Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2026, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elierta Myftari, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di ammonimento Nr -OMISSIS- emesso in data 22 gennaio 2026 e notificato mediante consegna brevi manu al ricorrente in data 24 gennaio 2026;
- nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 del cod.proc.amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 marzo 2026 e corredato da istanza cautelare, il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi a questo T.A.R. il decreto con il quale il Questore di -OMISSIS- ammoniva il ricorrente ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013 in ragione della commissione di condotte di violenza domestica presso l’abitazione dove il ricorrente conviveva con gli zii -OMISSIS- e -OMISSIS-, affidandosi ai seguenti due motivi di gravame:
1- Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 L. 241/1990: Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta;
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.L. 93/2013, dell’art. 8, comma 1, D.L. n. 11/2009: Difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del gravame;
- giunta la camera di consiglio del 15.04.2026, dopo che il Tribunale ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che, per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è destituito di fondamento;
Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente contesta la legittimità del decreto nella misura in cui la sua adozione sarebbe avvenuta in assenza di contraddittorio procedimentale con l’interessato in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990;
Ritenuto, nondimeno, che tale mezzo è destituito di fondamento;
Considerato, invero, che secondo un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, cui il Collegio intende prestarvi adesione, “ all'ammonimento deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione. La valutazione amministrativa è diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo.
In ragione dell’esigenza primaria di assicurare il benessere della persona offesa, della natura cautelare e della conseguente insita urgenza della misura, il provvedimento di ammonimento non deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento e ciò in particolare quando dall’istruttoria compiuta dall’Amministrazione siano emersi precisi indizi di una condotta aggressiva e disdicevole da parte del suo destinatario (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 aprile 2018, n. 2496).
Il bilanciamento tra partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo e la tutela di chi subisce la violenza è correlato all’interesse prevalente della vittima: in un quadro indiziario sufficientemente preciso, prevale l’interesse ad una pronta emissione del provvedimento, e ciò anche considerando che, in questo modo, viene altresì prontamente tutelato l’interesse generale alla sicurezza pubblica. (…)
Del resto è pacificamente accolto il principio che le regole del contraddittorio possano subire una compressione in funzione delle esigenze di celerità dell'intervento monitorio (Cons. Stato, Sez. I, in sede consultiva, 20 gennaio 2016, n. 2197/2015) e che il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonimento; infatti, oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'avviso di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. I, in sede consultiva, adunanza 25 gennaio 2017, n. affare 2304/2016; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419) ” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. I, parere 15 aprile 2024, n. 479; conf. TAR Sardegna, I, n. 322/2023, p. 4.2. e, ivi, riferimenti ulteriori);
Ravvisato che, calando i suddetti canoni ermeneutici nel caso di specie, la valutazione questorile di omettere la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del ricorrente non può essere considerata irragionevole alla luce dello sviluppo dei fatti descritti nel provvedimento;
il provvedimento ha, infatti, debitamente valorizzato le specificità della condotta commessa dal ricorrente, i.e. una lite in famiglia per futili motivi degenerata con atti di violenza, tali da sostenere le peculiari esigenze di celerità, consistenti “ nell’esigenza di frenare immediatamente le condotte violente poste in essere dall’uomo, per evitare che possano riproporsi ulteriori e più gravi atti che mettano in pericolo l’integrità della persona offesa ”;
al contempo, dal ricorso non sono stati addotti argomenti idonei a contestare in concreto la ragionevolezza del giudizio di celerità rappresentato dall’Amministrazione nell’ammonimento gravato;
Osservato che è infondato e va respinto anche il secondo motivo di ricorso, per mezzo del quale il ricorrente denuncia che la Questura non avrebbe tenuto conto della natura isolata, episodica e qualificabile quale mera reazione all’altrui condotta violenta, del comportamento del ricorrente, come peraltro rappresentato dallo stesso alle Forze di Polizia intervenute, con conseguente vizio del provvedimento per carenza di istruttoria e di motivazione;
Considerato, nondimeno, che come detto il motivo è destituito di fondamento atteso che:
- l’occasionalità della condotta non esclude l’integrazione dei presupposti previsti dalla legge per l’emanazione del provvedimento, essendo riconosciuta espressamente nell’art. 3 del D.L. n. 93/2013, come convertito, la possibilità che l’ammonimento venga adottato anche in presenza di un unico episodio di violenza domestica, connotato da gravità;
- non risulta parimenti rilevante ai fini dell’ammissibilità della misura il fatto che nel caso in esame la persona offesa abbia ritenuto di non sporgere denuncia-querela, peraltro circostanza non ancora appurata, stante la previsione di cui al citato art. 3 per cui il decreto di ammonimento può essere adottato dal Questore “ anche in assenza di querela ”;
- è parimenti inconferente la circostanza della presunta operatività dell’esimente della legittima difesa, meramente addotta nel ricorso e in alcun modo dimostrata, essendo pacifico, in quanto ammesso nel ricorso, l’accadimento del complessivo fatto storico costituito della condotta di violenza fisica nei confronti dello zio nonché del litigio verbale, a tratti violento, con la zia: sicché risultano pienamente integrabili nel caso di specie i presupposti per l’adozione della misura cautelare e preventiva in contestazione, ossia un comportamento anomalo, minaccioso o semplicemente molesto atto a determinare un perdurante e grave stato di "ansia e paura" nella vittima e potenzialmente a degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato ex art. 612 bis del cod. pen. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883; 25 giugno 2020, n. 4077; n. 3229 del 2023);
Ritenuto, pertanto, che per le predette ragioni il ricorso sia infondato, con la conseguenza che debba essere respinto;
che ragioni di equità sostanziale giustificano nondimeno la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre persone fisiche citate nella motivazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RC UR, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | RC UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.