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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 6965/2024 RG
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. via Pastrengo n. 99, presso lo studio dell'avv. Domenico Carotenuto, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale ang. S. Lazzaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella Del Sarto, Maria Golia, Carlo Maria Liguori, Laura Lembo, Concetta
Petrillo e Ida MP
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30/05/24 l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver presentato in data
10/09/2021 domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale derivante dalle mansioni svolte;
di aver ricevuto, a seguito di visita medica all' un provvedimento CP_2 di rigetto della domanda per assenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata;
di aver, quindi, presentato opposizione e di non aver ricevuto alcuna risposta;
di aver diritto al riconoscimento di una percentuale superiore allo 0% per i postumi invalidanti sofferti, alla quale è da aggiungersi la percentuale dell'11% di danno biologico già riconosciuta per pregressa MP.
Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord per conseguire l'accertamento della sussistenza della malattia professionale, con conseguente diritto al riconoscimento di una riduzione dell'integrità psico-fisica del 07% o comunque superiore allo 00%, con conseguente condanna al pagamento dell'indennità o della rendita vitalizia spettante a seconda della quantificazione del danno biologico derivante dalle malattie.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda perché infondata in fatto e in diritto. Per_ A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la discussione.
Nelle note di deposito sostitutive dell'udienza in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU, mentre parte resistente si è riportata alle conclusioni della propria memoria difensiva.
All'odierna udienza, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di CP_2 lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in CP_2 modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 3 D.P.R. 1124/1965 “assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
È quindi chiaro che la malattia professionale possa essere tutelata solo quando contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni poi specificamente indicate.
La stretta delimitazione della tutela alle malattie cd. “tabellate”, tuttavia, è stata ormai da tempo esclusa grazie all'intervento della Corte Costituzionale, essendo ormai pacifica l'indennizzabilità delle malattie non rientranti tra quelle “tabellate”, purché possa risalirsi alla loro origine professionale, nel senso che le stesse devono comunque essere contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte.
Sul punto, poi, si è affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità , la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (cfr. tra le tante Tribunale Palermo sez. lav., 22/02/2022, n.511).
In relazione al presente giudizio, quindi, l' non ha operato contestazioni rispetto a CP_2 quanto allegato dal ricorrente.
Sulla base di quanto riportato, dunque, deve osservarsi che rispetto al presente giudizio il Per_ consulente medico nominato, dott. , ha concluso affermando che “1. Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da Gonartrosi con meniscosi bilaterale;
2. La predetta infermità sussisteva alla data di presentazione della domanda amministrativa e non vi sono stati successivi aggravamenti;
3.
Non vi è stata inabilità temporanea;
4. Per la gonartrosi non è dimostrato il nesso di causa/concausa intercorrente tra il rischio legato alle attività lavorative esercitate (nel periodo invocato) e la malattia dichiarata;
tale rischio sussiste per la meniscosi quale concausa con probabilità qualificata;
5. La riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico-fisica, lamentate dall'istante, comportano un danno biologico del 2% (due) per ciascun arto (voce 281/283 tabella DM 12.07.2000) e complessivamente, per concorrenza, del
4%;
6. Il ricorrente ha avuto diagnosi e consapevolezza delle infermità con la RM del 30.07.2021 e l'istanza amministrativa è del 10.09.2021. Qualora il Magistrato intenda avvalersene si indica la percentuale di danno complessiva tra quello già riconosciuto e il presente pari al 14%
(quattordici)”.
La circostanza che le malattie da cui è risultato affetto il ricorrente siano riconducibili alle tabelle a cui fa riferimento la norma di legge ha l'importante conseguenza di determinare la presunzione della sussistenza del nesso causale, una volta effettuata la verifica di corrispondenza tra la malattia contratta e le mansioni svolte.
