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Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04151/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00291 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04151/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4151 del 2025, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
NI TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Stefano
Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n.
02514/2025, resa tra le parti; N. 04151/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NI TA;
Visto l'appello incidentale proposto dalla parte appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Marco
MO e udito l'Avv. Stefano Russo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato in parte accolto il ricorso proposto per l'annullamento, per quanto di ragione, del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2023 con il quale il ricorrente è stato nominato magistrato tributario con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania con la funzione di Vicepresidente di
Sezione, per definitivo transito dalla magistratura ordinaria, per la parte in cui è stato disposto il suo inquadramento con classe 8, scatto 1 con relativo trattamento economico inferiore a quello spettante per legge; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all'esatto riconoscimento dell'anzianità complessivamente maturata - sotto il profilo giuridico, economico e di ricostruzione di carriera - ai fini del corretto inquadramento nel ruolo della magistratura tributaria (magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina), con pagamento delle somme non percepite fino al relativo adeguamento, oltre interessi e rivalutazione; nonché (quanto ai motivi aggiunti depositati il 22/10/2024): del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24.6.2024 con il quale
è stato disposto il passaggio nella qualifica di “Magistrato tributario dopo venti anni N. 04151/2025 REG.RIC.
dalla nomina”, “classe 8, scatto 1”, con decorrenza giuridica dal 23.5.2024 ed economica dal 01.05.2024; della nota prot. 7988 del 9.8.2024 con la quale il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione normativa affari giuridici e magistrati ha confermato il contenuto del decreto impugnato.
Il Tar ha premesso in punto di fatto quanto segue.
Il ricorrente, nel ruolo della magistratura ordinaria dal 6/12/2007 (in servizio presso la
Corte di Appello di Napoli), svolgente le funzioni di giudice tributario quale
Vicepresidente di Sezione presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Campania, è transitato in data 1/2/2024 nella magistratura tributaria professionale, a seguito di interpello per il passaggio diretto, ex art. 1, co. 4, della legge n. 130/2022, di cui al bando approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 15/11/2022.
Espone che l'atto di nomina è stato tardivamente emanato, dopo che la pubblicazione della graduatoria unica del bando è intervenuta oltre il termine del 15/3/2023, contemplato dall'art. 1, co. 7, della cit. legge n. 130/2022.
Contesta che l'impugnato decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2023 abbia disposto la sua nomina a magistrato tributario, con decorrenza giuridica dall'1/2/2024 e con il trattamento annuo lordo della classe 8 scatto 1.
All'atto dell'immissione nelle funzioni invitava a correggere l'erroneo inquadramento, derivante dal mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nella magistratura ordinaria di provenienza sino al 31/1/2024, reclamando il riconoscimento di un'anzianità complessiva di 20 anni, 7 mesi e 25 giorni (di cui 16 anni, 1 mese e 25 giorni quale giudice ordinario e 4 anni e 6 mesi come giudice tributario), in luogo dei
19 anni, 8 mesi e 8 giorni riconosciuti nel decreto di nomina.
È contestata con i primi due motivi la determinazione del trattamento economico iniziale, ritenuto inferiore a quello spettante, considerando che: N. 04151/2025 REG.RIC.
- illegittimamente è disposto che l'inquadramento dei magistrati vincitori della procedura di transito avvenga tenendo conto dell'anzianità maturata alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, non considerando quindi il periodo lavorativo successivo al 14/2/2023, svolto nella magistratura ordinaria di provenienza nonché quale giudice tributario appartenente al ruolo unico, fino al 31/1/2024;
- tale interpretazione è erronea, poiché l'art. 1, co. 7, della legge n. 130/2022 cristallizza il termine di scadenza per la presentazione della domanda ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione della graduatoria unica;
- il successivo co. 8 (“i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7”, e ad essi “si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili”) comporta che, nel passaggio a una qualifica o livello retributivo superiore, le classi e gli scatti già maturati non sono perduti;
- risulta violato il principio generale operante in materia di passaggio ad altra carriera, dettato per i dipendenti dello Stato dall'art. 200, co. 3, del D.P.R. n. 3/1957, in base al quale “gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza”, dovendosi ragionevolmente escludere che il transito in questione comporti una perdita secca del periodo di anzianità comunque maturato nella magistratura di provenienza sino al decreto di nomina, segnatamente se intervenuto a distanza di tempo rispetto dalla partecipazione all'interpello;
- deve prevalere l'interpretazione logica della norma, coerente con la mens legis che ha inteso favorire il transito nella magistratura tributaria professionale, senza operare perdite di anzianità dipendenti dal lasso di tempo intercorso tra la scadenza dell'interpello (14/2/2023) e la nomina (1/2/2024); N. 04151/2025 REG.RIC.
- l'interpretazione “sclerotizzata” sul mero dato letterale dell'art. 1, co. 7, citato non tiene conto che la graduatoria avrebbe dovuto essere pubblicata entro il 15/3/2023, mentre è avvenuta soltanto il 26/7/2023, occorrendo che sia “ammortizzato” il ritardo dell'Amministrazione, consentendo il riconoscimento del periodo di servizio fino all'1/2/2024;
- altrimenti, il ritardo è fonte di danno risarcibile, corrispondente all'importo spettante al ricorrente ove fosse stato tempestivamente immesso nelle funzioni di magistrato tributario professionale.
Con il terzo motivo è chiesto che sia disapplicata, ex art. 117, co. 1, Cost., la norma contrastante con l'ordinamento eurounitario sul mantenimento delle condizioni retributive dei lavoratori collegati alla loro anzianità, ovvero che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 7 e 8, della legge n. 130/2022, per contrasto con gli art. 3, 35, 36, 58 e 97 Cost., risultandone violati la parità di trattamento, la tutela del lavoro e dell'elevazione professionale, la proporzione della retribuzione e il buon andamento della P.A. Nell'ultimo motivo è censurato, in via subordinata, l'impugnato decreto, laddove riconosce al ricorrente la variazione biennale successiva a far data dal 23/5/2024, individuandola nella “classe 8^ - scatto
2°”, in luogo di quella spettante della classe 8 - scatto 3, in ottemperanza al D.P.C.M.
6/8/2021 (Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati).
2. Il Tar ha considerato in diritto quanto segue.
Per il ricorrente non può essere assunta l'anzianità maturata al 14 febbraio 2023
(scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello per il transito), occorrendo avere riguardo alla data effettiva del passaggio alla magistratura tributaria, coincidente con la decorrenza della nomina disposta con il provvedimento impugnato, in data 1° febbraio 2024. N. 04151/2025 REG.RIC.
Il Tar ha premesso che la legge 31 agosto 2022, n. 130 ha voluto dotare la nuova magistratura tributaria di figure professionali, reclutate mediante concorso e selezionate attraverso la procedura di interpello, intendendo favorire l'opzione dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria.
In tal senso, le norme di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge n° 130/2022 non possono essere intese sulla base di un criterio meramente letterale, ovverossia ritenendo che la conservazione dell'anzianità complessivamente maturata “secondo quanto previsto dal comma 7”, e con inquadramento nella qualifica “sulla base di tale anzianità” (co. 8), possa essere restrittivamente intesa, come limitata alla “anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione” (co. 7).
Le norme non mostrano di essere adeguatamente coordinate, discendendone pertanto l'esigenza di un'interpretazione che preservi il significato del complesso delle disposizioni e vi dia attuazione in senso conforme alla volontà del legislatore, privilegiando l'intenzione che appaia manifesta, ex art. 12 delle preleggi.
Di conseguenza il dualismo, presente nell'art. 12, tra lettera (“significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”) e spirito o ratio (“intenzione del legislatore”) va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale””).
In questo contesto, secondo il Tar, il comma 8 citato sta ad indicare che l'inquadramento nella magistratura tributaria non opera alcun azzeramento dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza, la quale è stata valutata quale requisito ai fini della collocazione in graduatoria.
Il rinvio al comma 7 va dunque ristretto a tale doverosa precisazione, senza supporre che l'anzianità ulteriormente maturata nella magistratura di provenienza, sino alla nomina, non debba essere presa in considerazione. N. 04151/2025 REG.RIC.
Il Tar ha posto in rilievo l'evidente intento di favorire l'ingresso nella magistratura tributaria di giudici già forniti delle necessarie competenze ed esperienze, appartenenti ad altri organi giurisdizionali, di tal che l'effetto voluto verrebbe chiaramente vanificato, ove si ammettesse che il magistrato transitante perda nel passaggio la progressione di carriera acquisita sino alla nuova nomina.
Sul piano della formulazione delle norme viste nel loro complesso, in coerenza con quanto appena detto, va messo in luce che la legge n. 130/2022 assicura, ai magistrati che optino per il transito e godano di un trattamento superiore, il riconoscimento di un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza
(art. 1, comma 8, secondo periodo).
Per quest'ultimo aspetto, secondo il Tar, risulterebbe evidentemente dissonante con la volontà del legislatore accordare, per un verso, un trattamento che favorisca il transito, con il riconoscimento di ogni posizione economica acquisita, sottraendo invece, per altro verso, quel trattamento economico derivante dall'anzianità maturata sino alla nuova nomina, che una volta retrodatata produrrebbe l'effetto opposto di attribuire un trattamento economico deteriore.
Il Tar ha conseguentemente accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato gli impugnati decreti del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del
21/12/2023 e del 24/7/2024, nella parte in cui si è tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata alla data del 14 febbraio 2023, per l'attribuzione del trattamento economico annuo lordo al ricorrente, anziché dell'anzianità maturata sino alla data della nomina.
Per effetto della sentenza appellata il Ministero dell'Economia e delle Finanze è tenuto a riadottare il provvedimento, computando l'anzianità complessivamente spettante al ricorrente, sulla scorta dell'istruttoria da compiere.
A tal proposito, il Tar ha altresì ritenuto che non può trovare ingresso la richiesta di parte ricorrente, ribadita nella memoria finale, tendente a ottenere la pronuncia sul N. 04151/2025 REG.RIC.
calcolo da effettuare per determinare l'anzianità spettante, essendo rimessa tale determinazione all'Amministrazione, che alla stregua di quanto ritenuto dovrà procedere alla relativa valutazione.
In conseguenza dell'accoglimento dei motivi di ricorso concernenti la giusta metodologia per il calcolo dell'anzianità spettante al ricorrente, il Tar ha ritenuto assorbita la domanda risarcitoria, prospettata in via subordinata.
3. Hanno proposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Parte appellante premette in punto di fatto quanto segue.
L'allora ricorrente, nel ruolo della magistratura ordinaria dal 6.12.2007, svolgente le funzioni di giudice tributario quale Vicepresidente di Sezione presso la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, deduceva di essere transitato, in data 1.02.2024 nella magistratura tributaria professionale, a seguito di interpello per il passaggio diretto, ex art.1 comma 4 della L. 130/2022, di cui al bando approvato dal
CPGT con delibera n. 1559/2022.
Con il gravato decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, al dott.
TA veniva riconosciuta, alla data del 14.02.2023, un'anzianità complessiva di 19 anni, 8 mesi e 8 giorni, di cui 15 anni, 2 mesi e 8 giorni come magistrato ordinario e 4 anni e 6 mesi come giudice tributario.
Di conseguenza, lo stesso veniva inquadrato, con funzioni di Vicepresidente di
Sezione presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, nella qualifica di Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina con classe “8” scatto
“1“, con successiva variazione biennale (classe 8 - scatto 2) prevista in data 23 maggio
2024 e con attribuzione economica dal 1° maggio 2024.
In data 01.01.24, in occasione dell'immissione nelle predette funzioni, il ricorrente rendeva dichiarazione con la quale invitava l'Amministrazione, in autotutela, a correggere l'erroneo inquadramento per mancato riconoscimento dell'anzianità N. 04151/2025 REG.RIC.
maturata nella magistratura ordinaria di provenienza fino a tutto il 31.1.2024: pari complessivamente a 16 anni, 1 mese e 25 giorni, da sommare a quella di 4 anni e 6 mesi come giudice tributario, per un'anzianità complessiva di 20 anni, 7 mesi e 25 giorni, corrispondenti all'inquadramento nella qualifica HH06, classe 8, scatti 3
(Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina).
Con nota prot. 270 dell'08.02.24, il Ministero respingeva l'istanza, confermando l'inquadramento giuridico del ricorrente ritenendo che questo andasse riconosciuto alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione all'interpello (14.2.23).
Avverso tale nota, così come avverso il gravato decreto ministeriale di nomina, ricorreva il dott. TA innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la
Campania in quanto ritenuti illegittimi per la parte in cui, non riconoscendo al ricorrente la corretta anzianità maturata nella magistratura ordinaria di provenienza sommata a quella di giudice tributario del ruolo unico, il trattamento giuridico ed economico a questi conclusivamente attribuito, risultava inferiore a quello spettante per legge.
Nelle more del giudizio di primo grado, il dott. TA, in data 23 maggio 2024, raggiungeva l'anzianità necessaria per conseguire il passaggio alla qualifica superiore.
Nel rispetto dei termini di legge, pertanto, accertata con delibera CPGT n. 833/2024,
l'effettiva maturazione dell'anzianità giuridica all'uopo necessaria, con decreto del
Vice Ministro del 24 giugno 2024, il dott. TA veniva inquadrato nella qualifica di
“Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina”, con decorrenza giuridica dal 23 maggio 2024 e attribuzione del corrispondente trattamento economico dal 1° maggio
2024.
Nel medesimo decreto veniva parimenti attribuito al dott. TA il trattamento economico corrispondente alla classe 8 - scatto 1, prevedendosi che “La variazione N. 04151/2025 REG.RIC.
biennale successiva (classe 8^ - scatto 2°) maturerà il 23 marzo 2026 ed il corrispondente valore economico verrà attribuito dal 23 marzo 2026”.
Con atto del 29.07.24, l'allora ricorrente invitava l'amministrazione a rideterminarsi, anche in via di autotutela, e ad “inquadrare il dott. NI TA nella qualifica di magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina", classe 8^ - scatto 2 (anziché scatto
1), secondo la decorrenza indicata nel decreto ministeriale di nomina (quindi alla data del 23 maggio 2024), con corrispondente valore economico attribuito dal 1° maggio
2024”.
Con nota prot. n. 7988 del 09.08.2024, il Ministero riscontrava la richiesta del dott.
TA, rappresentando la correttezza del proprio operato, in virtù della esatta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico previste per i magistrati tributari.
4. L'Amministrazione appellante ritiene l'erroneità della sentenza appellata.
Secondo parte appellante l'iter logico argomentativo seguito dal giudicante non può ritenersi condivisibile, sia perché non trova riscontro nella stessa indicazione letterale della norma, sia perché, non tiene in considerazione il fatto che, in realtà, la finalità della riforma è stata in concreto ampiamente rispettata, senza che possa ipotizzarsi alcun pregiudizio per i magistrati transitati.
Richiama il principio secondo cui in tema di interpretazione della legge ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, nelle ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore e desumibile anche dalla connessione fra i singoli disposti. N. 04151/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie, la formulazione testuale della legge che, come noto, valorizza ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati transitati nella giurisdizione tributaria la sola “anzianità maturata alla data del 14 febbraio 2023” risulta talmente chiara ed univoca da precludere al Giudicante la ricerca di una volontà diversa.
Parte appellante espone che è stato introdotto un nuovo status del giudice tributario, dedito alla funzione a tempo pieno ed equiparato, nel trattamento economico, al magistrato ordinario.
Al fine di accelerare i tempi di costituzione della nuova magistratura tributaria, nelle more dell'indizione e svolgimento del primo concorso pubblico per il reclutamento dei magistrati tributari, è stata prevista una procedura straordinaria, indirizzata ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari presenti nel ruolo unico dei giudici tributari.
Al bando veniva allegato il preventivo parere richiesto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e reso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, che esplicitava le modalità di inquadramento economico dei magistrati che avrebbero esercitato l'opzione per il transito.
I medesimi, infatti, sarebbero stati inquadrati nella qualifica prevista dalla tabella F- bis allegata al D. Lgs. n. 545/92, e la relativa classe stipendiale determinata sulla base
“della sola anzianità complessivamente maturata” da calcolarsi alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione.
Con il DM impugnato con il ricorso principale, il dott. TA è stato nominato magistrato tributario con funzioni di Vicepresidente di Sezione presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 2024, e con trattamento economico annuo lordo classe 8 scatto 1, corrispondente a quello di magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina, avendo N. 04151/2025 REG.RIC.
il Ministero calcolato l'anzianità complessivamente maturata, ai fini giuridici ed economici, alla data del 14.2.23 e non a quella di transito.
Successivamente, con decreto del Vice Ministro del 24 giugno 2024, parimenti impugnato con motivi aggiunti, il dott. TA NI è stato inquadrato nella qualifica di “Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina”, classe 8 - scatto 1, con decorrenza giuridica dal 23 maggio 2024 e attribuzione del corrispondente trattamento economico dal 1° maggio 2024.
L'Amministrazione appellante ritiene che la (erronea) lettura delle norme di cui ai commi 7 e 8 della L. 130/2022 prospettata dal TAR, secondo cui la data del 14 febbraio
2023 sarebbe riferita dalla legge alla determinazione dell'anzianità ai soli fini del punteggio spettante nell'ambito della procedura d'interpello per il transito, ma non anche all'anzianità ai fini della determinazione del trattamento economico di ingresso nella magistratura tributaria, non trova alcun riscontro nel chiaro tenore letterale delle disposizioni di riferimento.
In particolare, l'art. 1, comma 8, della L. 130/2022 prevede, che: “In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto ompatibili[…]”. La norma sancisce, quindi, testualmente che i magistrati transitati conservano sia ai fini giuridici che economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7.
Il richiamato comma 7 prevede che: “Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio N. 04151/2025 REG.RIC.
della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità”.
Se è pur vero che il comma 7 disciplina la procedura di interpello, prevedendo che la graduatoria finale avrebbe dovuto essere pubblicata entro il 15.3.2023, è altrettanto pacifico che il successivo comma 8, rinvia, per quanto riguarda l'inquadramento giuridico ed economico, alla scadenza prevista dal comma 7 (ossia alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione alla procedura di interpello: 14.2.2023).
È lo stesso legislatore della legge n. 130 del 2022 a definire, in maniera puntuale, sia il criterio di inquadramento “anzianità complessivamente maturata” che la data a cui ricondurre tale anzianità: 14 febbraio 2023 ovverosia alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione alla procedura di interpello.
Con nota congiunta, allegata al bando di interpello, l'U.L. Economia e U.L finanze hanno precisato che: “il comma 8 dell'art. 1 L. n. 130/2022 prevede l'inquadramento dei magistrati vincitori dell'interpello nella qualifica prevista dalla tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 e nella relativa classe stipendiale sulla base della sola anzianità complessivamente maturata da calcolarsi secondo quanto previsto dal precedente comma 7, ovvero sommando:
- l'anzianità maturata nella magistratura di provenienza ed eventualmente presso altre magistrature fino alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione all'interpello; N. 04151/2025 REG.RIC.
- con l'anzianità maturata, alla suddetta data, nel ruolo unico dei giudici tributari di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, considerando i periodi che eccedono i 5 anni, computando ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi, come 18 mesi di anzianità”.
Parte appellante ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il trattamento complessivamente di favore ricevuto dai magistrati transitati non risulta pregiudicato da un'interpretazione perfettamente aderente al dato normativo.
La legge n. 130 del 2022, infatti, al fine di promuovere il trasferimento di figure professionali altamente qualificate da altre magistrature a quella tributaria, ha introdotto, all'art. 1, delle misure incentivanti sia di natura giuridica che economica.
Da un lato, infatti, è stato consentito il semplice passaggio (mantenendo, dunque,
l'anzianità già maturata) da una magistratura ad un'altra senza la necessità di superamento di un concorso pubblico per esami come, invece, avviene di norma per il passaggio ad altra magistratura.
È poi prevista la sommatoria dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza con la funzione onoraria svolta nello stesso periodo di riferimento. Peraltro, il periodo di esercizio dell'attività di giudice tributario è computato considerando ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, come diciotto mesi.
Al riguardo parte appellante evidenzia che la funzione onoraria si caratterizza per la marginalità ed accessorietà della prestazione, tanto da non poter configurare un rapporto di lavoro. Ciò determina che, di norma, tale servizio non genera una anzianità di servizio.
Dato questo presupposto è evidente che considerare (ed anzi supervalutare), per lo stesso periodo di riferimento, lo svolgimento di tale funzione onoraria al pari dell'attività svolta in via principale determina una sostanziale duplicazione dell'anzianità riconosciuta. N. 04151/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie e prima del passaggio di qualifica, il dott. TA aveva maturato nella magistratura di provenienza un'anzianità di 15 anni, 2 mesi e 8 giorni trovandosi poi direttamente ad avere un'anzianità da magistrato tributario 19 anni, 8 mesi e 8 giorni.
Se è pur vero, infatti, che l'ulteriore periodo trascorso nella magistratura ordinaria tra il 14.2.2023 e il 1.2.2024 non è stato considerato al fine del computo dell'anzianità, è altrettanto pacifico che il dott. TA ha beneficiato di un'anzianità aggiuntiva di 4 anni e 6 mesi, derivante dallo svolgimento della funzione onoraria.
Ben potrebbe ipotizzarsi, ed anzi appare ragionevole sostenere, che lo stesso legislatore abbia previsto di supervalutare il periodo di svolgimento della funzione onoraria, anche al fine di mitigare l'effetto derivante dal prescritto computo dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza alla data del 14.2.2023.
A ciò aggiungasi le ulteriori misure agevolative previste e debitamente riconosciute dall'amministrazione.
La corresponsione di una indennità aggiuntiva per 24 mesi.
Ai magistrati transitati, pur non svolgendo più la funzione onoraria, e percependo il compenso determinato in relazione a quello dei magistrati ordinari, è stata riconosciuta un'indennità pari al compenso fisso mensile corrisposto ai giudici tributari, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario, e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito.
Parte appellante evidenzia altresì quanto segue.
In applicazione della delibera del CPGT n. 68/2024, ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione, non comporti contestuale promozione,
è attribuita la precedenza sui posti di funzione superiore, che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza.
Il magistrato appartenente all'ordine giudiziario che sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio, può essere riammesso N. 04151/2025 REG.RIC.
nella precedente giurisdizione, a domanda, previa valutazione del proprio Organo di autogoverno (beneficiando a tal fine dell'anzianità maturata, calcolata ai fini del transito);
Qualora il magistrato tributario transitato chieda la riammissione nella sua precedente giurisdizione (come indicato al punto sopra), potrà riprendere a svolgere in via onoraria la funzione di giudice tributario.
L'art. 1, comma 8 legge n. 130/22, prevede, nel caso in cui quanto percepito nella magistratura di provenienza sia superiore a quanto spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, la corresponsione di un assegno personale pensionabile, riassorbile e non rivalutabile.
Ebbene, proprio il combinato disposto di tali norme e la peculiare disciplina dettata dal legislatore per il transito nella magistratura tributaria, impongono di riconoscere al ricorrente una complessiva posizione di vantaggio, tale per cui i soggetti che decidono di optare per il passaggio alla magistratura tributaria, conseguono comunque un trattamento di miglior favore rispetto a quello di provenienza.
Inoltre l'anzianità maturata come giudice onorario è ampiamente valorizzata considerando che, per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi, sono computati ben 18 mesi.
5. Il dott. NI TA si è costituito in giudizio per resistere all'appello e ha proposto appello incidentale.
L'appellante incidentale contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui “non può trovare ingresso la richiesta di parte ricorrente, ribadita nella memoria finale, tendente a ottenere la pronuncia sul calcolo da effettuare per determinare l'anzianità spettante, essendo rimessa tale determinazione all'Amministrazione, che alla stregua di quanto ritenuto dovrà procedere alla relativa valutazione.” N. 04151/2025 REG.RIC.
Lamenta che il Tar omette qualsiasi pronuncia in ordine alle doglianze articolate in ricorso e nei motivi aggiunti circa l'erroneità del meccanismo di calcolo applicato dal
Ministero nella determinazione del trattamento economico del dr. TA, dunque in relazione alla disciplina normativa cui l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi per determinarne l'anzianità, limitandosi a sostenere che “non può trovare ingresso la richiesta di parte ricorrente”, ma sostanzialmente senza indicare puntualmente le ragioni poste a fondamento di tale decisione.
Il dott. TA formulava espressa censura riportata nel primo motivo di ricorso, ivi invocando il prospetto di progressione economica elaborato secondo le previsioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della l. 6.8.84 n. 425 (disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) ed in applicazione del Dpcm 6.8.21 (Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati), risultando erroneo il metodo di calcolo che l'Amministrazione ha inteso applicare all'odierno appellante incidentale, che non ha tenuto conto degli scatti stipendiali già maturati, e ciò pur prescindendosi dalla questione del riconoscimento alla data del 14 febbraio 2023 (scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello).
Il calcolo in tal senso predisposto nell'atto impugnato è stato espressamente censurato anche in quanto assolutamente non comprensibile e comunque in violazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 8 della l. 130/22 che, nel disciplinare il transito, ha inteso assicurare la piena valorizzazione della carriera pregressa; contrasto che dunque viene segnatamente in rilievo con riferimento al Dpcm 6.8.21, pur richiamato nel preambolo del decreto di nomina (cfr. decreto di nomina, pagina prima, ult. capoverso), che, letto in combinato con le previsioni degli artt. 3, 4 e 5 della l. L. 6 agosto 1984, n. 425, nonché con gli artt. 11 e 51 del D.l 160/06 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati) e dell'art. 50, co. 4 della l. 388/00, riconoscerebbe, al compimento del 20° anno di anzianità, la classe 8 – scatto 3. N. 04151/2025 REG.RIC.
L'appellante incidentale fa presente che la progressione economica degli stipendi dei magistrati ordinari si sviluppa in otto classi biennali ed in successivi aumenti biennali, da calcolare sull'ultima classe di stipendio; ed il predetto sviluppo stipendiale, in classi e scatti, è stato confermato dall'art. 51 D.lgs n. 160 del 5.4.06, il quale prevede che
“continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge
2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista.
L'appellante incidentale fa riferimento alla circostanza che in data 16.1.25 sono stati depositati in primo grado il prospetto degli stipendi dei magistrati ordinari - c.d.
“Prontuario A.N.M.” e gli estratti di tre Bollettini Ufficiali del Ministero della
Giustizia al fine di rendere evidenza delle argomentazioni che precedono, chiedendo che il Tar si pronunciasse in merito – anche in prospettiva della riedizione del potere amministrativo - in maniera conforme a precisi e rigorosi criteri di calcolo delle qualifiche, delle classi e degli scatti stipendiali, in applicazione della disciplina normativa di riferimento, ovvero: i) gli artt. 3, 4 e 5 della Legge n. 425/1984; ii) l'art. 11 del D.L. n. 160/2006, conv. in L. n. 111/2007; iii) l'art. 50 co. 4 della Legge n.
388/2001, che richiama l'art. 5 della Legge n. 303/1998.
Ritiene che il censurato calcolo sarebbe elaborato in misura inferiore allo stipendio spettante per effetto della normale progressione economica dei magistrati ordinari, per cui l'art. 1 co. 8 della l. 130/22 ne prevede la conservazione ai fini giuridici ed economici, ma relativamente al quale il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi.
L'appellante incidentale evidenzia che, in occasione della riedizione del potere amministrativo ad opera dell'Amministrazione soccombente in primo grado, che nel N. 04151/2025 REG.RIC.
dare esecuzione alla sentenza impugnata, nonostante il riconoscimento al dott. TA di un'anzianità complessivamente maturata al 31 gennaio 2024 di anni 20, mesi 7 e giorni 25, ha tuttavia disposto il suo inquadramento nella qualifica di “Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina” con erronea attribuzione, alla data del 1° febbraio 2024, del trattamento economico corrispondente alla “classe 8 – scatto 2” e riconoscimento della variazione biennale successiva (classe 8 – scatto 3) in data 6 giugno 2025 (cfr. D.M. del 23 aprile 2025, pp. 3-4, che qui si produce), anziché, come richiesto dall'odierno appellante incidentale, in conformità al “Prontuario A.N.M.”, del trattamento economico corrispondente alla “classe 8 – scatto 3” con successiva variazione biennale (classe 8, scatto 4), al 5 aprile 2025.
Chiede che l'adito Giudice d'appello, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza, chiarisca che in ogni caso sussiste nei provvedimenti impugnati anche l'erroneità, da parte dell'intimata amministrazione, della modalità con cui è stata rideterminata la progressione economica.
Chiede altresì che, in applicazione del suddetto “Prontuario A.N.M.”, alla data del 1° febbraio 2024 (giorno di immissione nelle funzioni di magistrato tributario) sia riconosciuta al giorno 31 gennaio 2024 l'anzianità complessiva di anni 20, mesi 7 e giorni 25, corrispondenti alla qualifica di magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina, con inquadramento HHT4, classe 8, scatto 3, con maturazione della variazione biennale successiva (classe 8, scatto 4), al 5 aprile 2025 e della variazione biennale ulteriore (classe 8, scatto 5), al 5 aprile 2027.
6. L'appello principale è fondato in parte.
Il collegio ribadisce che la riforma della magistratura tributaria, introdotta dalla legge n° 130/2022, aveva l'obiettivo di favorire il transito dei magistrati da altre giurisdizioni, garantendo loro la continuità di carriera e la piena valorizzazione dell'esperienza maturata. Escludere il periodo intermedio tra la scadenza dell'interpello e l'effettivo transito contrasterebbe con questa finalità e creerebbe una N. 04151/2025 REG.RIC.
disparità di trattamento tra magistrati che hanno svolto lo stesso servizio, ma che si vedrebbero riconosciuta un'anzianità differente solo per una questione amministrativa
(così Consiglio di Stato VII n° 9702 del 20/11/2025).
Giova riportare i commi 7 e 8 della legge n° 130/2022:
7. Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.
Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione.
Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed N. 04151/2025 REG.RIC.
economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma
7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire,
a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.
Il comma 8 citato sta ad indicare che l'inquadramento nella magistratura tributaria non opera alcun azzeramento dell'anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza, la quale è stata valutata quale requisito ai fini della collocazione in graduatoria.
Il rinvio al comma 7 va dunque ristretto a tale doverosa precisazione, senza supporre che l'anzianità ulteriormente maturata nella magistratura professionale di provenienza, sino alla nomina, non debba essere presa in considerazione.
Il Tar ha correttamente posto in rilievo l'evidente intento di favorire l'ingresso nella magistratura tributaria di giudici già forniti delle necessarie competenze ed esperienze, appartenenti ad altri organi giurisdizionali, di tal che l'effetto voluto verrebbe chiaramente vanificato, ove si ammettesse che il magistrato transitante perda nel passaggio la progressione di carriera acquisita sino alla nuova nomina. N. 04151/2025 REG.RIC.
Il Collegio ritiene necessario precisare che, sulla base della disciplina prevista per le ipotesi di transito dai ruoli della magistratura ordinaria ai ruoli della magistratura tributaria, deve essere effettuato il riconoscimento per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di presentazione della domanda (14/2/2023) e la data di ingresso nella magistratura tributaria (1/2/2024) della sola anzianità maturata nella magistratura ordinaria.
A tale anzianità non deve invece essere sommata, per lo stesso periodo (dal 14/2/2023 al 1°/2/2024), l'anzianità maturata nello svolgimento delle funzioni onorarie di magistrato tributario.
Tale conclusione è imposta dalla lettera e dalla ratio della disciplina in materia.
La funzione onoraria del magistrato tributario, nel sistema previgente, si caratterizzava per l'accessorietà dell'attività svolta da soggetti, che come i magistrati ordinari, erano inquadrati nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza.
Dato questo presupposto, è evidente che risulterebbe illogico valutare due volte lo stesso periodo di servizio (rispettivamente onorario e professionale) esercitato in un unico ambito temporale.
Ciò è consentito, tuttavia, qualora una disposizione esplicita preveda detta duplicazione, nella dichiarata finalità di introdurre meccanismi incentivanti il transito dalla magistratura ordinaria a quella tributaria.
Detta disciplina, peraltro, deve considerarsi di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva oltre i limiti stabiliti dalla legge.
Il collegio osserva dunque quanto segue:
- le disposizioni di legge di cui ai commi 7 e 8 della legge n° 130/2022 prevedono espressamente che la doppia valutazione sia dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza sia nella giurisdizione tributaria abbia luogo solo fino alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione; N. 04151/2025 REG.RIC.
- la doppia valutazione di anzianità si traduce in una più elevata corresponsione di emolumenti salariali;
- l'anzianità nella magistratura professionale di provenienza deve essere riconosciuta fino al giorno di effettiva immissione nella magistratura tributaria, avendo il legislatore inteso di dare continuità al periodo prestato nella magistratura professionale di provenienza e nella magistratura tributaria;
- tuttavia, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria non è ipotizzabile una doppia valutazione di anzianità, che è contenuta in una norma eccezionale che in quanto tale non può essere interpretata oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 delle preleggi);
- per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria deve essere valutata solo l'anzianità maturata nella magistratura di provenienza, a pena di incorrere altrimenti in responsabilità erariale per corresponsione di emolumenti stipendiali indebiti.
- per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria non è ipotizzabile la possibilità di scelta tra anzianità maturata nella magistratura di provenienza e anzianità maturata nella giurisdizione tributaria, perché difetta copertura legislativa per considerare anche l'anzianità prestata nella giurisdizione tributaria (onoraria).
In conclusione, l'appello principale deve essere accolto nella sola parte in cui, con la sentenza appellata, è stato affermato che, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria, è suscettibile di valutazione, oltre all'anzianità maturata nella magistratura ordinaria, anche l'anzianità maturata quale N. 04151/2025 REG.RIC.
giudice onorario nella giurisdizione tributaria. Per tale parte deve essere riformata la sentenza appellata.
Per il resto l'appello principale deve essere respinto.
7. Il collegio osserva preliminarmente che esula dal presente giudizio il decreto del
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2025 (cui comunque fa riferimento l'atto d'appello), con cui il dott. TA è stato inquadrato nella qualifica di “Magistrato tributario dopo vent'anni dalla nomina” con una anzianità di servizio pari a 20 anni, 7 mesi e 25 giorni con la classe 8 e lo scatto 2 (di cui 16 anni, 1 mese e
25 giorni come giudice ordinario e 4 anni e 6 mesi da giudice tributario), diversamente da quella precedentemente individuata con l'impugnato decreto del 21 dicembre 2023 corrispondente a 19 anni, 8 mesi e 8 giorni.
Tale decreto, adottato dall'Amministrazione in ottemperanza della sentenza appellata, non è stato infatti impugnato in primo grado nel presente giudizio.
8. L'appello incidentale è infondato.
Con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2024 il dott. TA è stato inquadrato nella qualifica di Magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina con attribuzione del corrispondente trattamento economico dal 1° maggio 2024. Al dott. TA è stato riconosciuto, tenuto conto del trattamento economico in godimento alla data in cui ha maturato il diritto al riconoscimento del passaggio alla qualifica giuridica successiva, uno stipendio lordo annuale complessivo pari a euro 108.696,27, che corrisponde alla sommatoria tra lo stipendio lordo annuale corrispondente alla qualifica di “Magistrato dopo venti anni dalla nomina”, classe 8 – scatto 1° - pari a euro 108.457,09 – e l'ammontare dell'assegno integrativo - pari a euro 239,18.
Con tale decreto del 24 giugno 2024 è stato previsto che la variazione biennale successiva maturerà il 23 marzo 2026. N. 04151/2025 REG.RIC.
Il dott. TA ha maturato un'anzianità, nella sola magistratura ordinaria, pari 16 anni
1 mese e 25 giorni, anche tenendo conto dell'anzianità maturata fino al 31 gennaio
2024, giorno antecedente il passaggio effettivi presso la magistratura tributaria.
Il dott. TA fa riferimento disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 6 agosto
1984, n. 425 (che disciplinano la progressione economica nella magistratura ordinaria)
e di quelle previste dall'art. 50, comma 4, della L. n. 388/2000.
Secondo il dott. TA la corretta anzianità a questi spettante corrisponderebbe a 20 anni, 7 mesi e 25 giorni, dalla quale deriverebbe una retribuzione pari al terzo aumento biennale dell'ottava classe (classe 8 scatto 3) a decorrere dal 1° febbraio 2024 e con maturazione della variazione biennale successiva (classe 8 scatto 4) al 5 aprile 2025.
Il dott. TA chiede dunque che gli sia attribuito lo stesso trattamento economico previsto per i magistrati ordinari che gli sarebbe spettato se non fosse transitato nella magistratura tributaria.
Il dott. TA fa riferimento al prospetto degli stipendi dei magistrati ordinari - c.d.
“Prontuario A.N.M.”, agli estratti di tre Bollettini Ufficiali del Ministero della
Giustizia depositati in data 16 gennaio 2025 nel giudizio di primo grado ed a provvedimenti di ricostruzione di carriera effettuati nei confronti di alcuni magistrati ordinari.
Ritiene che il censurato calcolo sarebbe elaborato in misura inferiore allo stipendio spettante per effetto della normale progressione economica dei magistrati ordinari, in relazione all'art. 50 comma 4 della legge n° 388/2000 e all'art. 1 co. 8 della l.
130/2022.
Il dott. TA ripropone una tabella, denominata “Prontuario A.N.M.”, riepilogativa della progressione economica per qualifica, classi e scatti, normalmente utilizzata per l'elaborazione stipendiale dei magistrati ordinari. N. 04151/2025 REG.RIC.
Da tale prontuario si dovrebbe ricavare che ai magistrati ordinari, per effetto del riconoscimento della quinta valutazione di professionalità -corrispondente a 20 anni di anzianità-sarebbe attribuito il livello HH06 – classe 8 e scatto 3.
Il prontuario di cui sopra è stato predisposto in applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della
L. 425/1984, dell'art.11 del d.l. 160/2006, convertito con modificazioni con la legge del 30 luglio 2007, n. 111e dell'art. 50, comma 4 della L. 388/2000 (che richiama l'art. 5 della legge 303/1998).
L'art. 50 della legge n. 388/2000 prevede il riconoscimento di due diversi benefici, di seguito evidenziati, legati all'acquisizione dell'idoneità alle funzioni di Consigliere di
Cassazione e alle funzioni direttive superiori nell'ambito della medesima Corte di
Cassazione:
- trattamento economico al momento dell'acquisizione dell'idoneità alle funzioni di
Consigliere di Cassazione. Al momento dell'acquisizione dell'idoneità alle funzioni di Consigliere di Cassazione (con venti anni di anzianità complessiva) al magistrato viene riconosciuto il trattamento economico previsto per il Consigliere di Cassazione con quattro anni di anzianità, cioè con ventiquattro anni di anzianità complessiva (art. 5, comma 1). Nello specifico, tale previsione consente al magistrato di ottenere un incremento economico immediato, senza dover attendere i quattro anni di effettiva permanenza nella qualifica, che si sostanzia nell'attribuzione di due ulteriori scatti biennali, rispetto a quelli riconosciuti in applicazione degli artt. 4 e 5 della L. n.
425/1984, al momento dell'acquisizione dell'idoneità alle funzioni di Consigliere di
Cassazione con venti anni di anzianità complessiva.
- trattamento economico al momento dell'idoneità alle funzioni direttive superiori, con effetto retroattivo.
Al momento dell'acquisizione dell'idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di Cassazione (con ventotto anni di anzianità complessiva) al magistrato viene riconosciuto il corrispondente trattamento N. 04151/2025 REG.RIC.
economico con effetto retroattivo a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina alle funzioni di Consigliere di Cassazione (art. 5, comma 2).
L'incremento retributivo previsto per tale funzione è applicato retroattivamente a partire dal ventiquattresimo anno di anzianità complessiva, ovvero quattro anni prima della nomina effettiva alle funzioni direttive superiori.
Contestualmente, per effetto della predetta retrodatazione (di 4 anni) il magistrato ordinario al compimento del 28° anno di servizio consegue due ulteriori scatti rispetto a quelli che sarebbero stati attribuiti per effetto dei citati artt. 4 e 5 della L. n. 425/1984.
In conclusione, il sistema delineato dalla legge n. 303/1998 prevede un meccanismo di progressivo miglioramento del trattamento economico per i magistrati in funzione dell'anzianità di servizio che si ripercuote sulla classe e scatto riconosciuti.
La richiesta del dott. TA di riconoscimento degli ulteriori scatti, rispetto a quelli assegnati in sede di transito, fa riferimento al suddetto art. 50, comma 4, della L. n.
388 del 2000.
Tale richiesta è infondata perché l'art. 50 della legge n° 388/2000 non è applicabile alla magistratura tributaria.
Infatti il sopra richiamato art. 50 della legge n° 388/2000 ha la finalità di adeguare retroattivamente il trattamento economico di coloro che raggiungono il vertice della carriera giurisdizionale nella magistratura ordinaria.
Del resto il beneficio di cui all'art. 5 della legge n. 303/1998, richiamato dall'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000, è attribuito al conferimento delle “funzioni di
Cassazione” e, ai fini del riconoscimento dello stesso non è sufficiente aver raggiunto l'anzianità necessaria per assumere tali funzioni, ma occorre altresì poterle almeno
“astrattamente” ricoprire come accade nella magistratura ordinaria.
Nella magistratura tributaria non esiste una qualifica equivalente a quella di consigliere di Cassazione, conseguentemente ai magistrati transitati è preclusa la possibilità di ricoprire funzioni direttive giudicanti di legittimità presso la Corte di N. 04151/2025 REG.RIC.
Cassazione in base alle norme attualmente vigenti e l'applicabilità del beneficio in esame.
L'ordinamento giudiziario ordinario contempla una progressione economica diversa rispetto a quella specificatamente prevista nell'ordinamento tributario.
La progressione economica dei magistrati transitati deve seguire le regole della nuova giurisdizione, senza indebite estensioni di benefici propri della magistratura ordinaria o delle altre magistrature espressamente richiamate dall'art. 50 della legge n°
388/2000.
Le qualifiche relative alla giurisdizione tributaria, individuate nella tabella F-bis di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n° 130/2022, caratterizzate dal parametro della anzianità, sono le seguenti: 1) Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina;
2) Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina; 3) Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina; 4) Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina; 5)
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina.
Dalla lettura della suddetta disposizione, emerge che, diversamente da quanto accade nella magistratura ordinaria ove il passaggio tra le qualifiche avviene a seguito del superamento di una procedura di valutazione (ex art. 11 D.lgs. n. 160/2006), nella magistratura tributaria il passaggio tra le qualifiche avviene esclusivamente in base all'anzianità di servizio.
La mancata estensione del beneficio di cui al suddetto art. 50, comma 4, della L. n.
388/2000 ai magistrati tributari, tuttavia, non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse magistrature, atteso che esiste una "sostanziale differenza strutturale e funzionale" tra le stesse che legittima una disciplina differenziata, anche sotto il profilo economico.
Inoltre il dott. TA, come sopra precisato, ha usufruito di una serie di benefici collegati al passaggio dalla magistratura ordinaria alla magistratura ordinaria tali per N. 04151/2025 REG.RIC.
cui la lamentata mancata applicazione dell'art. 50 della legge n° 388/2000 non si traduce in un apprezzabile trattamento deteriore.
Infatti è stata prevista la sommatoria dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza con la funzione onoraria svolta nello stesso periodo di riferimento.
È stata prevista la corresponsione di una indennità aggiuntiva per 24 mesi.
Ai magistrati transitati, pur non svolgendo più la funzione onoraria, e percependo il compenso determinato in relazione a quello dei magistrati ordinari, è stata riconosciuta un'indennità pari al compenso fisso mensile corrisposto ai giudici tributari, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario, e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito.
In applicazione della delibera del CPGT n. 68/2024, ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione, non comporti contestuale promozione,
è attribuita la precedenza sui posti di funzione superiore, che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza.
Il magistrato appartenente all'ordine giudiziario che sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio, può essere riammesso nella precedente giurisdizione, a domanda, previa valutazione del proprio Organo di autogoverno (beneficiando a tal fine dell'anzianità maturata, calcolata ai fini del transito);
Qualora il magistrato tributario transitato chieda la riammissione nella sua precedente giurisdizione (come indicato al punto sopra), potrà riprendere a svolgere in via onoraria la funzione di giudice tributario.
L'art. 1, comma 8 legge n. 130/22, prevede, nel caso in cui quanto percepito nella magistratura di provenienza sia superiore a quanto spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, la corresponsione di un assegno personale pensionabile, riassorbile e non rivalutabile. N. 04151/2025 REG.RIC.
L'anzianità complessivamente attribuita al giudice tributario per effetto del transito gli consente di conseguire immediatamente le qualifiche relative alla giurisdizione tributaria, individuate nella citata tabella F-bis, ma non di maturare, in data successiva al transito stesso altri benefici nella magistratura di provenienza (così Consiglio di
Stato VII n° 9072 del 20/11/2025).
Ne consegue l'infondatezza dell'appello incidentale.
9. In conclusione, l'appello principale deve essere parzialmente accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata, nella sola parte in cui la pronuncia ha affermato che, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria, è suscettibile di valutazione, oltre all'anzianità maturata nella magistratura ordinaria, anche l'anzianità maturata quale giudice onorario nella giurisdizione tributaria.
Tale capo della sentenza deve essere riformato e, negli stessi limiti, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
Per il resto l'appello principale è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
L'appello incidentale deve essere respinto.
La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie, in parte l'appello principale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, limitatamente alla domanda N. 04151/2025 REG.RIC.
volta ad accertare che, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine di invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nei ruoli della magistratura tributaria, è suscettibile di valutazione, oltre all'anzianità maturata nella magistratura ordinaria, anche l'anzianità maturata quale giudice onorario nella giurisdizione tributaria;
- per il resto respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco MO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco MO Marco AR N. 04151/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00291 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04151/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4151 del 2025, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
NI TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Stefano
Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n.
02514/2025, resa tra le parti; N. 04151/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NI TA;
Visto l'appello incidentale proposto dalla parte appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Marco
MO e udito l'Avv. Stefano Russo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato in parte accolto il ricorso proposto per l'annullamento, per quanto di ragione, del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2023 con il quale il ricorrente è stato nominato magistrato tributario con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania con la funzione di Vicepresidente di
Sezione, per definitivo transito dalla magistratura ordinaria, per la parte in cui è stato disposto il suo inquadramento con classe 8, scatto 1 con relativo trattamento economico inferiore a quello spettante per legge; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all'esatto riconoscimento dell'anzianità complessivamente maturata - sotto il profilo giuridico, economico e di ricostruzione di carriera - ai fini del corretto inquadramento nel ruolo della magistratura tributaria (magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina), con pagamento delle somme non percepite fino al relativo adeguamento, oltre interessi e rivalutazione; nonché (quanto ai motivi aggiunti depositati il 22/10/2024): del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24.6.2024 con il quale
è stato disposto il passaggio nella qualifica di “Magistrato tributario dopo venti anni N. 04151/2025 REG.RIC.
dalla nomina”, “classe 8, scatto 1”, con decorrenza giuridica dal 23.5.2024 ed economica dal 01.05.2024; della nota prot. 7988 del 9.8.2024 con la quale il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione normativa affari giuridici e magistrati ha confermato il contenuto del decreto impugnato.
Il Tar ha premesso in punto di fatto quanto segue.
Il ricorrente, nel ruolo della magistratura ordinaria dal 6/12/2007 (in servizio presso la
Corte di Appello di Napoli), svolgente le funzioni di giudice tributario quale
Vicepresidente di Sezione presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Campania, è transitato in data 1/2/2024 nella magistratura tributaria professionale, a seguito di interpello per il passaggio diretto, ex art. 1, co. 4, della legge n. 130/2022, di cui al bando approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 15/11/2022.
Espone che l'atto di nomina è stato tardivamente emanato, dopo che la pubblicazione della graduatoria unica del bando è intervenuta oltre il termine del 15/3/2023, contemplato dall'art. 1, co. 7, della cit. legge n. 130/2022.
Contesta che l'impugnato decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2023 abbia disposto la sua nomina a magistrato tributario, con decorrenza giuridica dall'1/2/2024 e con il trattamento annuo lordo della classe 8 scatto 1.
All'atto dell'immissione nelle funzioni invitava a correggere l'erroneo inquadramento, derivante dal mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nella magistratura ordinaria di provenienza sino al 31/1/2024, reclamando il riconoscimento di un'anzianità complessiva di 20 anni, 7 mesi e 25 giorni (di cui 16 anni, 1 mese e 25 giorni quale giudice ordinario e 4 anni e 6 mesi come giudice tributario), in luogo dei
19 anni, 8 mesi e 8 giorni riconosciuti nel decreto di nomina.
È contestata con i primi due motivi la determinazione del trattamento economico iniziale, ritenuto inferiore a quello spettante, considerando che: N. 04151/2025 REG.RIC.
- illegittimamente è disposto che l'inquadramento dei magistrati vincitori della procedura di transito avvenga tenendo conto dell'anzianità maturata alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, non considerando quindi il periodo lavorativo successivo al 14/2/2023, svolto nella magistratura ordinaria di provenienza nonché quale giudice tributario appartenente al ruolo unico, fino al 31/1/2024;
- tale interpretazione è erronea, poiché l'art. 1, co. 7, della legge n. 130/2022 cristallizza il termine di scadenza per la presentazione della domanda ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione della graduatoria unica;
- il successivo co. 8 (“i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7”, e ad essi “si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili”) comporta che, nel passaggio a una qualifica o livello retributivo superiore, le classi e gli scatti già maturati non sono perduti;
- risulta violato il principio generale operante in materia di passaggio ad altra carriera, dettato per i dipendenti dello Stato dall'art. 200, co. 3, del D.P.R. n. 3/1957, in base al quale “gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza”, dovendosi ragionevolmente escludere che il transito in questione comporti una perdita secca del periodo di anzianità comunque maturato nella magistratura di provenienza sino al decreto di nomina, segnatamente se intervenuto a distanza di tempo rispetto dalla partecipazione all'interpello;
- deve prevalere l'interpretazione logica della norma, coerente con la mens legis che ha inteso favorire il transito nella magistratura tributaria professionale, senza operare perdite di anzianità dipendenti dal lasso di tempo intercorso tra la scadenza dell'interpello (14/2/2023) e la nomina (1/2/2024); N. 04151/2025 REG.RIC.
- l'interpretazione “sclerotizzata” sul mero dato letterale dell'art. 1, co. 7, citato non tiene conto che la graduatoria avrebbe dovuto essere pubblicata entro il 15/3/2023, mentre è avvenuta soltanto il 26/7/2023, occorrendo che sia “ammortizzato” il ritardo dell'Amministrazione, consentendo il riconoscimento del periodo di servizio fino all'1/2/2024;
- altrimenti, il ritardo è fonte di danno risarcibile, corrispondente all'importo spettante al ricorrente ove fosse stato tempestivamente immesso nelle funzioni di magistrato tributario professionale.
Con il terzo motivo è chiesto che sia disapplicata, ex art. 117, co. 1, Cost., la norma contrastante con l'ordinamento eurounitario sul mantenimento delle condizioni retributive dei lavoratori collegati alla loro anzianità, ovvero che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 7 e 8, della legge n. 130/2022, per contrasto con gli art. 3, 35, 36, 58 e 97 Cost., risultandone violati la parità di trattamento, la tutela del lavoro e dell'elevazione professionale, la proporzione della retribuzione e il buon andamento della P.A. Nell'ultimo motivo è censurato, in via subordinata, l'impugnato decreto, laddove riconosce al ricorrente la variazione biennale successiva a far data dal 23/5/2024, individuandola nella “classe 8^ - scatto
2°”, in luogo di quella spettante della classe 8 - scatto 3, in ottemperanza al D.P.C.M.
6/8/2021 (Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati).
2. Il Tar ha considerato in diritto quanto segue.
Per il ricorrente non può essere assunta l'anzianità maturata al 14 febbraio 2023
(scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello per il transito), occorrendo avere riguardo alla data effettiva del passaggio alla magistratura tributaria, coincidente con la decorrenza della nomina disposta con il provvedimento impugnato, in data 1° febbraio 2024. N. 04151/2025 REG.RIC.
Il Tar ha premesso che la legge 31 agosto 2022, n. 130 ha voluto dotare la nuova magistratura tributaria di figure professionali, reclutate mediante concorso e selezionate attraverso la procedura di interpello, intendendo favorire l'opzione dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria.
In tal senso, le norme di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge n° 130/2022 non possono essere intese sulla base di un criterio meramente letterale, ovverossia ritenendo che la conservazione dell'anzianità complessivamente maturata “secondo quanto previsto dal comma 7”, e con inquadramento nella qualifica “sulla base di tale anzianità” (co. 8), possa essere restrittivamente intesa, come limitata alla “anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione” (co. 7).
Le norme non mostrano di essere adeguatamente coordinate, discendendone pertanto l'esigenza di un'interpretazione che preservi il significato del complesso delle disposizioni e vi dia attuazione in senso conforme alla volontà del legislatore, privilegiando l'intenzione che appaia manifesta, ex art. 12 delle preleggi.
Di conseguenza il dualismo, presente nell'art. 12, tra lettera (“significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”) e spirito o ratio (“intenzione del legislatore”) va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale””).
In questo contesto, secondo il Tar, il comma 8 citato sta ad indicare che l'inquadramento nella magistratura tributaria non opera alcun azzeramento dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza, la quale è stata valutata quale requisito ai fini della collocazione in graduatoria.
Il rinvio al comma 7 va dunque ristretto a tale doverosa precisazione, senza supporre che l'anzianità ulteriormente maturata nella magistratura di provenienza, sino alla nomina, non debba essere presa in considerazione. N. 04151/2025 REG.RIC.
Il Tar ha posto in rilievo l'evidente intento di favorire l'ingresso nella magistratura tributaria di giudici già forniti delle necessarie competenze ed esperienze, appartenenti ad altri organi giurisdizionali, di tal che l'effetto voluto verrebbe chiaramente vanificato, ove si ammettesse che il magistrato transitante perda nel passaggio la progressione di carriera acquisita sino alla nuova nomina.
Sul piano della formulazione delle norme viste nel loro complesso, in coerenza con quanto appena detto, va messo in luce che la legge n. 130/2022 assicura, ai magistrati che optino per il transito e godano di un trattamento superiore, il riconoscimento di un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza
(art. 1, comma 8, secondo periodo).
Per quest'ultimo aspetto, secondo il Tar, risulterebbe evidentemente dissonante con la volontà del legislatore accordare, per un verso, un trattamento che favorisca il transito, con il riconoscimento di ogni posizione economica acquisita, sottraendo invece, per altro verso, quel trattamento economico derivante dall'anzianità maturata sino alla nuova nomina, che una volta retrodatata produrrebbe l'effetto opposto di attribuire un trattamento economico deteriore.
Il Tar ha conseguentemente accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato gli impugnati decreti del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del
21/12/2023 e del 24/7/2024, nella parte in cui si è tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata alla data del 14 febbraio 2023, per l'attribuzione del trattamento economico annuo lordo al ricorrente, anziché dell'anzianità maturata sino alla data della nomina.
Per effetto della sentenza appellata il Ministero dell'Economia e delle Finanze è tenuto a riadottare il provvedimento, computando l'anzianità complessivamente spettante al ricorrente, sulla scorta dell'istruttoria da compiere.
A tal proposito, il Tar ha altresì ritenuto che non può trovare ingresso la richiesta di parte ricorrente, ribadita nella memoria finale, tendente a ottenere la pronuncia sul N. 04151/2025 REG.RIC.
calcolo da effettuare per determinare l'anzianità spettante, essendo rimessa tale determinazione all'Amministrazione, che alla stregua di quanto ritenuto dovrà procedere alla relativa valutazione.
In conseguenza dell'accoglimento dei motivi di ricorso concernenti la giusta metodologia per il calcolo dell'anzianità spettante al ricorrente, il Tar ha ritenuto assorbita la domanda risarcitoria, prospettata in via subordinata.
3. Hanno proposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Parte appellante premette in punto di fatto quanto segue.
L'allora ricorrente, nel ruolo della magistratura ordinaria dal 6.12.2007, svolgente le funzioni di giudice tributario quale Vicepresidente di Sezione presso la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, deduceva di essere transitato, in data 1.02.2024 nella magistratura tributaria professionale, a seguito di interpello per il passaggio diretto, ex art.1 comma 4 della L. 130/2022, di cui al bando approvato dal
CPGT con delibera n. 1559/2022.
Con il gravato decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, al dott.
TA veniva riconosciuta, alla data del 14.02.2023, un'anzianità complessiva di 19 anni, 8 mesi e 8 giorni, di cui 15 anni, 2 mesi e 8 giorni come magistrato ordinario e 4 anni e 6 mesi come giudice tributario.
Di conseguenza, lo stesso veniva inquadrato, con funzioni di Vicepresidente di
Sezione presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, nella qualifica di Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina con classe “8” scatto
“1“, con successiva variazione biennale (classe 8 - scatto 2) prevista in data 23 maggio
2024 e con attribuzione economica dal 1° maggio 2024.
In data 01.01.24, in occasione dell'immissione nelle predette funzioni, il ricorrente rendeva dichiarazione con la quale invitava l'Amministrazione, in autotutela, a correggere l'erroneo inquadramento per mancato riconoscimento dell'anzianità N. 04151/2025 REG.RIC.
maturata nella magistratura ordinaria di provenienza fino a tutto il 31.1.2024: pari complessivamente a 16 anni, 1 mese e 25 giorni, da sommare a quella di 4 anni e 6 mesi come giudice tributario, per un'anzianità complessiva di 20 anni, 7 mesi e 25 giorni, corrispondenti all'inquadramento nella qualifica HH06, classe 8, scatti 3
(Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina).
Con nota prot. 270 dell'08.02.24, il Ministero respingeva l'istanza, confermando l'inquadramento giuridico del ricorrente ritenendo che questo andasse riconosciuto alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione all'interpello (14.2.23).
Avverso tale nota, così come avverso il gravato decreto ministeriale di nomina, ricorreva il dott. TA innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la
Campania in quanto ritenuti illegittimi per la parte in cui, non riconoscendo al ricorrente la corretta anzianità maturata nella magistratura ordinaria di provenienza sommata a quella di giudice tributario del ruolo unico, il trattamento giuridico ed economico a questi conclusivamente attribuito, risultava inferiore a quello spettante per legge.
Nelle more del giudizio di primo grado, il dott. TA, in data 23 maggio 2024, raggiungeva l'anzianità necessaria per conseguire il passaggio alla qualifica superiore.
Nel rispetto dei termini di legge, pertanto, accertata con delibera CPGT n. 833/2024,
l'effettiva maturazione dell'anzianità giuridica all'uopo necessaria, con decreto del
Vice Ministro del 24 giugno 2024, il dott. TA veniva inquadrato nella qualifica di
“Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina”, con decorrenza giuridica dal 23 maggio 2024 e attribuzione del corrispondente trattamento economico dal 1° maggio
2024.
Nel medesimo decreto veniva parimenti attribuito al dott. TA il trattamento economico corrispondente alla classe 8 - scatto 1, prevedendosi che “La variazione N. 04151/2025 REG.RIC.
biennale successiva (classe 8^ - scatto 2°) maturerà il 23 marzo 2026 ed il corrispondente valore economico verrà attribuito dal 23 marzo 2026”.
Con atto del 29.07.24, l'allora ricorrente invitava l'amministrazione a rideterminarsi, anche in via di autotutela, e ad “inquadrare il dott. NI TA nella qualifica di magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina", classe 8^ - scatto 2 (anziché scatto
1), secondo la decorrenza indicata nel decreto ministeriale di nomina (quindi alla data del 23 maggio 2024), con corrispondente valore economico attribuito dal 1° maggio
2024”.
Con nota prot. n. 7988 del 09.08.2024, il Ministero riscontrava la richiesta del dott.
TA, rappresentando la correttezza del proprio operato, in virtù della esatta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico previste per i magistrati tributari.
4. L'Amministrazione appellante ritiene l'erroneità della sentenza appellata.
Secondo parte appellante l'iter logico argomentativo seguito dal giudicante non può ritenersi condivisibile, sia perché non trova riscontro nella stessa indicazione letterale della norma, sia perché, non tiene in considerazione il fatto che, in realtà, la finalità della riforma è stata in concreto ampiamente rispettata, senza che possa ipotizzarsi alcun pregiudizio per i magistrati transitati.
Richiama il principio secondo cui in tema di interpretazione della legge ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, nelle ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore e desumibile anche dalla connessione fra i singoli disposti. N. 04151/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie, la formulazione testuale della legge che, come noto, valorizza ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati transitati nella giurisdizione tributaria la sola “anzianità maturata alla data del 14 febbraio 2023” risulta talmente chiara ed univoca da precludere al Giudicante la ricerca di una volontà diversa.
Parte appellante espone che è stato introdotto un nuovo status del giudice tributario, dedito alla funzione a tempo pieno ed equiparato, nel trattamento economico, al magistrato ordinario.
Al fine di accelerare i tempi di costituzione della nuova magistratura tributaria, nelle more dell'indizione e svolgimento del primo concorso pubblico per il reclutamento dei magistrati tributari, è stata prevista una procedura straordinaria, indirizzata ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari presenti nel ruolo unico dei giudici tributari.
Al bando veniva allegato il preventivo parere richiesto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e reso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, che esplicitava le modalità di inquadramento economico dei magistrati che avrebbero esercitato l'opzione per il transito.
I medesimi, infatti, sarebbero stati inquadrati nella qualifica prevista dalla tabella F- bis allegata al D. Lgs. n. 545/92, e la relativa classe stipendiale determinata sulla base
“della sola anzianità complessivamente maturata” da calcolarsi alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione.
Con il DM impugnato con il ricorso principale, il dott. TA è stato nominato magistrato tributario con funzioni di Vicepresidente di Sezione presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 2024, e con trattamento economico annuo lordo classe 8 scatto 1, corrispondente a quello di magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina, avendo N. 04151/2025 REG.RIC.
il Ministero calcolato l'anzianità complessivamente maturata, ai fini giuridici ed economici, alla data del 14.2.23 e non a quella di transito.
Successivamente, con decreto del Vice Ministro del 24 giugno 2024, parimenti impugnato con motivi aggiunti, il dott. TA NI è stato inquadrato nella qualifica di “Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina”, classe 8 - scatto 1, con decorrenza giuridica dal 23 maggio 2024 e attribuzione del corrispondente trattamento economico dal 1° maggio 2024.
L'Amministrazione appellante ritiene che la (erronea) lettura delle norme di cui ai commi 7 e 8 della L. 130/2022 prospettata dal TAR, secondo cui la data del 14 febbraio
2023 sarebbe riferita dalla legge alla determinazione dell'anzianità ai soli fini del punteggio spettante nell'ambito della procedura d'interpello per il transito, ma non anche all'anzianità ai fini della determinazione del trattamento economico di ingresso nella magistratura tributaria, non trova alcun riscontro nel chiaro tenore letterale delle disposizioni di riferimento.
In particolare, l'art. 1, comma 8, della L. 130/2022 prevede, che: “In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto ompatibili[…]”. La norma sancisce, quindi, testualmente che i magistrati transitati conservano sia ai fini giuridici che economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7.
Il richiamato comma 7 prevede che: “Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio N. 04151/2025 REG.RIC.
della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità”.
Se è pur vero che il comma 7 disciplina la procedura di interpello, prevedendo che la graduatoria finale avrebbe dovuto essere pubblicata entro il 15.3.2023, è altrettanto pacifico che il successivo comma 8, rinvia, per quanto riguarda l'inquadramento giuridico ed economico, alla scadenza prevista dal comma 7 (ossia alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione alla procedura di interpello: 14.2.2023).
È lo stesso legislatore della legge n. 130 del 2022 a definire, in maniera puntuale, sia il criterio di inquadramento “anzianità complessivamente maturata” che la data a cui ricondurre tale anzianità: 14 febbraio 2023 ovverosia alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione alla procedura di interpello.
Con nota congiunta, allegata al bando di interpello, l'U.L. Economia e U.L finanze hanno precisato che: “il comma 8 dell'art. 1 L. n. 130/2022 prevede l'inquadramento dei magistrati vincitori dell'interpello nella qualifica prevista dalla tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 e nella relativa classe stipendiale sulla base della sola anzianità complessivamente maturata da calcolarsi secondo quanto previsto dal precedente comma 7, ovvero sommando:
- l'anzianità maturata nella magistratura di provenienza ed eventualmente presso altre magistrature fino alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione all'interpello; N. 04151/2025 REG.RIC.
- con l'anzianità maturata, alla suddetta data, nel ruolo unico dei giudici tributari di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, considerando i periodi che eccedono i 5 anni, computando ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi, come 18 mesi di anzianità”.
Parte appellante ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il trattamento complessivamente di favore ricevuto dai magistrati transitati non risulta pregiudicato da un'interpretazione perfettamente aderente al dato normativo.
La legge n. 130 del 2022, infatti, al fine di promuovere il trasferimento di figure professionali altamente qualificate da altre magistrature a quella tributaria, ha introdotto, all'art. 1, delle misure incentivanti sia di natura giuridica che economica.
Da un lato, infatti, è stato consentito il semplice passaggio (mantenendo, dunque,
l'anzianità già maturata) da una magistratura ad un'altra senza la necessità di superamento di un concorso pubblico per esami come, invece, avviene di norma per il passaggio ad altra magistratura.
È poi prevista la sommatoria dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza con la funzione onoraria svolta nello stesso periodo di riferimento. Peraltro, il periodo di esercizio dell'attività di giudice tributario è computato considerando ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, come diciotto mesi.
Al riguardo parte appellante evidenzia che la funzione onoraria si caratterizza per la marginalità ed accessorietà della prestazione, tanto da non poter configurare un rapporto di lavoro. Ciò determina che, di norma, tale servizio non genera una anzianità di servizio.
Dato questo presupposto è evidente che considerare (ed anzi supervalutare), per lo stesso periodo di riferimento, lo svolgimento di tale funzione onoraria al pari dell'attività svolta in via principale determina una sostanziale duplicazione dell'anzianità riconosciuta. N. 04151/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie e prima del passaggio di qualifica, il dott. TA aveva maturato nella magistratura di provenienza un'anzianità di 15 anni, 2 mesi e 8 giorni trovandosi poi direttamente ad avere un'anzianità da magistrato tributario 19 anni, 8 mesi e 8 giorni.
Se è pur vero, infatti, che l'ulteriore periodo trascorso nella magistratura ordinaria tra il 14.2.2023 e il 1.2.2024 non è stato considerato al fine del computo dell'anzianità, è altrettanto pacifico che il dott. TA ha beneficiato di un'anzianità aggiuntiva di 4 anni e 6 mesi, derivante dallo svolgimento della funzione onoraria.
Ben potrebbe ipotizzarsi, ed anzi appare ragionevole sostenere, che lo stesso legislatore abbia previsto di supervalutare il periodo di svolgimento della funzione onoraria, anche al fine di mitigare l'effetto derivante dal prescritto computo dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza alla data del 14.2.2023.
A ciò aggiungasi le ulteriori misure agevolative previste e debitamente riconosciute dall'amministrazione.
La corresponsione di una indennità aggiuntiva per 24 mesi.
Ai magistrati transitati, pur non svolgendo più la funzione onoraria, e percependo il compenso determinato in relazione a quello dei magistrati ordinari, è stata riconosciuta un'indennità pari al compenso fisso mensile corrisposto ai giudici tributari, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario, e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito.
Parte appellante evidenzia altresì quanto segue.
In applicazione della delibera del CPGT n. 68/2024, ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione, non comporti contestuale promozione,
è attribuita la precedenza sui posti di funzione superiore, che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza.
Il magistrato appartenente all'ordine giudiziario che sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio, può essere riammesso N. 04151/2025 REG.RIC.
nella precedente giurisdizione, a domanda, previa valutazione del proprio Organo di autogoverno (beneficiando a tal fine dell'anzianità maturata, calcolata ai fini del transito);
Qualora il magistrato tributario transitato chieda la riammissione nella sua precedente giurisdizione (come indicato al punto sopra), potrà riprendere a svolgere in via onoraria la funzione di giudice tributario.
L'art. 1, comma 8 legge n. 130/22, prevede, nel caso in cui quanto percepito nella magistratura di provenienza sia superiore a quanto spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, la corresponsione di un assegno personale pensionabile, riassorbile e non rivalutabile.
Ebbene, proprio il combinato disposto di tali norme e la peculiare disciplina dettata dal legislatore per il transito nella magistratura tributaria, impongono di riconoscere al ricorrente una complessiva posizione di vantaggio, tale per cui i soggetti che decidono di optare per il passaggio alla magistratura tributaria, conseguono comunque un trattamento di miglior favore rispetto a quello di provenienza.
Inoltre l'anzianità maturata come giudice onorario è ampiamente valorizzata considerando che, per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi, sono computati ben 18 mesi.
5. Il dott. NI TA si è costituito in giudizio per resistere all'appello e ha proposto appello incidentale.
L'appellante incidentale contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui “non può trovare ingresso la richiesta di parte ricorrente, ribadita nella memoria finale, tendente a ottenere la pronuncia sul calcolo da effettuare per determinare l'anzianità spettante, essendo rimessa tale determinazione all'Amministrazione, che alla stregua di quanto ritenuto dovrà procedere alla relativa valutazione.” N. 04151/2025 REG.RIC.
Lamenta che il Tar omette qualsiasi pronuncia in ordine alle doglianze articolate in ricorso e nei motivi aggiunti circa l'erroneità del meccanismo di calcolo applicato dal
Ministero nella determinazione del trattamento economico del dr. TA, dunque in relazione alla disciplina normativa cui l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi per determinarne l'anzianità, limitandosi a sostenere che “non può trovare ingresso la richiesta di parte ricorrente”, ma sostanzialmente senza indicare puntualmente le ragioni poste a fondamento di tale decisione.
Il dott. TA formulava espressa censura riportata nel primo motivo di ricorso, ivi invocando il prospetto di progressione economica elaborato secondo le previsioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della l. 6.8.84 n. 425 (disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) ed in applicazione del Dpcm 6.8.21 (Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati), risultando erroneo il metodo di calcolo che l'Amministrazione ha inteso applicare all'odierno appellante incidentale, che non ha tenuto conto degli scatti stipendiali già maturati, e ciò pur prescindendosi dalla questione del riconoscimento alla data del 14 febbraio 2023 (scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello).
Il calcolo in tal senso predisposto nell'atto impugnato è stato espressamente censurato anche in quanto assolutamente non comprensibile e comunque in violazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 8 della l. 130/22 che, nel disciplinare il transito, ha inteso assicurare la piena valorizzazione della carriera pregressa; contrasto che dunque viene segnatamente in rilievo con riferimento al Dpcm 6.8.21, pur richiamato nel preambolo del decreto di nomina (cfr. decreto di nomina, pagina prima, ult. capoverso), che, letto in combinato con le previsioni degli artt. 3, 4 e 5 della l. L. 6 agosto 1984, n. 425, nonché con gli artt. 11 e 51 del D.l 160/06 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati) e dell'art. 50, co. 4 della l. 388/00, riconoscerebbe, al compimento del 20° anno di anzianità, la classe 8 – scatto 3. N. 04151/2025 REG.RIC.
L'appellante incidentale fa presente che la progressione economica degli stipendi dei magistrati ordinari si sviluppa in otto classi biennali ed in successivi aumenti biennali, da calcolare sull'ultima classe di stipendio; ed il predetto sviluppo stipendiale, in classi e scatti, è stato confermato dall'art. 51 D.lgs n. 160 del 5.4.06, il quale prevede che
“continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge
2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista.
L'appellante incidentale fa riferimento alla circostanza che in data 16.1.25 sono stati depositati in primo grado il prospetto degli stipendi dei magistrati ordinari - c.d.
“Prontuario A.N.M.” e gli estratti di tre Bollettini Ufficiali del Ministero della
Giustizia al fine di rendere evidenza delle argomentazioni che precedono, chiedendo che il Tar si pronunciasse in merito – anche in prospettiva della riedizione del potere amministrativo - in maniera conforme a precisi e rigorosi criteri di calcolo delle qualifiche, delle classi e degli scatti stipendiali, in applicazione della disciplina normativa di riferimento, ovvero: i) gli artt. 3, 4 e 5 della Legge n. 425/1984; ii) l'art. 11 del D.L. n. 160/2006, conv. in L. n. 111/2007; iii) l'art. 50 co. 4 della Legge n.
388/2001, che richiama l'art. 5 della Legge n. 303/1998.
Ritiene che il censurato calcolo sarebbe elaborato in misura inferiore allo stipendio spettante per effetto della normale progressione economica dei magistrati ordinari, per cui l'art. 1 co. 8 della l. 130/22 ne prevede la conservazione ai fini giuridici ed economici, ma relativamente al quale il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi.
L'appellante incidentale evidenzia che, in occasione della riedizione del potere amministrativo ad opera dell'Amministrazione soccombente in primo grado, che nel N. 04151/2025 REG.RIC.
dare esecuzione alla sentenza impugnata, nonostante il riconoscimento al dott. TA di un'anzianità complessivamente maturata al 31 gennaio 2024 di anni 20, mesi 7 e giorni 25, ha tuttavia disposto il suo inquadramento nella qualifica di “Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina” con erronea attribuzione, alla data del 1° febbraio 2024, del trattamento economico corrispondente alla “classe 8 – scatto 2” e riconoscimento della variazione biennale successiva (classe 8 – scatto 3) in data 6 giugno 2025 (cfr. D.M. del 23 aprile 2025, pp. 3-4, che qui si produce), anziché, come richiesto dall'odierno appellante incidentale, in conformità al “Prontuario A.N.M.”, del trattamento economico corrispondente alla “classe 8 – scatto 3” con successiva variazione biennale (classe 8, scatto 4), al 5 aprile 2025.
Chiede che l'adito Giudice d'appello, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza, chiarisca che in ogni caso sussiste nei provvedimenti impugnati anche l'erroneità, da parte dell'intimata amministrazione, della modalità con cui è stata rideterminata la progressione economica.
Chiede altresì che, in applicazione del suddetto “Prontuario A.N.M.”, alla data del 1° febbraio 2024 (giorno di immissione nelle funzioni di magistrato tributario) sia riconosciuta al giorno 31 gennaio 2024 l'anzianità complessiva di anni 20, mesi 7 e giorni 25, corrispondenti alla qualifica di magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina, con inquadramento HHT4, classe 8, scatto 3, con maturazione della variazione biennale successiva (classe 8, scatto 4), al 5 aprile 2025 e della variazione biennale ulteriore (classe 8, scatto 5), al 5 aprile 2027.
6. L'appello principale è fondato in parte.
Il collegio ribadisce che la riforma della magistratura tributaria, introdotta dalla legge n° 130/2022, aveva l'obiettivo di favorire il transito dei magistrati da altre giurisdizioni, garantendo loro la continuità di carriera e la piena valorizzazione dell'esperienza maturata. Escludere il periodo intermedio tra la scadenza dell'interpello e l'effettivo transito contrasterebbe con questa finalità e creerebbe una N. 04151/2025 REG.RIC.
disparità di trattamento tra magistrati che hanno svolto lo stesso servizio, ma che si vedrebbero riconosciuta un'anzianità differente solo per una questione amministrativa
(così Consiglio di Stato VII n° 9702 del 20/11/2025).
Giova riportare i commi 7 e 8 della legge n° 130/2022:
7. Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.
Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione.
Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed N. 04151/2025 REG.RIC.
economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma
7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire,
a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.
Il comma 8 citato sta ad indicare che l'inquadramento nella magistratura tributaria non opera alcun azzeramento dell'anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza, la quale è stata valutata quale requisito ai fini della collocazione in graduatoria.
Il rinvio al comma 7 va dunque ristretto a tale doverosa precisazione, senza supporre che l'anzianità ulteriormente maturata nella magistratura professionale di provenienza, sino alla nomina, non debba essere presa in considerazione.
Il Tar ha correttamente posto in rilievo l'evidente intento di favorire l'ingresso nella magistratura tributaria di giudici già forniti delle necessarie competenze ed esperienze, appartenenti ad altri organi giurisdizionali, di tal che l'effetto voluto verrebbe chiaramente vanificato, ove si ammettesse che il magistrato transitante perda nel passaggio la progressione di carriera acquisita sino alla nuova nomina. N. 04151/2025 REG.RIC.
Il Collegio ritiene necessario precisare che, sulla base della disciplina prevista per le ipotesi di transito dai ruoli della magistratura ordinaria ai ruoli della magistratura tributaria, deve essere effettuato il riconoscimento per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di presentazione della domanda (14/2/2023) e la data di ingresso nella magistratura tributaria (1/2/2024) della sola anzianità maturata nella magistratura ordinaria.
A tale anzianità non deve invece essere sommata, per lo stesso periodo (dal 14/2/2023 al 1°/2/2024), l'anzianità maturata nello svolgimento delle funzioni onorarie di magistrato tributario.
Tale conclusione è imposta dalla lettera e dalla ratio della disciplina in materia.
La funzione onoraria del magistrato tributario, nel sistema previgente, si caratterizzava per l'accessorietà dell'attività svolta da soggetti, che come i magistrati ordinari, erano inquadrati nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza.
Dato questo presupposto, è evidente che risulterebbe illogico valutare due volte lo stesso periodo di servizio (rispettivamente onorario e professionale) esercitato in un unico ambito temporale.
Ciò è consentito, tuttavia, qualora una disposizione esplicita preveda detta duplicazione, nella dichiarata finalità di introdurre meccanismi incentivanti il transito dalla magistratura ordinaria a quella tributaria.
Detta disciplina, peraltro, deve considerarsi di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva oltre i limiti stabiliti dalla legge.
Il collegio osserva dunque quanto segue:
- le disposizioni di legge di cui ai commi 7 e 8 della legge n° 130/2022 prevedono espressamente che la doppia valutazione sia dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza sia nella giurisdizione tributaria abbia luogo solo fino alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione; N. 04151/2025 REG.RIC.
- la doppia valutazione di anzianità si traduce in una più elevata corresponsione di emolumenti salariali;
- l'anzianità nella magistratura professionale di provenienza deve essere riconosciuta fino al giorno di effettiva immissione nella magistratura tributaria, avendo il legislatore inteso di dare continuità al periodo prestato nella magistratura professionale di provenienza e nella magistratura tributaria;
- tuttavia, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria non è ipotizzabile una doppia valutazione di anzianità, che è contenuta in una norma eccezionale che in quanto tale non può essere interpretata oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 delle preleggi);
- per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria deve essere valutata solo l'anzianità maturata nella magistratura di provenienza, a pena di incorrere altrimenti in responsabilità erariale per corresponsione di emolumenti stipendiali indebiti.
- per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria non è ipotizzabile la possibilità di scelta tra anzianità maturata nella magistratura di provenienza e anzianità maturata nella giurisdizione tributaria, perché difetta copertura legislativa per considerare anche l'anzianità prestata nella giurisdizione tributaria (onoraria).
In conclusione, l'appello principale deve essere accolto nella sola parte in cui, con la sentenza appellata, è stato affermato che, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria, è suscettibile di valutazione, oltre all'anzianità maturata nella magistratura ordinaria, anche l'anzianità maturata quale N. 04151/2025 REG.RIC.
giudice onorario nella giurisdizione tributaria. Per tale parte deve essere riformata la sentenza appellata.
Per il resto l'appello principale deve essere respinto.
7. Il collegio osserva preliminarmente che esula dal presente giudizio il decreto del
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2025 (cui comunque fa riferimento l'atto d'appello), con cui il dott. TA è stato inquadrato nella qualifica di “Magistrato tributario dopo vent'anni dalla nomina” con una anzianità di servizio pari a 20 anni, 7 mesi e 25 giorni con la classe 8 e lo scatto 2 (di cui 16 anni, 1 mese e
25 giorni come giudice ordinario e 4 anni e 6 mesi da giudice tributario), diversamente da quella precedentemente individuata con l'impugnato decreto del 21 dicembre 2023 corrispondente a 19 anni, 8 mesi e 8 giorni.
Tale decreto, adottato dall'Amministrazione in ottemperanza della sentenza appellata, non è stato infatti impugnato in primo grado nel presente giudizio.
8. L'appello incidentale è infondato.
Con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2024 il dott. TA è stato inquadrato nella qualifica di Magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina con attribuzione del corrispondente trattamento economico dal 1° maggio 2024. Al dott. TA è stato riconosciuto, tenuto conto del trattamento economico in godimento alla data in cui ha maturato il diritto al riconoscimento del passaggio alla qualifica giuridica successiva, uno stipendio lordo annuale complessivo pari a euro 108.696,27, che corrisponde alla sommatoria tra lo stipendio lordo annuale corrispondente alla qualifica di “Magistrato dopo venti anni dalla nomina”, classe 8 – scatto 1° - pari a euro 108.457,09 – e l'ammontare dell'assegno integrativo - pari a euro 239,18.
Con tale decreto del 24 giugno 2024 è stato previsto che la variazione biennale successiva maturerà il 23 marzo 2026. N. 04151/2025 REG.RIC.
Il dott. TA ha maturato un'anzianità, nella sola magistratura ordinaria, pari 16 anni
1 mese e 25 giorni, anche tenendo conto dell'anzianità maturata fino al 31 gennaio
2024, giorno antecedente il passaggio effettivi presso la magistratura tributaria.
Il dott. TA fa riferimento disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 6 agosto
1984, n. 425 (che disciplinano la progressione economica nella magistratura ordinaria)
e di quelle previste dall'art. 50, comma 4, della L. n. 388/2000.
Secondo il dott. TA la corretta anzianità a questi spettante corrisponderebbe a 20 anni, 7 mesi e 25 giorni, dalla quale deriverebbe una retribuzione pari al terzo aumento biennale dell'ottava classe (classe 8 scatto 3) a decorrere dal 1° febbraio 2024 e con maturazione della variazione biennale successiva (classe 8 scatto 4) al 5 aprile 2025.
Il dott. TA chiede dunque che gli sia attribuito lo stesso trattamento economico previsto per i magistrati ordinari che gli sarebbe spettato se non fosse transitato nella magistratura tributaria.
Il dott. TA fa riferimento al prospetto degli stipendi dei magistrati ordinari - c.d.
“Prontuario A.N.M.”, agli estratti di tre Bollettini Ufficiali del Ministero della
Giustizia depositati in data 16 gennaio 2025 nel giudizio di primo grado ed a provvedimenti di ricostruzione di carriera effettuati nei confronti di alcuni magistrati ordinari.
Ritiene che il censurato calcolo sarebbe elaborato in misura inferiore allo stipendio spettante per effetto della normale progressione economica dei magistrati ordinari, in relazione all'art. 50 comma 4 della legge n° 388/2000 e all'art. 1 co. 8 della l.
130/2022.
Il dott. TA ripropone una tabella, denominata “Prontuario A.N.M.”, riepilogativa della progressione economica per qualifica, classi e scatti, normalmente utilizzata per l'elaborazione stipendiale dei magistrati ordinari. N. 04151/2025 REG.RIC.
Da tale prontuario si dovrebbe ricavare che ai magistrati ordinari, per effetto del riconoscimento della quinta valutazione di professionalità -corrispondente a 20 anni di anzianità-sarebbe attribuito il livello HH06 – classe 8 e scatto 3.
Il prontuario di cui sopra è stato predisposto in applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della
L. 425/1984, dell'art.11 del d.l. 160/2006, convertito con modificazioni con la legge del 30 luglio 2007, n. 111e dell'art. 50, comma 4 della L. 388/2000 (che richiama l'art. 5 della legge 303/1998).
L'art. 50 della legge n. 388/2000 prevede il riconoscimento di due diversi benefici, di seguito evidenziati, legati all'acquisizione dell'idoneità alle funzioni di Consigliere di
Cassazione e alle funzioni direttive superiori nell'ambito della medesima Corte di
Cassazione:
- trattamento economico al momento dell'acquisizione dell'idoneità alle funzioni di
Consigliere di Cassazione. Al momento dell'acquisizione dell'idoneità alle funzioni di Consigliere di Cassazione (con venti anni di anzianità complessiva) al magistrato viene riconosciuto il trattamento economico previsto per il Consigliere di Cassazione con quattro anni di anzianità, cioè con ventiquattro anni di anzianità complessiva (art. 5, comma 1). Nello specifico, tale previsione consente al magistrato di ottenere un incremento economico immediato, senza dover attendere i quattro anni di effettiva permanenza nella qualifica, che si sostanzia nell'attribuzione di due ulteriori scatti biennali, rispetto a quelli riconosciuti in applicazione degli artt. 4 e 5 della L. n.
425/1984, al momento dell'acquisizione dell'idoneità alle funzioni di Consigliere di
Cassazione con venti anni di anzianità complessiva.
- trattamento economico al momento dell'idoneità alle funzioni direttive superiori, con effetto retroattivo.
Al momento dell'acquisizione dell'idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di Cassazione (con ventotto anni di anzianità complessiva) al magistrato viene riconosciuto il corrispondente trattamento N. 04151/2025 REG.RIC.
economico con effetto retroattivo a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina alle funzioni di Consigliere di Cassazione (art. 5, comma 2).
L'incremento retributivo previsto per tale funzione è applicato retroattivamente a partire dal ventiquattresimo anno di anzianità complessiva, ovvero quattro anni prima della nomina effettiva alle funzioni direttive superiori.
Contestualmente, per effetto della predetta retrodatazione (di 4 anni) il magistrato ordinario al compimento del 28° anno di servizio consegue due ulteriori scatti rispetto a quelli che sarebbero stati attribuiti per effetto dei citati artt. 4 e 5 della L. n. 425/1984.
In conclusione, il sistema delineato dalla legge n. 303/1998 prevede un meccanismo di progressivo miglioramento del trattamento economico per i magistrati in funzione dell'anzianità di servizio che si ripercuote sulla classe e scatto riconosciuti.
La richiesta del dott. TA di riconoscimento degli ulteriori scatti, rispetto a quelli assegnati in sede di transito, fa riferimento al suddetto art. 50, comma 4, della L. n.
388 del 2000.
Tale richiesta è infondata perché l'art. 50 della legge n° 388/2000 non è applicabile alla magistratura tributaria.
Infatti il sopra richiamato art. 50 della legge n° 388/2000 ha la finalità di adeguare retroattivamente il trattamento economico di coloro che raggiungono il vertice della carriera giurisdizionale nella magistratura ordinaria.
Del resto il beneficio di cui all'art. 5 della legge n. 303/1998, richiamato dall'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000, è attribuito al conferimento delle “funzioni di
Cassazione” e, ai fini del riconoscimento dello stesso non è sufficiente aver raggiunto l'anzianità necessaria per assumere tali funzioni, ma occorre altresì poterle almeno
“astrattamente” ricoprire come accade nella magistratura ordinaria.
Nella magistratura tributaria non esiste una qualifica equivalente a quella di consigliere di Cassazione, conseguentemente ai magistrati transitati è preclusa la possibilità di ricoprire funzioni direttive giudicanti di legittimità presso la Corte di N. 04151/2025 REG.RIC.
Cassazione in base alle norme attualmente vigenti e l'applicabilità del beneficio in esame.
L'ordinamento giudiziario ordinario contempla una progressione economica diversa rispetto a quella specificatamente prevista nell'ordinamento tributario.
La progressione economica dei magistrati transitati deve seguire le regole della nuova giurisdizione, senza indebite estensioni di benefici propri della magistratura ordinaria o delle altre magistrature espressamente richiamate dall'art. 50 della legge n°
388/2000.
Le qualifiche relative alla giurisdizione tributaria, individuate nella tabella F-bis di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n° 130/2022, caratterizzate dal parametro della anzianità, sono le seguenti: 1) Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina;
2) Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina; 3) Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina; 4) Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina; 5)
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina.
Dalla lettura della suddetta disposizione, emerge che, diversamente da quanto accade nella magistratura ordinaria ove il passaggio tra le qualifiche avviene a seguito del superamento di una procedura di valutazione (ex art. 11 D.lgs. n. 160/2006), nella magistratura tributaria il passaggio tra le qualifiche avviene esclusivamente in base all'anzianità di servizio.
La mancata estensione del beneficio di cui al suddetto art. 50, comma 4, della L. n.
388/2000 ai magistrati tributari, tuttavia, non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse magistrature, atteso che esiste una "sostanziale differenza strutturale e funzionale" tra le stesse che legittima una disciplina differenziata, anche sotto il profilo economico.
Inoltre il dott. TA, come sopra precisato, ha usufruito di una serie di benefici collegati al passaggio dalla magistratura ordinaria alla magistratura ordinaria tali per N. 04151/2025 REG.RIC.
cui la lamentata mancata applicazione dell'art. 50 della legge n° 388/2000 non si traduce in un apprezzabile trattamento deteriore.
Infatti è stata prevista la sommatoria dell'anzianità maturata nella magistratura di provenienza con la funzione onoraria svolta nello stesso periodo di riferimento.
È stata prevista la corresponsione di una indennità aggiuntiva per 24 mesi.
Ai magistrati transitati, pur non svolgendo più la funzione onoraria, e percependo il compenso determinato in relazione a quello dei magistrati ordinari, è stata riconosciuta un'indennità pari al compenso fisso mensile corrisposto ai giudici tributari, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario, e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito.
In applicazione della delibera del CPGT n. 68/2024, ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione, non comporti contestuale promozione,
è attribuita la precedenza sui posti di funzione superiore, che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza.
Il magistrato appartenente all'ordine giudiziario che sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio, può essere riammesso nella precedente giurisdizione, a domanda, previa valutazione del proprio Organo di autogoverno (beneficiando a tal fine dell'anzianità maturata, calcolata ai fini del transito);
Qualora il magistrato tributario transitato chieda la riammissione nella sua precedente giurisdizione (come indicato al punto sopra), potrà riprendere a svolgere in via onoraria la funzione di giudice tributario.
L'art. 1, comma 8 legge n. 130/22, prevede, nel caso in cui quanto percepito nella magistratura di provenienza sia superiore a quanto spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, la corresponsione di un assegno personale pensionabile, riassorbile e non rivalutabile. N. 04151/2025 REG.RIC.
L'anzianità complessivamente attribuita al giudice tributario per effetto del transito gli consente di conseguire immediatamente le qualifiche relative alla giurisdizione tributaria, individuate nella citata tabella F-bis, ma non di maturare, in data successiva al transito stesso altri benefici nella magistratura di provenienza (così Consiglio di
Stato VII n° 9072 del 20/11/2025).
Ne consegue l'infondatezza dell'appello incidentale.
9. In conclusione, l'appello principale deve essere parzialmente accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata, nella sola parte in cui la pronuncia ha affermato che, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nella magistratura tributaria, è suscettibile di valutazione, oltre all'anzianità maturata nella magistratura ordinaria, anche l'anzianità maturata quale giudice onorario nella giurisdizione tributaria.
Tale capo della sentenza deve essere riformato e, negli stessi limiti, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
Per il resto l'appello principale è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
L'appello incidentale deve essere respinto.
La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie, in parte l'appello principale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, limitatamente alla domanda N. 04151/2025 REG.RIC.
volta ad accertare che, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine di invio della domanda di partecipazione e la data di immissione nei ruoli della magistratura tributaria, è suscettibile di valutazione, oltre all'anzianità maturata nella magistratura ordinaria, anche l'anzianità maturata quale giudice onorario nella giurisdizione tributaria;
- per il resto respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco MO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco MO Marco AR N. 04151/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO