Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Civitella, giusta delega Parte_1
in atti;
-Attore-
E
Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, con l'Avv. Andrea
Ferraguto, giusta procura in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 06.02.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, IG. citava in Parte_1
giudizio la al fine di chiedere che fosse condannata al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 09.07.2019, allorquando, secondo la prospettazione attorea, transitando in Via S.R. 148 Pontinia all'altezza del
KM 90+150 in direzione Latina – Sabaudia, a bordo del motociclo targato
(ii) l'urto si poteva riscontrare sulla corsia di marcia impegnata dallo scooter e in prossimità del margine destro di detta corsia, il tutto si poteva desumere dall'inizio dello sbandamento e dai detriti rinvenuti sul luogo;
a seguito dell'urto, il motoveicolo attoreo subiva ingenti danni materiali quantificati in € 3.543,50, oltre iva, come da preventivo della Car Service s.r.l. sita in Sabaudia;
(iii) il sig. veniva trasportato, per mezzo di autombulanza del 118, Parte_1 presso il P.S. di Latina ove veniva emessa la seguente diagnosi “frattura 3,4,5
e 6 costa sin sottile falda di pnx 2 mm, frattura scapola sin, lussazione acromion claveare”, con prognosi di 30 gg. che rendeva necessario l'intervento chirurgico di riduzione della lussazione con mezzi di sintesi ed intervento di drenaggio pleurico;
(iv) dal grave incidente derivava un'invalidità permanente valutabile come menomazione della complessiva integrità psico – fisica, sulla base delle risultanze della relazione medico di parte redatta dalla dott.ssa nell'ordine del 18%, mentre il Persona_1
periodo di inabilità temporanea assoluta considerata in gg 90 di ITT (al
100%), e gg 40 di ITP (al 75% ed al 50%) e come meglio sotto specificato ai fini del calcolo del risarcimento dal punto di vista economico: I.P. 18 % = euro 56.273,00, ITT al 100% 90 gg. = euro 3.780,00, ITP al 75% 40 gg. = euro 1.260,00, ITP al 50% 40 gg. = euro 840,00, Danno morale 1/4 = euro
15.538,25, Spese = euro 696,04 per un totale di euro 78.387,29; (v) con diffide a mezzo PEC del 05.02.2020 e del 11.09.2020, veniva contestato il danno subito alla Regione Lazio;
le richieste rimanevano, tuttavia, prive di riscontro;
(vi) veniva inoltrata ulteriore richiesta alla centrale acquisti della
Regione Lazio (area decentrata di competenza per la gestione di tali richieste) con PEC del 28.10.2020, senza che sortisse esito alcuno;
con PEC del
20.01.2021, veniva formulata una proposta di stipula di negoziazione assistita, con esito negativo. Pertanto chiedeva: in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2052 c.c. della Regione Lazio e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno fisico patito dal sig. Parte_1 per la somma di € 78.387,29 (settantottomilatrecentottantasette/29) ed €
3.543,50 (tremilacinquecentoquarantatre/50), per il danno materiale subito dal veicolo di proprietà dello stesso, per un totale di € 81.930,79
(ottantunomilanovecentotrenta/79). Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Costituitosi, il convenuto contestava: la domanda attorea perché non fondata da adeguati elementi probatori a suo sostegno;
il criterio di imputazione della responsabilità per i danni da fauna selvatica che individuava in quello dell'art. 2043 c.c., in quanto la fauna selvatica non è in custodia di alcuno ma vive allo stato libero, così ritenendo il danneggiato onerato della prova della condotta colposa dell'ente tenuto a vigilare sulla fauna selvatica;
la sussistenza della responsabilità della Regione Lazio, per i danni personali subiti e per quelli occorsi alla sua autovettura, per non aver l'attore nulla argomentato e provato;
la dimostrazione della compresenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale ossia, il danno ingiusto, la colpa ed il nesso di causalità, che riteneva elementi indispensabili per l'attribuzione della responsabilità del sinistro occorso. Pertanto chiedeva accertare, nel merito,
l'infondatezza della domanda per non essere adeguatamente sorretta da elementi probatori, sia ai fini dell'art. 2052 c.c., che ai fini dell'art. 2043 c.c.; ed in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di affermazione della responsabilità in capo alla Regione Lazio, l'attribuzione del risarcimento dovuto, adeguatamente ridotto nel quantum debeatur, ai sensi dell'art. art. 1227, cod. civ., ovvero secondo equità.
