Articolo 4 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 febbraio 1966
Art. 4.
L' articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto:
a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
d) il titolo di studio;
e) la professione o il mestiere;
f) l'abitazione.
Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.
Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.
Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.
Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.
Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finche' non si procedera' ad una nuova unificazione".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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