Articolo 5 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 dicembre 1988
Art. 5. 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988