CASS
Sentenza 9 novembre 2021
Sentenza 9 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2021, n. 40532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40532 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NI, n. Grumello del Monte (Bg) 04/03/1990 avverso la sentenza n. 124/20 della Corte di appello di Brescia del 15/12/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 6 Num. 40532 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 18/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 5 del d. Igs. n. 37 del 15 febbraio 2016, ha dato riconoscimento alla decisione della competente autorità (Centraal Justitieel Incassobureau) dei Paesi Bassi che ha condannato NI AR al pagamento della somma di € 196,00 irrogatagli per violazione di norme di comportamento della circolazione stradale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, che deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione alla violazione delle norme in tema di regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il riconoscimento della decisione straniera. In particolare lamenta di avere ricevuto la notifica di due decreti di fissazione di udienza, entrambi riferibili al solo procedimento n. 123/2020 e non anche a quello iscritto al n. 124/2020, compromettendo di fatto la conoscibilità dell'atto di citazione in giudizio. A causa di detta irregolarità, allega di avere provveduto al pagamento di un singolo importo ascrivibile al solo procedimento n. 123/2020 e non anche a quello riferito al n. 124/2020 come indicato nella stessa pronuncia impugnata della Corte territoriale. Né, sostiene, tale vizio può dirsi sanato dalla intervenuta sottoscrizione della informativa di garanzia, identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio in quanto riferita alla procedura n. 124/2020 anziché a quella iscritta al n. 123/2020 in netto contrasto, dunque, con quanto riportato nel decreto di citazione;
alla notificazione, per quanto detto erronea, del secondo decreto non è seguita, invece, ulteriore sottoscrizione dell'informativa ex art. 349 e 161 cod. proc. pen. inerente la seconda procedura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il Collegio osserva che dall'esame del fascicolo processuale emerge che il decreto di citazione dell'udienza relativa al procedimento iscritto al n. 124/2020 Mod. 3 della Corte di appello di Brescia, fissata per il giorno 15 dicembre 2020, è stato notificato via PEC al difensore nominato all'interessato di ufficio avv. IA IN del Foro di Brescia in data 11 novembre 2020 (ora di accettazione 13:31:03) nonché direttamente allo stesso AR il successivo 14 novembre 2020 a mezzo Stazione Carabinieri di Grumello del Monte (Bg), giusta relata posta sul retro dell'atto notificato, con nomina contestuale quale difensore di fiducia dell'avv. Ignazio Paris del Foro di Bergamo, redattore del ricorso per cassazione. In data 3 dicembre 2020 interveniva altra notifica di decreto di fissazione dell'udienza, che difesa del ricorrente e Procuratore generale sostengono essere del tutto identico al primo ma comunque riferibile al procedimento iscritto al n. 123/20 Mod. 3 della Corte di appello di Brescia, da cui la confusione indotta nell'interessato, attivatosi per il pagamento di solo una delle sanzioni irrogategli dalla competente autorità dei Paesi Bassi Ciò premesso, da dove possa ricavarsi che entrambi i decreti di citazione fossero riferibili al procedimento n. 123/20 rappresenta quesito cui non è possibile dare risposta. La sentenza impugnata inerente al procedimento n. 124/2020 Mod. 3 del 15 dicembre 2020 si riferisce, infatti, ad una decisione dell'autorità olandese del 20 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2020; la Corte di appello dà anche atto che il difensore dell'AR aveva trasmesso prova documentale della disposizione di bonifico della somma dovuta in relazione ad altra sanzione dell'importo di C 105,00, segno evidente della diversità della somma oggetto della nuova procedura indicata in dispositivo nella misura di C 196,00. Dal suo canto il decreto di citazione notificato il 14 novembre 2020 si riferisce a quella stessa sanzione irrogata déll'autorità olandese con decisione del 20 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2020, senza alcun riferimento al relativo importo onde non si comprende o almeno non si fornisce compiuta spiegazione delle ragioni per cui quell'atto dovesse riferirsi al procedimento n. 123/20, come sostengono tanto il ricorrente quanto il P.G. a pag. 2 della requisitoria scritta. Nel ricorso (pag. 3) si precisa che "leggendo sui provvedimenti il medesimo numero processuale, il sig. AR ha ritenuto che la seconda notifica non integrasse un secondo procedimento a suo carico, bensì una ripetizione della prima notifica data 14.11.2020, in ragione della nomina del proprio difensore di fiducia avvenuta in pari data". Ma il Collegio ribadisce che il numero del primo decreto emesso in data 10 novembre e notificato il 14 novembre 2020 o per lo meno di quello presente nel fascicolo processuale recante tale data è il 124/2020 Mod. 3, per cui mal si comprende l'insistito riferimento all'equivoco che il diverso, ma indimostrato, riferimento numerico avrebbe ingenerato nel destinatario. 3. Dagli atti non emerge, dunque, alcuna evidenza dell'avvenuta consumazione di una nullità di carattere assoluto di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. riferita all'intervento del ricorrente nello speciale procedimento di riconoscimento della sentenza straniera disciplinato dal d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 37; si impone di conseguenza il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al cbn. disp. degli artt. 11, comma 5, d. Igs. n. 37 del 2016 e dell'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 18 ottobre 2021
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 6 Num. 40532 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 18/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 5 del d. Igs. n. 37 del 15 febbraio 2016, ha dato riconoscimento alla decisione della competente autorità (Centraal Justitieel Incassobureau) dei Paesi Bassi che ha condannato NI AR al pagamento della somma di € 196,00 irrogatagli per violazione di norme di comportamento della circolazione stradale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, che deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione alla violazione delle norme in tema di regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il riconoscimento della decisione straniera. In particolare lamenta di avere ricevuto la notifica di due decreti di fissazione di udienza, entrambi riferibili al solo procedimento n. 123/2020 e non anche a quello iscritto al n. 124/2020, compromettendo di fatto la conoscibilità dell'atto di citazione in giudizio. A causa di detta irregolarità, allega di avere provveduto al pagamento di un singolo importo ascrivibile al solo procedimento n. 123/2020 e non anche a quello riferito al n. 124/2020 come indicato nella stessa pronuncia impugnata della Corte territoriale. Né, sostiene, tale vizio può dirsi sanato dalla intervenuta sottoscrizione della informativa di garanzia, identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio in quanto riferita alla procedura n. 124/2020 anziché a quella iscritta al n. 123/2020 in netto contrasto, dunque, con quanto riportato nel decreto di citazione;
alla notificazione, per quanto detto erronea, del secondo decreto non è seguita, invece, ulteriore sottoscrizione dell'informativa ex art. 349 e 161 cod. proc. pen. inerente la seconda procedura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il Collegio osserva che dall'esame del fascicolo processuale emerge che il decreto di citazione dell'udienza relativa al procedimento iscritto al n. 124/2020 Mod. 3 della Corte di appello di Brescia, fissata per il giorno 15 dicembre 2020, è stato notificato via PEC al difensore nominato all'interessato di ufficio avv. IA IN del Foro di Brescia in data 11 novembre 2020 (ora di accettazione 13:31:03) nonché direttamente allo stesso AR il successivo 14 novembre 2020 a mezzo Stazione Carabinieri di Grumello del Monte (Bg), giusta relata posta sul retro dell'atto notificato, con nomina contestuale quale difensore di fiducia dell'avv. Ignazio Paris del Foro di Bergamo, redattore del ricorso per cassazione. In data 3 dicembre 2020 interveniva altra notifica di decreto di fissazione dell'udienza, che difesa del ricorrente e Procuratore generale sostengono essere del tutto identico al primo ma comunque riferibile al procedimento iscritto al n. 123/20 Mod. 3 della Corte di appello di Brescia, da cui la confusione indotta nell'interessato, attivatosi per il pagamento di solo una delle sanzioni irrogategli dalla competente autorità dei Paesi Bassi Ciò premesso, da dove possa ricavarsi che entrambi i decreti di citazione fossero riferibili al procedimento n. 123/20 rappresenta quesito cui non è possibile dare risposta. La sentenza impugnata inerente al procedimento n. 124/2020 Mod. 3 del 15 dicembre 2020 si riferisce, infatti, ad una decisione dell'autorità olandese del 20 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2020; la Corte di appello dà anche atto che il difensore dell'AR aveva trasmesso prova documentale della disposizione di bonifico della somma dovuta in relazione ad altra sanzione dell'importo di C 105,00, segno evidente della diversità della somma oggetto della nuova procedura indicata in dispositivo nella misura di C 196,00. Dal suo canto il decreto di citazione notificato il 14 novembre 2020 si riferisce a quella stessa sanzione irrogata déll'autorità olandese con decisione del 20 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2020, senza alcun riferimento al relativo importo onde non si comprende o almeno non si fornisce compiuta spiegazione delle ragioni per cui quell'atto dovesse riferirsi al procedimento n. 123/20, come sostengono tanto il ricorrente quanto il P.G. a pag. 2 della requisitoria scritta. Nel ricorso (pag. 3) si precisa che "leggendo sui provvedimenti il medesimo numero processuale, il sig. AR ha ritenuto che la seconda notifica non integrasse un secondo procedimento a suo carico, bensì una ripetizione della prima notifica data 14.11.2020, in ragione della nomina del proprio difensore di fiducia avvenuta in pari data". Ma il Collegio ribadisce che il numero del primo decreto emesso in data 10 novembre e notificato il 14 novembre 2020 o per lo meno di quello presente nel fascicolo processuale recante tale data è il 124/2020 Mod. 3, per cui mal si comprende l'insistito riferimento all'equivoco che il diverso, ma indimostrato, riferimento numerico avrebbe ingenerato nel destinatario. 3. Dagli atti non emerge, dunque, alcuna evidenza dell'avvenuta consumazione di una nullità di carattere assoluto di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. riferita all'intervento del ricorrente nello speciale procedimento di riconoscimento della sentenza straniera disciplinato dal d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 37; si impone di conseguenza il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al cbn. disp. degli artt. 11, comma 5, d. Igs. n. 37 del 2016 e dell'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 18 ottobre 2021