Nel presente giudizio, quindi, non avendo l' contestato specificamente lo CP_2 svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le stesse devono ritenersi pacifiche. Parte resistente, infatti, ha allegato esclusivamente che la malattia non rientrerebbe tra quelle indicate in tabella, insistendo quindi sull'onere probatorio quanto al nesso di causalità.
Una volta chiariti tali aspetti, quindi, deve ritenersi provata l'origine professionale della malattia proprio sulla base del pacifico svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e sulla riconduzione della patologia da cui è affetto tra quelle tabellate.
Conclusivamente, quindi, deve prestarsi adesione alla ricostruzione svolta dal CTU, in quanto non affetta da vizi e confermata anche dal percorso logico-argomentativo evidenziato nelle considerazioni medico legali, dalle quali è emerso che: “[…] è la sussistenza delle Pt_2 patologie dichiarate, per cui il problema medico-legale di cui si discute è quello di verificare se le infermità, singolarmente considerate o in concorrenza o in coesistenza, integrino la fattispecie di menomazioni tali da ridurre la capacità lavorativa nei termini di legge e se siano correlate al lavoro svolto. Nella movimentazione dei carichi ho considerato le linee guida specifiche elaborate da istituti italiani e non (CEN e HSE 1992, NIOSH 1993) e gli allegati al D. Lgs. di riferimento, considerando il limite di 25 kg (ex D. Lgs 81/08 e nella vigenza antecedente 30 kg ex L. 626/94) quale peso massimo di carico sollevabile individualmente da un soggetto di sesso maschile.
L'esistenza di un sovraccarico per il rachide dorso-lombare e per gli arti inferiori va valutata considerando un complesso di fattori di aggravamento del rischio lavorativo (caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente di lavoro) che fanno rientrare il lavoro svolto nel rischio […] Il Sig. , ai fini della presunta malattia professionale, è affetto da: Pt_1
Gonartrosi con meniscosi bilaterale […]Si è tenuto conto della quota di contribuzione al/ai movimento/i (laddove presenti) dell'unità funzionale esaminata ed in particolare: l'unità di flesso- estensione, l'unità di abduzione-adduzione, l'unità di rotazione interna ed esterna. La metodologia impiegata è stata quella del ROM (range of motion o arco di movimento), al fine di ridurre al minimo la discrezionalità dell'esaminatore. Discussione Il quadro clinico è quello di una moderata limitazione funzionale dei movimenti delle ginocchia come descritto nell'esame obiettivo […] Il deficit articolare rilevato è intorno a ⅕. E' da osservare che all'esame radiografico (Risonanza magnetica) risulta una degenerazione artrosica con osteofitosi marginale iniziale con meniscosi del menisco mediale. I legamenti crociati e collaterali sono nella norma per calibro, decorso ed intensità di segnale, in assenza di lesioni capsulo-legamentose. I legamenti hanno la funzione di limitare il movimento della tibia rispetto al femore e formano il cosiddetto “pivot centrale” (centro di rotazione) del ginocchio, struttura fondamentale nel garantire la stabilità dell'articolazione. Il quadro descritto è tipico di una osteocondrosi, termine con cui si indica un gruppo di patologie che riguardano sia l'osso sia la cartilagine e che hanno una eziopatogenesi degenerativa e soprattutto l'integrità dei legamenti, del pivot centrale e gli osteofiti depongono per una genesi artrosica compatibile con l'età (dalla documentazione disponibile il riscontro radiografico è a 61 anni). Il problema medico-legale che si discute è la verifica se l'infermità osteoartrosica integri la fattispecie di malattia professionale. La patologia di cui è affetto il ricorrente è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad etiologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionali all'età. Tale quadro patologico si manifesta comunemente anche nella popolazione non esposta lavorativamente della medesima età e le caratteristiche cliniche e morfologiche dell'affezione del periziato non la collocano in un'area di fenomenologia patologica più intensa rispetto a quella presentata dalla popolazione non lavorativa, anche in riferimento a costituzione, sesso ed età. L'influenza della patologia artrosica è provata con il dato oggettivo dell'indagine radiografica. La meniscosi (o meniscopatia) indica un processo patologico degenerativo del menisco […] Ci troviamo di fronte ad un caso in cui la presenza di fattori concausali non esclude la qualificazione di malattia di origine professionale, in quanto in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali il giudizio medico legale si lega a quanto espresso nell'art. 41 C.P., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni. Nel caso in esame è ammissibile la concausa lavorativa per la patologia meniscale (con probabilità qualificata, ossia superiore al 50%). Ne consegue che non si concretizzano elementi medico-legali idonei o comunque sufficienti per poter inquadrare, nell'ambito di una malattia professionale, le infermità presentate dal periziando su base artrosica, mentre possono ammettersi quelle legate alla meniscosi, con le relative conseguenze cliniche sul piano sintomatologico. In base tali considerazioni è da ritenere per la meniscosi sussistente il nesso di causalità in quanto: È soddisfatto il criterio dell'efficienza o idoneità lesiva di causa e/o concausa lavorativa efficiente e determinante;
è soddisfatto il criterio della probabilità statistica.
