TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1871
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 L. 241/1990: Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta

    Il Collegio aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il provvedimento di ammonimento, per la sua natura cautelare e l'urgenza, non deve essere preceduto dall'avviso di avvio del procedimento, specialmente in presenza di precisi indizi di condotta aggressiva. Il bilanciamento tra partecipazione dell'interessato e tutela della vittima favorisce la prontezza del provvedimento a tutela della vittima e della sicurezza pubblica. Le esigenze di celerità possono giustificare una compressione delle regole del contraddittorio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.L. n. 93/2013, dell’art. 8, comma 1, D.L. n. 11/2009: Difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta

    L'occasionalità della condotta non esclude l'applicazione della misura, essendo previsto dall'art. 3 D.L. n. 93/2013 che l'ammonimento possa essere adottato anche per un unico episodio di violenza domestica di gravità. Non è rilevante la mancata sporgenza di denuncia-querela, dato che il provvedimento può essere adottato anche in assenza di querela. La presunta operatività dell'esimente della legittima difesa è inconferente e non dimostrata, essendo pacifico l'accadimento della condotta di violenza fisica e del litigio violento, integrando i presupposti per l'adozione della misura cautelare e preventiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1871
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1871
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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