Articolo 28 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 27Articolo 29
Versione
6 maggio 1952
Art. 28.
(Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza)


Il concessionario e' obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952