CASS
Sentenza 16 ottobre 2020
Sentenza 16 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2020, n. 28830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28830 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA AM, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno dell'8/06/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente EN TE US;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avvocato Dario Masini, in sostituzione, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Salerno quale giudice del rinvio ex artt 623, comma 1, lettera a) e 627 cod. proc. pen in esito all'annullamento disposto da questa Corte con la sentenza del 4/3/2020, Penale Sent. Sez. 6 Num. 28830 Anno 2020 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 01/10/2020 depositata il 1673/2020, dell'originario provvedimento assunto a definizione dell'appello ex ad 310 cod. proc. pen. interposto dalla Procura presso il Tribunale di Salerno nei confronti della ordinanza di rigetto della richiesta applicazione di misura cautelare nei confronti di RA AM, indagato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, DPR n. 309 del 1990, ha riqualificato il fatto contestato ai sensi del comma 5 del citato art. 73 e in ragione di tale riqualificazione, ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere applicata con il provvedimento annullato in sede di legittimità. 2. Avverso tale decisione ha interposto nuovo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, lamentando difetto di motivazione quanto all'attualità e alla concretezza del rischio di reiterazione della condotta nonché in relazione alla adeguatezza della misura applicata, disposta senza considerare altre misure alternative utili a neutralizzare il pericolo di recidiva e senza tenere conto del percorso di emenda intrapreso dal ricorrente e validato dal Magisrato di sorveglianza di Salerno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Per quanto la gravità indiziaria risulti estranea al devoluto alla Corte, giova rimarcare che la detenzione a fini di spaccio ascritta al ricorrente, gravato da diversi precedenti, quattro dei quali specifici e recenti, è stata riscontrata allorquando lo stesso si trovava sottoposto a detenzione domiciliare in esecuzione di sentenze di condanna per fatti analoghi (poi sospesa dal Magistrato di Sorveglianza proprio per le condotte portate allo scrutinio della Corte). 3. Ciò premesso, osserva la Corte come nel ricorso manchi ogni specifico confronto con le valutazioni attraverso le quali il Tribunale ha ritenuto concreto e attuale il rischio di reiterazione della condotta contestata ( desunto dalla pericolosità dell'indagato, definita dal suo pregresso percorso professionale, scandito da precedenti specifici) e dalle modalità dell'azione ( facendo leva sulla accennata esecuzione allorquando lo stesso si trovava sottoposto alla detenzione domiciliare, scontando la pena per analoghe condotte). Il tutto a conferma di una non occasionalità dell'attività illecita riscontrata, peraltro favorita dalla assenza di lecite forme reddituali utili a sostentarlo diversamente. In considerazione del tenore di siffatto pericolo, il Tribunale ha ritenuto inadeguati interventi cautelari diversi dalla restrizione domiciliare, considerata l'insofferenza mostrata dal ricorrente nell'attenersi spontaneamente alle statuizioni dell'Autorità giudiziaria, segno della necessità di limitare drasticamente la relativa capacità di locomozione nel tentativo di isolarlo dall'ambiente criminale 2 di riferimento e restringere ulteriori coinvolgimenti nello spaccio di sostanze stupefacenti. Da qui l'evidente inconferenza del lamentato difetto di motivazione nonché la genericità dell'impugnazione atteso che rispetto a siffatto argomentare, connotato da una indiscutibile coerenza al dato normativo di riferimento ed esente da vuoti logici, il ricorso omette ogni specifico confronto, limitandosi ad evocare un non meglio precisato percorso di emenda intrapreso dal ricorrente, che, se coincidente con quello sotteso alla detenzione domiciliare in atto al momento delle condotte in contestazione, risulta all'evidenza superato dall'attività illecita sottoposta all'odierno scrutinio della Corte. 6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Q3ssa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 1/10/2020. Il Componente estensore EN TE US Il Presidente NA PP RI
udita la relazione svolta dal componente EN TE US;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avvocato Dario Masini, in sostituzione, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Salerno quale giudice del rinvio ex artt 623, comma 1, lettera a) e 627 cod. proc. pen in esito all'annullamento disposto da questa Corte con la sentenza del 4/3/2020, Penale Sent. Sez. 6 Num. 28830 Anno 2020 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 01/10/2020 depositata il 1673/2020, dell'originario provvedimento assunto a definizione dell'appello ex ad 310 cod. proc. pen. interposto dalla Procura presso il Tribunale di Salerno nei confronti della ordinanza di rigetto della richiesta applicazione di misura cautelare nei confronti di RA AM, indagato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, DPR n. 309 del 1990, ha riqualificato il fatto contestato ai sensi del comma 5 del citato art. 73 e in ragione di tale riqualificazione, ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere applicata con il provvedimento annullato in sede di legittimità. 2. Avverso tale decisione ha interposto nuovo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, lamentando difetto di motivazione quanto all'attualità e alla concretezza del rischio di reiterazione della condotta nonché in relazione alla adeguatezza della misura applicata, disposta senza considerare altre misure alternative utili a neutralizzare il pericolo di recidiva e senza tenere conto del percorso di emenda intrapreso dal ricorrente e validato dal Magisrato di sorveglianza di Salerno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Per quanto la gravità indiziaria risulti estranea al devoluto alla Corte, giova rimarcare che la detenzione a fini di spaccio ascritta al ricorrente, gravato da diversi precedenti, quattro dei quali specifici e recenti, è stata riscontrata allorquando lo stesso si trovava sottoposto a detenzione domiciliare in esecuzione di sentenze di condanna per fatti analoghi (poi sospesa dal Magistrato di Sorveglianza proprio per le condotte portate allo scrutinio della Corte). 3. Ciò premesso, osserva la Corte come nel ricorso manchi ogni specifico confronto con le valutazioni attraverso le quali il Tribunale ha ritenuto concreto e attuale il rischio di reiterazione della condotta contestata ( desunto dalla pericolosità dell'indagato, definita dal suo pregresso percorso professionale, scandito da precedenti specifici) e dalle modalità dell'azione ( facendo leva sulla accennata esecuzione allorquando lo stesso si trovava sottoposto alla detenzione domiciliare, scontando la pena per analoghe condotte). Il tutto a conferma di una non occasionalità dell'attività illecita riscontrata, peraltro favorita dalla assenza di lecite forme reddituali utili a sostentarlo diversamente. In considerazione del tenore di siffatto pericolo, il Tribunale ha ritenuto inadeguati interventi cautelari diversi dalla restrizione domiciliare, considerata l'insofferenza mostrata dal ricorrente nell'attenersi spontaneamente alle statuizioni dell'Autorità giudiziaria, segno della necessità di limitare drasticamente la relativa capacità di locomozione nel tentativo di isolarlo dall'ambiente criminale 2 di riferimento e restringere ulteriori coinvolgimenti nello spaccio di sostanze stupefacenti. Da qui l'evidente inconferenza del lamentato difetto di motivazione nonché la genericità dell'impugnazione atteso che rispetto a siffatto argomentare, connotato da una indiscutibile coerenza al dato normativo di riferimento ed esente da vuoti logici, il ricorso omette ogni specifico confronto, limitandosi ad evocare un non meglio precisato percorso di emenda intrapreso dal ricorrente, che, se coincidente con quello sotteso alla detenzione domiciliare in atto al momento delle condotte in contestazione, risulta all'evidenza superato dall'attività illecita sottoposta all'odierno scrutinio della Corte. 6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Q3ssa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 1/10/2020. Il Componente estensore EN TE US Il Presidente NA PP RI