Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 13/04/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
IT LORETO Presidente Lucia d’AMBROSIO Consigliere relatore Roberto RIZZI Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61962 del registro di segreteria, proposto da RE PP (C.F. [...]), nato a Cagliari, il 28.08.1960 e residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia Curto (C.F. [...]- PEC:
silviacurto@legalmail.it.
contro
- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n.
145/2024, pubblicata in data 10 settembre 2024 e notificata in data 26 SENT. 71/2026 settembre 2024.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario, dott. Gianfranco Lepore, il relatore, consigliere Lucia d’IO, l’avv. Desolina Farris su delega dell’avv. Silvia Curto per l’appellante e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Attilio Beccia.
FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha accertato la responsabilità erariale a titolo di dolo dell’odierno appellante, con condanna del medesimo a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore della Città Metropolitana di Cagliari, la somma di euro 486,30, di cui euro 162,10 a titolo di danno patrimoniale diretto ed euro 324,20 per danno all’immagine, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, per il fatto di essersi assentato ingiustificatamente dal luogo di lavoro per un totale di 20 ore e 25 minuti.
2. Il Collegio di prime cure riferisce che in data 26 giugno 2020 la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari - Gruppo Tutela Spesa Pubblica, segnalava un possibile danno erariale derivante da violazioni sull’effettiva presenza sul posto di lavoro di diversi dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari, in servizio presso le sedi ubicate in Cagliari, nella Via Giudice Guglielmo e nel Viale Francesco Ciusa, e che dalle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari alla Guardia di Finanza, nell’ambito del procedimento penale n. 3964/16 - 9954/19 R.N.R. – 8085/19 G.I.P.G2, era emersa una situazione di diffusa illegalità configurante truffa conseguente a ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 640, commi 1 e 2, c.p. e 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, e determinante danno all’immagine alla Pubblica Amministrazione di appartenenza.
3. La Sezione territoriale – respinta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per carenza di previa condanna in sede penale, la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della conclusione del processo penale e l’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’avvocato in udienza - ha ritenuto ampiamente provato che nel periodo ottobre 2018 - marzo 2019 il signor RE si assentasse arbitrariamente dal suo ufficio durante l’orario di lavoro senza autorizzazione e senza alcuna giustificazione, convenendo con la Procura regionale sull’irregolare ed eticamente riprovevole condotta tenuta dal signor RE, e sulla sua piena consapevolezza dell’illiceità del comportamento posto in essere, indubbiamente connotato da dolo.
Ha affermato che la reiterazione di siffatti episodi di assenteismo e la totale inosservanza delle disposizioni destinate a regolare l’uscita dal luogo di lavoro non lasciano adito a dubbi sul fatto che il convenuto sia venuto meno, con coscienza e volontà, ai suoi precisi obblighi di servizio, allorché - senza la prescritta autorizzazione e senza alcuna giustificazione - si è assentato dall’ufficio per i più vari motivi, non prestando di fatto l’attività lavorativa per l’orario contrattualmente definito, pur figurando formalmente in servizio. Con riguardo alla sussistenza del danno all’immagine e alla sua quantificazione, la Sezione ha affermato che dai comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto è derivato un grave vulnus al prestigio dell’Amministrazione. Con riguardo alla quantificazione del danno all’immagine, ha proceduto equitativamente, anche alla luce del criterio (pur non direttamente applicabile nella fattispecie) posto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, reputando equa la sua liquidazione nella misura di euro 324,20, pari al doppio del danno patrimoniale, importo comprensivo della rivalutazione monetaria.
4. Con appello notificato in data 25 novembre 2024 e depositato in data 24 dicembre 2024, il signor PP RE ha impugnato la sentenza di primo grado per i motivi che seguono.
4.1. Violazione e falsa applicazione degli artt.: 51, c. 7, d.lgs. n. 174/2016 e 55 quater e quinquies, d.lgs. n. 165/2001. Erronea interpretazione delle risultanze processuali, con riguardo al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per la mancanza di un requisito indefettibile della stessa, ossia la condanna irrevocabile dell’odierno incolpato per i reati contestati, per avere la Sezione giurisdizionale Sardegna ritenuto che solo nel caso di danno all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione la legge impone che il reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, anche in considerazione del fatto che il signor RE è stato assolto dal Tribunale penale di Cagliari. La difesa dell’appellante ha sostenuto che l’ipotesi speciale di danno all’immagine contestata dalla Procura regionale e ritenuta legittimamente avviata dalla Sezione regionale sia stata travolta dalla sentenza della Corte costituzionale n.
61/2020, in quanto non potrebbe ritenersi valido l’orientamento che vorrebbe ritenere tuttora vigente la citata ipotesi di danno, a fronte della dichiarata illegittimità della norma intervenuta in relazione all’art. 76 Cost, per il cd. “eccesso di delega”, in una materia avente carattere “sanzionatorio”. Ha affermato che, per la valutazione del danno all’immagine in esame, non possa comunque prescindersi dagli esiti del giudizio penale, considerato che le risultanze probatorie sulle quali si fonda l’azione erariale sono identiche a quelle fatte oggetto del procedimento penale.
4.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55-quater e quinquies, d.lgs. n.
165/2001. Erronea interpretazione delle risultanze processuali. Ha sostenuto che l’impugnata sentenza è altresì erronea e merita di essere riformata nella parte in cui ha accertato la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie. Ha sottolineato che il comma 3 quater, art.
55-quater, d.lgs. n. 165/2001, richiama i casi di cui al comma 3-bis, e il citato comma 3 bis richiama a sua volta la fattispecie di cui alla lettera a), c. 1, dell’art. 55-quater, vale a dire la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia, ovvero gli stessi elementi costitutivi richiamati dalla fattispecie di reato prevista dal successivo art. 55-quinques, per la quale l’odierno appellante è stato assolto perché il fatto non sussiste. Ha sostenuto che l’azione contabile – fondata sul medesimo materiale probatorio assunto e utilizzato dinanzi al Tribunale penale – non potrebbe condurre a pronunzia differente.
4.3. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sentenza, con conseguente assoluzione del signor RE e con il favore delle spese.
5. Con memoria conclusionale depositata in data 15 gennaio 2026, la Procura generale presso la Corte dei conti ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese di giudizio.
5.1. Con riguardo al primo motivo di appello e alla perseguibilità innanzi al giudice contabile del danno all’immagine, la Procura generale ha sottolineato che il legislatore ha introdotto “normative specifiche sull’assenteismo” (cfr. art. 1, comma 3-quater del d.lgs. n. 116 del 2016 ed art. 55-quater d.lgs. n. 165 del 2001) a riprova del fatto che sussistono ipotesi di danno indiretto al prestigio della P.A. anche a fronte di condotte che possono non assurgere al livello di reato, ma che sono particolarmente odiose perché attengono a comportamenti fraudolenti del dipendente pubblico circa la prestazione lavorativa. Tra questi si possono ricordare sia la simulazione o falsa attestazione di presenza, sia la falsità nelle ragioni dell'assenza (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 2/2020/RCS). Ha evidenziato che dai comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto è derivato un grave vulnus al prestigio dell’Amministrazione, come comprovato dagli articoli di stampa versati in atti e dall’esposto presentato da cittadini. Con riferimento alla quantificazione del danno all’immagine, ha evidenziato che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 1, primo comma, lett. b), del d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, non abbia inciso sulla disposizione speciale recata dall'art. 55-quinquies, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, se non limitatamente alle modalità di stima e quantificazione del danno all’immagine, ribadendo che, per l’esercizio della relativa azione, si prescinde dal presupposto della previa condanna irrevocabile in sede penale (cfr. Sezioni riunite, ordinanza 6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018). Ha affermato che il richiamo all’art. 51, c.7, c.g.c. è del tutto inconferente nel caso di specie, atteso il diverso regime giuridico operante con riguardo al danno all’immagine derivante da condotte di assenteismo fraudolento.
6. Con riguardo al secondo motivo di appello, teso a evocare la rilevanza di una presunta sentenza penale di assoluzione del signor Rex per i medesimi fatti illeciti oggetto del presente giudizio, il Procuratore ha evidenziato che la pronuncia in questione, pur richiamata nel doc. 10 citato in calce al gravame, non è stata resa identificabile e non risulta essere stata depositata. Ha sottolineato che la giurisdizione penale e quella civile per risarcimento danni derivanti da reato e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nelle loro sfere cognitive e decisorie, anche quando investono il medesimo fatto materiale e che tale principio ha trovato conferma nell’assetto normativo processuale del codice di giustizia contabile approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016 (artt. 106 - 107 c.g.c.), in quanto mentre il processo penale mira a sanzionare le condotte illecite qualificate dalla legge come reati, il giudizio per responsabilità amministrativocontabile ha natura essenzialmente risarcitoria e assume finalità ripristinatorie delle risorse pubbliche indebitamente sottratte all’Amministrazione. Ha richiamato quanto affermato dalle Sezioni riunite nell’ordinanza n. 2/2020/RCS circa l’autonomia dei due giudizi, penale e contabile, e ha concluso per il rigetto del gravame.
7. In data 4 febbraio 2026 la difesa dell’appellante ha trasmesso copia della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2879, depositata in data 5 novembre 2024, con la quale il signor RE è stato assolto perché il fatto non sussiste, con riguardo alla fattispecie penale di cui all’art. 55quinquies del d.lgs. 165/2001, e perché non punibile per particolare tenuità del fatto, con riguardo al reato di cui all’art. 640 c.p.
8. All’udienza del 5 febbraio 2026 l’avv. Farris ha insistito per l’accoglimento dell’appello; la Procura generale si è riportata alle considerazioni e conclusioni della memoria di costituzione.
DIRITTO
1. L’atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n.
145/2024, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha accertato la responsabilità erariale a titolo di dolo dell’odierno appellante per il danno patrimoniale e d’immagine arrecato alla Città Metropolitana di Cagliari a seguito di “assenteismo”.
2. Il primo motivo di gravame, relativo al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per la mancanza del requisito della previa condanna penale irrevocabile dell’odierno incolpato per i reati contestati, non può trovare accoglimento.
La configurabilità del danno all’immagine della P.A. è notoriamente frutto di un’elaborazione giurisprudenziale (cfr. Sezione III Appello, sentenza n. 55 del 1° febbraio 2012, che richiama SS.RR, sentenza n.
10/2003/QM).
Il Legislatore è successivamente intervenuto in molteplici occasioni sul tema, da un lato restringendo le ipotesi in cui, in presenza di un reato perpetrato in danno della P.A., poteva essere azionata la pretesa risarcitoria all’immagine, dall’altro, introducendo disposizioni settoriali in cui la detta pretesa è perseguibile senza la necessità di un previo giudicato penale (cfr., a titolo esemplificativo, l’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall’art. 37, comma 1, lett. B), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza). In particolare, con l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103
(a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n.
141) è stato previsto che le Procure della Corte dei conti esercitino l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, introducendo la clausola generale in forza della quale il danno all’immagine dell’amministrazione può essere oggetto di azione di responsabilità da parte del Pubblico ministero contabile qualora esso sia la conseguenza di un delitto contro la P.A., accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna.
Ciò posto, il Legislatore ha introdotto anche “normative specifiche sull’assenteismo (cfr. art. 1, comma 3 quater del d.lgs. n. 116/2016 ed art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001) a riprova del fatto che sussistono ipotesi di danno indiretto al prestigio della P.A. anche a fronte di comportamenti che possono non assurgere al livello di reato, ma che sono particolarmente odiosi perché attengono a comportamenti fraudolenti del dipendente pubblico circa la prestazione lavorativa. Tra questi si possono ricordare sia la simulazione o falsa attestazione di presenza, sia la falsità nelle ragioni dell’assenza” (cfr.
SS.RR. 2/2020/RCS).
Deve sottolinearsi, in merito alla specifica normativa sull’assenteismo, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 1, primo comma, lett. b), del d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza 9 gennaio-10 aprile 2020 n. 61), non abbia inciso sulla disposizione speciale recata dall’art. 55 quinquies, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, se non limitatamente all’ultimo periodo, che rimandava al precedente art. 55-quater, comma terzo quater, ovvero sulle modalità di stima e quantificazione del danno all’immagine. Ne consegue che l’ipotesi di danno all’immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio, è rimasta intatta e sopravvive alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 (cfr. Sez. II App.,
n. 146/2020 e n. 140/2020), e che, per l’esercizio della relativa azione, si prescinde dal presupposto della previa condanna irrevocabile in sede penale (cfr. Sezioni riunite, ordinanza 6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018).
