Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/12/2025, n. 23268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23268 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10719/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10719 del 2024, proposto da
ED CH, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Simona Maria Destro Castaniti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,
- del giudizio collegiale di non abilitazione conseguito dalla dott.ssa CH ED nella procedura indetta con Decreto direttoriale MIUR del 27 ottobre 2023, n. 1796, per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia e seconda fascia nel settore concorsuale 05/B2 – Anatomia Comparata e Citologia, pubblicato sul sito istituzionale ASN in
data 3 luglio 2024;
- dei giudizi individuali di non idoneità espressi nei confronti della ricorrente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di prima fascia e seconda fascia nel settore concorsuale 05/B2 – Anatomia Comparata e Citologia, pubblicati sul sito istituzionale ASN in data 3 luglio 2024;
- di tutti gli atti della procedura in questione, ivi inclusi i verbali della Commissione e, in particolare, il verbale n. 1 dell’8 febbraio 2024;
- del verbale n. 6 del 3 luglio 2024, con cui la Commissione ha proceduto alla definizione dei giudizi dei candidati, tra cui l’odierna ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
volte a disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente attribuzione alla ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, previa rivalutazione delle pubblicazioni della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RE AT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 05/B2, – Anatomia Comparata e Citologia, nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe, con i quali l'abilitazione è stata negata.
Più precisamente, premette in fatto che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 1796 del 27 ottobre 2023; la ricorrente presentava la propria domanda per la II fascia nel settore concorsuale SC 05/B2 – Anatomia Comparata e Citologia, allegando titoli e 12 pubblicazioni scientifiche.
La Commissione, insediatasi l’8 febbraio 2024, individuava i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010; il successivo giudizio collegiale perveniva ai seguenti risultati. La candidata possiede 6 titoli (A, D, F, G, I, L) tra quelli prescelti, ma non i titoli C, E, H; ha presentato 12 pubblicazioni, di cui solo 6 ritenute congruenti con il SC 05/B2; la più recente risale al 2017; tre pubblicazioni sono in riviste Q1, due in Q2 e una in Q4.
La Commissione concludeva pertanto per la non idoneità, ritenendo la produzione scientifica non di qualità elevata; i giudizi individuali concordavano sulla scarsa congruenza delle pubblicazioni relative alla biodegradazione delle plastiche.
Secondo la Commissione, la non piena maturità scientifica sarebbe stata desunta dalla mancanza di coerenza di 6 pubblicazioni con il settore concorsuale (tematiche di biodegradazione delle plastiche); dalla produzione scientifica ritenuta non di qualità elevata secondo i criteri art. 4 D.M. 120/2016; dalla continuità temporale delle pubblicazioni insufficiente (ultima pubblicazione congruente nel 2017); infine, si rilevava il possesso solo in parte dei titoli (6 su 8 richiesti).
Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, la ricorrente formula i seguenti motivi di censura.
1. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità.
La Commissione ha negato alla dott.ssa CH l’abilitazione scientifica nazionale, avendo giudicato dapprima “non congruenti” e, poi, di qualità non elevata le pubblicazioni scientifiche della ricorrente. Più nel dettaglio, riferisce la ricorrente che nel giudizio collegiale si affermava genericamente che “ La candidata ha presentato 12 pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016 di cui solo 6 su 12 congruenti con il SC 05/B2. Le 6 pubblicazioni non congruenti con il SC 05/B2 (prodotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7) sono incentrate sulla attività di bio-degradazione delle plastiche. Delle 6 pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016 congruenti con il SC 05/B2, la più recente risale al 2017, 2 sono di qualità medio-alta (prodotti n. 8 e 9) ed 1 di qualità bassa (prodotto n. 10) in termini di collocazione editoriale. Su queste basi, valutate le pubblicazioni secondo i criteri fissati dall’art. 4, del D.M. 120/2016, complessivamente le pubblicazioni presentate NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. ”.
Si tratterebbe di motivazione assertiva ed eccessivamente sintetica, tale da non consentire di ricostruire l'iter logico della decisione in quanto fondata esclusivamente sulla ritenuta limitata “coerenza” con il settore scientifico disciplinare delle tematiche affrontate dalle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, nonché della qualità delle stesse.
Tuttavia, il riferimento alla “declaratoria del settore concorsuale”, non sarebbe conforme a quanto previsto sul tema dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016, né con quanto indicato dalla stessa Commissione nel verbale n. 1 dell’08.02.2024, laddove si indicava come criterio di valutazione “la coerenza con le tematiche del settore concorsuale, o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”. Analogamente, anche nei giudizi individuali dei singoli Commissari non sarebbero mai esplicitate le concrete motivazioni per cui effettivamente le pubblicazioni presentate non siano attinenti a tematiche interdisciplinari pertinenti al settore 05/B2.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità.
Secondo il richiamato art. 4, la valutazione delle pubblicazioni dovrebbe mettere in evidenza:
“ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Secondo la Commissione le pubblicazioni presentate dalla ricorrente soddisfano tutti i criteri su menzionati, salvo uno: dimostrano, infatti, il ruolo di responsabilità della candidata nella loro elaborazione (lett. b), la continuità (lett. e) sotto il profilo temporale ma, secondo il giudizio collegiale della Commissione, non dimostrerebbero la richiesta coerenza con il settore concorsuale. Anche sotto questo aspetto, pertanto, ne discenderebbe l’illegittimità del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione nei confronti della dott.ssa CH. Secondo la ricorrente, avendo essa dimostrato il possesso dei prescritti requisiti oggettivi – sia per quanto riguarda il profilo curriculare dei titoli, posseduti in misura sufficiente, che per quanto concerne il raggiungimento di tutti i valori-soglia - “ si imponeva alla Commissione di esternare, per il conclusivo diniego di abilitazione, ragioni puntuali e convincenti sul livello qualitativo della produzione scientifica ” (TAR Lazio, III-bis, n. 3763/2020). Tali ragioni non emergerebbero nel caso di specie dalla lettura della motivazione del giudizio (sia collegiale sia individuale) agli atti, il quale si presenterebbe in parte contradittorio e in parte lacunoso. In particolare, con riferimento alla valutazione del livello della collocazione editoriale, il profilo di censura emergerebbe già nel giudizio collegiale laddove, delle 6 pubblicazioni esaminate, solo 3 vengono effettivamente analizzate alla luce del richiamato criterio. Ed infatti, la Commissione dà atto che “ 2 (pubblicazioni, ndr.) sono di qualità medio-alta (prodotti n. 8 e 9) ed 1 di qualità bassa (prodotto n. 10) in termini di collocazione editoriale ”. Nulla, dunque, in merito alla collocazione editoriale delle altre 3 pubblicazioni ritenute congruenti con il settore concorsuale. Il tutto, peraltro, senza operare alcun riferimento alle singole pubblicazioni o ai criteri di valutazione che hanno determinato il relativo giudizio. Le ragioni a supporto di tale conclusione non sono individuabili neppure nei giudizi individuali dei Commissari.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità.
Nel giudizio testè impugnato sono passati in rassegna i diversi titoli e le pubblicazioni presentate dalla candidata, ritenendo: - il positivo riscontro dei valori-soglia, “ poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018 ” (cfr. giudizio individuale Prof.ssa Follesa); - quanto ai titoli, che “ La candidata possiede n. 6 titoli (A, D, F, G, I, L) tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione [...]”; - quanto alle pubblicazioni, che “ La candidata ha presentato 12 pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016 di cui solo 6 su 12 congruenti con il SC 05/B2. Le 6 pubblicazioni non congruenti con il SC 05/B2 (prodotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7) sono incentrate sulla attività di bio-degradazione delle plastiche. Delle 6 pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016 congruenti con il SC 05/B2, la più recente risale al 2017, 2 sono di qualità medio-alta (prodotti n. 8 e 9) ed 1 di qualità bassa (prodotto n. 10) in termini di collocazione editoriale ”.
Ad esito di tale valutazione, come visto positiva in relazione ai requisiti di legge, la Commissione tuttavia conclude, in maniera apodittica, che “ Su queste basi, valutate le pubblicazioni secondo i criteri fissati dall’art. 4, del D.M. 120/2016, complessivamente le pubblicazioni presentate NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione ”.
Il giudizio formulato dalla Commissione, tuttavia, appare privo di una reale motivazione, in quanto non spiega le ragioni della inidoneità e risulta, inoltre, del tutto incoerente con le valutazioni rese in merito ai requisiti richiesti. Neppure in senso chiarificatore soccorrerebbero i giudizi individuali dei commissari che hanno condiviso la proposta di inidoneità atteso che il giudizio collegiale appare la mera trascrizione di singoli giudizi individuali.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.
Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso, del quale chiede il rigetto.
Con deposito del 15 ottobre 2025 il Ministero ha prodotto in giudizio una relazione dell’Ufficio sui fatti di causa e documenti.
Secondo l’Amministrazione, dalla lettura dei giudizi espressi dai commissari, si evincerebbero chiaramente le ragioni che hanno condotto al disconoscimento del titolo abilitativo, le quali riposano sulla scarsa coerenza delle pubblicazioni presentate con il settore concorsuale 05/B2. Le pubblicazioni solo per metà coerenti con il settore concorsuale per il quale la candidata ha presentato domanda di abilitazione e non totalmente brillanti per qualità ed adeguate per collocazione editoriale, di certo non potrebbero definirsi idonee al fine del conseguimento dell’abilitazione per la II fascia di docenza. Non sarebbe necessaria l’analitica disamina di ciascuna delle pubblicazioni, essendo sufficiente che il giudizio esponga in maniera intellegibile il percorso logico deduttivo a fondamento delle valutazioni, richiamando anche solo alcune delle pubblicazioni allegate dal candidato. Inoltre, sarebbe pacifico, in quanto implicitamente ammesso da controparte, che le pubblicazioni in parola non sono afferenti alla declaratoria del settore concorsuale per il quale questa ha presentato domanda di abilitazione; dalla lettura dell’allegato A, al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, rubricato “rideterminazione settori concorsuali”, il settore scientifico disciplinare BIO/06-Anatomia comparata e citologia, è l’unico ricompreso nel settore 05/B2-Anatomia comparata e citologia, a sua volta l’unico, insieme al settore 05/B1-Zoologia e Antropologia a popolare il macrosettore 05/B “Biologia animale e Antropologia”; in più, l’allegato D, al D.M. 4 ottobre 2000, così come modificato dal D.M. 18 marzo 2015, statuisce le affinità fra i settori scientifico disciplinari; dalla lettura delle tabelle predisposte si evincerebbe chiaramente che il settore scientifico disciplinare BIO/06 è affine al solo settore BIO/05-Zoologia.
Nella declaratoria del settore concorsuale 05/B1 risulta che: “ Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Zoologia: studio dei protozoi, dei metazoi, della loro evoluzione e biodiversità, ai vari livelli di organizzazione cellulare, organismica, di popolazione, specie e comunità. Le ricerche, di tipo teorico e sperimentale, condotte sul campo e in laboratorio, indagano sulla organizzazione morfo-funzionale, riproduzione, morfogenesi e sviluppo, sistemi di difesa interni, ecofisiologia, comportamento, interazioni intra- ed interspecifiche e con ’ambiente, biogeografia, sistematica e filogenesi degli animali a vita libera e parassitaria. La zoologia è disciplina di base nel campo delle scienze della vita, anche in riferimento alla biologia generale, alla museologia naturalistica e all’educazione ambientale. Presenta rilevanza applicativa nel campo della valutazione, conservazione e gestione della biodiversità animale in natura; della caratterizzazione delle popolazioni in rapporto a interventi di introduzione, reintroduzione, ripopolamento e alla valutazione del loro impatto ambientale. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Antropologia: studio dell'evoluzione, della biodiversità e dell’ecologia umana. I campi di competenza dell’antropologia, intesa come storia naturale dell’uomo, sono: la filogenesi, l'evoluzione e l’etologia dei primati; l’analisi e la sistematica dei resti fossili della linea evolutiva umana; la bioarcheologia, nei suoi aspetti osteologici, paleodemografici e molecolari; l’evoluzione delle culture e delle strategie di sussistenza nei loro aspetti naturalistici. I campi rilevanti per le scienze della vita sono: la ricostruzione della storia del popolamento umano attraverso lo studio di marcatori bioantropologici e molecolari; la biodemografia; la biodiversità delle popolazioni umane in relazione ai processi di adattamento; la biologia umana anche nelle applicazioni utili a comprendere la diversa suscettibilità alle malattie delle popolazioni umane; la valutazione delle caratteristiche antropometriche e della composizione corporea in relazione al ciclo vitale e alle attività motorie. Trova applicazioni in campo ergonomico, antropologico-forense, archeoantropologico e museologico ”. Apparirebbe evidente che la Zoologia nulla avrebbe a che fare con l’attività di biodegradazione delle plastiche.
La Dott.ssa CH presentava domanda di abilitazione anche per il settore concorsuale 07/D1 senza conseguire l’idoneità; in particolare, la Commissione all’uopo nominata denegava l’abilitazione alla candidata essenzialmente per le stesse ragioni dell’odierna Commissione, in altre parole, a causa della scarsa coerenza delle pubblicazioni con lo specifico settore concorsuale. Ebbene, la Dott.ssa CH presentava le medesime pubblicazioni, ad eccezione di una, ai fini del conseguimento dell’abilitazione sia per il settore concorsuale 07/D1 che per il settore concorsuale 05/B2; dopo aver esposto il rilievo delle singole pubblicazioni nei due procedimenti, conclude che la sola parziale coerenza delle pubblicazioni al SC 05/B2 è evidente e comprovata anche dal giudizio della Commissione nominata per il SC 07/D1.
Infine, non coglierebbe nel segno la deduzione con la quale la ricorrente sostiene la necessità di una motivazione rafforzata nelle ipotesi in cui, il candidato ottenga esito positivo con riferimento al superamento dei valori soglia di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 120/2016 e dei titoli di cui al comma 2, nonché della maggioranza dei requisiti di cui all’art. 4, poiché, nel caso di specie, più che chiare risultano essere le valutazioni che fondano il giudizio di non idoneità. Ed invero, pubblicazioni non prettamente coerenti con il settore concorsuale per il quale si presenta domanda di abilitazione inficiano in partenza la procedura costringendo la Commissione a concludere denegando il titolo abilitativo. In più, la Commissione non ha mancato di evidenziare che delle 6 pubblicazioni coerenti solo tre potevano definirsi di elevata qualità in ordine al criterio della collocazione editoriale.
Nella pubblica udienza del 26 novembre 2025, il difensore della ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del deposito del Ministero, per tardività rispetto all’udienza; ha quindi insistito nell’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva preliminarmente la tardività del deposito dell’Amministrazione, stante il mancato rispetto dei termini a difesa di cui all’art. 73 del c.p.a., che dunque non viene utilizzato per la decisione.
Tenuto conto della costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR Lazio, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR Lazio, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), con particolare riguardo ai presupposti che regolano il formarsi e l’espressione del giudizio di meritevolezza rispetto all’abilitazione scientifica nazionale, l’odierno ricorso è affidato a censure che trovano la condivisione del Collegio.
Deve premettersi, in linea generale, che l'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) ma scaturisce dall’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Osserva in fatto il Collegio che il giudizio impugnato dipende esclusivamente dalla ritenuta non coerenza delle pubblicazioni della candidata con le tematiche del settore, mentre essa ha conseguito il numero di titoli richiesto dalla Commissione (cinque su sei); la produzione scientifica supera gli indici (due su tre); il giudizio è positivo rispetto ai criteri previsti dall’art. 4, co. 1, lett. (c), (d), (e), (f) (i.e. qualità della produzione scientifica, collocazione editoriale, continuità e rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale).
Il tema della coerenza della produzione (o dei titoli) con il Settore è già stato ampiamente approfondito dalla giurisprudenza della Sezione, secondo la quale sul punto, ha recentemente avuto modo di chiarire che “ Quando vengano in rilievo presupposti attinenti all’accertamento negativo del possesso di titoli di esperienza o della loro coerenza con il settore concorsuale (come accade nel caso dell’odierna ricorrente), tale giudizio può essere censurato in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta (a seconda quindi del caso concreto), potendosi spingere l’azione di annullamento a fondarsi anche su ragioni pienamente fattuali, conoscibili come tali dal giudice; in siffatte ipotesi sono ammissibili deduzioni inerenti il merito del presupposto (ossia, per quel che qui rileva, la corrispondenza del requisito al settore concorsuale), ma esse – proprio in quanto viene in rilievo una censura avente ad oggetto un presupposto fattuale – non possono limitarsi ad una mera critica logico formale della motivazione, richiedendosi una adeguata e corrispondente dimostrazione del possesso del requisito, regolata dal consueto riparto dell’onere della prova (spetterà quindi all’attore la prova positiva del fondamento della propria pretesa ed all’ amministrazione convenuta – resistente l’allegazione di elementi di fatto o di diritto idonei a negare tale fondamento, anche a completamento di quanto indicato nel provvedimento impugnato). ” (TAR Lazio, Roma, IVQ, 17 luglio 2025, nr. 14122; 6 giugno 2025, nr. 11108; sul rapporto tra ASN e giudizi di fatto vedasi anche TAR Lazio, Roma, IVQ 4 giugno 2025, nr. 10793 e TAR Lazio, Roma, IVQ, 7 marzo 2025, nr. 04952).
Inoltre (cfr. la fattispecie di TAR Lazio, n.14122/2025 richiamata prima), si è anche chiarito che nell’ambito delle qualificazioni insite nei procedimenti di abilitazione scientifica nazionale, i raggruppamenti di materie oggetto dei diversi settori scientifici di riferimento derivano da una scelta normativa - e quindi giuridico-formale - che presuppone certamente una omogeneità ontologica (che la norma si limita a recepire e riconoscere), ma che altrettanto certamente forma oggetto di un riscontro di natura certativa, non di un apprezzamento “mero” da parte dell’Amministrazione.
Si deve quindi ribadire, anche nell’odierno giudizio, che in materia di procedure di ASN, il requisito della coerenza (delle pubblicazioni o dei titoli) allegati dai candidati alle materie oggetto dei rispettivi settori concorsuali, è oggetto di un accertamento in fatto che può essere verificato in giudizio; secondo il consueto riparto dell’onere della prova, spetta al ricorrente che contesti l’affermazione di non coerenza quale presupposto del diniego di abilitazione, non solo dedurre il difetto di motivazione (quando si ritenga il diniego privo di una adeguata esposizione delle relative ragioni), ma anche offrire sufficienti allegazioni atte a dimostrare la sussistenza del predetto requisito di coerenza; analogamente, spetterà poi all’Amministrazione convenuta, laddove intenda difendere la legittimità sostanziale del diniego, replicare con idonei e proporzionati argomenti alle censure, dimostrando – a chiarimento di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato – la mancanza di coerenza dei titoli o delle pubblicazioni con il settore concorsuale.
Tale possibilità incontra solo il limite del divieto di integrazione postuma della motivazione, che va accertato caso per caso, su eccezione di parte e che, in linea di principio, può ritenersi ostativo alla deduzione in giudizio di ragioni a sostegno del diniego non meramente esplicative di elementi di fatto o di valutazione già presenti nel provvedimento impugnato e dei quali costituiscano uno sviluppo o svolgimento (ovvero si risolvano nella esternazione di una disamina che colmi una carenza solo formale del testo dell’atto).
In altri termini, avendo riguardo alla natura sostanziale dell’assetto di interessi che consente al giudizio di accedere pienamente ai presupposti di fatto della vicenda contenziosa (venendo in rilievo i consueti limiti al sindacato sulla discrezionalità solo laddove quest’ultima sia stata esercitata in ordine alle valutazioni prognostiche proprie dell’esercizio del potere, ovvero, nel caso di specie, alla sussistenza o meno della maturità scientifica del candidato), quando il diniego di abilitazione scientifica sia derivato, o dipeso essenzialmente, dalla ritenuta “non congruenza” di titoli e pubblicazioni con la materia del settore concorsuale di interesse, tale presupposto può essere indagato ed accertato nel giudizio, salvi i limiti del divieto di integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato l’assenza di motivazione esplicita dell’affermata non congruità delle pubblicazioni rispetto al settore concorsuale. A sostegno della censura, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è meramente assertivo, essendo stato indicato che: “ La candidata ha presentato 12 pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016 di cui solo 6 su 12 congruenti con il SC 05/B2. Le 6 pubblicazioni non congruenti con il SC 05/B2 (prodotti n. 1, 2,3, 4, 5 e 7) sono incentrate sulla attività di bio-degradazione delle plastiche. Delle 6 pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016 congruenti con il SC 05/B2, la più recente risale al 2017, 2 sono di qualità medio-alta (prodotti n. 8 e 9) ed 1 di qualità bassa (prodotto n. 10) in termini di collocazione editoriale. Su queste basi, valutate le pubblicazioni secondo i criteri fissati dall’art. 4, del D.M. 120/2016, complessivamente le pubblicazioni presentate NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. Pertanto, per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la Commissione all'unanimità ritiene che la candidata NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia per il SC 05/B2 e, pertanto, sia NON IDONEA. ”
Dalla mera lettura del giudizio collegiale (quelli individuali sono fondamentalmente sovrapponibili), appare autoevidente la natura assertiva dell’affermazione; invero, non è in alcun modo chiarito né il perché l’argomento della bio-degradazione delle plastiche non sarebbe coerente con il settore 05/B2 (che riguarda anche la citologia), né perché le 6 pubblicazioni (comunque) coerenti siano di qualità non elevata (o quale rilievo abbia il fatto che la più recente risalga al 2017).
La mancanza di un chiaro enunciato logico-fattuale è tale da rendere sufficiente la censura formulata dalla ricorrente in termini di difetto di motivazione, pur senza altra allegazione, da parte sua, di presupposti di coerenza. Invero, questi ultimi sono intuitivi anche alla luce della mera analisi della declaratoria del settore concorsuale (che “ si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa in discipline che rappresentano un insieme integrato di competenze che affrontano il problema della forma in biologia animale, ai suoi vari livelli di organizzazione e nella duplice prospettiva strutturale ed embriologico-evoluzionistica. Dal punto di vista strutturale vengono approfondite le fondamentali correlazioni fra i livelli molecolare, cellulare, tissutale e organologico, con l’impiego di tecniche avanzate: microscopiche, citochimiche, immunoistochimiche, cariologiche, citotossicologiche, compresi i possibili aspetti applicativi delle biotecnologie e delle modificazioni determinate dalle alterazioni ambientali. Dal punto di vista embriologico-evoluzionistico si studiano le relazioni fra filogenesi e morfogenesi, per individuare ai vari livelli, anche con un approccio comparativo, l’interconnessione fra struttura, funzione e adattamento, in vari processi quali la riproduzione, lo sviluppo, l’integrazione endocrina e neurale, la difesa immunitaria. Il settore comprende come discipline caratterizzanti l’anatomia comparata, la biologia cellulare, la biologia dello sviluppo e la biologia evolutiva dei vertebrati, la citologia ed istologia animale ” – DM 30 ottobre 2015 n. 855, all. B) alla luce della conoscenza comune (e non necessariamente scientifica) dell’uomo medio.
Il gravame sul punto merita dunque pieno accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, sia sotto l’aspetto della coerenza con il settore di riferimento, sia sotto gli ulteriori aspetti di valutazione previsti dall’art. 4 del DM 120/2016, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai fini di una nuova valutazione delle domande della candidata odierna ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG Caminiti, Presidente
RE AT AN, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AT AN | NG Caminiti |
IL SEGRETARIO