L'infermità è classificata al DM 10.10.2023 nella lista I^ (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) gruppo 2 codice 05-I.2.05- M23.3. E' da osservare che al ricorrente è stato riconosciuto dall' un danno biologico dell'11% per patologia al rachide lombo-sacrale. Tale CP_2 infermità costituisce una preesistenza da valutare quale patologia coesistente non agendo direttamente sul medesimo sistema organo funzionale. Al riguardo è da considerare che il DM
12.07.2002 prevede nel caso: Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, essendo stata riconosciuta la malattia professionale con un'invalidità pari al 4%, che, sommata alla percentuale d'invalidità precedentemente riconosciuta dell'11%, permette di riconoscere al ricorrente una invalidità complessiva del 14% e, quindi, indennizzabile secondo la legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2 Parte_1
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione dell'integrità
[...] psicofisica in aggravamento pari al 14%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697, oltre spese CP_2 generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 6965/2024 RG
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. via Pastrengo n. 99, presso lo studio dell'avv. Domenico Carotenuto, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale ang. S. Lazzaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella Del Sarto, Maria Golia, Carlo Maria Liguori, Laura Lembo, Concetta
Petrillo e Ida MP
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30/05/24 l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver presentato in data
10/09/2021 domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale derivante dalle mansioni svolte;
di aver ricevuto, a seguito di visita medica all' un provvedimento CP_2 di rigetto della domanda per assenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata;
di aver, quindi, presentato opposizione e di non aver ricevuto alcuna risposta;
di aver diritto al riconoscimento di una percentuale superiore allo 0% per i postumi invalidanti sofferti, alla quale è da aggiungersi la percentuale dell'11% di danno biologico già riconosciuta per pregressa MP.
Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord per conseguire l'accertamento della sussistenza della malattia professionale, con conseguente diritto al riconoscimento di una riduzione dell'integrità psico-fisica del 07% o comunque superiore allo 00%, con conseguente condanna al pagamento dell'indennità o della rendita vitalizia spettante a seconda della quantificazione del danno biologico derivante dalle malattie.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda perché infondata in fatto e in diritto. Per_ A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la discussione.
Nelle note di deposito sostitutive dell'udienza in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU, mentre parte resistente si è riportata alle conclusioni della propria memoria difensiva.
All'odierna udienza, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di CP_2 lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in CP_2 modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 3 D.P.R. 1124/1965 “assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
È quindi chiaro che la malattia professionale possa essere tutelata solo quando contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni poi specificamente indicate.
La stretta delimitazione della tutela alle malattie cd. “tabellate”, tuttavia, è stata ormai da tempo esclusa grazie all'intervento della Corte Costituzionale, essendo ormai pacifica l'indennizzabilità delle malattie non rientranti tra quelle “tabellate”, purché possa risalirsi alla loro origine professionale, nel senso che le stesse devono comunque essere contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte.
Sul punto, poi, si è affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità , la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (cfr. tra le tante Tribunale Palermo sez. lav., 22/02/2022, n.511).
In relazione al presente giudizio, quindi, l' non ha operato contestazioni rispetto a CP_2 quanto allegato dal ricorrente.
Sulla base di quanto riportato, dunque, deve osservarsi che rispetto al presente giudizio il Per_ consulente medico nominato, dott. , ha concluso affermando che “1. Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da Gonartrosi con meniscosi bilaterale;
2. La predetta infermità sussisteva alla data di presentazione della domanda amministrativa e non vi sono stati successivi aggravamenti;
3.
Non vi è stata inabilità temporanea;
4. Per la gonartrosi non è dimostrato il nesso di causa/concausa intercorrente tra il rischio legato alle attività lavorative esercitate (nel periodo invocato) e la malattia dichiarata;
tale rischio sussiste per la meniscosi quale concausa con probabilità qualificata;
5. La riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico-fisica, lamentate dall'istante, comportano un danno biologico del 2% (due) per ciascun arto (voce 281/283 tabella DM 12.07.2000) e complessivamente, per concorrenza, del
4%;
6. Il ricorrente ha avuto diagnosi e consapevolezza delle infermità con la RM del 30.07.2021 e l'istanza amministrativa è del 10.09.2021. Qualora il Magistrato intenda avvalersene si indica la percentuale di danno complessiva tra quello già riconosciuto e il presente pari al 14%
(quattordici)”.
La circostanza che le malattie da cui è risultato affetto il ricorrente siano riconducibili alle tabelle a cui fa riferimento la norma di legge ha l'importante conseguenza di determinare la presunzione della sussistenza del nesso causale, una volta effettuata la verifica di corrispondenza tra la malattia contratta e le mansioni svolte.
Nel presente giudizio, quindi, non avendo l' contestato specificamente lo CP_2 svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le stesse devono ritenersi pacifiche. Parte resistente, infatti, ha allegato esclusivamente che la malattia non rientrerebbe tra quelle indicate in tabella, insistendo quindi sull'onere probatorio quanto al nesso di causalità.
Una volta chiariti tali aspetti, quindi, deve ritenersi provata l'origine professionale della malattia proprio sulla base del pacifico svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e sulla riconduzione della patologia da cui è affetto tra quelle tabellate.
Conclusivamente, quindi, deve prestarsi adesione alla ricostruzione svolta dal CTU, in quanto non affetta da vizi e confermata anche dal percorso logico-argomentativo evidenziato nelle considerazioni medico legali, dalle quali è emerso che: “[…] è la sussistenza delle Pt_2 patologie dichiarate, per cui il problema medico-legale di cui si discute è quello di verificare se le infermità, singolarmente considerate o in concorrenza o in coesistenza, integrino la fattispecie di menomazioni tali da ridurre la capacità lavorativa nei termini di legge e se siano correlate al lavoro svolto. Nella movimentazione dei carichi ho considerato le linee guida specifiche elaborate da istituti italiani e non (CEN e HSE 1992, NIOSH 1993) e gli allegati al D. Lgs. di riferimento, considerando il limite di 25 kg (ex D. Lgs 81/08 e nella vigenza antecedente 30 kg ex L. 626/94) quale peso massimo di carico sollevabile individualmente da un soggetto di sesso maschile.
L'esistenza di un sovraccarico per il rachide dorso-lombare e per gli arti inferiori va valutata considerando un complesso di fattori di aggravamento del rischio lavorativo (caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente di lavoro) che fanno rientrare il lavoro svolto nel rischio […] Il Sig. , ai fini della presunta malattia professionale, è affetto da: Pt_1
Gonartrosi con meniscosi bilaterale […]Si è tenuto conto della quota di contribuzione al/ai movimento/i (laddove presenti) dell'unità funzionale esaminata ed in particolare: l'unità di flesso- estensione, l'unità di abduzione-adduzione, l'unità di rotazione interna ed esterna. La metodologia impiegata è stata quella del ROM (range of motion o arco di movimento), al fine di ridurre al minimo la discrezionalità dell'esaminatore. Discussione Il quadro clinico è quello di una moderata limitazione funzionale dei movimenti delle ginocchia come descritto nell'esame obiettivo […] Il deficit articolare rilevato è intorno a ⅕. E' da osservare che all'esame radiografico (Risonanza magnetica) risulta una degenerazione artrosica con osteofitosi marginale iniziale con meniscosi del menisco mediale. I legamenti crociati e collaterali sono nella norma per calibro, decorso ed intensità di segnale, in assenza di lesioni capsulo-legamentose. I legamenti hanno la funzione di limitare il movimento della tibia rispetto al femore e formano il cosiddetto “pivot centrale” (centro di rotazione) del ginocchio, struttura fondamentale nel garantire la stabilità dell'articolazione. Il quadro descritto è tipico di una osteocondrosi, termine con cui si indica un gruppo di patologie che riguardano sia l'osso sia la cartilagine e che hanno una eziopatogenesi degenerativa e soprattutto l'integrità dei legamenti, del pivot centrale e gli osteofiti depongono per una genesi artrosica compatibile con l'età (dalla documentazione disponibile il riscontro radiografico è a 61 anni). Il problema medico-legale che si discute è la verifica se l'infermità osteoartrosica integri la fattispecie di malattia professionale. La patologia di cui è affetto il ricorrente è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad etiologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionali all'età. Tale quadro patologico si manifesta comunemente anche nella popolazione non esposta lavorativamente della medesima età e le caratteristiche cliniche e morfologiche dell'affezione del periziato non la collocano in un'area di fenomenologia patologica più intensa rispetto a quella presentata dalla popolazione non lavorativa, anche in riferimento a costituzione, sesso ed età. L'influenza della patologia artrosica è provata con il dato oggettivo dell'indagine radiografica. La meniscosi (o meniscopatia) indica un processo patologico degenerativo del menisco […] Ci troviamo di fronte ad un caso in cui la presenza di fattori concausali non esclude la qualificazione di malattia di origine professionale, in quanto in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali il giudizio medico legale si lega a quanto espresso nell'art. 41 C.P., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni. Nel caso in esame è ammissibile la concausa lavorativa per la patologia meniscale (con probabilità qualificata, ossia superiore al 50%). Ne consegue che non si concretizzano elementi medico-legali idonei o comunque sufficienti per poter inquadrare, nell'ambito di una malattia professionale, le infermità presentate dal periziando su base artrosica, mentre possono ammettersi quelle legate alla meniscosi, con le relative conseguenze cliniche sul piano sintomatologico. In base tali considerazioni è da ritenere per la meniscosi sussistente il nesso di causalità in quanto: È soddisfatto il criterio dell'efficienza o idoneità lesiva di causa e/o concausa lavorativa efficiente e determinante;
è soddisfatto il criterio della probabilità statistica.
L'infermità è classificata al DM 10.10.2023 nella lista I^ (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) gruppo 2 codice 05-I.2.05- M23.3. E' da osservare che al ricorrente è stato riconosciuto dall' un danno biologico dell'11% per patologia al rachide lombo-sacrale. Tale CP_2 infermità costituisce una preesistenza da valutare quale patologia coesistente non agendo direttamente sul medesimo sistema organo funzionale. Al riguardo è da considerare che il DM
12.07.2002 prevede nel caso: Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, essendo stata riconosciuta la malattia professionale con un'invalidità pari al 4%, che, sommata alla percentuale d'invalidità precedentemente riconosciuta dell'11%, permette di riconoscere al ricorrente una invalidità complessiva del 14% e, quindi, indennizzabile secondo la legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2 Parte_1
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione dell'integrità
[...] psicofisica in aggravamento pari al 14%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697, oltre spese CP_2 generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo