i propri impegni professionali. Impegni ludico/sportivi:
[...]
qualora i figli in futuro svolgessero attività ludico/sportiva, entrambi i genitori sin d'ora si impegnano – compatibilmente agli impegni di ciascuno – a portare/andare a prendere i figli;
In caso di assenza/impedimento dell'altro genitore i signori e convengono sin CP_1 Pt_1
d'ora di delegare in loro vece per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: i nonni materni, sig. e sig.ra . Tempi di permanenza CP_2 Persona_3
presso il genitore non collocatario I figli e si intratterranno con il padre: Per_1 Per_2 - due pomeriggi la settimana da concordare di volta in volta con la madre secondo le esigenze dei bambini e gli impegni di entrambi, considerata anche la professione del padre, spesso fuori città per impegni lavorativi;
- un fine settimana ogni 15 giorni in alternanza con la madre, dalle ore 20 del Venerdì o del Sabato e fino alle ore 20 della Domenica: in tali casi il padre va a prendere i bambini e li riaccompagna presso la madre. Sino al completo svezzamento del piccolo , in relazione a quest'ultimo i tempi di permanenza saranno concordati in Per_2
modo da assecondare le esigenze e le necessità del minore. Festività - in occasione dei compleanni dei bambini, i genitori si impegnano, compatibilmente alle loro esigenze anche lavorative, ad assicurare la presenza contemporanea di entrambi e concorderanno il luogo dove trascorrere la giornata;
- i genitori, in occasione delle festività natalizie e pasquali, concorderanno, di volta in volta, anche in relazione alle esigenze dei bambini, il collocamento presso la madre e presso il padre. Resta inteso che i figli trascorreranno ad anni alterni, rispettivamente con la mamma ed il papà, i giorni 25 e 26 dicembre, i giorni 31 dicembre e
1gennaio, e la Pasqua e la Pasquetta. Vacanze estive: - dovranno essere concordate e/o comunicate entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno e saranno così ripartite: - i figli si intratterranno con il padre almeno 15 giorni, sempre che i genitori non dovessero decidere un tempo diverso anche maggiore;
i genitori, annualmente valuteranno se suddividere il peirodo in più soluzioni suddividendo il periodo in più soluzioni anche per non allontanare i bambini ancora piccoli troppo tempo dall'uno e dall'altro genitore;
- entrambi i genitori si autorizzano sin d'ora reciprocamente a portare con sé i figli anche fuori Messina in caso di viaggio – vacanza, dando all'altro genitore comunicazione almeno 15 giorni prima della data di partenza e di rientro e del luogo di destinazione. Con l'obbligo altresì di comunicare il numero di telefono per poter contattare i figli o l'altro genitore. I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto. 2) Assegno di mantenimento Il IG. Parte_1
corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli e Per_1 Per_2
la somma mensile di € 400,00 ciascuno (per un totale pari a € 800,00) e in favore della moglie
IG.ra la somma mensile di € 150,00. Il IG. altresì CP_1 Parte_1
acconsente a che l'assegno unico universale per i figli a carico venga incassato esclusivamente dalla IG.ra . Le somme a titolo di mantenimento dovranno essere versate CP_1
mediante bonifico ordinario al seguente IBAN: [...] relativo a Conto Corrente intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. CP_1
3) Dimora familiare La casa coniugale, sita in Messina (ME), Via Nazionale, 133, di proprietà del IG. , nato a [...] il [...] e ivi residente in S.S. 114 Km 4.800 Parte_3
Pal. E, padre del IG. rimarrà in comodato d'uso a tempo indeterminato Parte_1
alla IG.ra – genitore collocatario. Quest'ultima si impegna ad abitarlo, a tutela CP_1
del benessere dei figli e nell'interesse di questi ultimi, almeno sino al mese di settembre 2026.
Qualora il proprietario dell'immobile, IG. , dovesse chiedere il rilascio Parte_3
dello stesso, il IG. verserà in favore della IG.ra l'ulteriore Parte_1 CP_1
somma mensile di € 350,00, fatte salve eventuali modifiche delle condizioni di separazione.
Qualora sia la IG.ra a lasciare spontaneamente la casa coniugale, a partire dal CP_1
mese di ottobre 2026 il IG. verserà in favore della medesima l'ulteriore Parte_1
somma mensile di € 160,00 a titolo di mantenimento dei figli, fatte salve eventuali modifiche delle condizioni di separazione. 4) Spese straordinarie Le spese straordinarie per i figli e per espresso accordo tra le parti sono disciplinate secondo i criteri Per_1 Per_2
indicati dalle Linee guida del CNF, sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% e dovranno essere concordate preventivamente tra i medesimi genitori secondo le dette
Linee Guida. 5) Qualora i ricorrenti intraprendessero nuove relazioni sentimentali, entrambi si impegnano ad introdurre i nuovi compagni ai figli e in maniera Per_1 Per_2
graduale e discreta così da non turbare la sensibilità dei minori”.
All'udienza del 02/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
MESSINA (ME) il 06/08/1991, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/10/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 447, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.