All'udienza del 13.07.2021, comparivano le parti innanzi dal Dott.Alfonso
Piccialli, il quale, concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 10.05.2023, nel corso della quale, veniva disposta la ctu medico-legale sulla persona dell'attore e nominato all'uopo il Dott. rinviando al 26.01.2023 per il Persona_2 conferimento dell'incarico. All'udienza del 26.01.2023 il Dott. prestava giuramento ed il Giudice Per_2 assegnava allo stesso i quesiti, così rinviando all'udienza del 7.11.2023, per l'esame della ctu. Con comunicazione del 29.12.2022 il CTU Dott. Per_2
rinunciava all'incarico, pertanto il Giudice, con provvedimento del
[...]
8.10.2022 nominava in sua sostituzione il Dott. , ma con Persona_3 successivo provvedimento, stante la sua cancellazione dall'elenco del
CCTTUU, il Giudice istruttore nominava, in sostituzione, la Dott.ssa confermando, per il conferimento dell'incarico, l'udienza Persona_4
del 26.01.2023, nel corso della quale il nominando CTU prestava giuramento.
Pertanto il Giudice assegnava i quesiti e rinviava all'udienza del 7.11.2023, per l'esame della ctu, e nel corso della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.06.2024.
All'udienza del 25.06.2024, il Giudice, ritenute la causa sufficientemente istruita tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti, dunque, concludevano come da rispettivi atti e scritti difensivi depositati.
La domanda attorea va accolta, nei limiti che seguono.
Preliminarmente va giuridicamente circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità.
Con la legge del 27 dicembre 1977, n. 968, (recante “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia”) la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello
Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale, con assegnazione di competenze amministrative alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 della
Costituzione. Successivamente, la legge n. 157 del 1992 (rubricata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), ha specificato che la predetta tutela riguarda indistintamente “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, escludendo specie espressamente determinate, tutte accomunate dalla piccola taglia dei foresti (talpe, ratti, topi, nutrie, arivicole, ecc.).
La legittimazione passiva va quindi riconosciuta nella p.a. e, nella specie, nell'Ente Regione Lazio, in virtù delle norme dell'ordinamento, atte ad attribuire tutela dai danni che la fauna selvaggia arreca, posto il suddetto dovere di impedirli e prevenirli, in capo agli enti preposti al controllo e alla salvaguardia, per attribuzione della proprietà, nell'entità di patrimonio indisponibile dello Stato, e delega di competenze, con stanziamento di risorse, volte alla tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
D'altra parte, il convenuto non ha in alcun modo provato qualsivoglia deroga, ovvero delega delle competenze in materia, restando così le suddette norme unica fonte giuridica, per l'attribuzione della dedotta responsabilità.
Va evidenziato, che l'impianto tradizionale della ricostruzione del regime di imputazione della responsabilità per i danni causati da animali selvatici è stata, inizialmente, ricondotta alla responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in virtù della considerazione che non potesse individuarsi in capo all'amministrazione pubblica una situazione di custodia ovvero di utilizzo dell'animale selvatico –per le medesime ragioni esposte dal convenuto, ovvero perché la fauna selvatica non è effettivamente custodita, ma vive libera sul territorio– , con conseguente inasprimento dell'onere probatorio a carico del danneggiato, in virtù delle caratteristiche proprie della responsabilità da fatto illecito, notoriamente più stringenti in ordine alla prova degli elementi costitutivi, rispetto a quella di carattere oggettivo, a cui appartiene, invece, l'art. 2052 c.c., per la responsabilità da animali in custodia, che è, invece, presunta, perché non fondata sulla colpa del proprietario o custode, ma sul rapporto di fatto con l'animale.
Infatti, ai sensi dell'art. 2052 c.c., come è noto, il proprietario dell'animale, ovvero chi lo ha in custodia, è responsabile, dei danni che l'animale arreca a terzi, salva la possibilità di dimostrare di non versare in colpa, con l'allegazione e prova del caso fortuito che, nonostante la diligente condotta, ha, da solo, determinato la causazione del danno.
Va, però, precisato che, sebbene inizialmente la giurisprudenza abbia ritenuto non applicabile detta responsabilità, di carattere oggettivo, anche alla fauna selvatica (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sent. nn. 17091/2014, 7260/2013,
6454/2007), l'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. Sent. nn.
7969/2020, 12113/2020) in tema, ha ribaltato l'iniziale indirizzo ritenendo applicabile la suddetta disposizione codicistica, valutando non emergente nella norma la distinzione del carattere forastico o meno dell'animale, pur dovendosi rilevare che tale ricostruzione è stata osteggiata dalla Corte
Costituzionale (che con la Sent. n. 4/2021 ha ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico, e la P.a., nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici).
Giova, inoltre, evidenziare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ricondotto anche ai fruitori della strada, la cautela rivolta a coloro che sono attinti dai danni provocati dalla fauna selvatica (cfr. Cass. Civ. 13848/2020), per applicazione dell'art. 2052 c.c., ritenendo il giudice non vincolato dalla qualificazione giuridica prospettata dalle parti (nella specie, quella operata in virtù dell'assunta responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.), potendo, invece, decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi (cfr. Cass. 13757/2018; Cass. 11805/2016).
Ciò anche in ragione della circostanza che l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo solo la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c.), finirebbe, difatti, per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
Si è posta, così, sul prospettato danneggiante, ma solo a seguito di suddetta dimostrazione, l'onere di allegare il caso fortuito, costituito da un fatto esterno rispetto alla condotta del danneggiato (e che può ricondursi all'imprevedibilità della condotta dell'animale, ovvero anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato, sempre che sia denotato dai caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità), dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Va in ogni caso, segnalata la controversa giurisprudenza in tema di onere della prova in capo al danneggiato, sin dall'Ordinanza n.19332/2023, (e conf. Cass. Civ., Ord. nn. 30072/2023, 17253/2024), dalla Suprema Corte, che ha prospettato che ai fini della configurazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., in caso di sinistro stradale, sia necessario che il danneggiato provi che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, ma non soltanto:
“Non è cioè sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c., co. 1 – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità tale per cui non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, nonostante ogni cautela;
di modo che il contegno dell'animale possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.”.
Ma, a rigor di logica giuridica, e con valutazione più aderente ai principi dell'ordinamento in merito all'onere probatorio in tema di azioni volte all'accertamento di una responsabilità di carattere oggettivo, appare, però, adottabile una diversa ripartizione ( condivisa da questo giudicante) , come già delineata dall'ancor più recente giurisprudenza di legittimità, che ha inteso ricondurre alle ipotesi di caso fortuito, e dunque, al prospettato danneggiante il compito di dimostrarle al fine di escludere la propria responsabilità, sia l'imprevedibilità dell'attraversamento della strada da parte dell'animale, sia la condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, restando a carico del danneggiato unicamente la prova del nesso di causa tra l'evento e il danno. (cfr. Cassazione Ordinanza n. 12714/2024 del
9.05.2024),
Orbene, delineati i tratti della responsabilità ricondotta da codesto giudicante a quella di cui all'art. 2052 c.c., come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, occorre esaminare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno, che, recentemente espressi dalla Suprema
Corte di Cassazione, (vedi Corte di Cass. Sent. n. 12714/2024), vanno individuati: (i) nell'allegazione e prova della dinamica del sinistro, (ii) del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che
(iii) nell'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n.157/1992, ovvero che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. Sent. n.
13848/2020), per poi passare alla valutazione in ordine alla deduzione e prova dell'eventuale caso fortuito, esimente la responsabilità del danneggiante.
Ciò detto, occorre, al fine di valutare –congiuntamente– uno degli elementi costitutivi dell'azione e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Regione Lazio, posta sul rilievo di assenza di prova che la tipologia di animale, indicato quale oggetto della collisione, se rientri o meno tra quelli, la cui cura e gestione è assegnata alla Regione.
Orbene, come su detto, dalla L. n. 157/1992, art. 3, è assegnato alle regioni a statuto ordinario, la competenza “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica…”, ritenendo per fauna selvatica oggetto della tutela, imposta dalla legge:“le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.
Pertanto, anche laddove si deduca che è rimasta ignota l'esatta specie di animale rinvenuto suoi luoghi del sinistro, deve ragionevolmente ritenersi, in virtù del riscontro effettuato dai militari dell'Arma, e dei fatti notori riferiti alla popolazione faunistica dell'ambiente territoriale ove si è verificato lo scontro, che l'animale trovato esanime, non può che essere ricompreso per le caratteristiche accertate tra quelli oggetto della su detta normativa, in quanto omnicomprensiva di tutta la fauna di grosse dimensioni presente, e comunemente rinvenibile, nel territorio laziale (cfr. doc. n. 1, annotazione di servizio Carabinieri Stazione di Sabaudia del 9.07.2019, che indica la presenza di “un animale selvatico probabilmente daino, di grosse dimensioni…).
In riferimento alla dinamica dell'incidente, l'accertamento della stessa può essere effettuato prendendo in considerazione due rilievi processuali.
In primis va evidenziato che l'attore prospetta una dinamica dell'evento, indicando che il sinistro è avvenuto in virtù della collisione di animale selvatico che attraversava “improvvisamente la strada”. Detta deduzione non è oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto che si è limitato a contestare la mancanza di prova di quanto affermato dall'attore.
Gioverà ricordare che è principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza quello secondo il quale: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
«espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”.
Inoltre, l'attore al fine della prova della dinamica, produce in atti il riscontro effettuato dai militari dell'Arma nell'immediatezza del sinistro, dal quale si evince la presenza del selvatico “che giaceva sull'asfalto nella corsia di marcia opposto a circa 25/30 metri dal luogo dell'impatto … sulla corsia di marcia impegnata dallo scooter e in prossimità del margine destro di detta corsia”, ed in esso si precisa che la ricostruzione dell'impatto con il brado era desumibile dall' “inizio dello sbandamento e dai detriti rinvenuti sul luogo”.
(cfr. doc. n.1, fascicolo di parte attrice).
Appaiono, inoltre, idonee a fondare il convincimento del presente giudicante, in merito alla dinamica, e pertanto del nesso causale tra l'evento e il danno allegato, così come ricostruita dai militari dell'Arma, anche le dichiarazioni spontanee, rese nell'immediatezza del fatto (a circa 8 ore dall'evento) presso la Stazione dei Carabinieri di Sabaudia, dal IG. Testimone_1 dichiaratosi testimone dell'accaduto. Nella stessa si legge: “Procedevo a bordo della mia autovettura la via S.r. 148 Pontinia con direzione di marcia
Terracina – Latina, quanto giunto all'altezza del chilometro 90+800 circa avevo modo di notare che un motociclista che percorreva la stessa strada con la mia stessa direzione di marcia, il quale mi precedeva a breve distanza, veniva colpito violentemente da un animale che usciva dal bosco, facendogli perdere l'equilibrio e pertanto rovinava sull'asfalto.” (cfr. doc. n.1, fascicolo di parte attrice).
Avuto pertanto riguardo all'esito dell'istruttoria, nessuna prova liberatoria, è stata, invece, fornita dall'Ente, in merito alla sussistenza di circostanze eccezionali tali da escludere la responsabilità (come ad es. l'adozione di reti di contenimento della fauna selvatica tanto da potersi dedurre che nonostante l'adozione delle stesse la condotta del selvatico si era posta in termini tali da rendersi imprevedibile ed inevitabile, anche in ragione delle massime d'esperienza, l'attraversamento), né è stata allegata o provata la presenza di segnaletica stradale, nei pressi dei luoghi di causa, tale da indurre il conducente ad apprestare una cautela maggiore di quella normalmente prevista e richiesta per una preventiva ed attenta circolazione stradale, e men che meno la diffusa illuminazione dell'area (occorrendo il sinistro in orario notturno, alle 3:30, circa) , tale rendere percepibile in tempi psico-tecnici idonei allo sviamento, l'attraversamento repentino del selvatico.
A riguardo dei danni patrimoniali e non patrimoniali, allegati dall'attore vanno esaminati disgiuntamente quelli al motoveicolo condotto dall'attore, da quelli costituiti dalle lesioni personali riportate dall'attore.
Va innanzitutto osservato che sebbene l'attore non abbia provato la proprietà
o il diverso titolo legittimante la richiesta di risarcimento del danno al motoveicolo, il convenuto è rimasto silente sul punto, incentrando le sue difese unicamente sulla doglianza della irrilevanza, ai fini della prova, dei documenti provenienti dalla parte che intende utilizzarli, dovendosi, pertanto, ritenere le doglianze rivolte anche al preventivo prodotto (cfr. doc. n. 2, fascicolo parte attorea).
Orbene, deve ritenersi non contestata la circostanza che attribuisce titolo per l'azione di risarcimento del danno al motoveicolo condotto dall'attore, in virtù del comportamento processuale delle parti, (cfr. SS.UU. Cassazione
Civ., Sentenza n. 2951/2016, secondo la quale: pur essendo onere dell'attore provare la riconducibilità del diritto azionato alla sua persona, ovvero
l'effettiva titolarità attiva del diritto … può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.), e pertanto deve dirsi ammessa la titolarità dell'azione in favore dell'attore, da parte del convenuto.
Per quanto concerne il quantum debeatur, del danno patrimoniale deve prendersi in esame, come detto, quello allegato dall'attore con la produzione del preventivo del danno subito, fornito dalla S.r.l. Car Service, sita in
Sabaudia, per €3.543,50, oltre iva.
Va rilevato, infatti, che il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico, ferma restando la necessità di ulteriori elementi di prova per la valutazione dell'ammontare del danno.
Orbene, per le motivazioni su dedotte in merito alla compatibilità del danno con l'impatto documentato, e pertanto della corrispondenza dei costi necessari al ripristino del motoveicolo, oltre che per l'assenza di specifica contestazione del preventivo allegato, pur ritualmente prodotto sin dall'atto di citazione, può trovare ingresso, per convincimento del presente giudicante, la suddetta fonte di prova del danno (cfr. Suprema Corte, Ordinanza n.
27624/2020, secondo la quale la contestazione deve, peraltro, essere specifica, come insegnato in precedenti arresti: “la individuazione dei fatti che controparte ha l'onere di contestare non può limitarsi a una generica affermazione della infondatezza della pretesa creditoria, ma deve avere a oggetto i suoi fatti costitutivi, emergenti dalle allegazioni dell'attore” (Cass.
Civ. Sez. II 28 settembre 2017 n. 22701; Cass. Civ. Sez. I 28 gennaio 2015 n.
1609; Cass. Civ. Sez. III 5 marzo 2009 n. 5356; Cass. Civ. Sez. II 13 febbraio
2008 n. 3474; Cass. Civ. Sez. III 06 febbraio 2004 n. 2299).
Mentre, in riferimento alla riconducibilità delle lesioni personali al sinistro occorso appare di rilievo quanto affermato dai militari dell'arma intervenuti in seguito al sinistro, i quali hanno provveduto ad allertare i soccorsi, poi intervenuti sui luoghi del sinistro, “poiché il malcapitato era fortemente dolorante ad una spalla, e presentava ecchimosi, abrasioni sul volto e sul corpo con perdita di sangue”. (cfr. doc. n. 1, del fascicolo di parte attrice), oltre che la valutazione del ctu nominato che affermava la piena compatibilità tra le lesioni riportate e l'incidente.
In riferimento alla liquidazione del danno da lesioni personali va osservato quanto segue. Dall'espletata ctu medico legale, sulla scorta della corposa documentazione medica prodotta (cfr. doc. n. 1) Cartella clinica di pronto soccorso n.
