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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3019/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N.164a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T001079000 BEN. PRIMA CASA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T001079000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T001080000 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/9/2024 (RG. n. 3019/2024), la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione n. 20161T001079000 e l'avviso di liquidazione n. 20161T001080000 entrambi emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bari, dell'importo complessivo di euro 4.352,84, con i quali il predetto Ufficio
Tributario addebitava l'imposta di registro per decadenza del regime agevolativo “prima casa” lamentando la illegittimità dei predetti atti impugnati.
In particolare, la ricorrente eccepiva soltanto la intervenuta decadenza del termine triennale per poter esercitare l'azione di recupero;
chiedeva in conclusione l'annullamento degli impugnati avvisi di liquidazione, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia avvisi di liquidazione opposti, copia atto di compravendita del 21/1/2016, copia contratto di mutuo ipotecario del 21/1/2016, copia comunicazione del 12/3/2019 di Società_1 Spa. e copia procura speciale.
Con deduzioni depositate il 31/10/2024, l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bari, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che: .
1. la ricorrente ha rivenduto l'immobile con atto del 29/5/2019 ed è stato acquistato con agevolazione e registrato il 3/2/2016 all'Ufficio di Gioia del Colle, prima dei 5 anni previsti dalle vigenti disposizioni legislative, cioè nota II-bis all'articolo 1 – Tariffa parte 1 del Testo Unico del
26/4/1986 n. 131, .
2. la contribuente avrebbe dovuto procedere al riacquisto di altro immobile da adibire sempre ad abitazione principale nel termine di un anno al fine di non incorrere nella decadenza dall'agevolazione originariamente richiesta;
allegava copia nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. E' comparso soltanto il sig. Nominativo_3, in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, il quale insiste per il rigetto del ricorso.
Invero, da un attento esame degli atti impugnati e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità degli atti emessi dall'Ufficio impositore, in una situazione peraltro in cui la contribuente non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione. In effetti, il citato Ufficio Tributario ha richiesto alla ricorrente il pagamento dell'imposta di registro ordinaria ed imposta sostitutiva, oltre sanzioni e interessi, per decadenza del regime agevolativo previsto dalla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa parte prima del Testo Unico 131/1986, il quale al comma 4 inequivocabilmente stabilisce che
“In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché' una sovrattassa pari al 30 percento delle stesse imposte. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Nella fattispecie in esame, l'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa” è stato rivenduto il 29/5/2019, prima del decorso di cinque anni, mentre la ricorrente avrebbe dovuto procedere al riacquisto di altro immobile da adibire ugualmente a
“prima casa” nel termine di un anno, allo scopo di non incorrere nella decadenza del beneficio in precedenza richiesto.
Conseguentemente, il termine annuale di riacquisto è scaduto il 29 maggio
2020 oltre alle proroghe stabilite per l'emergenza epidemiologica COVID, cioè articolo 24 del D.L. 8/4/2020 n. 23 (decreto liquidità), articolo 3, comma 11 – quinquies del D.L.
31/12/2020 n. 183, convertito in Legge 26/2/2021 n. 21 (decreto milleproroghe), D.L. n.
228/2021, convertito in Legge 25/2/2022 n. 15 che ha prorogato ulteriormente la sospensione fino al 31/3/2022, articolo 3, comma 10/quinquies del D.L. 29/12/2022 n. 198, convertito in
Legge 24/2/2023 n. 14.
In buona sostanza, gli avvisi di liquidazione impugnati e notificati in data
9/7/2024 sono tempestivi, tenuto conto che la sospensione dei termini per emergenza COVID ha prorogato in favore degli Uffici Tributari il termine triennale previsto dalla citata disposizione legislativa.
Da ciò deriva la piena legittimità degli atti impositivi;
il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Alla luce delle esposte considerazioni, questo Collegio condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026 Il Giudice
MO (dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3019/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N.164a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T001079000 BEN. PRIMA CASA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T001079000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T001080000 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/9/2024 (RG. n. 3019/2024), la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione n. 20161T001079000 e l'avviso di liquidazione n. 20161T001080000 entrambi emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bari, dell'importo complessivo di euro 4.352,84, con i quali il predetto Ufficio
Tributario addebitava l'imposta di registro per decadenza del regime agevolativo “prima casa” lamentando la illegittimità dei predetti atti impugnati.
In particolare, la ricorrente eccepiva soltanto la intervenuta decadenza del termine triennale per poter esercitare l'azione di recupero;
chiedeva in conclusione l'annullamento degli impugnati avvisi di liquidazione, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia avvisi di liquidazione opposti, copia atto di compravendita del 21/1/2016, copia contratto di mutuo ipotecario del 21/1/2016, copia comunicazione del 12/3/2019 di Società_1 Spa. e copia procura speciale.
Con deduzioni depositate il 31/10/2024, l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bari, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che: .
1. la ricorrente ha rivenduto l'immobile con atto del 29/5/2019 ed è stato acquistato con agevolazione e registrato il 3/2/2016 all'Ufficio di Gioia del Colle, prima dei 5 anni previsti dalle vigenti disposizioni legislative, cioè nota II-bis all'articolo 1 – Tariffa parte 1 del Testo Unico del
26/4/1986 n. 131, .
2. la contribuente avrebbe dovuto procedere al riacquisto di altro immobile da adibire sempre ad abitazione principale nel termine di un anno al fine di non incorrere nella decadenza dall'agevolazione originariamente richiesta;
allegava copia nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. E' comparso soltanto il sig. Nominativo_3, in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, il quale insiste per il rigetto del ricorso.
Invero, da un attento esame degli atti impugnati e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità degli atti emessi dall'Ufficio impositore, in una situazione peraltro in cui la contribuente non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione. In effetti, il citato Ufficio Tributario ha richiesto alla ricorrente il pagamento dell'imposta di registro ordinaria ed imposta sostitutiva, oltre sanzioni e interessi, per decadenza del regime agevolativo previsto dalla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa parte prima del Testo Unico 131/1986, il quale al comma 4 inequivocabilmente stabilisce che
“In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché' una sovrattassa pari al 30 percento delle stesse imposte. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Nella fattispecie in esame, l'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa” è stato rivenduto il 29/5/2019, prima del decorso di cinque anni, mentre la ricorrente avrebbe dovuto procedere al riacquisto di altro immobile da adibire ugualmente a
“prima casa” nel termine di un anno, allo scopo di non incorrere nella decadenza del beneficio in precedenza richiesto.
Conseguentemente, il termine annuale di riacquisto è scaduto il 29 maggio
2020 oltre alle proroghe stabilite per l'emergenza epidemiologica COVID, cioè articolo 24 del D.L. 8/4/2020 n. 23 (decreto liquidità), articolo 3, comma 11 – quinquies del D.L.
31/12/2020 n. 183, convertito in Legge 26/2/2021 n. 21 (decreto milleproroghe), D.L. n.
228/2021, convertito in Legge 25/2/2022 n. 15 che ha prorogato ulteriormente la sospensione fino al 31/3/2022, articolo 3, comma 10/quinquies del D.L. 29/12/2022 n. 198, convertito in
Legge 24/2/2023 n. 14.
In buona sostanza, gli avvisi di liquidazione impugnati e notificati in data
9/7/2024 sono tempestivi, tenuto conto che la sospensione dei termini per emergenza COVID ha prorogato in favore degli Uffici Tributari il termine triennale previsto dalla citata disposizione legislativa.
Da ciò deriva la piena legittimità degli atti impositivi;
il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Alla luce delle esposte considerazioni, questo Collegio condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026 Il Giudice
MO (dott. Vincenzo Miccolis)