CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV ER presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN AR CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2154/19 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la ripetizione dei canoni di locazione indebitamente versati
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F.: ), in C.F._5 Persona_1 C.F._6
qualità di eredi di , difesi dall'Avvocato Yvonne Posteraro Persona_2
Parte appellante e
1 Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Parte appellata non costituita
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via principale e nel merito: Accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza e, previa C.T.U. diretta a determinare le somme pagate in eccedenza dagli appellanti e dal loro dante causa, Accertare e dichiarare che i canoni di locazione corrisposti eccedono il minor canone previsto per l'edilizia residenziale pubblica;
Per l'effetto condannare la convenuta, Controparte_1 [...]
, in persona del Suo l.r.p.t. Controparte_1
(P.Iva/C.F. ), Distretto di Cosenza, viale Crati c/da Vagliolise, P.IVA_1
87100 alla ripetizione, in favore degli eredi del della Persona_2
somma di euro 12.776,53 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, quali eccedenze indebitamente trattenute, maggiorata degli interessi maturati e maturandi dai singoli versamenti a tutt'oggi; 2) In via meramente subordinata, preso atto del riconoscimento del debito di cui alla nota richiamata ed allegata, condannare la convenuta- appellata al pagamento della somma offerta a titolo transattivo pari ad euro 9.500,00 oltre interessi e rivalutazioni dalla data indicata sulla nota e fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscrittore procuratore antistatario.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , , , in Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 Persona_1
qualità di eredi di , avevano citato in giudizio l' per Persona_2 CP_1
ottenere la ripetizione dell'indebito pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Lago, alla via Leopoldo Falsetti n. 15, fabbricato C, scala A, primo piano, interno 4.
Avevano dedotto che in data 1.12.1973 aveva Persona_2
stipulato con l' di Cosenza un contratto di locazione con canone CP_1
mensile pari a lire diecimila ai sensi dell'art. 35 della legge regionale
32/1996; che a seguito del decesso del loro padre, avvenuto l'11.3.2011, essi avevano pagato i canoni di locazione fino al 3.4.2012, data di rilascio dell'alloggio; che era stato pagato un canone maggiorato rispetto alla condizione reddituale in cui versava . Persona_2
L' non si era costituita. CP_1
Istruita la causa, anche mediante escussione testimoniale, con la sentenza n. 770/2019, resa all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. dell'11.4.2019 a definizione del giudizio r.g.a.c. n.
602/2014, il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda, in considerazione dell'assenza della prova relativamente all'effettiva produzione della documentazione relativa alla condizione reddituale di
. Persona_2
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza sulla base dei seguenti motivi: a) erroneità della sentenza perché la disciplina del contratto di locazione ex art. 35 della legge regionale 32/1996 continuerebbe a operare, stante la previsione di ultrattività disposta con la successiva legge
3 sull'equo canone n. 431/1998; inoltre, sempre ai sensi dell'art. 35 comma VI della legge 32/1996, l'onere di aggiornamento dei dati reddituali degli assegnatari degli alloggi non graverebbe su questi ma sull'ente gestore, in questo caso l' b) Il giudice di prime cure non avrebbe considerato CP_1
il riconoscimento di debito da parte dell intervenuto in sede di CP_1
transazione di euro 9.500,00 (depositato all'udienza dell'11.6.2015), che fornirebbe la prova del credito oggetto di causa.
Hanno precisato, altresì, di aver agito per i canoni pagati successivamente al 1999.
Sebbene regolarmente citata, l'RP non si è costituita in giudizio e occorre dichiararne la contumacia.
All'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La corte condivide la decisione del giudice di primo grado relativamente dell'assenza della prova circa l'effettiva produzione della documentazione relativa alla condizione reddituale di . Persona_2
Vero è quanto dedotto dagli appellanti, e cioè che l'art. 35 comma VI della legge regionale 32/1996 prevede che l'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito, tuttavia è altrettanto vero che la
4 norma fa riferimento al mero aggiornamento dei dati, dal quale non discende la sussistenza di un obbligo della verifica d'ufficio degli stessi.
L'assegnatario deve aver cura di trasmettere la documentazione necessaria a provare la documentazione reddituale che giustifichi la sussistenza del diritto o l'eventuale diversa quantificazione del canone, mentre gli enti gestori, sulla scorta di tali documenti, provvedono poi ad aggiornare i dati e a verificare ed eventualmente modificare la fascia di reddito.
Non vi è prova, per come argomentato dal giudice di primo grado, che sia stata fornita da all' la documentazione necessaria Persona_2 CP_1
per il corretto inquadramento della fascia di reddito.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Il documento depositato all'udienza dell'11.6.2015 ad avviso della corte non costituisce un riconoscimento di debito, trattandosi semplicemente di una proposta transattiva avanzata successivamente all'istaurazione del giudizio di primo grado, dalla quale non emerge la volontà dell'ente di riconoscere la debenza della somma, ma solo una proposta “a tacitazione della controversia” (vedasi allegato n. 3 fascicolo di parte d'appello), che evidentemente non ha avuto seguito.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Nulla occorre statuire sulle spese, attesa la contumacia dell'appellata vittoriosa.
5 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre
2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR CH LV ER
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV ER presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN AR CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2154/19 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la ripetizione dei canoni di locazione indebitamente versati
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F.: ), in C.F._5 Persona_1 C.F._6
qualità di eredi di , difesi dall'Avvocato Yvonne Posteraro Persona_2
Parte appellante e
1 Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Parte appellata non costituita
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via principale e nel merito: Accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza e, previa C.T.U. diretta a determinare le somme pagate in eccedenza dagli appellanti e dal loro dante causa, Accertare e dichiarare che i canoni di locazione corrisposti eccedono il minor canone previsto per l'edilizia residenziale pubblica;
Per l'effetto condannare la convenuta, Controparte_1 [...]
, in persona del Suo l.r.p.t. Controparte_1
(P.Iva/C.F. ), Distretto di Cosenza, viale Crati c/da Vagliolise, P.IVA_1
87100 alla ripetizione, in favore degli eredi del della Persona_2
somma di euro 12.776,53 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, quali eccedenze indebitamente trattenute, maggiorata degli interessi maturati e maturandi dai singoli versamenti a tutt'oggi; 2) In via meramente subordinata, preso atto del riconoscimento del debito di cui alla nota richiamata ed allegata, condannare la convenuta- appellata al pagamento della somma offerta a titolo transattivo pari ad euro 9.500,00 oltre interessi e rivalutazioni dalla data indicata sulla nota e fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscrittore procuratore antistatario.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , , , in Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 Persona_1
qualità di eredi di , avevano citato in giudizio l' per Persona_2 CP_1
ottenere la ripetizione dell'indebito pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Lago, alla via Leopoldo Falsetti n. 15, fabbricato C, scala A, primo piano, interno 4.
Avevano dedotto che in data 1.12.1973 aveva Persona_2
stipulato con l' di Cosenza un contratto di locazione con canone CP_1
mensile pari a lire diecimila ai sensi dell'art. 35 della legge regionale
32/1996; che a seguito del decesso del loro padre, avvenuto l'11.3.2011, essi avevano pagato i canoni di locazione fino al 3.4.2012, data di rilascio dell'alloggio; che era stato pagato un canone maggiorato rispetto alla condizione reddituale in cui versava . Persona_2
L' non si era costituita. CP_1
Istruita la causa, anche mediante escussione testimoniale, con la sentenza n. 770/2019, resa all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. dell'11.4.2019 a definizione del giudizio r.g.a.c. n.
602/2014, il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda, in considerazione dell'assenza della prova relativamente all'effettiva produzione della documentazione relativa alla condizione reddituale di
. Persona_2
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza sulla base dei seguenti motivi: a) erroneità della sentenza perché la disciplina del contratto di locazione ex art. 35 della legge regionale 32/1996 continuerebbe a operare, stante la previsione di ultrattività disposta con la successiva legge
3 sull'equo canone n. 431/1998; inoltre, sempre ai sensi dell'art. 35 comma VI della legge 32/1996, l'onere di aggiornamento dei dati reddituali degli assegnatari degli alloggi non graverebbe su questi ma sull'ente gestore, in questo caso l' b) Il giudice di prime cure non avrebbe considerato CP_1
il riconoscimento di debito da parte dell intervenuto in sede di CP_1
transazione di euro 9.500,00 (depositato all'udienza dell'11.6.2015), che fornirebbe la prova del credito oggetto di causa.
Hanno precisato, altresì, di aver agito per i canoni pagati successivamente al 1999.
Sebbene regolarmente citata, l'RP non si è costituita in giudizio e occorre dichiararne la contumacia.
All'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La corte condivide la decisione del giudice di primo grado relativamente dell'assenza della prova circa l'effettiva produzione della documentazione relativa alla condizione reddituale di . Persona_2
Vero è quanto dedotto dagli appellanti, e cioè che l'art. 35 comma VI della legge regionale 32/1996 prevede che l'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito, tuttavia è altrettanto vero che la
4 norma fa riferimento al mero aggiornamento dei dati, dal quale non discende la sussistenza di un obbligo della verifica d'ufficio degli stessi.
L'assegnatario deve aver cura di trasmettere la documentazione necessaria a provare la documentazione reddituale che giustifichi la sussistenza del diritto o l'eventuale diversa quantificazione del canone, mentre gli enti gestori, sulla scorta di tali documenti, provvedono poi ad aggiornare i dati e a verificare ed eventualmente modificare la fascia di reddito.
Non vi è prova, per come argomentato dal giudice di primo grado, che sia stata fornita da all' la documentazione necessaria Persona_2 CP_1
per il corretto inquadramento della fascia di reddito.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Il documento depositato all'udienza dell'11.6.2015 ad avviso della corte non costituisce un riconoscimento di debito, trattandosi semplicemente di una proposta transattiva avanzata successivamente all'istaurazione del giudizio di primo grado, dalla quale non emerge la volontà dell'ente di riconoscere la debenza della somma, ma solo una proposta “a tacitazione della controversia” (vedasi allegato n. 3 fascicolo di parte d'appello), che evidentemente non ha avuto seguito.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Nulla occorre statuire sulle spese, attesa la contumacia dell'appellata vittoriosa.
5 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre
2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR CH LV ER
6