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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 375/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di NT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14750 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado la contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU 2018 n. 14750, sostenendo, in sintesi: 1) l'inagibilità/inabitabilità dell'immobile sito in NT (Indirizzo_1), con conseguente esenzione o, quantomeno, riduzione del tributo;
2) nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;
3) violazioni procedimentali (L. 241/1990; L. 212/2000) e difetto di motivazione;
4) ulteriori vizi relativi a base imponibile, superfici, sanzioni e interessi.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo non provati i presupposti per la riduzione del 50% e infondati i vizi formali dedotti (sottoscrizione, responsabile del procedimento, motivazione).
La contribuente proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e la declaratoria di nullità dell'avviso, insistendo sui medesimi motivi (inagibilità nota al Comune per pregressa documentazione;
invalidità della sottoscrizione a stampa e della determina organizzativa;
violazioni della L. 241/1990 e dello
Statuto del contribuente;
difetto di motivazione;
asserite irregolarità su imponibile/superfici e illegittimità di sanzioni e interessi).
Il Comune di NT non si è costituito in appello.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente ricondotto la fattispecie nell'alveo della riduzione dell'imposta
(e non dell'esenzione) e ha evidenziato che l'agevolazione presuppone specifiche condizioni e forme di attestazione/attivazione nei confronti dell'ente, secondo quanto previsto dal regolamento comunale richiamato in motivazione. In particolare, è stato rilevato che la riduzione del 50% è subordinata alla dimostrazione di un degrado fisico sopravvenuto tale da rendere il fabbricato inidoneo all'uso per ragioni di pericolo non superabili con ordinaria/straordinaria manutenzione e al rilascio di certificazione dell'Ufficio tecnico comunale oppure alla presentazione di dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, verificabile dal Comune.
Le censure dell'appellante – incentrate sull'esistenza di una perizia e su una pretesa conoscenza “aliunde” dell'inagibilità da parte del Comune – non superano il rilievo dirimente già posto in primo grado: la riduzione opera in presenza di presupposti normativi e documentali tipizzati, posti a presidio della verificabilità amministrativa del fatto agevolativo. Ne consegue che, in mancanza della dimostrazione delle condizioni e dell'adempimento delle modalità richieste, non può riconoscersi la riduzione invocata.
Inoltre, la perizia del 2011 non è idonea a dimostrare la situazione dell'immobile nel 2018. Intercorrono troppi anni tra i due periodi e vi potrebber essere state modifiche medio tempore intervenute.
Anche il motivo sulla dedotta nullità per difetto di sottoscrizione e sulla “delega” è infondato.
La sentenza impugnata ha richiamato il quadro normativo in forza del quale, per i tributi comunali, gli atti impositivi possono essere adottati dal funzionario responsabile del tributo designato dall'ente. Inoltre, la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo, ove ciò sia previsto in base a provvedimento organizzativo interno (nella specie, menzionato come determina n. 2016/2020).
L'appellante contesta l'idoneità della determina e la mancanza di una valida delega. Tuttavia, la doglianza rimane assertiva e non dimostra l'inesistenza del potere in capo al funzionario responsabile né l'effettiva carenza dell'assetto organizzativo richiamato in sentenza. In ogni caso, la motivazione del primo giudice è coerente con il principio per cui, in materia di entrate comunali, l'adozione dell'atto da parte del funzionario responsabile Banca_1 legittimamente il requisito soggettivo della sottoscrizione, senza necessità della firma del legale rappresentante dell'ente.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che «la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto» (Cass.
2.2.2021 n. 2221; 29/03/2019, n. 8814; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675; 5200/2018).
Circa le dedotte violazioni della L. 241/1990 e della L. 212/2000 (avvio del procedimento e responsabile) si osservi che la censura non è fondata.
La decisione di primo grado ha già evidenziato che le disposizioni invocate, quand'anche violate, non risultano assistite da una generale sanzione di nullità dell'atto impositivo.
Peraltro, l'atto di accertamento tributario assolve la funzione di portare a conoscenza del contribuente la pretesa e di consentire l'esercizio del diritto di difesa: tale risultato, nel caso di specie, risulta comunque raggiunto, come dimostra la stessa articolata impugnazione proposta.
Pure infondate sono le doglianze riguardanti il difetto di motivazione e gli ulteriori vizi formali (base imponibile/ superfici, sanzioni e interessi).
La sentenza impugnata ha accertato che l'avviso reca gli elementi essenziali per comprendere le ragioni della pretesa, con indicazione dei dati dell'immobile e dei riferimenti normativi e regolamentari, ritenendo irrilevante la mancata allegazione di atti dell'ente soggetti a pubblicità e conoscibilità.
Quanto alle ulteriori contestazioni (superfici, determinazione del dovuto, interessi e sanzioni), esse non risultano supportate da specifiche dimostrazioni idonee a scalfire la ricostruzione del primo giudice, né individuano un concreto errore decisivo della sentenza impugnata.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado, considerata la contumacia dell'ente appellato, nulla deve statuirsi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 e conferma la sentenza n. 1332/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NT.
Nulla sulle spese.
Palermo, 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HE LO RE LT
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 375/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di NT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14750 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado la contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU 2018 n. 14750, sostenendo, in sintesi: 1) l'inagibilità/inabitabilità dell'immobile sito in NT (Indirizzo_1), con conseguente esenzione o, quantomeno, riduzione del tributo;
2) nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;
3) violazioni procedimentali (L. 241/1990; L. 212/2000) e difetto di motivazione;
4) ulteriori vizi relativi a base imponibile, superfici, sanzioni e interessi.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo non provati i presupposti per la riduzione del 50% e infondati i vizi formali dedotti (sottoscrizione, responsabile del procedimento, motivazione).
La contribuente proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e la declaratoria di nullità dell'avviso, insistendo sui medesimi motivi (inagibilità nota al Comune per pregressa documentazione;
invalidità della sottoscrizione a stampa e della determina organizzativa;
violazioni della L. 241/1990 e dello
Statuto del contribuente;
difetto di motivazione;
asserite irregolarità su imponibile/superfici e illegittimità di sanzioni e interessi).
Il Comune di NT non si è costituito in appello.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente ricondotto la fattispecie nell'alveo della riduzione dell'imposta
(e non dell'esenzione) e ha evidenziato che l'agevolazione presuppone specifiche condizioni e forme di attestazione/attivazione nei confronti dell'ente, secondo quanto previsto dal regolamento comunale richiamato in motivazione. In particolare, è stato rilevato che la riduzione del 50% è subordinata alla dimostrazione di un degrado fisico sopravvenuto tale da rendere il fabbricato inidoneo all'uso per ragioni di pericolo non superabili con ordinaria/straordinaria manutenzione e al rilascio di certificazione dell'Ufficio tecnico comunale oppure alla presentazione di dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, verificabile dal Comune.
Le censure dell'appellante – incentrate sull'esistenza di una perizia e su una pretesa conoscenza “aliunde” dell'inagibilità da parte del Comune – non superano il rilievo dirimente già posto in primo grado: la riduzione opera in presenza di presupposti normativi e documentali tipizzati, posti a presidio della verificabilità amministrativa del fatto agevolativo. Ne consegue che, in mancanza della dimostrazione delle condizioni e dell'adempimento delle modalità richieste, non può riconoscersi la riduzione invocata.
Inoltre, la perizia del 2011 non è idonea a dimostrare la situazione dell'immobile nel 2018. Intercorrono troppi anni tra i due periodi e vi potrebber essere state modifiche medio tempore intervenute.
Anche il motivo sulla dedotta nullità per difetto di sottoscrizione e sulla “delega” è infondato.
La sentenza impugnata ha richiamato il quadro normativo in forza del quale, per i tributi comunali, gli atti impositivi possono essere adottati dal funzionario responsabile del tributo designato dall'ente. Inoltre, la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo, ove ciò sia previsto in base a provvedimento organizzativo interno (nella specie, menzionato come determina n. 2016/2020).
L'appellante contesta l'idoneità della determina e la mancanza di una valida delega. Tuttavia, la doglianza rimane assertiva e non dimostra l'inesistenza del potere in capo al funzionario responsabile né l'effettiva carenza dell'assetto organizzativo richiamato in sentenza. In ogni caso, la motivazione del primo giudice è coerente con il principio per cui, in materia di entrate comunali, l'adozione dell'atto da parte del funzionario responsabile Banca_1 legittimamente il requisito soggettivo della sottoscrizione, senza necessità della firma del legale rappresentante dell'ente.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che «la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto» (Cass.
2.2.2021 n. 2221; 29/03/2019, n. 8814; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675; 5200/2018).
Circa le dedotte violazioni della L. 241/1990 e della L. 212/2000 (avvio del procedimento e responsabile) si osservi che la censura non è fondata.
La decisione di primo grado ha già evidenziato che le disposizioni invocate, quand'anche violate, non risultano assistite da una generale sanzione di nullità dell'atto impositivo.
Peraltro, l'atto di accertamento tributario assolve la funzione di portare a conoscenza del contribuente la pretesa e di consentire l'esercizio del diritto di difesa: tale risultato, nel caso di specie, risulta comunque raggiunto, come dimostra la stessa articolata impugnazione proposta.
Pure infondate sono le doglianze riguardanti il difetto di motivazione e gli ulteriori vizi formali (base imponibile/ superfici, sanzioni e interessi).
La sentenza impugnata ha accertato che l'avviso reca gli elementi essenziali per comprendere le ragioni della pretesa, con indicazione dei dati dell'immobile e dei riferimenti normativi e regolamentari, ritenendo irrilevante la mancata allegazione di atti dell'ente soggetti a pubblicità e conoscibilità.
Quanto alle ulteriori contestazioni (superfici, determinazione del dovuto, interessi e sanzioni), esse non risultano supportate da specifiche dimostrazioni idonee a scalfire la ricostruzione del primo giudice, né individuano un concreto errore decisivo della sentenza impugnata.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado, considerata la contumacia dell'ente appellato, nulla deve statuirsi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 e conferma la sentenza n. 1332/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NT.
Nulla sulle spese.
Palermo, 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HE LO RE LT