TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4636/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Amilda BIBAJ ed Erica VICEDOMINI
e
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca C.F._3
ZIPOLI
In punto: modifica condizioni di divorzio.
1 Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti chiedono all'Ill.mo Tribunale
adito, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c., stante la sopravvenienza di giustificati motivi, al fine di tutelare i minori e in materia di contributi economici, di voler modificare le condizioni relative all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori, oltreché quelle relative al contributo al mantenimento, al diritto di frequentazione padre-figli, previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile pronunciata dal Tribunale del distretto di Vlore (ALB) il
13.9.2012 alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTAMENTE CONCORDATE
- in merito all'affidamento, alla collocazione prevalente dei minori ed alla frequentazione col padre, i figli e continueranno ad essere affidati Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori e collocati presso la madre e faranno visita Parte_1
al padre possibilmente un weekend al mese, o anche di più, compatibilmente con le esigenze di studio dei minori e di lavoro della madre, che si accorderà
direttamente con il sig. , anche tramite l'amministratore di sostegno, Pt_2
per accompagnare i figli presso l'abitazione del padre, i quali potranno essere ospitati anche a casa degli zii, con spese di trasferta dei figli (es. biglietto del treno) a carico del padre;
nelle vacanze estive e natalizie, i figli trascorreranno almeno 5 giorni consecutivi con il padre, sempre compatibilmente con le esigenze di studio dei minori e con i loro impegni, trascorrendo le principali festività religiose e civili con entrambi i genitori secondo un criterio di alternanza (ad esempio, Natale presso la madre, capodanno con il padre, e viceversa l'anno successivo);
2 - in merito al contributo per il mantenimento dei minori, il Sig. Parte_2
si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), di cui € 200,00 per il figlio ed € 300,00 per la FI , oltre rivalutazione ISTAT a titolo di Per_2 Per_1
mantenimento ordinario dei figli fino al raggiungimento della loro completa autonomia, precisando che la sig.ra continuerà a percepire Parte_1
integralmente l'Assegno unico INPS;
- le spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, ecc., verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, seguendo la regolamentazione prevista dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Vicenza (o del CNF) (doc. 11), in particolare in punto di previa condivisione, modalità e tempistiche di rimborso al genitore che le ha anticipate;
- in merito alla manifestazione del consenso dei genitori sulle scelte principali concernenti i minori, concedere alla sig.ra l'autorizzazione ad esprimere Pt_1
a terzi (medici, scuola, ecc.), con la sua sola sottoscrizione, il consenso in relazione alle decisioni ordinarie sull'istruzione, sulla salute, sull'educazione,
nonché sulla scelta della residenza abituale dei minori, sino alla maggiore età
degli stessi, anche per conto del sig. La sig.ra avrà Parte_2 Pt_1
l'obbligo di consultare il sig. e preventivamente condividere con lui, Pt_2
anche per le vie brevi (telefono, whatsapp) e se necessario per il tramite dell'a.d.s., tutte le eventuali decisioni di natura straordinaria che riguardino i figli, potendo a quel punto manifestare ai terzi il consenso alla decisione concordemente raggiunta con la sua sola sottoscrizione;
3 - in punto di arretrati per mantenimento ordinario e spese straordinarie, la sig.ra ha avanzato tramite i propri legali una richiesta di pagamento di € Pt_1
10.936,50, riferita al periodo marzo 2019 - settembre2023 e tale importo è
stato contestato dal legale del Sig. Il sig. in persona Pt_2 Parte_2
dell'amministratore di sostegno Sig. C.F. , e CP_1 C.F._3
come da autorizzazione del G.T. del 21/11/2024, senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dalla sig.ra e al solo scopo di evitare un Pt_1
contenzioso per il recupero dell'asserito credito, si impegna a corrispondere la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila/00) mediante un'unica rata entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario sul c/c della Sig.ra già conosciuto alle Parti. Con la Parte_3
puntuale corresponsione dell'importo di € 6.000,00 la Sig.ra Parte_1
rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del Sig. in merito agli Parte_2
arretrati di mantenimento ordinario e a titolo di spese straordinarie per i figli antecedenti alla sottoscrizione del presente ricorso, dichiarandosi integralmente soddisfatta. Al contrario, non avendo il presente accordo effetto novativo, in caso di mancato pagamento da parte del sig. della somma Pt_2
concordata di € 6.000,00 entro i termini pattuiti, il medesimo si risolverà di diritto e rivivranno le originarie pretese;
- compensare tra le parti le spese e i compensi del giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
4 Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17/12/2024
Sullaj e chiedono la modifica delle condizioni del loro Pt_1 Parte_2
divorzio di cui alla sentenza del Tribunale del Distretto Giudiziario di Vlore
(Albania) n. 2384 del 13/09/2012.
In particolare, le parti chiedono di disporre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento ordinario dei figli pari a complessivi € 500,00, di cui €
200,00 per il figlio ed € 300,00 per la FI , oltre rivalutazione Per_2 Per_1
ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese e ciò fino al raggiungimento della loro completa autonomia,
confermando il diritto della madre di continuare a percepire integralmente l'assegno unico INPS e con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In punto di manifestazione del consenso dei genitori sulle scelte principali concernenti i figli, i ricorrenti chiedono di autorizzare la madre ad esprimere a terzi, con la sua sola sottoscrizione, il consenso in relazione alle decisioni ordinarie in tema di istruzione, salute, educazione, nonché sulla scelta della residenza abituale dei figli, sino alla maggiore età, con obbligo di informare e consultare il padre per quanto concerne le decisioni di natura straordinaria che li riguardino, potendo a quel punto manifestare ai terzi il consenso alla decisione concordemente raggiunta con la sua sola sottoscrizione.
Infine, in punto di arretrati per mantenimento ordinario e spese straordinarie,
si impegna a corrispondere a , a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1
bancario ed entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, la somma
5 omnicomprensiva di € 6.000,00 in unica soluzione, con rinuncia di quest'ultima a qualsiasi ulteriore pretesa.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della FI NO e del figlio già maggiorenne al Persona_3 Persona_4
momento del deposito del ricorso ma economicamente non autosufficiente.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti vengano modificate nei termini seguenti:
- si conferma l'affidamento condiviso della FI NO , con Persona_3
collocazione della stessa presso la madre e con disciplina dei tempi di visita da parte del padre così come riportata in epigrafe;
- si dispone a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento ordinario dei figli pari a complessivi € 500,00, di cui € 200,00 per il figlio Persona_4
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ed € 300,00 per la FI
NO , oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere alla madre Persona_3
entro il giorno 15 di ogni mese e ciò fino al raggiungimento della loro completa autonomia;
- si conferma il diritto della madre di continuare a percepire integralmente l'assegno unico INPS;
6 - le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- in merito alla manifestazione del consenso dei genitori sulle scelte principali concernenti la FI NO , la madre è autorizzata ad esprimere Persona_3
a terzi, con la sua sola sottoscrizione, il consenso in relazione alle decisioni ordinarie sull'istruzione, sulla salute, sull'educazione, nonché sulla scelta della residenza abituale, sino alla maggiore età, con obbligo di informare e consultare il padre per quanto concerne le decisioni di natura straordinaria che la riguardino, potendo a quel punto manifestare ai terzi il consenso alla decisione concordemente raggiunta con la sua sola sottoscrizione;
- in punto di arretrati per mantenimento ordinario e spese straordinarie, Pt_2
si impegna a corrispondere a , a mezzo bonifico bancario
[...] Parte_1
ed entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 in unica soluzione, con rinuncia di quest'ultima a qualsiasi ulteriore pretesa;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 06/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4636/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Amilda BIBAJ ed Erica VICEDOMINI
e
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca C.F._3
ZIPOLI
In punto: modifica condizioni di divorzio.
1 Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti chiedono all'Ill.mo Tribunale
adito, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c., stante la sopravvenienza di giustificati motivi, al fine di tutelare i minori e in materia di contributi economici, di voler modificare le condizioni relative all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori, oltreché quelle relative al contributo al mantenimento, al diritto di frequentazione padre-figli, previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile pronunciata dal Tribunale del distretto di Vlore (ALB) il
13.9.2012 alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTAMENTE CONCORDATE
- in merito all'affidamento, alla collocazione prevalente dei minori ed alla frequentazione col padre, i figli e continueranno ad essere affidati Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori e collocati presso la madre e faranno visita Parte_1
al padre possibilmente un weekend al mese, o anche di più, compatibilmente con le esigenze di studio dei minori e di lavoro della madre, che si accorderà
direttamente con il sig. , anche tramite l'amministratore di sostegno, Pt_2
per accompagnare i figli presso l'abitazione del padre, i quali potranno essere ospitati anche a casa degli zii, con spese di trasferta dei figli (es. biglietto del treno) a carico del padre;
nelle vacanze estive e natalizie, i figli trascorreranno almeno 5 giorni consecutivi con il padre, sempre compatibilmente con le esigenze di studio dei minori e con i loro impegni, trascorrendo le principali festività religiose e civili con entrambi i genitori secondo un criterio di alternanza (ad esempio, Natale presso la madre, capodanno con il padre, e viceversa l'anno successivo);
2 - in merito al contributo per il mantenimento dei minori, il Sig. Parte_2
si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), di cui € 200,00 per il figlio ed € 300,00 per la FI , oltre rivalutazione ISTAT a titolo di Per_2 Per_1
mantenimento ordinario dei figli fino al raggiungimento della loro completa autonomia, precisando che la sig.ra continuerà a percepire Parte_1
integralmente l'Assegno unico INPS;
- le spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, ecc., verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, seguendo la regolamentazione prevista dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Vicenza (o del CNF) (doc. 11), in particolare in punto di previa condivisione, modalità e tempistiche di rimborso al genitore che le ha anticipate;
- in merito alla manifestazione del consenso dei genitori sulle scelte principali concernenti i minori, concedere alla sig.ra l'autorizzazione ad esprimere Pt_1
a terzi (medici, scuola, ecc.), con la sua sola sottoscrizione, il consenso in relazione alle decisioni ordinarie sull'istruzione, sulla salute, sull'educazione,
nonché sulla scelta della residenza abituale dei minori, sino alla maggiore età
degli stessi, anche per conto del sig. La sig.ra avrà Parte_2 Pt_1
l'obbligo di consultare il sig. e preventivamente condividere con lui, Pt_2
anche per le vie brevi (telefono, whatsapp) e se necessario per il tramite dell'a.d.s., tutte le eventuali decisioni di natura straordinaria che riguardino i figli, potendo a quel punto manifestare ai terzi il consenso alla decisione concordemente raggiunta con la sua sola sottoscrizione;
3 - in punto di arretrati per mantenimento ordinario e spese straordinarie, la sig.ra ha avanzato tramite i propri legali una richiesta di pagamento di € Pt_1
10.936,50, riferita al periodo marzo 2019 - settembre2023 e tale importo è
stato contestato dal legale del Sig. Il sig. in persona Pt_2 Parte_2
dell'amministratore di sostegno Sig. C.F. , e CP_1 C.F._3
come da autorizzazione del G.T. del 21/11/2024, senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dalla sig.ra e al solo scopo di evitare un Pt_1
contenzioso per il recupero dell'asserito credito, si impegna a corrispondere la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila/00) mediante un'unica rata entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario sul c/c della Sig.ra già conosciuto alle Parti. Con la Parte_3
puntuale corresponsione dell'importo di € 6.000,00 la Sig.ra Parte_1
rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del Sig. in merito agli Parte_2
arretrati di mantenimento ordinario e a titolo di spese straordinarie per i figli antecedenti alla sottoscrizione del presente ricorso, dichiarandosi integralmente soddisfatta. Al contrario, non avendo il presente accordo effetto novativo, in caso di mancato pagamento da parte del sig. della somma Pt_2
concordata di € 6.000,00 entro i termini pattuiti, il medesimo si risolverà di diritto e rivivranno le originarie pretese;
- compensare tra le parti le spese e i compensi del giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
4 Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17/12/2024
Sullaj e chiedono la modifica delle condizioni del loro Pt_1 Parte_2
divorzio di cui alla sentenza del Tribunale del Distretto Giudiziario di Vlore
(Albania) n. 2384 del 13/09/2012.
In particolare, le parti chiedono di disporre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento ordinario dei figli pari a complessivi € 500,00, di cui €
200,00 per il figlio ed € 300,00 per la FI , oltre rivalutazione Per_2 Per_1
ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese e ciò fino al raggiungimento della loro completa autonomia,
confermando il diritto della madre di continuare a percepire integralmente l'assegno unico INPS e con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In punto di manifestazione del consenso dei genitori sulle scelte principali concernenti i figli, i ricorrenti chiedono di autorizzare la madre ad esprimere a terzi, con la sua sola sottoscrizione, il consenso in relazione alle decisioni ordinarie in tema di istruzione, salute, educazione, nonché sulla scelta della residenza abituale dei figli, sino alla maggiore età, con obbligo di informare e consultare il padre per quanto concerne le decisioni di natura straordinaria che li riguardino, potendo a quel punto manifestare ai terzi il consenso alla decisione concordemente raggiunta con la sua sola sottoscrizione.
Infine, in punto di arretrati per mantenimento ordinario e spese straordinarie,
si impegna a corrispondere a , a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1
bancario ed entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, la somma
5 omnicomprensiva di € 6.000,00 in unica soluzione, con rinuncia di quest'ultima a qualsiasi ulteriore pretesa.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della FI NO e del figlio già maggiorenne al Persona_3 Persona_4
momento del deposito del ricorso ma economicamente non autosufficiente.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti vengano modificate nei termini seguenti:
- si conferma l'affidamento condiviso della FI NO , con Persona_3
collocazione della stessa presso la madre e con disciplina dei tempi di visita da parte del padre così come riportata in epigrafe;
- si dispone a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento ordinario dei figli pari a complessivi € 500,00, di cui € 200,00 per il figlio Persona_4
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ed € 300,00 per la FI
NO , oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere alla madre Persona_3
entro il giorno 15 di ogni mese e ciò fino al raggiungimento della loro completa autonomia;
- si conferma il diritto della madre di continuare a percepire integralmente l'assegno unico INPS;
6 - le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- in merito alla manifestazione del consenso dei genitori sulle scelte principali concernenti la FI NO , la madre è autorizzata ad esprimere Persona_3
a terzi, con la sua sola sottoscrizione, il consenso in relazione alle decisioni ordinarie sull'istruzione, sulla salute, sull'educazione, nonché sulla scelta della residenza abituale, sino alla maggiore età, con obbligo di informare e consultare il padre per quanto concerne le decisioni di natura straordinaria che la riguardino, potendo a quel punto manifestare ai terzi il consenso alla decisione concordemente raggiunta con la sua sola sottoscrizione;
- in punto di arretrati per mantenimento ordinario e spese straordinarie, Pt_2
si impegna a corrispondere a , a mezzo bonifico bancario
[...] Parte_1
ed entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 in unica soluzione, con rinuncia di quest'ultima a qualsiasi ulteriore pretesa;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 06/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7