Articolo 2 della Legge 21 giugno 2022, n. 78
Articolo 1
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9 luglio 2022
Art. 2. Clausola di salvaguardia 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 9 luglio 2022
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