Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Articolo 2 della Legge 4 agosto 2016, n. 157
Articolo 1Articolo 3
- Legge 4 agosto 2016, n. 157
Articolo 2 della Legge 4 agosto 2016, n. 157
Versione
13 agosto 2016
13 agosto 2016