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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1979/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1979 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Mauro Germani
- appellante -
E
Controparte_1
contumace
- appellata -
E CP_
contumace
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato in data 21 novembre 2023, esponeva: Parte_1
che era stata assunta dalla con contrato a tempo determinato, poi trasformato in data Controparte_1
01.05.2013 in contrato a tempo indeterminato, fino alle dimissioni volontarie del 17.04.2022; che era stata inquadrata dapprima come impiegata (Contabile) 4^ Livello CCNI settore Terziario – Confcommercio e dal
01.02.2021 in poi al 3^ Livello;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva solto mansioni superiori a quelle per le quali era stata inquadrata contrattualmente;
che, invero, si era occupata di: registrazione ed archiviazione fatture, controllo accredito incassi, controllo e scadenziario fornitori, pagamento fornitori a mezzo bonifico bancario;
a partire da gennaio 2014, anche di:
responsabile del personale, rilevazione presenze, pianificazione e gestione ferie e permessi, pagamento stipendi di tutto il gruppo pagamento trattenute fiscali, cessioni e pignoramenti, gestione flussi e Pt_2
riconciliazioni bancarie, controllo mastrini, correzione di scritture contabili errate, estrazione ed elaborazione scadenzari fornitori;
a partire da giugno 2020, oltre a quanto sopra descritto: unica responsabile della tesoreria, rapporti con vari istituti di credito, richiesta sconfinamenti, gestione addebiti e revoca rid,
pagamento imposte e tasse, pagamento dividendi ai soci, elaborazione estratti conto 'bancari, controllo estratti conto fornitori per effettuare pagamenti a mezzo bonifico o ricevute bancarie di tutto il gruppo
(composto da circa 90 società), pagamenti esteri e richiesta sconto, fatture per una società di Pt_2
import/export facente parte sempre del gruppo Pt_2
che era pertanto creditrice, a titolo di differenze salariali, della somma di €.41.225,75;
che non le erano stati riconosciuti neanche gli scatti per anzianità di servizio. 2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
per differenze retributive nonché differenza TFR come descritti in narrativa nella somma di euro 47.414,90
(€ 41.225,75 per differenze retributive ed euro € 6.189,15 per residuo TFR); il tutto come attestato dai conteggi quivi allegati. Ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata eventualmente in istruttoria anche a seguito di espletanda CTU ovvero liquidata per equità dal Tribunale.
Oltre rivalutazione ed interessi legali sino a saldo.
- Voglia inoltre disporre, se del caso, la regolarizzazione a cura e spese di parte convenuta della posizione contributiva del lavoratore a far data dall'inizio del rapporto lavorativo e fino alle dimissione del 17.04.2022
secondo mansioni e livello realmente espletato e così come verrà determinato da Codesto Tribunale>>.
3. Resisteva la società.
CP_ Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' il quale si costituiva chiedendo, ove fosse stata accertata la debenza delle retribuzioni come rivendicate, il pagamento da parte del datore di lavoro dei correlativi contributi non coperti da prescrizione.
4. Senza alcuna attività istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 2311/2025 del 24 febbraio 2025 rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
secondo la quale nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione dei criteri generali ed astratti per l'inquadramento nelle singole qualifiche e categorie previste dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr per tute Cass.
2164/04; Cas. 26234/08). La SC. nella sentenza n. 8025/03 ha chiarito che ni tema di rivendicazione di superiore inquadramento grava sul ricorrente non solo l'onere di allegare (e poi provare) l'attività di fatto prestata, ma anche di operare un puntuale raffronto di questa con le declaratorie contrattuali in tesi violate>>;
<
riconosciuto, né di quello rivendicato con ciò precludendosi, a monte, il puntuale raffronto non effettuato in ricorso - tra mansioni asseritamente svolte e gli specifici requisiti richieste dalle declaratoria contrattuali. Tali
considerazioni assumono valenza assorbente e conducono al rigetto del ricorso>>.
