Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2523/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato e vertente
TRA
(C.F. , nato ad [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti GIUSEPPE BORGONOVO e FIORENZO CRIPPA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nata ad [...], in data [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARCO GALLORINI
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
1
Negli atti introduttivi, entrambe le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra le parti, anche con sentenza parziale di status.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 27.7.2024, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dalla moglie, , sposata in data 3.10.2009 in (atto trascritto Controparte_1 Per_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di - anno 2009, n. 20, parte II, serie A). Ha chiesto, altresì, di Per_1 disporre l'affido condiviso della figlia minore (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la Per_2 madre, nella casa coniugale a quest'ultima assegnata, di regolamentare le frequentazioni tra padre-figlia come dallo stesso indicato (a weekend alternati e due sere infrasettimanali), nonché di porre a proprio carico un contributo al mantenimento della figlia di € 700, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del
Tribunale di Como.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si è costituita , aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e chiedendo l'addebito della stessa al marito. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come dalla stessa indicato (a weekend alternati e una sera infrasettimanale), nonché di porre a carico del padre un contributo mensile indiretto a titolo di mantenimento della figlia nella misura di € 1.050 mensili, oltre ad € 1.000 mensili quale contributo al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e al pagamento del 100% delle spese extra assegno. Ha chiesto, infine, di poter percepire integralmente l'assegno unico per la figlia.
All'udienza di comparizione delle parti del 16.6.2025, il Giudice delegato ha sentito ampiamente le parti che, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo provvisorio in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e di rilascio, da parte del GN della casa coniugale, senza riuscire a trovare un accordo sotto il profilo Pt_1 economico. Il Giudice si è quindi riservato di provvedere.
Con ordinanza del 19.6.2025, ha così provveduto, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia parziale di status:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio in quanto volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra le parti in pendenza di causa;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza di comparizione del 16.6.2025, all'esito della quale, le parti hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio in punto di gestione della responsabilità genitoriale, senza riuscire a trovare un accordo sotto il profilo economico:
2 1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la figlia minore (nata il [...]) sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. il GN rilascerà la casa coniugale entro 30 giorni decorrenti da oggi;
Pt_1
4. quanto alle frequentazioni tra il padre e la figlia minore: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera ore 21.30 (cena compresa) con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
un pomeriggio infrasettimanale (di regola, il mercoledì), andandola a prendere dalla nonna materna o presso l'abitazione materna, verso le 18.15, fino alla sera ore 21.30
(cena compresa), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle esigenze della figlia;
5. fino al rilascio della casa coniugale da parte del GN i genitori gestiranno la figlia a weekend Pt_1 alternati, accompagnandola alle varie attività, a partire dal prossimo weekend (21-22 giugno 2025) dal padre;
6. assegnazione della casa coniugale alla madre.
RITENUTO che, allo stato, pur essendo emersa una certa conflittualità ed incapacità di comunicazione tra i genitori ma anche una forte volontà di riorganizzarsi nell'interesse della figlia, può essere recepito il contenuto degli accordi in punto di gestione della responsabilità genitoriale soprariportato, non essendovi al momento elementi univoci per derogare al regime ordinario previsto dal legislatore a tutela del superiore interesse della minore alla c.d. bigenitorialità, non emergendo profili di accertata incapacità o inadeguatezza genitoriale, avendo peraltro i genitori dimostrato, anche con l'accordo raggiunto, di volere assumere decisioni condivise nell'interesse della figlia;
RITENUTO altresì che, come concordato dalle parti anche in ragione degli impegni lavorativi del padre, la figlia minore debba rimanere collocata presso la madre, con conferma dei tempi di frequentazione paterna concordati, idonei a garantire un rapporto stabile e continuativo tra il padre e la figlia;
RITENUTO che, atteso il collocamento della figlia minore presso la madre, come peraltro concordato dai coniugi, la casa coniugale debba essere assegnata alla SI , che ne è peraltro proprietaria CP_1 esclusiva, con rilascio da parte del GN entro 30 giorni dall'udienza del 16.6.2025. Tale Pt_1 provvedimento risponde ex art. 337 sexies c.c. all'esigenza di protezione nei confronti dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11);
RILEVATO altresì che, in mancanza di accordo, quanto alle spese della casa coniugale, devono trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico del coniuge in ragione del titolo di
3 proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n. 3836). La rata di mutuo dovrà essere corrisposta dalla SI , unica intestataria;
CP_1
RILEVATO che, secondo quanto dichiarato in udienza, la SI è proprietaria esclusiva della casa CP_1 coniugale, gravata da mutuo alla stessa intestato di € 1.700 mensili, in passato pagato anche dal marito, ha smesso di lavorare nell'ottobre 2016 perché era piccola e comunque lavoravo part time. Dal 2023, quando ho Per_2 iniziato a lavorare ho aperto un conto corrente solo a mio nome perché lui stava già in Taverna. Mio marito ha la macchina aziendale e le utenze aziendali. L'assegno unico è versato sul conto comune e ammonta a € 59 per i redditi di mio marito. Io non ho risparmi investititi, sul conto ho 20 mila euro circa. Sono in arretrato di due rate del mutuo che ammonta ad € 1.700 mensili. Il mio stipendio ammonta ad € 1.790 su 13 mensilità. A parte la casa coniugale, sono proprietaria di 2/9 della casa dei miei, unitamente a mia madre e ai miei fratelli, dove vivono mia madre e mio fratello. (cfr. verbale udienza del 16.6.2025). Dalla documentazione fiscale, risulta aver percepito un reddito netto mensile, calcolato su 12 mensilità, per l'anno di imposta 2023 di circa € 1.650 (mod. 730/2024), per l'anno di imposta 2022 di circa € 0 (mod. 730/2023) e, per l'anno di imposta 2021, di circa € 500 (mod.
730/2022). Le buste paga di gennaio e febbraio 2025 ammontano a € 1.777. Il GN invece, dal 2022 Pt_1 vive nella taverna dell'abitazione coniugale, che non è abitabile e costituisce una soluzione temporanea. Ha quantificato la spesa per la locazione di un immobile vicino alla casa coniugale, comprese le utenze, in € 1.000 mensili circa. Ha poi precisato che il suo stipendio confluiva su un contro comune dove era appoggiato il mutuo mentre invece mia moglie, da quando ha iniziato a lavorare, nel 2023, versava il suo stipendio su un conto personale.
Prima ha lavorato part time fino al 2016. Io lavoro come geometra con stipendio di € 3 mila mensili netti su 14 mensilità, dello stesso importo sono anche la tredicesima e la quattordicesima. Non ho altri ingressi. Ho risparmi per €60 mila. Io nel 2023 ho cambiato lavoro e ho percepito il TFR che corrisponde ai miei risparmi ad eccezione di € 10mila che sono andati sul conto comune. (cfr. verbale udienza del 16.6.2025). Dalla documentazione economica prodotta, risulta aver percepito un reddito netto mensile, calcolato su 12 mensilità, per l'anno di imposta 2023 di circa € 4.360 (mod. 730/2024), per l'anno di imposta 2022 di circa € 3.540 (mod. 730/2023) e, per l'anno di imposta 2021, di circa € 3.090 (mod. 730/2022). Le buste paga gennaio-aprile 2025 ammontano, in media, ad € 3.690 circa;
RITENUTO quindi -alla luce della rispettiva situazione lavorativa, economica ed abitativa delle parti, considerato che il GN dovrà reperire adeguata soluzione abitativa, valutate le esigenze della figlia Pt_1 in considerazione dell'età, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e degli oneri sugli stessi gravanti- equo e congruo, nella presente fase, in attesa degli ulteriori approfondimenti e delle produzioni documentali di seguito disposte, porre a carico del GN € 1.000 mensili, a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento indiretto della figlia minore, oltre al 70% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo del
Tribunale di Como;
4
RITENUTO che
le statuizioni economiche, come sopra determinate, debbano farsi decorrere dalla mensilità di giugno 2025, tenuto conto della funzione e della natura giuridica dei provvedimenti provvisori pronunciati ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., che intervengono in corso di causa per regolare, in via d'urgenza, aspetti controversi della famiglia disgregata e del fatto che il GN non sta contribuendo da mesi alle spese Pt_1 della casa coniugale, pur versando alla moglie, da novembre 2024, un contributo al mantenimento di di Per_2
€ 700 mensili;
RITENUTO inoltre che, come ulteriore quota di mantenimento, debba disporsi che l'assegno unico ed universale per la figlia venga interamente percepito dalla SI , genitore collocatario della minore (Cass. CP_1
22.2.2025, n. 4672), attesa anche la disponibilità paterna sul punto;
RITENUTA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, fatta salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali dedotte nella memoria ex art. 473 bis. 17 comma 1 c.p.c., vertendo i capitoli di prova su circostanze tutte irrilevanti ai fini del decidere (cap. 1-10), anche alla luce delle dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza di comparizione, dalle quali risulta pacifico che i coniugi vivono separati di fatto dal 2022;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali dedotte nella memoria ex art. 473 bis. 17 comma 2 c.p.c., vertendo i capitoli di prova su circostanze tutte irrilevanti ai fini del decidere (cap. 1-12), mentre quelle dedotte nella comparsa di risposta non sono capitolate (art. 244 c.p.c.);
RITENUTO, pertanto, che la richiesta di prova contraria, non sia ammissibile;
RITENUTO di rimettere la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di status, chiesta da entrambe le parti, fissando sin d'ora l'udienza ex art. 473bis.28 c.p.c.;
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto (verbale udienza del
16.6.2025):
1. RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti in udienza e sopra riportato, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, a carico di , l'obbligo di CP_2 Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento a , entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese (entro la fine del mese, per la sola mensilità di giugno 2025), dell'importo mensile di €
1.000 (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, prima rivalutazione giugno 2026), oltre al 70 % delle spese extra assegno per la figlia, secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
3. DISPONE che, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, la SI percepisca CP_1 interamente l'assegno unico per la figlia;
4. AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti;
5. NON AMMETTE le prove orali richieste dalle parti, comprese quelle a prova contraria, per quanto in motivazione;
5 6. DISPONE ex art. 473bis.2 c.p.c. che, entro il 21.4.2027, le parti provvedano ad integrare/aggiornare la documentazione economica prodotta depositando, in particolare, le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio complete, il modulo di “autodichiarazione redditi e patrimonio” secondo il modello in uso presso questo Tribunale (reperibile sul sito), le ultime buste paga, nonché la documentazione relativa a eventuali spese abitative e finanziamenti in corso;
7. FISSA sin d'ora l'udienza del 7.5.2027 alle ore 9.30, dinanzi al Giudice delegato, per la rimessione della causa in decisione dinnanzi al Collegio;
8. ASSEGNA alle parti termine sino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine sino a trenta giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali, termine sino a quindici giorni prima di tale udienza per il deposito delle memorie di replica;
9. RIMETTE la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
INVITA LE PARTI, NELLE MORE, A VOLERE SERIAMENTE E CONCRETAMENTE VALUTARE UNA
SOLUZIONE CONCORDATA DELLA CONTROVERSIA, TENUTO CONTO DELLE STATUIZIONI IN
QUESTA SEDE ASSUNTE E A VALUTARE L'AVVIO DI UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ, CON PROFESSIONISTA INDIVIDUATO DI COMUNE ACCORDO, SU
INDICAZIONE DEI DIFENSORI.
La domanda di separazione
Ciò posto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario, in data 3.10.2009, in (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di - Per_1 Per_1 anno 2009, n. 20, parte II, serie A).
Dalla loro unione, è nata la figlia (nata il [...]). Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto
(Cass. 30.1.2013, n. 2183).
6 Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalle parti, i motivi posti alla base delle rispettive domande,
l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , sposati in Parte_1 Controparte_1 data 3.10.2009, in (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di - anno 2009, n. 20, Per_1 Per_1 parte II, serie A);
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori Per_1 incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 23.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
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