Il motivo di gravame deve essere, pertanto, respinto.
3. Non merita accoglimento il secondo motivo di gravame con il quale l’appellante ha contestato l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie, nonostante l’assoluzione in sede penale perché il fatto non sussiste dalla fattispecie di reato prevista dall’art. 55-quinques del d.lgs.
n. 165/2001, che sanziona la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.
A seguito di deposito successivo alla memoria conclusionale della Procura, risulta effettivamente in atti che, con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2879 del 5 novembre 2024, il signor RE è stato assolto perché il fatto non sussiste, con riguardo alla fattispecie penale di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, e perché non punibile per particolare tenuità del fatto, con riguardo al reato di cui all’art. 640 c.p.
In merito, questo Collegio deve preliminarmente richiamare il generale principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, in ragione del fatto che la decisione resa dal giudice in sede penale è basata su un diverso criterio di accertamento probatorio rispetto a quello utilizzato dal giudice contabile.
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l’assoluzione dell’imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all’affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale“(Cass. sent. n.
8035 del 21/04/2016, in termini anche Cass. 30/08/2004, n. 17401; Cass.
30/10/2007, n. 22883; Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass., ord.,
13/11/2013, n. 25538; Cass. 15/5/2018, n. 11791).
Come più volte affermato in recenti pronunce di questa Sezione di appello “l’art.652 c.p.p. stabilisce che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2”. Si tratta di una norma di carattere eccezionale da interpretare restrittivamente in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (Corte conti, Sez. II Appello, 13 agosto 2025, n.188; Cass. Pen.,
SS.UU., 26 gennaio 2011, n.1768;). La formula assolutoria penale “perché il fatto non sussiste” può non essere indicativa dell’effettivo accertamento della insussistenza del fatto materiale, potendo anche implicare che, pur essendo incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto-reato (Corte conti, Sez. II Appello, 3 luglio 2015, n. 347). In altri termini, l’eventuale liceità penale attestata irrevocabilmente con la formula “perché il fatto non sussiste” non esclude automaticamente l’illiceità contabile per il medesimo fatto (ex multis, Corte conti, Sez. II Appello, 31 dicembre 2024, n.312; idem, 26 giugno 2025, n.153;
idem, 13 agosto 2025, n.188). Questa affermazione si ricollega al principio secondo il quale la formula assolutoria penale “perché il fatto non sussiste” va impiegata in ipotesi di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando il fatto storico, così come ricostruito, pur eventualmente presente, non è idoneo a essere sussunto nella fattispecie astratta di reato (Cass. Pen., SS.UU., 20 novembre 2011, n.37954).”
Tanto premesso, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non può che sottolinearsi che la sentenza di assoluzione penale invocata e prodotta in giudizio conferma inequivocabilmente (cfr., in particolare, pag. 42 e ss) la materialità dei fatti di assenteismo alla base della richiesta di condanna, ovvero i ripetuti ed ingiustificati allontanamenti dal luogo di lavoro nelle giornate indicate, nonché l’elemento psicologico, avendo escluso la punibilità solo per la “particolare tenuità dei fatti”. Deve al riguardo rilevarsi, inoltre, che, per il giudizio contabile non è prevista una soglia minima di punibilità analoga a quella prevista dall’art.131-bis c.p. (e cioè “al di là di ogni ragionevole dubbio”) bensì quella che si basa sul principio del “più probabile che non” e che la specifica disciplina in tema di “assenteismo” è ispirata al massimo rigore anche a fronte di danni di importo irrisorio (Cfr. Sez. II app., sentt. n. 64/2026 e n. 65/2026).
L’appello, pertanto, deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.
Pone a carico del soccombente le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
L’Estensore Il Presidente Lucia d’IO IT TO f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il SENT. 71/2026 13 aprile 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente SENT. 71/2026 Il Funzionario Preposto Lucia IA