Articolo 212 del Codice della navigazione
Articolo 211Articolo 213
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21 aprile 1942
Art. 212.
(Autorizzazione del tribunale).

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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