Sentenza 27 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/12/2018, n. 58244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58244 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/07/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inarnmissibilita del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. FR AL ricorre, per il tramite del suo difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale, in data 20 luglio 2017, la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 19 aprile 2013 in relazione al reato di acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana da destinare allo spaccio, contestato in concorso con IC IL e IO LE. Il ruolo attribuito nella vicenda al SA, che svolgeva l'attività di tassista, era quello di soggetto deputato al trasporto della droga, d'intesa con i coimputati ed in specie con il LE;
la Corte peloritana ha rigettato le doglianze articolate nell'appello, escludendo che potesse nella specie parlarsi di connivenza non punibile.
2. Nel ricorso del AL sono articolati due motivi.
2.1. Con il primo l'esponente denuncia vizio di motivazione, deducendo che la Corte di merito ha escluso che fosse configurabile la connivenza non punibile in base a un'errata interpretazione di una conversazione intercettata, in cui il coimputato LE chiedeva al AL di controllare che "tutto fosse a posto" al porto di Messina, ove doveva essere acquistato lo stupefacente, ottenendone poi conferma. Le frasi intercettate, secondo il deducente, ben si potevano prestare a un'interpretazione alternativa e favorevole all'imputato. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata viene denunciata come carente.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte messinese preso in esame l'atto di appello a firma dell'avv. Lanza, codifensore del SA (al quale neppure si fa cenno nell'intestazione della sentenza e che non ha mai ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale), esaminando esclusivamente l'appello a firma dell'altro difensore, avv. Lo Presti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile, in quanto teso a sottoporre al vaglio di legittimità un'interpretazione alternativa del materiale probatorio, a fronte del fatto che la spiegazione data dalla Corte di merito alle frasi intercorse tra il LE e il SA (sul fatto che tutto fosse a posto presso il porto di Messina) é tutt'altro che viziata da illogicità o incongruità.Resta valido l'insegnamento della tradizionale giurisprudenza apicale di legittimità in base al quale, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione é normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; conformi Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074, e Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Parimenti, non può essere ammessa la sottoposizione al sindacato di legittimità dell'interpretazione del significato delle conversazioni intercettate: invero, é ius receptum che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).
2. E' infondato il secondo motivo di ricorso. Non risulta infatti dedotto, nel corso dell'intero giudizio avanti la Corte di merito, il vizio di omessa notifica al codifensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale in grado d'appello. A fronte di ciò, va ricordato che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, é quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe', Rv. 249651). Peraltro va osservato che la Corte peloritana, pur non menzionando l'avv. Lanza, di fatto risponde, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, alle doglianze articolate nell'atto d'appello dello stesso difensore (allegato al ricorso a firma dell'avv. Lo Presti): doglianze che risultano tutte rivolte a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2018. Il Consigliere