5. Con ricorso del 29 luglio 2025 la nterponeva appello. Pt_1
Le parti appellate restavano contumaci.
6. Con il primo motivo l'appellante chiede che sia espletata l'istruttoria richiesta nel primo grado di giudizio che il Giudice di prime cure ha ritenuto, del tutto inspiegabilmente, superflua ai fini della decisione.
7. Con il secondo motivo, l'appellante rammenta che <<aveva dettagliatamente la durata del rapporto lavorativo, la tipologia del rapporto lavorativo, il livello di inquadramento, il contratto di riferimento, e le mansioni svolte con particolare attenzione a descrivere tutte le attività lavorative svolte dalla stessa. Aveva
altresì menzionato con dovizia di particolari le mansioni superiori espletate>>.
Richiama, poi, l'appellante la declaratoria sintetica disposta nei CCNL settore Terziario – Confcommercio.
8. I motivi di gravame – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
8.1 Il Collegio osserva che, pacificamente, la lavoratrice fu inquadrata all'assunzione nel 4° livello CCNL, ed è
stata poi inquadrato dal febbraio 2021 nel 3°.
Ora, i capitoli su cui la ricorrente aveva chiesto la prova sono i seguenti: a) “la ricorrente è stata inquadrata dapprima come impiegata (Contabile) 4^ Livello CCNL settore Terziario –
Confcommercio; per poi essere inquadrata al successivo 3^ Livello a partire dal 01.02.201 fino alla data delle dimissioni volontarie del 17.04.2022 come risulta dalle buste paga quivi allegate”;
b) “per tutta la durata del rapporto lavorativo, ha lavorato secondo gli impegni, le mansioni, gli orari di volta in volta impartiti dal titolare della società avversa, ovvero da suo referente, sotto il vincolo della subordinazione dovendo sempre giustificare malattie, ritardi e/o altri impedimenti al lavoro”;
c) “la ricorrente, per tutta la durata del rapporto lavorativo, ha lavorato con una media di sei giorni alla settimana usufruendo di un giorno di riposo, per una media di 40 ore settimanali”;
d) “la ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro ha svolto mansioni superiori a quelle per le quali era stata inquadrata contrattualmente. Nello specifico la stessa si è occupata di:
- registrazione ed archiviazione fatture, controllo accredito incassi, controllo e scadenziario fornitori,
pagamento fornitori a mezzo bonifico bancario;
- a partire da gennaio 2014, oltre a quanto sopra descritto: responsabile del personale, rilevazione presenze,
pianificazione e gestione ferie e permessi, pagamento stipendi di tutto il gruppo pagamento Pt_2
trattenute fiscali, cessioni e pignoramenti, gestione flussi e riconciliazioni bancarie, controllo mastrini,
correzione di scritture contabili errate, estrazione ed elaborazione scadenzari fornitori;
- a partire da giugno 2020, oltre a quanto sopra descritto: unica responsabile della tesoreria, rapporti con vari istituti di credito, richiesta sconfinamenti, gestione addebiti e revoca rid, pagamento imposte e tasse,
pagamento dividendi ai soci, elaborazione estratti conto bancari, controllo estratti conto fornitori per effettuare pagamenti a mezzo bonifico o ricevute bancarie di tutto il gruppo (composto da circa 90 Pt_2
società), pagamenti esteri e richiesta sconto, fatture per una società di import/export facente parte sempre del gruppo . Pt_2
e) “dai conteggi quivi allegati (all. n. 5) si evince che la ricorrente non ha ricevuto i giusti emolumenti per differenze retributive pari a € 41.225,75 riconducibili (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) a: mansioni superiori, mancanza di scatti di anzianità, livello e inquadramento, ferie non godute, permessi ed ex festività, ecc.;”
f) “le differenze retributive non corrisposte, così come evidenziate nei conteggi che si notificano in uno al presente atto, e il TFR non corrisposto portano ad un credito della lavoratrice in danno del datore di lavoro pari ad € 47.414,90”;
g) “la natura subordinata del rapporto lavorativo, oltre ad essere documentata dalle buste paga quivi allegate
(all. n. 7) sarà provata anche per testi in istruttoria”.
8.2 Orbene, la prova sul capitolo a) era inutile perché vertente su circostanza non contestata.
Non avendo la negato la natura subordinata del rapporto e l'orario lavorativo settimanale CP_1
osservato dalla lavoratrice, ultronea era anche la prova richiesta sui fatti sub b), c) e g).
Le differenze retributive reclamate dalla ricorrente e risultanti dai conteggi allegati al ricorso sono stati redatti in base ai livelli retributivi invocati e la società convenuta ha contestato non i calcoli operati dalla lavoratrice ma il loro presupposto (ossia il diritto a superiori livelli).
Dunque, anche la prova sui capitoli e) e f) era inutile.
8.3 Astrattamente ammissibile era solo la prova sul capitolo d).
Sennonché, come correttamente rilevato dal Tribunale, la non ha spiegato perché mai le mansioni Pt_1
asseritamente svolte rientrerebbero nei superiori livelli invocati.
Invero, appartengono al 2° livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
5. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
6. contabile con mansioni di concetto;
7. segretario di direzione con mansioni di concetto;
8. consegnatario responsabile di magazzino;
…omissis …
Al 3° livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
…omissis..
contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare,
imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi.
Appartengono al 4° livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
…omissis..
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini,
magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci. L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.;
addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)”.
8.4 Dai conteggi allegati al ricorso si rileva che la reclama il 3° livello dall'1.2.2014 (ma conseguito Pt_1
solo dall'1.2.2021) e il 2° livello dall'1.6.2020 in poi.
Ma nell'elenco delle mansioni che la a allegato di aver svolto dal 2020 si rinvengono attività (ad es. Pt_1
rapporti con vari istituti di credito, richiesta sconfinamenti, gestione addebiti e revoca rid, pagamento imposte e tasse, pagamento dividendi ai soci, elaborazione estratti conto bancari, controllo estratti conto fornitori per effettuare pagamenti a mezzo bonifico o ricevute bancarie) che non paiono rientrare tout court nel 2° livello.
E si rammenti che i lavoratori tale livello svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo o con carattere di creatività.
Lo stesso dicasi per le mansioni che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto dall'1.2.2014.
Ad esempio, la rilevazione presenze e il pagamento stipendi appaiono compiti appaiono non incompatibili con le funzioni del contabile d'ordine e del cassiere comune. Ciò che contraddistingue i lavoratori del 3° livello è lo svolgimento di mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza o che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
8.5 In sostanza, la è venuta meno all'onere di operare un compiuto raffronto, come affermato dal Pt_1
Tribunale, tra mansioni asseritamente (prevalentemente) svolte e gli specifici requisiti richieste dalle declaratoria contrattuali evocate.
E sotto tale profilo l'appello di appalesa anche privo del requisito della specificità, giacché la lavoratrice ha sottolineato di aver descritto dettagliatamente le attività lavorative, senza contrastare (né confrontarsi con)
la motivazione del Tribunale, che poggia non già sulla indeterminatezza delle mansioni che la ricorrente aveva precisato di aver prestato, ma sul mancato “puntuale raffronto tra mansioni asseritamente svolte e gli specifici requisiti richieste dalle declaratoria contrattuali”: affermazione, tanto più condivisibile ove si tenga presente che la ricorrente non aveva né riportato in ricorso le declaratorie né allegato il CCNL applicabile.
Ne consegue che anche la prova per testi riguardante le mansioni svolte era (ed è) inammissibile perché
inconferente.
9. In conclusione, l'appello va rigettato.
Nulla va disposto sulle spese perché le parti appellate sono rimaste contumaci.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ della e dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 24 febbraio Controparte_1
2025. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1979 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Mauro Germani
- appellante -
E
Controparte_1
contumace
- appellata -
E CP_
contumace
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato in data 21 novembre 2023, esponeva: Parte_1
che era stata assunta dalla con contrato a tempo determinato, poi trasformato in data Controparte_1
01.05.2013 in contrato a tempo indeterminato, fino alle dimissioni volontarie del 17.04.2022; che era stata inquadrata dapprima come impiegata (Contabile) 4^ Livello CCNI settore Terziario – Confcommercio e dal
01.02.2021 in poi al 3^ Livello;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva solto mansioni superiori a quelle per le quali era stata inquadrata contrattualmente;
che, invero, si era occupata di: registrazione ed archiviazione fatture, controllo accredito incassi, controllo e scadenziario fornitori, pagamento fornitori a mezzo bonifico bancario;
a partire da gennaio 2014, anche di:
responsabile del personale, rilevazione presenze, pianificazione e gestione ferie e permessi, pagamento stipendi di tutto il gruppo pagamento trattenute fiscali, cessioni e pignoramenti, gestione flussi e Pt_2
riconciliazioni bancarie, controllo mastrini, correzione di scritture contabili errate, estrazione ed elaborazione scadenzari fornitori;
a partire da giugno 2020, oltre a quanto sopra descritto: unica responsabile della tesoreria, rapporti con vari istituti di credito, richiesta sconfinamenti, gestione addebiti e revoca rid,
pagamento imposte e tasse, pagamento dividendi ai soci, elaborazione estratti conto 'bancari, controllo estratti conto fornitori per effettuare pagamenti a mezzo bonifico o ricevute bancarie di tutto il gruppo
(composto da circa 90 società), pagamenti esteri e richiesta sconto, fatture per una società di Pt_2
import/export facente parte sempre del gruppo Pt_2
che era pertanto creditrice, a titolo di differenze salariali, della somma di €.41.225,75;
che non le erano stati riconosciuti neanche gli scatti per anzianità di servizio. 2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
per differenze retributive nonché differenza TFR come descritti in narrativa nella somma di euro 47.414,90
(€ 41.225,75 per differenze retributive ed euro € 6.189,15 per residuo TFR); il tutto come attestato dai conteggi quivi allegati. Ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata eventualmente in istruttoria anche a seguito di espletanda CTU ovvero liquidata per equità dal Tribunale.
Oltre rivalutazione ed interessi legali sino a saldo.
- Voglia inoltre disporre, se del caso, la regolarizzazione a cura e spese di parte convenuta della posizione contributiva del lavoratore a far data dall'inizio del rapporto lavorativo e fino alle dimissione del 17.04.2022
secondo mansioni e livello realmente espletato e così come verrà determinato da Codesto Tribunale>>.
3. Resisteva la società.
CP_ Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' il quale si costituiva chiedendo, ove fosse stata accertata la debenza delle retribuzioni come rivendicate, il pagamento da parte del datore di lavoro dei correlativi contributi non coperti da prescrizione.
4. Senza alcuna attività istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 2311/2025 del 24 febbraio 2025 rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
secondo la quale nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione dei criteri generali ed astratti per l'inquadramento nelle singole qualifiche e categorie previste dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr per tute Cass.
2164/04; Cas. 26234/08). La SC. nella sentenza n. 8025/03 ha chiarito che ni tema di rivendicazione di superiore inquadramento grava sul ricorrente non solo l'onere di allegare (e poi provare) l'attività di fatto prestata, ma anche di operare un puntuale raffronto di questa con le declaratorie contrattuali in tesi violate>>;
<
riconosciuto, né di quello rivendicato con ciò precludendosi, a monte, il puntuale raffronto non effettuato in ricorso - tra mansioni asseritamente svolte e gli specifici requisiti richieste dalle declaratoria contrattuali. Tali
considerazioni assumono valenza assorbente e conducono al rigetto del ricorso>>.
5. Con ricorso del 29 luglio 2025 la nterponeva appello. Pt_1
Le parti appellate restavano contumaci.
6. Con il primo motivo l'appellante chiede che sia espletata l'istruttoria richiesta nel primo grado di giudizio che il Giudice di prime cure ha ritenuto, del tutto inspiegabilmente, superflua ai fini della decisione.
7. Con il secondo motivo, l'appellante rammenta che <<aveva dettagliatamente la durata del rapporto lavorativo, la tipologia del rapporto lavorativo, il livello di inquadramento, il contratto di riferimento, e le mansioni svolte con particolare attenzione a descrivere tutte le attività lavorative svolte dalla stessa. Aveva
altresì menzionato con dovizia di particolari le mansioni superiori espletate>>.
Richiama, poi, l'appellante la declaratoria sintetica disposta nei CCNL settore Terziario – Confcommercio.
8. I motivi di gravame – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
8.1 Il Collegio osserva che, pacificamente, la lavoratrice fu inquadrata all'assunzione nel 4° livello CCNL, ed è
stata poi inquadrato dal febbraio 2021 nel 3°.
Ora, i capitoli su cui la ricorrente aveva chiesto la prova sono i seguenti: a) “la ricorrente è stata inquadrata dapprima come impiegata (Contabile) 4^ Livello CCNL settore Terziario –
Confcommercio; per poi essere inquadrata al successivo 3^ Livello a partire dal 01.02.201 fino alla data delle dimissioni volontarie del 17.04.2022 come risulta dalle buste paga quivi allegate”;
b) “per tutta la durata del rapporto lavorativo, ha lavorato secondo gli impegni, le mansioni, gli orari di volta in volta impartiti dal titolare della società avversa, ovvero da suo referente, sotto il vincolo della subordinazione dovendo sempre giustificare malattie, ritardi e/o altri impedimenti al lavoro”;
c) “la ricorrente, per tutta la durata del rapporto lavorativo, ha lavorato con una media di sei giorni alla settimana usufruendo di un giorno di riposo, per una media di 40 ore settimanali”;
d) “la ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro ha svolto mansioni superiori a quelle per le quali era stata inquadrata contrattualmente. Nello specifico la stessa si è occupata di:
- registrazione ed archiviazione fatture, controllo accredito incassi, controllo e scadenziario fornitori,
pagamento fornitori a mezzo bonifico bancario;
- a partire da gennaio 2014, oltre a quanto sopra descritto: responsabile del personale, rilevazione presenze,
pianificazione e gestione ferie e permessi, pagamento stipendi di tutto il gruppo pagamento Pt_2
trattenute fiscali, cessioni e pignoramenti, gestione flussi e riconciliazioni bancarie, controllo mastrini,
correzione di scritture contabili errate, estrazione ed elaborazione scadenzari fornitori;
- a partire da giugno 2020, oltre a quanto sopra descritto: unica responsabile della tesoreria, rapporti con vari istituti di credito, richiesta sconfinamenti, gestione addebiti e revoca rid, pagamento imposte e tasse,
pagamento dividendi ai soci, elaborazione estratti conto bancari, controllo estratti conto fornitori per effettuare pagamenti a mezzo bonifico o ricevute bancarie di tutto il gruppo (composto da circa 90 Pt_2
società), pagamenti esteri e richiesta sconto, fatture per una società di import/export facente parte sempre del gruppo . Pt_2
e) “dai conteggi quivi allegati (all. n. 5) si evince che la ricorrente non ha ricevuto i giusti emolumenti per differenze retributive pari a € 41.225,75 riconducibili (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) a: mansioni superiori, mancanza di scatti di anzianità, livello e inquadramento, ferie non godute, permessi ed ex festività, ecc.;”
f) “le differenze retributive non corrisposte, così come evidenziate nei conteggi che si notificano in uno al presente atto, e il TFR non corrisposto portano ad un credito della lavoratrice in danno del datore di lavoro pari ad € 47.414,90”;
g) “la natura subordinata del rapporto lavorativo, oltre ad essere documentata dalle buste paga quivi allegate
(all. n. 7) sarà provata anche per testi in istruttoria”.
8.2 Orbene, la prova sul capitolo a) era inutile perché vertente su circostanza non contestata.
Non avendo la negato la natura subordinata del rapporto e l'orario lavorativo settimanale CP_1
osservato dalla lavoratrice, ultronea era anche la prova richiesta sui fatti sub b), c) e g).
Le differenze retributive reclamate dalla ricorrente e risultanti dai conteggi allegati al ricorso sono stati redatti in base ai livelli retributivi invocati e la società convenuta ha contestato non i calcoli operati dalla lavoratrice ma il loro presupposto (ossia il diritto a superiori livelli).
Dunque, anche la prova sui capitoli e) e f) era inutile.
8.3 Astrattamente ammissibile era solo la prova sul capitolo d).
Sennonché, come correttamente rilevato dal Tribunale, la non ha spiegato perché mai le mansioni Pt_1
asseritamente svolte rientrerebbero nei superiori livelli invocati.
Invero, appartengono al 2° livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
5. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
6. contabile con mansioni di concetto;
7. segretario di direzione con mansioni di concetto;
8. consegnatario responsabile di magazzino;
…omissis …
Al 3° livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
…omissis..
contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare,
imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi.
Appartengono al 4° livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
…omissis..
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini,
magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci. L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.;
addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)”.
8.4 Dai conteggi allegati al ricorso si rileva che la reclama il 3° livello dall'1.2.2014 (ma conseguito Pt_1
solo dall'1.2.2021) e il 2° livello dall'1.6.2020 in poi.
Ma nell'elenco delle mansioni che la a allegato di aver svolto dal 2020 si rinvengono attività (ad es. Pt_1
rapporti con vari istituti di credito, richiesta sconfinamenti, gestione addebiti e revoca rid, pagamento imposte e tasse, pagamento dividendi ai soci, elaborazione estratti conto bancari, controllo estratti conto fornitori per effettuare pagamenti a mezzo bonifico o ricevute bancarie) che non paiono rientrare tout court nel 2° livello.
E si rammenti che i lavoratori tale livello svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo o con carattere di creatività.
Lo stesso dicasi per le mansioni che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto dall'1.2.2014.
Ad esempio, la rilevazione presenze e il pagamento stipendi appaiono compiti appaiono non incompatibili con le funzioni del contabile d'ordine e del cassiere comune. Ciò che contraddistingue i lavoratori del 3° livello è lo svolgimento di mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza o che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
8.5 In sostanza, la è venuta meno all'onere di operare un compiuto raffronto, come affermato dal Pt_1
Tribunale, tra mansioni asseritamente (prevalentemente) svolte e gli specifici requisiti richieste dalle declaratoria contrattuali evocate.
E sotto tale profilo l'appello di appalesa anche privo del requisito della specificità, giacché la lavoratrice ha sottolineato di aver descritto dettagliatamente le attività lavorative, senza contrastare (né confrontarsi con)
la motivazione del Tribunale, che poggia non già sulla indeterminatezza delle mansioni che la ricorrente aveva precisato di aver prestato, ma sul mancato “puntuale raffronto tra mansioni asseritamente svolte e gli specifici requisiti richieste dalle declaratoria contrattuali”: affermazione, tanto più condivisibile ove si tenga presente che la ricorrente non aveva né riportato in ricorso le declaratorie né allegato il CCNL applicabile.
Ne consegue che anche la prova per testi riguardante le mansioni svolte era (ed è) inammissibile perché
inconferente.
9. In conclusione, l'appello va rigettato.
Nulla va disposto sulle spese perché le parti appellate sono rimaste contumaci.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ della e dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 24 febbraio Controparte_1
2025. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis