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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3508 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3508/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BALDACCI MATTEO
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FLAMMA Controparte_1 C.F._2
ILENIA
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17.12.2025
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 17/11/2023, la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 chiedevano che venisse pronunciata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni
[...] ivi indicate e contestualmente spiegavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto il 03.06.2017 in San Maniato, dalla cui unione è nata la figlia Per_1
Con sentenza del 6.03.2024 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Con separata e contestuale Ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del 17.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dei termini assegnati per lo svolgimento della suddetta udienza, le parti depositavano le note autorizzate insistendo nella dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti depositavano, altresì, dichiarazione debitamente sottoscritta di “di confermare la volontà di divorziare;
di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza; di rinunciare liberamente a comparire personalmente all'udienza; di non avere volontà di riconciliarsi” Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Tanto posto, questo Collegio rilevato:
− che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della prole;
− che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda congiunta come sopra proposta:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
in data 03.06.2017 in San Maniato (Atto di Matrimonio trascritto nel C.F._2
Comune di San Miniato (PI) n. 13 – Parte 2 – Serie A – Anno 2017);
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898;
AFFIDA la figlia minore in maniera congiunta e paritaria ad entrambi i genitori che Per_1 nell'esercizio della loro potestà si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per l'assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior importanza e rilievo nella vita della minore circa la sua istruzione, la sua educazione, la sua salute ed integrità psicofisiche, allo scopo di garantirne una crescita ed uno sviluppo sano e sereno, tenuto conto delle necessità, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della minore stessa;
ciò in considerazione del diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori si obbligano, fin da ora, a darsi reciproca e tempestiva comunicazione: - degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi di nonché delle eventuali modifiche;
- del Per_1 rendimento scolastico del minore, delle udienze e dei ricevimenti scolastici (ai quali entrambi parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni lavorativi); - delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o di recapito telefonico. ASSEGNA la casa familiare sita in Montopoli in Val D'Arno Piazza Trieste n. 5, di proprietà di madre del sig. , a quest'ultimo, comprensiva di tutti i mobili e gli Parte_2 Controparte_1 arredi che la compongono. DISPONE, per ciò che concerne i tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, che questi saranno improntati al rispetto del diritto alla bigenitorialità della minore medesima. La figlia frequenterà ciascun genitore in modo tale da garantire la conservazione dei rapporti affettivi con ciascuno di essi e con modalità e tempistiche che prevedono che il padre prenderà con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino alla domenica quando il padre riporterà la minore a casa della madre alle ore 19:00, con pernotto quindi presso la residenza paterna il venerdì ed il sabato sera. Il padre prenderà altresì la figlia tutti i martedì dall'uscita dalla scuola e la riporterà a casa della madre alle ore 21.30. Nella settimana in cui la minore passera il weekend con la madre il padre prenderà la figlia anche il giovedì dall'uscita della scuola e la riporterà a casa della madre alle ore 21.30, senza quindi alcun pernotto presso la residenza paterna. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà 15 giorni non consecutivi con ciascun genitore.
In particolare, il padre prenderà con sé la figlia 2 (due) settimane. Tali settimane verranno concordate tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Per il periodo agosto - settembre 2023, poiché la minore dovrà sottoporsi entro il mese di settembre del corrente anno ad un delicato intervento chirurgico presso l'Ospedale pediatrico Mayer di Firenze, i genitori si impegnano a trascorrere con la figlia le vacanze estive in un luogo che sia vicino alla struttura sanitaria che ha in cura la minore ed in ogni caso gli stessi si impegnano a scegliere una località di villeggiatura che si trovi all'interno della Regione Toscana. Ciascuno dei coniugi dovrà comunicare all'altro, almeno 30 giorni prima della partenza, il luogo prescelto per le vacanze nonché i recapiti di hotel o altre strutture ricettive, anche a mezzo e-mail e/o messaggio. Siffatto obbligo non è da intendersi riferito alle sole vacanze estive ma a qualsiasi altro tipo di vacanza o soggiorno in Italia e all'estero che la minore trascorrerà con i genitori durante l'anno. Per le vacanze invernali di Natale la figlia potrà trascorrere con il padre 7 (sette) giorni, anche consecutivi, con l'accortezza che la stessa trascorrerà la Vigilia di Natale, il Natale e l'ultimo dell'anno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. A titolo esemplificativo se un anno la minore passa la Vigilia di Natale con il padre e Natale con la madre, l'anno successivo la vigilia di Natale la passerà con la madre e Natale con il padre. In merito alle vacanze di Pasqua la figlia trascorrerà con i genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua e Per_1 di Pasquetta. Per le feste nazionali (es. 25 Aprile, 01 Maggio, 01 Novembre, 08 Dicembre etc…) la minore starà con il padre o la madre ad anni alterni. I genitori saranno comunque liberi, previo accordo tra di loro, di prolungare e/o modificare i suddetti periodi di permanenza della figlia presso id loro e/o di trovare, sempre con il loro comune accordo e fatta sempre salva la diversa volontà della figlia, quella soluzione che sarà ritenuta più adeguata al soddisfacimento delle esigenze di e sempre Per_1 con l'obbligo per gli stessi di comunicarsi preventivamente e reciprocamente ogni spostamento o modifica che andranno ad effettuare durante la detta permanenza della figlia presso di loro. DISPONE l'obbligo a carico del padre del versamento, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia minore, a favore della sig.ra entro e non oltre il 10 di Parte_1 ogni mese, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, costo vita. Sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali). DISPONE che l'assegno unico sarà assegnato al 100% in favore della sig.ra Parte_1
DISPONE che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno (di mantenimento) che dovessero rendersi necessarie per la figlia previo accordo e dietro esibizione delle ricevute di pagamento. Tali spese sono le seguenti: A) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti e/o necessarie, acquisto dei farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche ed ortodontiche a fini non estetici, spese oculistiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista, spese sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Tutte le spese devono essere debitamente documentate.
B) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e suddivise nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post- universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corso per l'apprendimento di lingue straniere. b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, baby sitter vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, conseguimento della patente. c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica.
d) spese medico- sanitarie: spese odontoiatriche e ortodontiche ai fini estetici;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci omeopatici.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissesto per iscritto, anche via SMS, entro 10 giorni dalla richiesta;
difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticipa le spese dovrà inviare (anche a mezzo email o SMS) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. I genitori si impegnano reciprocamente ad attenersi al principio di “buona fede” circa l'individuazione e/o la scelta della spesa straordinaria. In deroga a quanto sopra, la spesa mensile di iscrizione al nido e le spese di iscrizione scolastica sono condivise al 50% tra i genitori.
DICHIARA compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
- La ha già trasferito altrove tutti i suoi effetti personali e i beni mobili di Parte_1 sua proprietà.
- La Sig.ra ha già trasferito la propria residenza presso l'abitazione di sua esclusiva Pt_1 proprietà sita in Fucecchio (FI), Via La Marmora n. 49 dove tuttora vive con la figlia . Per_1
- I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e si danno quindi reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione. Per tali ragioni nessun assegno divorzile viene assegnato all'uno o all'altra parte.
- I coniugi si danno espresso e reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e al rinnovo dei passaporti nonché nulla-osta al rilascio e rinnovo del passaporto della figlia minore Per_2
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 31/01/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3508/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BALDACCI MATTEO
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FLAMMA Controparte_1 C.F._2
ILENIA
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17.12.2025
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 17/11/2023, la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 chiedevano che venisse pronunciata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni
[...] ivi indicate e contestualmente spiegavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto il 03.06.2017 in San Maniato, dalla cui unione è nata la figlia Per_1
Con sentenza del 6.03.2024 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Con separata e contestuale Ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del 17.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dei termini assegnati per lo svolgimento della suddetta udienza, le parti depositavano le note autorizzate insistendo nella dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti depositavano, altresì, dichiarazione debitamente sottoscritta di “di confermare la volontà di divorziare;
di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza; di rinunciare liberamente a comparire personalmente all'udienza; di non avere volontà di riconciliarsi” Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Tanto posto, questo Collegio rilevato:
− che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della prole;
− che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda congiunta come sopra proposta:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
in data 03.06.2017 in San Maniato (Atto di Matrimonio trascritto nel C.F._2
Comune di San Miniato (PI) n. 13 – Parte 2 – Serie A – Anno 2017);
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898;
AFFIDA la figlia minore in maniera congiunta e paritaria ad entrambi i genitori che Per_1 nell'esercizio della loro potestà si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per l'assunzione di comune accordo delle decisioni di maggior importanza e rilievo nella vita della minore circa la sua istruzione, la sua educazione, la sua salute ed integrità psicofisiche, allo scopo di garantirne una crescita ed uno sviluppo sano e sereno, tenuto conto delle necessità, delle capacità e delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della minore stessa;
ciò in considerazione del diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori si obbligano, fin da ora, a darsi reciproca e tempestiva comunicazione: - degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi di nonché delle eventuali modifiche;
- del Per_1 rendimento scolastico del minore, delle udienze e dei ricevimenti scolastici (ai quali entrambi parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni lavorativi); - delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o di recapito telefonico. ASSEGNA la casa familiare sita in Montopoli in Val D'Arno Piazza Trieste n. 5, di proprietà di madre del sig. , a quest'ultimo, comprensiva di tutti i mobili e gli Parte_2 Controparte_1 arredi che la compongono. DISPONE, per ciò che concerne i tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, che questi saranno improntati al rispetto del diritto alla bigenitorialità della minore medesima. La figlia frequenterà ciascun genitore in modo tale da garantire la conservazione dei rapporti affettivi con ciascuno di essi e con modalità e tempistiche che prevedono che il padre prenderà con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino alla domenica quando il padre riporterà la minore a casa della madre alle ore 19:00, con pernotto quindi presso la residenza paterna il venerdì ed il sabato sera. Il padre prenderà altresì la figlia tutti i martedì dall'uscita dalla scuola e la riporterà a casa della madre alle ore 21.30. Nella settimana in cui la minore passera il weekend con la madre il padre prenderà la figlia anche il giovedì dall'uscita della scuola e la riporterà a casa della madre alle ore 21.30, senza quindi alcun pernotto presso la residenza paterna. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà 15 giorni non consecutivi con ciascun genitore.
In particolare, il padre prenderà con sé la figlia 2 (due) settimane. Tali settimane verranno concordate tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Per il periodo agosto - settembre 2023, poiché la minore dovrà sottoporsi entro il mese di settembre del corrente anno ad un delicato intervento chirurgico presso l'Ospedale pediatrico Mayer di Firenze, i genitori si impegnano a trascorrere con la figlia le vacanze estive in un luogo che sia vicino alla struttura sanitaria che ha in cura la minore ed in ogni caso gli stessi si impegnano a scegliere una località di villeggiatura che si trovi all'interno della Regione Toscana. Ciascuno dei coniugi dovrà comunicare all'altro, almeno 30 giorni prima della partenza, il luogo prescelto per le vacanze nonché i recapiti di hotel o altre strutture ricettive, anche a mezzo e-mail e/o messaggio. Siffatto obbligo non è da intendersi riferito alle sole vacanze estive ma a qualsiasi altro tipo di vacanza o soggiorno in Italia e all'estero che la minore trascorrerà con i genitori durante l'anno. Per le vacanze invernali di Natale la figlia potrà trascorrere con il padre 7 (sette) giorni, anche consecutivi, con l'accortezza che la stessa trascorrerà la Vigilia di Natale, il Natale e l'ultimo dell'anno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. A titolo esemplificativo se un anno la minore passa la Vigilia di Natale con il padre e Natale con la madre, l'anno successivo la vigilia di Natale la passerà con la madre e Natale con il padre. In merito alle vacanze di Pasqua la figlia trascorrerà con i genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua e Per_1 di Pasquetta. Per le feste nazionali (es. 25 Aprile, 01 Maggio, 01 Novembre, 08 Dicembre etc…) la minore starà con il padre o la madre ad anni alterni. I genitori saranno comunque liberi, previo accordo tra di loro, di prolungare e/o modificare i suddetti periodi di permanenza della figlia presso id loro e/o di trovare, sempre con il loro comune accordo e fatta sempre salva la diversa volontà della figlia, quella soluzione che sarà ritenuta più adeguata al soddisfacimento delle esigenze di e sempre Per_1 con l'obbligo per gli stessi di comunicarsi preventivamente e reciprocamente ogni spostamento o modifica che andranno ad effettuare durante la detta permanenza della figlia presso di loro. DISPONE l'obbligo a carico del padre del versamento, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia minore, a favore della sig.ra entro e non oltre il 10 di Parte_1 ogni mese, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, costo vita. Sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali). DISPONE che l'assegno unico sarà assegnato al 100% in favore della sig.ra Parte_1
DISPONE che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno (di mantenimento) che dovessero rendersi necessarie per la figlia previo accordo e dietro esibizione delle ricevute di pagamento. Tali spese sono le seguenti: A) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti e/o necessarie, acquisto dei farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche ed ortodontiche a fini non estetici, spese oculistiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista, spese sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Tutte le spese devono essere debitamente documentate.
B) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e suddivise nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post- universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corso per l'apprendimento di lingue straniere. b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, baby sitter vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, conseguimento della patente. c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica.
d) spese medico- sanitarie: spese odontoiatriche e ortodontiche ai fini estetici;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci omeopatici.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissesto per iscritto, anche via SMS, entro 10 giorni dalla richiesta;
difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticipa le spese dovrà inviare (anche a mezzo email o SMS) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. I genitori si impegnano reciprocamente ad attenersi al principio di “buona fede” circa l'individuazione e/o la scelta della spesa straordinaria. In deroga a quanto sopra, la spesa mensile di iscrizione al nido e le spese di iscrizione scolastica sono condivise al 50% tra i genitori.
DICHIARA compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
- La ha già trasferito altrove tutti i suoi effetti personali e i beni mobili di Parte_1 sua proprietà.
- La Sig.ra ha già trasferito la propria residenza presso l'abitazione di sua esclusiva Pt_1 proprietà sita in Fucecchio (FI), Via La Marmora n. 49 dove tuttora vive con la figlia . Per_1
- I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e si danno quindi reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione. Per tali ragioni nessun assegno divorzile viene assegnato all'uno o all'altra parte.
- I coniugi si danno espresso e reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e al rinnovo dei passaporti nonché nulla-osta al rilascio e rinnovo del passaporto della figlia minore Per_2
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 31/01/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori