Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2025, proposto da
Bioenergy Capaccio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 20.06.2025, prot. n. 23625: archiviazione della pratica di procedura abilitativa semplificata del 22.11.2024, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0100231, per la realizzazione di un impianto agricolo di trattamento dei reflui zootecnici per la produzione di biometano e concime organico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. OL Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la Bioenergy Capaccio s.r.l. (in appresso, B. C.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 20 giugno 2025, prot. n. 23625, col quale il Responsabile dell’Area SUAP – Attività Produttive del Comune di Capaccio Paestum, previa comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130, aveva disposto l’archiviazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0100231 del 22 novembre 2024, avente per oggetto la realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui zootecnici per la produzione di biometano c.d. “agricolo” (ossia ottenuto dalla raffinazione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti e sottoprodotti organici provenienti da aziende agricole) e di concime organico sull’area ubicata in Capaccio Paestum, via Tempa di Lepre, censita in catasto al foglio 64, particelle 230, 231, 236, 370, 428, 430, 432, 531, 550, 552, ed al foglio 65, particelle 233, 234, 235, 239, 240, 262, 263, 265, 266, 319, nonché ricadente in zona classificata E1 – Agricola di pianura dal vigente strumento urbanistico generale; -- le note del 7 marzo 2025, prot. n. 9038 (recante comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione), del 4 febbraio 2025, prot. n. 4489, del 28 gennaio 2025, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0011276, del 10 gennaio 2025, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/003774, e del 12 dicembre 2024, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/01007826.
2. Il gravato pronunciamento declinatorio era, segnatamente, motivato, per relationem alla nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130, in ragione della circostanza che il progetto rassegnato dalla B. C. non risultava provvisto dei requisiti di cui all’art. 13.1, comma 3, lett. a, b, c, d, del Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) di Capaccio Paestum.
3. Nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento, il Comune di Capaccio Paestum, prima di esitare negativamente l’istanza di PAS prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0100231 del 22 novembre 2024, avrebbe omesso di considerare le osservazioni rassegnate dall’interessata l’11 aprile 2025, senza riavviare il procedimento all’indomani della sentenza n. 1111 del 13 giugno 2025, con la quale il TAR Campania, Salerno, sez. III, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130, trattandosi di atto meramente endoprocedimentale; b) in difetto di istruttoria, il Responsabile dell’Area SUAP – Attività Produttive, in qualità di organo amministrativo deputato a interloquire con l’impresa in relazione alle vicende amministrative inerenti alla sua attività produttiva, non si sarebbe avvalso del necessario apporto consultivo della competente Area Urbanistica ed Edilizia Privata in merito alla questione sollevata; c) i requisiti di cui all’art. 13.1, comma 3, lett. a, b, c, d, del RUEC non sarebbero necessari con riferimento al progetto de quo, avendo, quest’ultimo, per oggetto un impianto utilizzante le migliori tecnologie disponibili per la produzione di biometano, e cioè non comportante la combustione di sostanze solide, liquide e gassose, se non il biogas da esso stesso prodotto, escluso, come tale, dal perimetro applicativo della citata disposizione regolamentare; d) in particolare, il requisito soggettivo di imprenditore agricolo non si sarebbe reso, comunque, necessario, atteso che, ai sensi dell’art. 92.3 del RUEC, gli impianti di produzione di biogas ammessi sarebbero quelli contemplati dal d.m. 15 settembre 2022, e, quindi, anche quelli utilizzanti materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto; e) nonostante la sua tardività, il riscontro fornito dall’interessata alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9038 del 7 marzo 2025 l’11 aprile 2025 non avrebbe potuto essere legittimamente obliterato dall’amministrazione comunale, considerata la non perentorietà del termine per esso prefissato e considerata la pendenza della pratica al momento della sua formulazione, pena, altrimenti, la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e di motivazione provvedimentale.
4. Costituitosi l’intimato Comune di Capaccio Paestum, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela fondato per le ragioni illustrate in appresso.
7. Meritano favorevole apprezzamento gli ordini di doglianze rubricati retro, sub n. 3.a e n. 3.e.
L’operato del Comune di Capaccio Paestum risulta, infatti, infirmato dal vizio partecipativo-motivazionale denunciato da parte ricorrente.
7.1. Al riguardo, questo TAR Campania, Salerno, sez. II, con sentenza n. 2328/2021, nel richiamare TAR Veneto, Venezia, n. 416/2021, ha statuito che: «La ratio delle disposizioni garantiste dettata dagli artt. 7, 10 e 10 bis L. n. 241 del 1990, è quella di assicurare al privato la partecipazione ad un procedimento suscettibile di concludersi con un provvedimento lesivo della sua sfera giuridica. La partecipazione al procedimento, di cui il previo avviso costituisce il necessario presupposto, svolge dunque, nella sostanza, una funzione conoscitiva a vantaggio di ambedue le parti, pubblica e privata, atteso che consente all'interessato un'anticipata tutela delle proprie ragioni e permette all'amministrazione di ridurre i margini di errori, nei quali potrebbe eventualmente incorrere adottando un provvedimento illegittimamente lesivo della sfera giuridica del suo destinatario. Un'applicazione corretta dell'art.10 bis della L. n. 241 del 1990 esige, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione (Cons. Stato, sez. I, 25 marzo 2015, n. 80 e sez. VI 2 maggio 2018 n. 2615). Infatti, solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale (peraltro neppure rispettato nel caso di specie). La partecipazione procedimentale non può essere intesa alla stregua di una garanzia meramente formale ed essere ridotta ad un flatus vocis o costituire una scatola vuota; l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i documenti e le memorie presentate dal privato (anche in esito al preavviso di rigetto) e deve, pertanto, darne conto nella motivazione del provvedimento. Sussiste, infatti, un collegamento tra contributi partecipativi e motivazione del provvedimento, dalla quale devono risultare le "risultanze" dell'istruttoria (art. 3 l. n. 241 del 1990). Nel procedimento amministrativo il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e/o del preavviso di rigetto non comporta l'obbligo di confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda, nella sostanza, percepibili le ragioni in base alle quali l'amministrazione procedente ha ritenuto di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni formulate dagli interessati».
Ebbene, nella specie, il provvedimento del 20 giugno 2025, prot. n. 23625, non reca alcuna considerazione o menzione circa le osservazioni rassegnate dalla B. C. l’11 aprile 2025, così da frustrare totalmente le garanzie partecipativo-motivazionali presidiate dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990
7.2. Il Comune di Capaccio Paestum neppure avrebbe potuto legittimamente esimersi dal controdedurre alle cennate osservazioni dell’11 aprile 2025, siccome tardivamente rassegnate dalla ricorrente.
Ed invero, il termine di dieci giorni ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge. Con la conseguenza che le osservazioni degli interessati, sebbene tardive rispetto al termine anzidetto, devono essere valutate dall'amministrazione procedente (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 377/2018; TAR Molise, Campobasso, n. 144/2019; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 120/2021; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 431/2024).
7.3. L’obbligo motivazionale in sede di determinazione finale tanto più si imponeva all’amministrazione resistente all’indomani della sentenza di questa Sezione n. 1111 del 13 giugno 2025, la quale aveva ritenuto l’avviata PAS non conclusa con la nota del 24 aprile 2025, prot. n. 16130, avente natura meramente interlocutoria ed endoprocedimentale.
8. La carenza motivazionale ricollegabile all’omessa considerazione delle osservazioni dell’11 aprile 2025 finisce per corroborare, precipuamente sul piano del deficit istruttorio, le censure rubricate retro, sub n. 3.b e n. 3.c, nella misura in cui l’archiviazione della PAS prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0100231 del 22 novembre 2024 si è rivelata, da un lato, disancorata da una specifica valutazione da parte dell’organo competente in materia urbanistica (avuto riguardo al rilievo reiettivo di incompatibilità con l’art. 13.1, comma 3, lett. a, b, c, d, del RUEC) e, d’altro lato, non è risultata debitamente argomentata in relazione alla questione se l’impianto di produzione di biogas c.d. “agricolo” progettato dalla ricorrente fosse o meno annoverabile tra quelli utilizzanti le migliori tecnologie disponibili per la produzione di biometano, e cioè non comportante la combustione di sostanze solide, liquide e gassose, e potesse reputarsi, quindi, escluso o meno, ai sensi del comma 2 dell’art. 13.1 del RUEC, dal perimetro applicativo del successivo comma 3, lett. a, b, c, d.
Per converso, la suscettività delle menzionate osservazioni dell’11 aprile 2025 (laddove impingenti nel merito della questione dell’operatività dell’art. 13.1, comma 3, lett. a, b, c, d, del RUEC nella fattispecie in esame) di incidere sulla sostanza della determinazione finale, adottata in difetto di istruttoria, vale a caratterizzare come irrimediabilmente invalidante l’acclarato vizio di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, non potendosi escludere che l’amministrazione sarebbe addivenuta ad una conclusione diversa, qualora avesse appieno rispettato le regole del contraddittorio procedimentale.
In questo senso, soccorrono ancora le seguenti statuizioni sancite da TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2328/2021 cit.: «Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo scopo dell'istituto del c.d. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 viene meno – ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento – nei casi in cui il contenuto dell'atto finale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia stata raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità, posto che le norme in materia di partecipazione procedimentale devono essere interpretate avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, sicché il mancato c.d. preavviso di rigetto o la mancata valutazioni delle osservazioni non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale, quando, in ipotesi, possa trova applicazione l'art. 21 octies della stessa legge, secondo il quale il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (arg. ex TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 aprile 2020, n. 3911). Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile affermare che sia stata raggiunta la prova della concreta e sostanziale non modificabilità del provvedimento negativo … né è possibile escludere a priori, a fronte degli elementi dedotti da parte istante anche in sede giudiziale, che il procedimento potesse concludersi diversamente»
9. In conclusione, stante la sua ravvisata fondatezza nei profili dianzi scrutinati, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
10. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
OL Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di PO | ER SO |
IL SEGRETARIO