2019029892 Ospedale S. Maria Goretti di Latina, in data 9-7-2019; 2) visita di controllo ambulatorio di ortopedia e traumatologia S. Maria Goretti di
Latina, in data 16-7-2019; 3) referto rx spalla sx, I.C.O.T. di Latina, in data
22-7-2019; 4) referto esame radiografico torace Centro Radiologico Pontino di Latina, in data 23- 7-2019; 5) certificazioni visite con attestazione CP_2
avvenuta guarigione, in data 20-8- 2019; 6) certificato medico Prof. Dr.
in data 8-10-2019; 7) certificato medico Dr. , Persona_5 Persona_6
in data 8-1-2020; 8) certificato medico Dr. , in data 15-1-2020; Persona_6
9) cartella clinica n. 20070602 ricovero ICOT di Latina 21-5-2020, dimissione 26-5- 2020; 10) esame elettroneoromiografico arti superiori ICOT di Latina, in data 4-12-2020), è emerso, che la lesione accertata “frattura 3,
4, 5 e 6 costa sin., sottile falda di pnx 2 mm, frattura scapola sin, lussazione acromion claveare”, per cui necessitava intervento chirurgico di riduzione della lussazione, al cui esito la lesione si stabilizzava non causando alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica, ha comportato il seguente danno biologico: invalidità permanente del 14 (quattordici) %, invalidità temporanea di giorni 50 (cinquanta) al 100%, e giorni 30 (trenta) al 50%; con spese inerenti che ammontano ad euro 1.088,34.
La su detta valutazione medico legale merita piena condivisione in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione medica, oltre che supportata da convincente motivazione, che codesto giudicante fa propria per logica ricostruzione degli elementi di danno.
Sicché, il danno biologico riportato dall'attore, va liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno 2018). Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (47 anni) appare equo determinare in €
3.091,34 (tremilanovantuno/34) il punto di danno biologico, che va moltiplicato per i 14 (quattordici) punti di invalidità permanente accertata, così per complessivi € 33.325,00 (trentatremilatrecentoventicinque/00), a cui vanno aggiunti €5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00) per cinquanta giorni di invalidità temporanea totale (€ 115,00 per giorno) ed €1.725,00
(millesettecentoventicinque/00), per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%(€ 57,20 per giorno), oltre che riconosciuti €1.088,34
(milleottantotto/34), per spese mediche ammissibili;
e così per totale di €
41.888,34 (quarantunomilaottocentoottantotto/34).
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, tanto per il danno da lesioni psico-fisiche, tanto per quello al motoveicolo, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con Sent. n.1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione al saggio medio annuo del 1,50%.
Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale in assenza di allegazioni a riguardo, né di personalizzazione del danno non avendo l'attrice fornito prova in merito alla compromissione di aspetti dinamico-relazionali (non essendo concesso liquidare automaticamente ed in via equitativa tali voci di danno, da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale).
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea va accolta.
Le spese di lite devono integralmente compensarsi tenuto conto della novità dell'orientamento giurisprudenziale e della complessità della materia atteso che si rinvengono precedenti della Suprema Corte sopra già richiamati, in merito al riparto dell' onere della prova in materia, non univoci e coerenti tra loro ( ex multis Cass. Civ. 17253/2024 contra Cass. Civ. 12714/2024)
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, graveranno sulla
Regione convenuta,
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa: a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta la responsabilità della Regione Lazio in ordine al sinistro per cui è causa;
b) condanna la Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori delle seguenti somme:
- € 3.543,50, oltre iva, e lucro cessante come in motivazione, per i danni materiali al motoveicolo targato DS33169, ed interessi legali dalla data della ricevuta notifica della messa in mora, sino al soddisfo;
- € 41.888,34, oltre lucro cessante come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale, ed interessi legali sulla somma dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- € 1.088,34, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo, per spese mediche documentate;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
d) pone le spese della ctu integralmente a carico della Regione Lazio;
Così deciso.
Latina, 2 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli